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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calo' presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 165/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra (cf: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 30/04/1968 e residente in [...], presentato con il patrocinio degli avv.ti Michela Del Rio e Morena Camuncoli;
letta la relazione particolareggiata dell'avv. guido Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Pt_1 per circa euro 340.000, riferibili per la maggior parte all'inadempimento del rimborso delle rate del mutuo fondiario contratto unitamente al coniuge;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla casa di abitazione di cui è proprietaria in ragione di ½ assieme al coniuge,
1 censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 45, mappale 617, sub 14 e 27, categoria A/2 e C/6, in Via Aldo Garzanti n. 8, piano T-3-4, nonché da un'autovettura Renault Megane immatricolata nel 2004; rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.942,00, su cui grava una trattenuta per cessione volontaria del quinto;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che la ricorrente vive assieme al coniuge nell'appartamento di proprietà, già assoggettato a procedura esecutiva immobiliare da parte della creditrice INPS;
che la ricorrente ha indicato in euro 2.290,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e del coniuge (di cui euro 1.198,00 a proprio carico); ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che lo stipendio della ricorrente è, come detto, stato oggetto di cessione volontaria del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del in favore del cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 590,00 mensili, almeno sino a quando l'immobile di proprietà non sarà venduto, rendendo così necessaria la ricerca di una nuova abitazione da condurre in locazione;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
2 rilevato che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del conto corrente n. 47418054, aperto presso (euro 77,97) CP_1 sia escluso dalla liquidazione, in ragione dell'esiguità dell'importo e della necessità di fare fronte alle spese minime quotidiane;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo del conto corrente possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 72.160,00 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie non ricorrenti);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra (cf: , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;
3 IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per ìil saldo del c/c n. n. 47418054, aperto presso , nei limiti dell'importo CP_1 indicato in parte motiva;
VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
VIII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
IX. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.198,00; X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 13/10/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 165/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra (cf: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 30/04/1968 e residente in [...], presentato con il patrocinio degli avv.ti Michela Del Rio e Morena Camuncoli;
letta la relazione particolareggiata dell'avv. guido Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Pt_1 per circa euro 340.000, riferibili per la maggior parte all'inadempimento del rimborso delle rate del mutuo fondiario contratto unitamente al coniuge;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla casa di abitazione di cui è proprietaria in ragione di ½ assieme al coniuge,
1 censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 45, mappale 617, sub 14 e 27, categoria A/2 e C/6, in Via Aldo Garzanti n. 8, piano T-3-4, nonché da un'autovettura Renault Megane immatricolata nel 2004; rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.942,00, su cui grava una trattenuta per cessione volontaria del quinto;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che la ricorrente vive assieme al coniuge nell'appartamento di proprietà, già assoggettato a procedura esecutiva immobiliare da parte della creditrice INPS;
che la ricorrente ha indicato in euro 2.290,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e del coniuge (di cui euro 1.198,00 a proprio carico); ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che lo stipendio della ricorrente è, come detto, stato oggetto di cessione volontaria del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del in favore del cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 590,00 mensili, almeno sino a quando l'immobile di proprietà non sarà venduto, rendendo così necessaria la ricerca di una nuova abitazione da condurre in locazione;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
2 rilevato che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del conto corrente n. 47418054, aperto presso (euro 77,97) CP_1 sia escluso dalla liquidazione, in ragione dell'esiguità dell'importo e della necessità di fare fronte alle spese minime quotidiane;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo del conto corrente possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 72.160,00 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie non ricorrenti);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra (cf: , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;
3 IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per ìil saldo del c/c n. n. 47418054, aperto presso , nei limiti dell'importo CP_1 indicato in parte motiva;
VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
VIII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
IX. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.198,00; X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 13/10/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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