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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/12/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza dell'1/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 256/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e Parte_1 residente ivi alla Via Napoli trav. Sant'Aniello 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola FIORILLO, presso il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, in S. M. Capua Vetere, in via Santella p.co acacie n. 4, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5, Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Luca CUZZUPOLI, Erminio CAPASSO e Itala DE BENEDICTIS, come da procure in atti
RESISTENTI Oggetto: Opposizione di merito ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come da ricorso e da note sostitutive d'udienza. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso telematico depositato il 12.1.2022 la ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2021 000 354 4272 000 (cfr. doc. 02) emesso il 09.12.2021 e notificato il 24.12.2021, intimante il pagamento di complessivi € 20.301,37 a titolo di contributi da gestione separata liberi professionisti, sanzioni ed interessi. Ha premesso di lavorare, con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 02.12.2008 (cfr. doc. 03), alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania (A.R.P.A.C.), e di essere iscritta, in quanto tale, alla gestione previdenziale CP_1 ex INPDAP, matricola 2190495, presso la Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali (cfr. doc. 04); di essere, altresì, Ingegnere iscritta all'albo tenuto presso l'Ordine degli Ingegneri di Caserta a far data dal 09.02.1999 nr. 2317 (cfr. doc. 05 e doc. 06) ma non alla relativa cassa previdenziale, (cui versa soltanto il contributo integrativo al 4%, cfr. doc. CP_3
07). Ha dedotto che, con nota del 10.09.2020, l' sede di Caserta, la aveva bonariamente CP_1 invitata a versare la somma, calcolata d'ufficio, di € 11.430,34 a titolo di contribuzione alla gestione separata, annualità 2014, di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 335/1995, oltre sanzioni per complessivi € 19.205,02 (cfr. doc. 08). A sostegno della opposizione ha censurato:
- in via preliminare, il vizio di motivazione dell'atto impugnato, che fa applicazione al reddito dichiarato nell'annualità d'imposta 2014 (€ 41.235,00), dell'aliquota del 27,72% (per un totale dovuto di € 11.430,34) applicabile ai soli soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatorie, tra cui non rientra la ricorrente, alla quale andava correttamente applicata quella del 22%, ex combinato disposto degli artt. 1, comma 79, L. n. 247/2007, art. 1, comma 744 L. n. 147/2013 e art. 59 comma 16, L. n. 449/1997, di cui ha perpetrato violazione/falsa applicazione, con conseguente erronea determinazione dei presupposti impositivi;
- l'insussistenza dei presupposti impositivi per violazione dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- la non debenza della contribuzione per la prescrizione quinquennale maturata antecedentemente alla data della notifica, il cui dies a quo sarebbe individuato al 7.7.2015;
- in subordine, la sproporzione delle sanzioni, calcolate in misura del 60%, ai sensi dell'art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000. Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere – previa sospensiva – la nullità/l'annullamento del credito azionato e del relativo titolo o comunque della misura delle sanzioni, vinte le spese di lite da distrarsi per anticipo fattone. Si è costituito tempestivamente l' resistendo alla prospettazione attorea con svariati CP_1 argomenti a difesa della legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso col favore delle spese di giudizio. Ha eccepito la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, deducendo che parte ricorrente non aveva comunque provato l'iscrizione ad altra contribuzione obbligatoria o cassa previdenziale per lo stesso periodo e per lo stesso reddito e il pagamento del contributo soggettivo obbligatorio;
nonché la retroattività della normativa di cui all'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011, l'interruzione della prescrizione, decorrente dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015 per i redditi 2014 del 21/09/2015) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo della dichiarante, nonché ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 convertito nella legge 27/2020, per 129 giorni, dal 23.02.2020 al 30.06.2020; insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese.
Istruita in via documentale la causa, concesso il termine per il deposito in telematico di note conclusive e di quelle in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato sentenza corredata delle seguenti motivazioni.
Premessa L' chiede il versamento dei contributi e delle relative sanzioni, rilevando l'omesso CP_1 assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali dei redditi prodotti a seguito dell'attività libero professionale, pacificamente svolta dalla ricorrente nell'anno in questione. Nel caso di specie parte ricorrente, infatti, ha dedotto che nell'anno 2014 ha provveduto al versamento del solo contributo integrativo, non essendo tenuta, per normativa statutaria, al versamento contributivo soggettivo all'ente di previdenza di categoria (Inarcassa), oltre a quanto dovuto a titolo di contributo integrativo.
