Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 8108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8108 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2022, proposto da
ET ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vitulano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento firmato in data 16.11.2022 con il quale il responsabile dell'Area Tecnica IV Settore Edilizia Privata e Lavori Pubblici del comune di Vitulano (Bn) ha ingiunto la demolizione di una passerella pedonale di collegamento realizzata dal ricorrente per collegare il primo piano del proprio fabbricato insistente sulla via Falluto con il giardino pertinenziale ubicato sul lato opposto della medesima strada; b) della successiva comunicazione della medesima autorità 08.04.2022 n° 1942, con la quale è stata rigettata la richiesta di permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36 Dpr 380/2001; c) di ogn'altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa NG TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito in Vitulano alla via F. Falluto, antistante il quale – dal lato opposto della strada sulla quale esso affaccia – esiste un giardino di sua proprietà, adibito in parte anche a parcheggio auto.
Al fine di realizzare un accesso diretto tra l’abitazione ed il giardino, sfruttando il dislivello esistente tra i due piani, egli ha costruito una passerella di collegamento tra il detto giardino ed il primo piano dell’edificio.
Rappresenta altresì che per detta opera, in passato aveva ottenuto delle autorizzazioni temporanee e che nel 2019 la commissione locale per il paesaggio aveva espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del manufatto.
2. In data 16 dicembre 2022, tuttavia, il Comune di Vitulano adottava una ordinanza di demolizione della passerella ed il ricorrente ne chiedeva la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001.
La sanatoria veniva denegata in ragione di un precedente parere negativo espresso per la stessa pratica edilizia da parte della competente Soprintendenza nonché dalla Commissione locale per il paesaggio.
3. Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato l’ordine di ripristino ed il diniego di sanatoria con due motivi di ricorso nei quali deduce profili di illegittimità per violazione dell’art. 167 del d.lgs. 42 del 2004 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere svolta una valutazione di merito sulla ammissibilità della richiesta di sanatoria ed alla compatibilità urbanistica ed edilizia del manufatto in quanto, contrariamente a quanto emerge dal diniego impugnato, la commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole sulla pratica 8373 del 10.10.2019.
3.2 Inoltre, quanto agli aspetti di compatibilità paesaggistica, deduce il ricorrente che la struttura non creerebbe alcuna superficie utile, dato che tale non sarebbe quella finalizzata al collegamento tra l’abitazione e l’area pertinenziale, che non costituisce una superficie residenziale, bensì solo struttura tecnica di collegamento finalizzata al superamento d’una barriera architettonica di particolare consistenza, quale lo è certamente una scala necessaria al superamento del dislivello costituito da un piano di edificio e tanto sarebbe consentito anche dal PUT del Taburno.
4. Così sintetizzate le censure proposte, esse si rivelano infondate.
4.1 In primo luogo, va rilevato che il parere favorevole espresso dalla commissione paesaggio ed allegato in atti era riferito alla sola destinazione temporanea della passerella, subordinatamente al rilascio della autorizzazione sismica ed alla verifica del titolo urbanistico.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, dagli atti di causa non emerge alcun parere favorevole alla costruzione ovvero allo stabile mantenimento della passerella e, pertanto, non si rinviene alcun profilo di eccesso di potere nella determinazione impugnata.
4.2 In secondo luogo, va rilevato che l’opera in questione che crea un collegamento tra due aree frontistanti, separate da una strada comunale, determina una modifica dello stato dei luoghi di alto impatto visivo, come si evince dalle stesse fotografie allegate alla relazione peritale depositata dal ricorrente (pag. 4 della relazione).
Si tratta, peraltro, di un intervento realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a nulla rileva la dedotta natura non residenziale del manufatto poiché ogni alterazione dello stato dei luoghi, in zone vincolate, può essere autorizzato solo la previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica.
Nel caso di specie non c’è evidenza di un parere favorevole della competente Soprintendenza che, comunque, sarebbe stato necessario anche nel caso in cui il ricorrente avesse chiesto – e di questo non vi è prova- autorizzazione per la realizzazione di una struttura idonea al superamento delle barriere architettoniche.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Nessuna determinazione va assunta in ordine alle spese del giudizio in considerazione della mancata costituzione del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CE, Presidente
NG TA, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TA | RI CE |
IL SEGRETARIO