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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1107/2023, promossa da: (c.f. Parte_1
), (c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 19, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandra DI FAZIO, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTI contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' provinciale di Novara, ivi, via Mario Controparte_2
Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Carmela DE MATTEIS e Gabriella POMPOSO;
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi – carta docente
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il , Controparte_1 esponendo di avere prestato servizio quali docenti in forza di contratti a tempo determinato nelle seguenti annualità:
: dall'as 2018/2019 all'as 2021/2022; Parte_1
: dall'as 2020/2021 all'as 2023/2024; Parte_2
pagina 1 di 9 : dall'as 2020/2021 all'as 2023/2024. Parte_3
I ricorrenti lamentano la loro esclusione dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ossia la c.d. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a 500 euro annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
I docenti indicati in epigrafe hanno altresì depositato un formale atto di diffida, trasmesso alla controparte, che non ha tuttavia ricevuto riscontro.
Richiamati i commi 121 e 122, art. 1 della l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che disciplinano le modalità di assegnazione della carta docente, i ricorrenti lamentano l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiamano altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale ha sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione è, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022.
Sostengono, inoltre, che la mancata attribuzione della carta docente comporta la violazione del principio di non discriminazione dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritengono, pertanto, che la normativa nazionale vada disapplicata, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego.
I ricorrenti chiedono, dunque, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, l'erogazione del bonus per le annualità come sopra indicate.
Si è costituito il , con memoria difensiva tempestivamente Controparte_1 depositata.
Il , in via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla CP_1 ricorrente relativamente all'a.s. 2018/2019. Parte_1
Contesta la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso evidenziando che, ai sensi dell'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, il ha sempre predisposto un sistema di formazione rivolto a tutto il CP_1 personale docente, compreso quello non di ruolo, e che la carta docente, finalizzata all'acquisto di beni durevoli, mal si concilia con la natura del contratto a termine della ricorrente.
Si oppone, inoltre, alla domanda di condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consente soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa, mentre l'erogazione di una somma di denaro non consentirebbe la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si oppone altresì al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2021/2022, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015 imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sostiene, quindi,
pagina 2 di 9 richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
Chiede, infine, il rigetto della domanda proposta da per l'a.s. 2020/2021, poiché nessun Parte_2 servizio è stato prestato in tale anno, e per gli aa.ss. 2021/22 e 2023/24, nei quali i servizi sono stati prestati con orario inferiore al 50% rispetto a quello completo.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Le domande dei ricorrenti, volta a ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ossia la c.d. “carta docente”, per ogni anno in cui hanno prestato servizio alle dipendenze del convenuto, sono fondate e vanno accolte nei termini e per le ragioni che CP_1 seguono.
I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dal docente, e in particolare lo svolgimento di attività di docenza sulla base di contratti a tempo determinato, per le annualità sopra indicate, sono documentati dalle produzioni in atti, da cui risulta lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei servizi indicati in ricorso.
È altresì indiscusso che i docenti, per gli anni di servizio oggetto della domanda, non hanno fruito della carta docente.
Occorre, innanzitutto, premettere che tale beneficio trova la sua compiuta disciplina nella l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il cui art. 1, stabilisce al comma 121, che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della suddetta normativa demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
pagina 3 di 9 In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. CP_1
15219 del 15 ottobre 2015), hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). Di conseguenza, i docenti con contratto a tempo determinato rimangono esclusi dalla fruizione di tale beneficio.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
“a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare
pagina 4 di 9 il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Ha, quindi, ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
In ogni caso, ciò risulta superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, la quale ha ritenuto che il beneficio della c.d. carta docente rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE: “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 CP_1 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
pagina 5 di 9 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non vi sono, pertanto, ragioni oggettive che legittimano l'esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio della carta docente, consistenti nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario, mancando, per la natura stessa del contratto, garanzia CP_1 circa la permanenza in servizio dello stesso. D'altro canto, nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa.