Strumenti di tutela del contribuente Si premette che con l'avviso di addebito la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell e la trasmissione CP_1 dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. “esecuzione esattoriale”. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda: questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto. Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente. In ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che la ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, quanto al vizio di motivazione censurato, in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, nonché un'opposizione a ruolo ex art. 24 D. lgs. n. 46/99 per le questioni inerenti al merito.
È pacifico che l'impugnativa ex art. 24 d.lgs. 46/1999 è tempestiva, in quanto sollevata entro il termine legale di 40 giorni (notifica dell'ava opposto 24.12.2021 e ricorso del 12.1.2022). Tempestive, altresì, risultano le doglianze di carattere formale relative al quomodo executionis
– tra cui rientrano le censure in ordine al vizio di motivazione – ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro lo stringente termine di 20 giorni, anch'esso rispettato.
Ebbene, la contestazione dell'omessa o insufficiente spiegazione in relazione all'aliquota applicata si spiega in quanto l' ha applicato giustappunto il combinato disposto delle CP_1 norme invocato dalla Difesa, il che non richiedeva un onere motivazionale specifico, solo che ha considerato la contribuente tra i soggetti non iscritti ad altre forme di contribuzione obbligatoria. Con la conseguenza che tale doglianza sotto il mero profilo formale- contenutistico non coglie nel segno e andrà invece esaminata la questione dell'aliquota applicabile al caso di specie nel merito, atteso altresì che il Giudice Ordinario non è giudice dell'atto – a differenza di quello amministrativo – deputato al controllo della legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A., bensì giudice del rapporto sottostante;
con la conseguenza che il sindacato di merito si estende alla sussistenza del diritto (nel caso di specie, alla infondatezza della pretesa dell' , anche nella parte relativa alla Controparte_4 misura dell'imposizione contributiva).
Legittimazione passiva L'opposizione andava correttamente proposta nei confronti del solo in quanto CP_1 titolare della pretesa contributiva mentre è carente di legittimazione passiva la soc.
[...]
la quale è cessionaria dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della CP_2 CP_1 legge 448/98 come modificato dall'art. 3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n. 203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248, mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo (2014). Presupposti dell'iscrizione Giova premettere, al fine di una corretta comprensione della fattispecie in esame, che l'art. 2 comma 26 legge 335/1995, della cui applicazione alla fattispecie concreta si controverte, sancisce che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita NE separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [...]”. Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito in interpretazione autentica che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.
Tanto premesso, occorre stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo”. La disposizione di legge individua due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata: quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo. Secondo una tesi condivisa dal ricorrente l'espressione riguarderebbe qualsiasi tipo di contributo e quindi sia il contributo 'soggettivo', che dà diritto alle prestazioni previdenziali, che quello 'integrativo'. Così che, versando il lavoratore autonomo in una personale condizione che non imponga il versamento del primo tipo di contributo, ma solo quello 'integrativo', dovuto in ogni caso dall'iscritto all'albo, questi per ciò solo non sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione separata. Secondo l' di contro, sussiste e permane l'obbligo del versamento contributivo alla CP_1 gestione separata per coloro che, non essendo soggetti all'obbligo di iscrizione agli Enti professionali, per la loro particolare condizione, versano unicamente il contributo integrativo. Questo, infatti, ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico.
