Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2013, in proprio e quale procuratrice del marito MA ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Pagliacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio ;
per l’accertamento
della responsabilità del Comune di Ascoli Piceno per i danni cagionati alla proprietà dei ricorrenti in relazione all’arbitraria occupazione di terreni in misura superiore a quella espropriata e in conseguenza dei lavori di ampliamento della strada;
e per la condanna del Comune di Ascoli Piceno al ripristino della regimazione delle acque piovane sui terreni dei ricorrenti o,
in via subordinata, per la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione promosso avanti a questo TAR dopo la pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Ascoli Piceno (Sentenza 890/2012), inizialmente adito, i ricorrenti propongono ricorso per il risarcimento dei danni patiti da occupazione arbitraria dei terreni.
Espongono che il Comune di Ascoli Piceno, nell’attuare la procedura di esproprio dei terreni di cui sono proprietari connessa ai lavori di allargamento, sistemazione e bitumatura della strada comunale in località Faiano, avrebbe occupato una porzione di terreno ulteriore rispetto a quella indicata nel decreto di esproprio e avrebbe danneggiato la loro proprietà a causa della cattiva esecuzione dei lavori.
I danni patiti sono indicati nell’abbattimento di 10 piante di olivo, del valore stimato di 6.000 euro, nonché nel mutamento della situazione morfologica del terreno, in quanto la sopraelevazione della strada e l’eliminazione del canale di raccolta delle acque meteoriche ha determinato un reflusso delle acque verso l’edificio di loro proprietà. È inoltre aumentata la pendenza dell’imbocco della strada di accesso al loro immobile e pericolosamente ridotto lo spazio di sosta delle auto davanti al cancello.
I deducenti quantificano il danno complessivo in 25.000/26.000 euro.
Essi evidenziano che il Comune ha avviato un’istruttoria e riconosciuto i danni, predisponendo una bozza di transazione che prevedeva la partecipazione dell’ente ai costi di ripristino della regimazione delle acque per 9000 euro e un indennizzo per l’estirpazione delle piante quantificato in 5000 euro. La transazione non si è mai perfezionata perché i ricorrenti ritengono la somma proposta dal Comune del tutto incongrua.
Essi chiedono quindi l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione intimata per i danni cagionati alla loro proprietà, la condanna del medesimo ente al ristoro per l’abbattimento degli olivi e per la riduzione dell’accesso alla loro proprietà, nonché al ripristino del sistema di scolo delle acque meteoriche sul loro terreno o, in via subordinata, al risarcimento del relativo danno.
Il Comune di Ascoli Piceno, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 62 del 15 febbraio 2025 il Presidente della Prima Sezione ha ordinato all’amministrazione intimata di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, nonché ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio.
L’amministrazione non ha ottemperato.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025, alla quale è stata trattenuta in decisione.
Ai fini dello scrutinio delle doglianze dedotte nel gravame va presa in considerazione anzitutto la mancata costituzione del Comune e l’inottemperanza del medesimo ente all’incombente istruttorio disposto con decreto presidenziale n. 62/2025.
Inoltre non può non essere rilevato che il Comune, nel formulare un’ipotesi transattiva (pur ritenuta non soddisfacente dagli odierni ricorrenti), ha ammesso la sua responsabilità nella causazione dei danni già descritti.
Deve quindi ritenersi provata, in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, commi 1 e 2, c.p.a., la responsabilità dell’amministrazione comunale nella determinazione dei danni lamentati dai deducenti.
La disposizione del codice di rito, espressiva del metodo dispositivo con temperamento acquisitivo che opera nel processo amministrativo, prevede infatti che:
“ 1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite .”.
Il Comune di Ascoli Piceno è quindi tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, che va quantificato in 6.000 euro (come da perizia agraria prodotta unitamente al ricorso) in ragione dell’abbattimento di dieci olivi, nonché nell’ulteriore somma necessaria per i lavori di sistemazione idraulica e di messa in sicurezza dell’area di accesso ai loro terreni.
Tale somma, a termini dell’art. 34, comma 4 c.p.a., va quantificata dal Comune entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione o comunicazione, se anteriore, della presente pronuncia, con la proposta a controparte dell’importo dovuto a titolo di risarcimento, che andrà determinato prendendo a riferimento il costo dei lavori necessari, secondo il più aggiornato prezziario regionale.
Le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Ascoli Piceno al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti, come precisato in motivazione.
Condanna il medesimo Comune a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA RD, Presidente
NA RI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | LA RD |
IL SEGRETARIO