I suddetti principi sono stati da ultimo confermati dalla Suprema Corte che, in sede di decisione su questioni sollevate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la Carta Docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi su base annuale, o fino al 31.8 ai sensi della l. n. 124/1999, art. 4, co. 1, o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, l. n. 124/1999, art. 4, co. 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al (Cass., n. 29961/2023). CP_1
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono senza dubbio essere disapplicate con riferimento alle annualità nelle quali i ricorrenti hanno stipulato contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno.
Non può, però, essere accolta la domanda del ricorrente in merito al riconoscimento Parte_2 della carta docente per l'anno scolastico 2020/2021.
Infatti, né dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, né dallo stato matricolare allegato dalla controparte risulta che il ricorrente abbia prestato alcun servizio nel predetto anno scolastico. Pertanto, in assenza di tale requisito, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Va, invece, rigettata l'eccezione del quanto agli anni scolastici Controparte_1
2021/2022 e 2023/2024, sempre rispetto al docente per avere egli prestato servizio Parte_2 per un monte ore inferiore al 50% dell'orario settimanale previsto (presso l'Istituto tecnico industriale
“I.t.i. Omar” di Novara, nell'a.s. 2021/2022, per un totale di 5 ore settimanali e nell'a.s. 2023/2024 per un totale di 8 ore settimanali).
A tal proposito, occorre evidenziare, che l'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016 sanciscono che la carta viene attribuita ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”, nonché che “La Carta è assegnata ai docenti … a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Genova, sentenza n. 171/2023), “ai fini del riconoscimento del diritto alla carta a favore dei docenti a tempo determinato, non assumono alcuna rilevanza (quali fattori ostativi), né la (limitata) durata dei contratti, né l'orario di lavoro (inferiore al tempo pieno quale previsto dal CCNL di settore) che li ha contraddistinti”. pagina 6 di 9 In altre parole, essendo il beneficio riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato e parziale, in assenza di ragioni oggettive di discriminazione, esso va parimenti concesso al personale a tempo determinato e parziale.
È infondata l'eccezione di prescrizione, proposta dal convenuto, in relazione alla domanda CP_1 della ricorrente con riferimento all'a.s. 2018/2019. Parte_1
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. A norma dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Sul punto, la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961 ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Per la ricorrente il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui è stato richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). La stipula del contratto annuale, qui fatto valere a sostegno della domanda, è avvenuta anteriormente a tale data, così che sarebbe stato possibile avvalersi dell'applicativo per inoltrare, nel suddetto termine, la richiesta del beneficio. Tuttavia, la ricorrente ha inviato alla controparte, in data 12.7.2022, un atto di diffida.
Ne segue che l'atto di diffida inviato alla controparte ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale.
Non può essere accolta l'eccezione del MIM, volta a limitare il riconoscimento del beneficio ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente.
Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici.
La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto pagina 7 di 9 all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa.
Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio.
Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui
“quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Correttamente, anche alla luce dell'ulteriore principio stabilito dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, il ricorrente ha agito in via di principalità per l'attribuzione della Carta docente per le annualità per le quali avrebbe avuto diritto alla corresponsione, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La domanda dei ricorrenti va, dunque, accolta nei termini sopraesposti.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a pagare ai ricorrenti le spese del CP_1 presente giudizio, liquidate a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 5.500), della pluralità di ricorsi, della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto - in complessivi € 2.600, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_2
e a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente;
Parte_3
per l'effetto,
2) condanna il a consegnare la “Carta elettronica per l'aggiornamento e Controparte_1 la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
- euro 2.000 per;
Parte_1
- euro 1.500 per Parte_2
- euro 2.000 per Parte_3
oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il convenuto, in persona del p.t., al pagamento in favore delle CP_1 CP_4 parti ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.600 per compenso oltre rimborso del contributo unificato ove pagato, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa, con distrazione in favore del Difensore Avv. Alessandra DI FAZIO.