A dirimere il suesposto dibattito ermeneutico, che pure ha interessato la giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, n. 30344 del 18.12.2017, che si è espressa in merito ad una fattispecie analoga, avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo soggettivo ad . CP_3
Nella specie i giudici di legittimità, prendendo l'abbrivio dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 3240 del 2010, espressamente dichiarano che la genericità del sintagma 'versamento contributivo' non può per sé sola ostare alla distinzione tra contributo soggettivo ed integrativo;
“il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, co. 26, l. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cass. n. 30344/2017 cit.). Ciò poiché la finalità sottesa alla normativa di cui si controverte consiste nel garantire la 'copertura previdenziale' ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento:
o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale, ovvero perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della Cassa, che provvede alla copertura previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi. Pertanto, con l'istituzione della NE PA si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della ma della quale tuttavia non possono beneficiare quei Parte_2 professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento o non posseggano i requisiti previsti da questi ultimi. Il cd. contributo integrativo, infatti, pur rispondendo ad esigenze di natura previdenziale, consentendo alla Cassa di disporre di ulteriori entrate per far fronte alle prestazioni cui è tenuta, è tuttavia ripetibile dal professionista nei confronti del cliente, gravando dunque su soggetti estranei alla categoria di cui la Cassa è ente esponenziale. Esso, pertanto, non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale in favore del lavoratore autonomo. Ne consegue che il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso e ulteriore obbligo contributivo (rispetto al contributo integrativo), mediante il versamento alla NE PA che in questa prospettiva assume una CP_1 funzione residuale, essendo l'unica forma di copertura previdenziale per l'attività svolta nell'anno di riferimento.
A tale orientamento ha dato seguito la recente pronuncia della Corte di legittimità n. 32167 del 12 dicembre del 2018, seppure intervenuta con specifico riferimento alla posizione degli avvocati (a cui hanno fatto seguito ulteriori pronunce del medesimo tenore: ex multis, risultano chiare le sentt. Cass. n. 32608/2018; Cass. n. 3799/2019). In tale ultima sentenza la Corte ha ribadito che le questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dalle precedenti pronunce nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica e per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione in base alla quale la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della NE separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. (“Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla NE separata presso l ). CP_1
In altri termini, richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010, la Suprema Corte ha affermato che la finalità attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, è di conseguire l'estensione delle tutele e si è accentuata attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione “…Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, comprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, l. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 ) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008)”. A tale principio di “universalizzazione” della copertura assicurativa obbligatoria consegue che l'obbligo di iscrizione alla NE PA è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Detto obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, circostanza che non è nel caso di specie.
Né orienta in senso diverso un altro argomento che pure si fa sovente spazio tra le contestazioni alla doppia imposizione, quello legato alla paventata inutilità del versamento contributivo alla gestione separata. La Corte di Cassazione ha replicato che “non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla NE PA con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alla peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata” (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167). Deve altresì rilevarsi come la questione dell'utilità del versamento contributivo de quo potrà porsi concretamente soltanto al momento del conseguimento dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso al trattamento pensionistico e come la valutazione di tale profilo si palesi, allo stato, del tutto ipotetica, non essendo possibile prevedere, in termini di certezza, quale sarà l'evoluzione lavorativa della ricorrente;
non può sottacersi, in ogni modo, come l'ordinamento previdenziale preveda, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'operatività degli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e della prestazione previdenziale integrativa al fine di valorizzare i versamenti effettuati a gestioni e/o casse diverse.
Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, la pretesa contributiva avanzata dall' CP_1 appare dunque fondata (cfr. C.Cost. 238/2022).
Aliquota applicabile Tutto quanto ricostruito in punto di debenza, con riguardo alla esatta misura della contribuzione pretesa giova evidenziare quanto segue.
La legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147) è intervenuta sul regime delle aliquote della NE separata, modificando la scansione già prevista dall'art. 1, comma 79, l. 24 dicembre 2007, n. 247 (come nel tempo modificato). In particolare, l'art. 1, comma 491, l. n. 147/2013 ha sostituito nel citato comma 79 (secondo periodo) le parole “al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015” con “al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015”. La prassi (circolare n. 18/2014, richiamata dalla Difesa e riassunta anche in CP_1 pubblicazioni specialistiche) recepisce tale assetto, chiarendo che per l'anno 2014 l'aliquota è pari al 22% per i soggetti “già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione”. Per converso, l'art. 1, comma 744, l. n. 147/2013 dispone testualmente che “per l'anno 2014” l'aliquota è del 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla NE separata che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. Ne deriva che il presupposto applicativo del “27% 2014” (regola speciale del comma 744) è la mancanza di altra copertura obbligatoria e l'assenza di pensione, cioè NE PA “in via esclusiva”. Resta poi l'aliquota aggiuntiva introdotta dall'art. 59, comma 16, l. 27 dicembre 1997, n. 449, destinata a finanziare prestazioni assistenziali (maternità, assegni nucleo familiare ecc.) per gli iscritti alla NE separata, come da impianto normativo e prassi. La prassi applicativa evidenzia che tale 0,72% si applica ai soggetti non pensionati e non assicurati presso altra forma obbligatoria, mentre non si cumula all'aliquota del 22% prevista per chi ha già altra tutela obbligatoria/pensione.
