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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 731/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. WALLY SALVAGNINI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA COGNI
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, e chiedeva, a parziale modifica delle condizioni di cui al Controparte_1
pagina 1 di 6 ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., depositato in data 20.11.2021 dinnanzi a questo
Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritario Per_1 alternato, con cadenza settimanale a rotazione annuale, prevedendo un contatto telefonico giornaliero del Minore con il genitore per la settimana di non pertinenza e la fissazione della residenza del bambino presso la casa materna;
- in caso di mancato accoglimento della richiesta di collocamento paritario, di disporre l'affidamento condiviso del Minore con collocamento prevalente presso l'abitazione di uno dei due genitori, disciplinando il diritto di visita del genitore non collocatario come in Ricorso;
di disporre, in caso di affidamento condiviso con collocamento paritario, il cd. mantenimento diretto nei periodi di permanenza del bambino presso ciascun genitore e conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento di € 700,00 mensili a carico del padre o comunque, la riduzione dello stesso ad € 300,00 mensili;
mentre, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, con ampliamento del diritto di visita nei termini indicati nell'atto introduttivo ed in caso di trasferimento della nuda proprietà della casa familiare in favore del figlio, di disporre la riduzione del mantenimento a carico del padre ad € 600,00 mensili, prevedendo che l'assegno unico familiare venga percepito, in caso di affidamento condiviso con collocamento paritario, da entrambi i genitori nella misura del 50%, mentre, in caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei due genitori, integralmente dal genitore tenuto a versare all'altro l'assegno di mantenimento per il figlio;
di disporre, infine, che le restanti rate di mutuo gravanti sulla ex casa familiare in comproprietà, assegnata alla Resistente, continuino ad essere pagate dal Ricorrente a condizione che, in relazione alle quote di comproprietà sull'Immobile, ne venga ceduta la nuda proprietà al figlio, con riserva di usufrutto al 100% in favore della madre.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - dal 2009 al 2020 le Parti intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale, in data 31 ottobre 2014, nasceva il minore
; - a seguito di insanabili contrasti caratteriali, tali da rendere intollerabile la prosecuzione Per_1 della convivenza, in data 20 novembre 2021, le Parti depositavano ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale innanzi al Tribunale di Piacenza (R.G. n.
2676/2021), che disponeva in conformità allo stesso, con provvedimento del 16.3.2022; - successivamente, la Resistente adottava un comportamento ostile e non collaborativo nei confronti del Ricorrente, non consentendo a quest'ultimo di recuperare il tempo non trascorso con il bambino nelle occasioni in cui il Ricorrente, a causa di motivate esigenze lavorative, non poteva vedere il pagina 2 di 6 figlio nei giorni di visita prestabiliti ed opponendosi alle richieste di pernotto del Minore presso l'abitazione paterna;
- avvertiva l'esigenza di trascorrere più tempo insieme al figlio, con cui era profondamente legato, anche alla luce degli impegni sportivi e/o extrascolastici di quest'ultimo, che riducevano il tempo da poter trascorrere insieme;
- svolgeva attività di dirigente medico- psichiatra, percependo una retribuzione di circa € 3.800,00 netti al mese, che tuttavia appariva gravata da plurime voci di spesa, al netto delle quali residuava una somma irrisoria con cui il
Ricorrente stentava a far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana;
- dunque, le obbligazioni di carattere pecuniario assunte dal Ricorrente in sede di ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. apparivano eccessivamente gravose per il medesimo, in quanto egli, oltre a versare la somma di €
700,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, si era fatto interamente carico del pagamento del mutuo gravante sull'abitazione in comproprietà con la Resistente ed assegnata a quest'ultima, con tutti i suoi arredi, dopo la cessazione della convivenza, avente una rata mensile pari ad € 934,90.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 2 maggio 2024 della Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 24 settembre 2024, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine alla
Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedeva di rigettare le modifiche proposte dal Ricorrente al provvedimento del Tribunale di Piacenza del 16 marzo 2022 confermando il collocamento del minore presso l'abitazione Per_1 materna e prevendendo, al contempo, a parziale modifica del predetto decreto che il padre potesse tenere con sé il minore il martedì nella settimana successiva al weekend di spettanza della madre e al venerdì in aggiunta al weekend con il padre.