Novara, 10 aprile 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1107/2023, promossa da: (c.f. Parte_1
), (c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 19, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandra DI FAZIO, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTI contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' provinciale di Novara, ivi, via Mario Controparte_2
Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Carmela DE MATTEIS e Gabriella POMPOSO;
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi – carta docente
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il , Controparte_1 esponendo di avere prestato servizio quali docenti in forza di contratti a tempo determinato nelle seguenti annualità:
: dall'as 2018/2019 all'as 2021/2022; Parte_1
: dall'as 2020/2021 all'as 2023/2024; Parte_2
pagina 1 di 9 : dall'as 2020/2021 all'as 2023/2024. Parte_3
I ricorrenti lamentano la loro esclusione dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ossia la c.d. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a 500 euro annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
I docenti indicati in epigrafe hanno altresì depositato un formale atto di diffida, trasmesso alla controparte, che non ha tuttavia ricevuto riscontro.
Richiamati i commi 121 e 122, art. 1 della l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che disciplinano le modalità di assegnazione della carta docente, i ricorrenti lamentano l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiamano altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale ha sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione è, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022.
Sostengono, inoltre, che la mancata attribuzione della carta docente comporta la violazione del principio di non discriminazione dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritengono, pertanto, che la normativa nazionale vada disapplicata, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego.
I ricorrenti chiedono, dunque, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, l'erogazione del bonus per le annualità come sopra indicate.
Si è costituito il , con memoria difensiva tempestivamente Controparte_1 depositata.
Il , in via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla CP_1 ricorrente relativamente all'a.s. 2018/2019. Parte_1
Contesta la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso evidenziando che, ai sensi dell'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, il ha sempre predisposto un sistema di formazione rivolto a tutto il CP_1 personale docente, compreso quello non di ruolo, e che la carta docente, finalizzata all'acquisto di beni durevoli, mal si concilia con la natura del contratto a termine della ricorrente.
Si oppone, inoltre, alla domanda di condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consente soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa, mentre l'erogazione di una somma di denaro non consentirebbe la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si oppone altresì al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2021/2022, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015 imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sostiene, quindi,
pagina 2 di 9 richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
Chiede, infine, il rigetto della domanda proposta da per l'a.s. 2020/2021, poiché nessun Parte_2 servizio è stato prestato in tale anno, e per gli aa.ss. 2021/22 e 2023/24, nei quali i servizi sono stati prestati con orario inferiore al 50% rispetto a quello completo.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Le domande dei ricorrenti, volta a ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ossia la c.d. “carta docente”, per ogni anno in cui hanno prestato servizio alle dipendenze del convenuto, sono fondate e vanno accolte nei termini e per le ragioni che CP_1 seguono.
I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dal docente, e in particolare lo svolgimento di attività di docenza sulla base di contratti a tempo determinato, per le annualità sopra indicate, sono documentati dalle produzioni in atti, da cui risulta lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei servizi indicati in ricorso.
È altresì indiscusso che i docenti, per gli anni di servizio oggetto della domanda, non hanno fruito della carta docente.
Occorre, innanzitutto, premettere che tale beneficio trova la sua compiuta disciplina nella l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il cui art. 1, stabilisce al comma 121, che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della suddetta normativa demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
pagina 3 di 9 In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. CP_1
15219 del 15 ottobre 2015), hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). Di conseguenza, i docenti con contratto a tempo determinato rimangono esclusi dalla fruizione di tale beneficio.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
“a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare
pagina 4 di 9 il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Ha, quindi, ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
In ogni caso, ciò risulta superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, la quale ha ritenuto che il beneficio della c.d. carta docente rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE: “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 CP_1 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
pagina 5 di 9 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non vi sono, pertanto, ragioni oggettive che legittimano l'esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio della carta docente, consistenti nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario, mancando, per la natura stessa del contratto, garanzia CP_1 circa la permanenza in servizio dello stesso. D'altro canto, nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa.