La contribuente sostiene che, essendo lavoratore subordinato a tempo indeterminato (già iscritto alla previdenza obbligatoria del pubblico impiego – ex INPDAP, oggi confluita nell' , ella rientra tra i soggetti “già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie” e CP_1 che, pertanto, per l'anno 2014 l'aliquota NE PA dovuta sui redditi professionali è quella del 22% (e non quella del 27%). A fondamento richiama giustappunto il combinato disposto delle norme poc'anzi illustrate.
L' contesta l'applicazione dell'aliquota del 22%, affermando in sintesi da un lato che CP_1 il professionista ha versato ad solo il contributo integrativo e non anche il CP_3 soggettivo, sicché per i redditi da libera professione l' pretende l'assoggettamento CP_1 alla NE PA (e tale affermazione è ritenuta senz'altro fondante la fondatezza dell'obbligo contributivo); dall'altro che la circostanza che la contribuente sia assicurata ex INPDAP come dipendente sarebbe “irrilevante” ai fini dell'aliquota, perché tale assicurazione “non coprirebbe” i redditi libero-professionali.
Ebbene, a parere di chi scrive tale tesi non coglie nel segno, in quanto finisce per confondere il tema dell'an - dell'obbligo, cioè, di iscrizione alla NE PA sui redditi professionali, che sussiste quando manca una Cassa che copra quei redditi con contribuzione soggettiva - con il diverso profilo del quantum - della misura dell'aliquota applicabile una volta accertata la fondatezza dell'iscrizione -. Qui il punto decisivo è che la norma sull'aliquota 2014 non usa come criterio la
“copertura” del reddito professionale da parte dell'altra gestione, ma usa un parametro di status previdenziale personale: essere o non essere già assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione). Infatti, il comma 744 attribuisce il 27% (per il 2014) ai titolari di partita IVA solo se essi
“non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati”. È una condizione negativa, chiara e testuale;
se tale condizione manca, perché il soggetto è già iscritto a un'altra forma obbligatoria, quale la gestione ex INPDAP per lavoro dipendente pubblico, non si applica la regola del 27%. Per contro, il comma 491, che modifica la progressione del comma 79, conduce, per il 2014, all'aliquota del 22% proprio per i soggetti “con altra tutela/pensione”, come recepito in prassi CP_1
Ne segue che l'affermazione secondo cui l'assicurazione da lavoro dipendente CP_1 sarebbe irrilevante perché “non copre” il reddito professionale non trova appiglio nel testo normativo: la legge non richiede che l'altra gestione “copra” anche quel reddito;
richiede che il soggetto risulti assicurato presso altra forma obbligatoria (o pensionato). In altri termini: l'argomento (“copertura del reddito”) introduce un requisito non CP_1 scritto e, così facendo, finisce per svuotare la distinzione normativa posta dal legislatore nel 2014 tra:
• titolari di P.IVA “in via esclusiva” in NE separata (27%);
• soggetti con P.IVA ma già coperti da altra previdenza obbligatoria o pensionati (22%). La circolare n. 18/2014 - come riportata nelle sintesi tecniche - ribadisce esattamente CP_1 questa logica:
• Liberi professionisti: 27,72% se non assicurati presso altre forme;
22% se pensionati o con altra tutela obbligatoria;
• e conferma, inoltre, che lo 0,72% aggiuntivo resta collegato alla condizione di assenza di altra tutela obbligatoria/pensione.
