Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 15/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
- del decreto emesso dal Questore di Milano in data 08.10.2019, notificato al ricorrente in data 1.12.2021, recante il rigetto dell'istanza del 01.02.2018, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2022, -OMISSIS-, cittadino egiziano, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui il Questore di Milano gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto contestato per difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’amministrazione convenuta, e la Sezione, dopo una richiesta istruttoria, ha respinto la proposta domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto il ricorso sprovvisto del prescritto fumus, atteso che:
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, del d.l.vo n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l’onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, poiché il possesso di un reddito idoneo al sostentamento costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, attenendo esso alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, II, 24.5.2021, n. 4026; id, III, 16.3.2021, n.2256; TAR Lombardia, Milano, 02-03-2022, nn. 489 e 490; id., 17-02-2022, n. 375; Consiglio di Stato, VI, 27-08-2010, n. 5994);
- l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «la valutazione demandata all'Amministrazione, con particolare riguardo al requisito reddituale, deve avere carattere "attualizzante", ovvero tendere alla verifica della sussistenza, al momento della definizione del procedimento, dei presupposti per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno: ciò al fine di assicurare il maggior grado possibile di aderenza della determinazione provvedimentale alla situazione in cui il cittadino extracomunitario, dal punto di vista reddituale, versa realmente» (cfr. Consiglio di Stato, III, 25.08.2020, n. 5193), impone sì, l'assenza di preclusioni temporali all'ingresso di elementi sopravvenuti all'interno dell'istruttoria procedimentale, «ma solo se rappresentati all’Amministrazione dopo la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso e prima della conclusione del procedimento» (così, sempre la sentenza n. 5193/2020 citata; nello stesso senso, fra le tante, cfr. TAR Campania, Napoli, 2-11-2021, n. 6920; id, 29-04-2020, n.1543; TAR Lombardia, Milano, I, 6-03-2020, n. 453; id., 24-12-2019, n. 2745; Consiglio di Stato, III, 11-05-2018, n. 2823; id., 18-04-2018, n. 2349);
- nella specie, la nuova fonte di reddito sembra reperita a partire dal mese di giugno 2021 e, dunque, successivamente al provvedimento, datato 8.10.2019, oggetto d’impugnazione;
- il tempo intercorso tra l’adozione e la notifica del provvedimento non sembra imputabile all’Amministrazione ma allo stato di irreperibilità del ricorrente presso il domicilio dichiarato alla competente Autorità (cfr. l’allegato n. 2 della produzione resistente);
- la mancata dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, nel periodo (01.02.2018 – 8.10.2019) preso in esame dall’Amministrazione, non appare giustificabile, né con la pandemia da Covid-19 (notoriamente successiva a detto periodo) né con il periodo di malattia (di 30 giorni circa) certificato in atti (…) ”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 aprile 2025.
Il ricorso è manifestamente infondato, secondo quanto già argomentato diffusamente in sede cautelare dalla Sezione, con motivazione che il Collegio condivide integralmente e che è da intendersi qui richiamata.
In particolare, la valutazione operata dalla Questura procedente sui limiti reddituali del cittadino straniero è esente dai vizi denunciati dalla difesa del ricorrente, sul semplice presupposto della coerenza di tale valutazione con le evidenze tratte dagli indici di riferimento tenuti in considerazione, mentre le attività successive all’adozione del provvedimento di diniego non hanno chiaramente la forza di inficiare la legittimità di tale provvedimento, per difetto di attualità e conoscibilità al momento dell’esame originario dei fatti.
D’altra parte, con memoria depositata in data 20 febbraio 2025, la difesa erariale ha attestato che da ulteriori verifiche non sono emersi, ad eccezione dell’inizio di attività autonoma datato 22 giugno 2021, e dunque in data ampiamente successiva all’adozione del provvedimento impugnato, ulteriori contratti di lavoro dipendente avviati dal ricorrente sul territorio nazionale.
Posto che, peraltro, – come correttamente evidenziato dall’amministrazione – l’avvio di attività lavorativa autonoma è stato effettuato in posizione di irregolarità amministrativa e in costanza di obbligo di abbandonare il territorio nazionale, il cittadino straniero è stato successivamente trattenuto nel CPR di Gorizia, e infine nuovamente espulso in data in data 25 febbraio 2023, ciò che non gli ha impedito di essere denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali il 3 novembre dello stesso anno.
Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto, in quanto infondato; le spese del giudizio possono essere peraltro compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della complessiva vicenda sottoposta a questo Giudice.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.