I suddetti principi sono stati da ultimo confermati dalla Suprema Corte che, in sede di decisione su questioni sollevate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la Carta Docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi su base annuale, o fino al 31.8 ai sensi della l. n. 124/1999, art. 4, co. 1, o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, l. n. 124/1999, art. 4, co. 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al (Cass., n. 29961/2023). CP_1
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono senza dubbio essere disapplicate con riferimento alle annualità nelle quali i ricorrenti hanno stipulato contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno.
Non può, però, essere accolta la domanda del ricorrente in merito al riconoscimento Parte_2 della carta docente per l'anno scolastico 2020/2021.
Infatti, né dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, né dallo stato matricolare allegato dalla controparte risulta che il ricorrente abbia prestato alcun servizio nel predetto anno scolastico. Pertanto, in assenza di tale requisito, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Va, invece, rigettata l'eccezione del quanto agli anni scolastici Controparte_1
2021/2022 e 2023/2024, sempre rispetto al docente per avere egli prestato servizio Parte_2 per un monte ore inferiore al 50% dell'orario settimanale previsto (presso l'Istituto tecnico industriale
“I.t.i. Omar” di Novara, nell'a.s. 2021/2022, per un totale di 5 ore settimanali e nell'a.s. 2023/2024 per un totale di 8 ore settimanali).
A tal proposito, occorre evidenziare, che l'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016 sanciscono che la carta viene attribuita ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”, nonché che “La Carta è assegnata ai docenti … a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Genova, sentenza n. 171/2023), “ai fini del riconoscimento del diritto alla carta a favore dei docenti a tempo determinato, non assumono alcuna rilevanza (quali fattori ostativi), né la (limitata) durata dei contratti, né l'orario di lavoro (inferiore al tempo pieno quale previsto dal CCNL di settore) che li ha contraddistinti”. pagina 6 di 9 In altre parole, essendo il beneficio riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato e parziale, in assenza di ragioni oggettive di discriminazione, esso va parimenti concesso al personale a tempo determinato e parziale.
È infondata l'eccezione di prescrizione, proposta dal convenuto, in relazione alla domanda CP_1 della ricorrente con riferimento all'a.s. 2018/2019. Parte_1
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. A norma dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Sul punto, la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961 ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Per la ricorrente il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui è stato richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). La stipula del contratto annuale, qui fatto valere a sostegno della domanda, è avvenuta anteriormente a tale data, così che sarebbe stato possibile avvalersi dell'applicativo per inoltrare, nel suddetto termine, la richiesta del beneficio. Tuttavia, la ricorrente ha inviato alla controparte, in data 12.7.2022, un atto di diffida.
Ne segue che l'atto di diffida inviato alla controparte ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale.
Non può essere accolta l'eccezione del MIM, volta a limitare il riconoscimento del beneficio ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente.
Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici.
La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto pagina 7 di 9 all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa.
Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio.
Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui
“quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Correttamente, anche alla luce dell'ulteriore principio stabilito dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, il ricorrente ha agito in via di principalità per l'attribuzione della Carta docente per le annualità per le quali avrebbe avuto diritto alla corresponsione, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La domanda dei ricorrenti va, dunque, accolta nei termini sopraesposti.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a pagare ai ricorrenti le spese del CP_1 presente giudizio, liquidate a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 5.500), della pluralità di ricorsi, della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto - in complessivi € 2.600, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_2
e a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente;
Parte_3
per l'effetto,
2) condanna il a consegnare la “Carta elettronica per l'aggiornamento e Controparte_1 la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
- euro 2.000 per;
Parte_1
- euro 1.500 per Parte_2
- euro 2.000 per Parte_3
oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il convenuto, in persona del p.t., al pagamento in favore delle CP_1 CP_4 parti ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.600 per compenso oltre rimborso del contributo unificato ove pagato, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa, con distrazione in favore del Difensore Avv. Alessandra DI FAZIO.
Novara, 10 aprile 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
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