A sostegno di tali conclusioni, la Resistente eccepiva che: - il Ricorrente, a causa di asseriti impegni lavorativi, aveva di frequente problemi di gestione del figlio ed era solito ricorrere all'intervento immediato della Resistente, non comprendendosi, dunque, come egli avrebbe potuto attuare la regolamentazione di frequentazione dal medesimo proposta, considerato altresì che la sua abitazione era in piena campagna e distava mezz'ora da Borgonovo, centro di interessi del Minore, non avendo un nucleo familiare d'origine sul territorio;
- il Ricorrente, inoltre, aveva problemi di gestione materiale del figlio e la tendenza a non rispettare gli accordi presi, avvisando la Resistente pagina 3 di 6 dei cambi di programma a cose fatte oppure non avvisandola e pretendendo poi il suo consenso, dimostrandosi, per contro, poco collaborativo nei momenti di bisogno della madre;
- su accordo delle Parti, il minore stava con il Ricorrente anche il martedì sera nella settimana successiva al weekend di spettanza materna e nel weekend di spettanza del padre, stava con quest'ultimo a partire dal venerdì e non, invece, dal sabato;
- il minore si era ben adattato al regime di Per_1 affidamento vigente e appariva sereno;
- i debiti contratti dal Ricorrente erano tutti antecedenti all'accordo intercorso tra le Parti a marzo 2022, come tali inidonei a giustificarne una modifica;
- la situazione reddituale e patrimoniale delle Parti non era mutata successivamente al predetto accordo, percependo la Resistente uno stipendio pari ad € 1.400,00 mensili e il Ricorrente uno stipendio pari ad € 3.800,00 mensili, il quale ultimo, peraltro, dovrebbe aver maturato uno scatto di anzianità a partire dal mese di gennaio.
All'udienza del 24 settembre 2024, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed esperiva il tentativo di conciliazione. Dopo ampia discussione, i Procuratori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo provvisorio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore ed il Giudice delegato, ritenuto che l'accordo provvisorio fosse congruo e Per_1 rispondente all'interesse del Minore, disponeva in conformità allo stesso, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 28 gennaio 2025.
Alla predetta udienza, le Parti davano atto che l'accordo provvisorio dalle stesse raggiunto veniva regolarmente rispettato ma a parziale modifica dello stesso, chiedevano congiuntamente un ulteriore ampliamento delle modalità di frequentazione padre-figlio, con pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna nella settimana di spettanza della madre ed il Giudice disponeva in conformità al nuovo accordo raggiunto dalle Parti circa la frequentazione padre-figlio, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 27 maggio 2025, invitando le Parti a valutare la possibilità di formulare conclusioni congiunte.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle Parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore e chiedevano che venisse fissata udienza di discussione al fine di formulare conclusioni Per_1 congiunte;
di talché la causa veniva rinviata all'udienza del 26 giugno 2025, che si svolgeva in modalità cartolare ed in occasione della quale, le Parti precisavano conclusioni congiunte ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M. in sede.
*** pagina 4 di 6 Nel corso del giudizio, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , a parziale modifica del Per_1 decreto con cui il Tribunale di Piacenza, in data 16 marzo 2022, recepiva le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle Parti in data 20 novembre 2021.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, le quali prevedono un ampliamento del diritto di frequentazione padre- figlio, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti ed a parziale modifica del provvedimento n. 3199/2022 del 16 marzo 2022:
- conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
− dispone che il figlio trascorrerà con il padre: A) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, prelevandolo da scuola alle ore 16:00 e riaccompagnandolo a scuola o, nel periodo estivo, al centro estivo o presso la casa materna;
B) infrasettimanalmente, nelle settimane che coincidono con i weekend di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16:00) fino al mercoledì mattina, con impegno di riaccompagnarlo a scuola o, nel periodo estivo, al centro estivo o presso la casa materna;
nelle settimane che coincidono con i weekend di spettanza della madre, il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna e impegno di quest'ultimo di riaccompagnare il bambino a scuola o, nel periodo estivo, al centro estivo o presso la casa materna. Il suddetto schema di visita è suscettibile di variazioni da concordare con congruo preavviso in base alle esigenze dei genitori e alle esigenze e/o volontà del minore;
in particolare, i genitori si impegneranno a rispettare la volontà del minore, il quale verrà lasciato libero – nel rispetto degli impegni personali e lavorativi di entrambi i genitori – di trascorrere con ciascuno dei due genitori del tempo ulteriore rispetto a quanto sopra indicato;
− pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo complessivo di € pagina 5 di 6 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti di cui al Protocollo del CNF del 2017;
− dispone che le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (quali, a titolo esemplificativo: spese scolastiche non obbligatorie, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive, spese medico-sanitarie non effettuate tramite SSN, spese relative alla organizzazione di eventi dedicati al minore) vengano concordate dagli stessi per iscritto;
− dà atto che la madre fruirà in via esclusiva dell'assegno unico familiare;
− dà atto che, dal mese di ottobre, la madre verserà la propria quota di mutuo relativo all'immobile cointestato ai genitori sul conto corrente del padre tramite bonifico;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 731/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. WALLY SALVAGNINI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA COGNI
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, e chiedeva, a parziale modifica delle condizioni di cui al Controparte_1
pagina 1 di 6 ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., depositato in data 20.11.2021 dinnanzi a questo
Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritario Per_1 alternato, con cadenza settimanale a rotazione annuale, prevedendo un contatto telefonico giornaliero del Minore con il genitore per la settimana di non pertinenza e la fissazione della residenza del bambino presso la casa materna;
- in caso di mancato accoglimento della richiesta di collocamento paritario, di disporre l'affidamento condiviso del Minore con collocamento prevalente presso l'abitazione di uno dei due genitori, disciplinando il diritto di visita del genitore non collocatario come in Ricorso;
di disporre, in caso di affidamento condiviso con collocamento paritario, il cd. mantenimento diretto nei periodi di permanenza del bambino presso ciascun genitore e conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento di € 700,00 mensili a carico del padre o comunque, la riduzione dello stesso ad € 300,00 mensili;
mentre, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, con ampliamento del diritto di visita nei termini indicati nell'atto introduttivo ed in caso di trasferimento della nuda proprietà della casa familiare in favore del figlio, di disporre la riduzione del mantenimento a carico del padre ad € 600,00 mensili, prevedendo che l'assegno unico familiare venga percepito, in caso di affidamento condiviso con collocamento paritario, da entrambi i genitori nella misura del 50%, mentre, in caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei due genitori, integralmente dal genitore tenuto a versare all'altro l'assegno di mantenimento per il figlio;
di disporre, infine, che le restanti rate di mutuo gravanti sulla ex casa familiare in comproprietà, assegnata alla Resistente, continuino ad essere pagate dal Ricorrente a condizione che, in relazione alle quote di comproprietà sull'Immobile, ne venga ceduta la nuda proprietà al figlio, con riserva di usufrutto al 100% in favore della madre.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - dal 2009 al 2020 le Parti intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale, in data 31 ottobre 2014, nasceva il minore
; - a seguito di insanabili contrasti caratteriali, tali da rendere intollerabile la prosecuzione Per_1 della convivenza, in data 20 novembre 2021, le Parti depositavano ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale innanzi al Tribunale di Piacenza (R.G. n.
2676/2021), che disponeva in conformità allo stesso, con provvedimento del 16.3.2022; - successivamente, la Resistente adottava un comportamento ostile e non collaborativo nei confronti del Ricorrente, non consentendo a quest'ultimo di recuperare il tempo non trascorso con il bambino nelle occasioni in cui il Ricorrente, a causa di motivate esigenze lavorative, non poteva vedere il pagina 2 di 6 figlio nei giorni di visita prestabiliti ed opponendosi alle richieste di pernotto del Minore presso l'abitazione paterna;
- avvertiva l'esigenza di trascorrere più tempo insieme al figlio, con cui era profondamente legato, anche alla luce degli impegni sportivi e/o extrascolastici di quest'ultimo, che riducevano il tempo da poter trascorrere insieme;
- svolgeva attività di dirigente medico- psichiatra, percependo una retribuzione di circa € 3.800,00 netti al mese, che tuttavia appariva gravata da plurime voci di spesa, al netto delle quali residuava una somma irrisoria con cui il
Ricorrente stentava a far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana;
- dunque, le obbligazioni di carattere pecuniario assunte dal Ricorrente in sede di ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. apparivano eccessivamente gravose per il medesimo, in quanto egli, oltre a versare la somma di €
700,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, si era fatto interamente carico del pagamento del mutuo gravante sull'abitazione in comproprietà con la Resistente ed assegnata a quest'ultima, con tutti i suoi arredi, dopo la cessazione della convivenza, avente una rata mensile pari ad € 934,90.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 2 maggio 2024 della Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 24 settembre 2024, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine alla
Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedeva di rigettare le modifiche proposte dal Ricorrente al provvedimento del Tribunale di Piacenza del 16 marzo 2022 confermando il collocamento del minore presso l'abitazione Per_1 materna e prevendendo, al contempo, a parziale modifica del predetto decreto che il padre potesse tenere con sé il minore il martedì nella settimana successiva al weekend di spettanza della madre e al venerdì in aggiunta al weekend con il padre.
A sostegno di tali conclusioni, la Resistente eccepiva che: - il Ricorrente, a causa di asseriti impegni lavorativi, aveva di frequente problemi di gestione del figlio ed era solito ricorrere all'intervento immediato della Resistente, non comprendendosi, dunque, come egli avrebbe potuto attuare la regolamentazione di frequentazione dal medesimo proposta, considerato altresì che la sua abitazione era in piena campagna e distava mezz'ora da Borgonovo, centro di interessi del Minore, non avendo un nucleo familiare d'origine sul territorio;
- il Ricorrente, inoltre, aveva problemi di gestione materiale del figlio e la tendenza a non rispettare gli accordi presi, avvisando la Resistente pagina 3 di 6 dei cambi di programma a cose fatte oppure non avvisandola e pretendendo poi il suo consenso, dimostrandosi, per contro, poco collaborativo nei momenti di bisogno della madre;
- su accordo delle Parti, il minore stava con il Ricorrente anche il martedì sera nella settimana successiva al weekend di spettanza materna e nel weekend di spettanza del padre, stava con quest'ultimo a partire dal venerdì e non, invece, dal sabato;
- il minore si era ben adattato al regime di Per_1 affidamento vigente e appariva sereno;
- i debiti contratti dal Ricorrente erano tutti antecedenti all'accordo intercorso tra le Parti a marzo 2022, come tali inidonei a giustificarne una modifica;
- la situazione reddituale e patrimoniale delle Parti non era mutata successivamente al predetto accordo, percependo la Resistente uno stipendio pari ad € 1.400,00 mensili e il Ricorrente uno stipendio pari ad € 3.800,00 mensili, il quale ultimo, peraltro, dovrebbe aver maturato uno scatto di anzianità a partire dal mese di gennaio.
All'udienza del 24 settembre 2024, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed esperiva il tentativo di conciliazione. Dopo ampia discussione, i Procuratori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo provvisorio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore ed il Giudice delegato, ritenuto che l'accordo provvisorio fosse congruo e Per_1 rispondente all'interesse del Minore, disponeva in conformità allo stesso, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 28 gennaio 2025.
Alla predetta udienza, le Parti davano atto che l'accordo provvisorio dalle stesse raggiunto veniva regolarmente rispettato ma a parziale modifica dello stesso, chiedevano congiuntamente un ulteriore ampliamento delle modalità di frequentazione padre-figlio, con pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna nella settimana di spettanza della madre ed il Giudice disponeva in conformità al nuovo accordo raggiunto dalle Parti circa la frequentazione padre-figlio, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 27 maggio 2025, invitando le Parti a valutare la possibilità di formulare conclusioni congiunte.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle Parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore e chiedevano che venisse fissata udienza di discussione al fine di formulare conclusioni Per_1 congiunte;
di talché la causa veniva rinviata all'udienza del 26 giugno 2025, che si svolgeva in modalità cartolare ed in occasione della quale, le Parti precisavano conclusioni congiunte ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M. in sede.
*** pagina 4 di 6 Nel corso del giudizio, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , a parziale modifica del Per_1 decreto con cui il Tribunale di Piacenza, in data 16 marzo 2022, recepiva le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle Parti in data 20 novembre 2021.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, le quali prevedono un ampliamento del diritto di frequentazione padre- figlio, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti ed a parziale modifica del provvedimento n. 3199/2022 del 16 marzo 2022:
- conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
− dispone che il figlio trascorrerà con il padre: A) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, prelevandolo da scuola alle ore 16:00 e riaccompagnandolo a scuola o, nel periodo estivo, al centro estivo o presso la casa materna;
B) infrasettimanalmente, nelle settimane che coincidono con i weekend di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16:00) fino al mercoledì mattina, con impegno di riaccompagnarlo a scuola o, nel periodo estivo, al centro estivo o presso la casa materna;
nelle settimane che coincidono con i weekend di spettanza della madre, il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna e impegno di quest'ultimo di riaccompagnare il bambino a scuola o, nel periodo estivo, al centro estivo o presso la casa materna. Il suddetto schema di visita è suscettibile di variazioni da concordare con congruo preavviso in base alle esigenze dei genitori e alle esigenze e/o volontà del minore;
in particolare, i genitori si impegneranno a rispettare la volontà del minore, il quale verrà lasciato libero – nel rispetto degli impegni personali e lavorativi di entrambi i genitori – di trascorrere con ciascuno dei due genitori del tempo ulteriore rispetto a quanto sopra indicato;
− pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo complessivo di € pagina 5 di 6 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti di cui al Protocollo del CNF del 2017;
− dispone che le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (quali, a titolo esemplificativo: spese scolastiche non obbligatorie, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive, spese medico-sanitarie non effettuate tramite SSN, spese relative alla organizzazione di eventi dedicati al minore) vengano concordate dagli stessi per iscritto;
− dà atto che la madre fruirà in via esclusiva dell'assegno unico familiare;
− dà atto che, dal mese di ottobre, la madre verserà la propria quota di mutuo relativo all'immobile cointestato ai genitori sul conto corrente del padre tramite bonifico;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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