Accertato che, nel 2014, la contribuente era già assicurata presso altra forma previdenziale obbligatoria per l'attività di lavoro subordinato pubblico (ex INPDAP) e che i redditi libero-professionali (pur imponibili in NE separata, per assenza di contribuzione soggettiva ) non mutano il dato dello status assicurativo presso altra gestione, deve CP_3 concludersi che non ricorrono i presupposti del comma 744 (27% riservato ai titolari di P.IVA iscritti “in via esclusiva” alla NE separata), e che invece trova applicazione l'aliquota del 22% per l'anno 2014 prevista per i soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria (come da modifica introdotta dal comma 491). Conseguentemente, la pretesa contributiva va rideterminata applicando l'aliquota CP_1
22% ai redditi professionali 2014 oggetto di recupero (con gli effetti di legge su sanzioni/interessi, in base alla rideterminazione del capitale): a fronte di reddito dichiarato pari a € 41.235,00, l'applicazione del 22% conduce a contributo pari a € 9.071,70, in luogo di € 11.430,34 come portati dall'avviso di addebito impugnato, calcolati al 27,72%, con una differenza di € 2.358,64.
Prescrizione Costituisce principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la questione della decorrenza della stessa. Punto focale dell'iter argomentativo e dirimente per la soluzione della controversia è l'esatta individuazione del dies a quo della prescrizione, questione che ha aperto in seno alla giurisprudenza di legittimità un acceso dibattito, che ormai può ritenersi sopito, in seguito ai più recenti arresti. La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata ex professo esaminata nell'arresto della S.C. Cass., sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione “decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi (diversamente da quanto sostenuto dall' ad CP_1 opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. La corte di legittimità ha ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). Dunque, la Suprema Corte citata non ha ritenuto fondata la tesi difensiva sostenuta dall' secondo il quale il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di CP_1 presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza citata, infatti, ha affermato che “La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge”. La possibilità di attribuire alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo della prescrizione, necessita del resto, infatti dell'allegazione, a carico del creditore, di fatti e /o di condotte idonee a dar conto della ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; conf. Cass. 27950/2018). Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove nel sommo consesso si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: “[…] il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)”. Alla luce del più recente orientamento, dunque, (conferma Cass. 19403/2019) in proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiara-zione dei redditi […] il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione […]».).
Giova rammentare che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata, devono essere versati alle scadenze previste per CP_5 il pagamento delle imposte sui redditi. I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.
Relativamente al periodo d'imposta anno 2014, il termine ordinario valevole per tutti i contribuenti, salvo proroghe “studi di settore”, per il modello UNICO 2015 (periodo d'imposta 2014), saldo 2014 e primo acconto 2015 (IRPEF/IRAP e imposte sostitutive, nonché contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione) hanno come scadenza ordinaria il 16 giugno 2015; è poi ammesso il differimento “generale” di 30 giorni, entro il 16 luglio 2015, con maggiorazione dello 0,40% ex art. 17, co. 2, DPR 435/2001 “a titolo di interesse corrispettivo” (non è una “proroga”, è un'opzione prevista dal sistema dei versamenti). Per i soli contribuenti rientranti nell'ambito applicativo della proroga per gli studi di settore, il DPCM 9 giugno 2015 (GU 12 giugno 2015) ha differito i predetti versamenti al 6 luglio 2015 senza maggiorazione ovvero dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo d'imposta 2015 resta dovuto entro il 30 novembre 2015.
Per l'attività svolta (ingegneria), per il periodo d'imposta 2014, era previsto lo studio di settore WK02U, approvato con D.M. 23 dicembre 2013, che include espressamente:
“WK02U – Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10”. Conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei termini di versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015, trova applicazione il DPCM 9 giugno 2015, il quale differisce il termine al 6 luglio 2015, ovvero al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, per espressa previsione normativa, opera non solo per i soggetti che applicano gli studi di settore, ma anche per quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
sicché l'eventuale esclusione/inapplicabilità non esclude, ma conferma l'operatività del differimento dei termini.
Ne deriva che il termine ultimo di pagamento dell'imposta sul reddito coinciderebbe con la data del 6.7.2015 (o al più del 20.8.2015, seppur con il pagamento di un'apposita maggiorazione). Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l'applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto, deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito inerente al modello Unico 2015 coincida con la sopra riferita data.
Come ammesso dal medesimo Ente impositore, pur avendo la ricorrente nel quadro relativo ai redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 711210 (Attività degli studi di ingegneria) del modello Unico 2015 dichiarato proventi RE (cfr. all. mem.), non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tutto ciò osservato, a fronte del dies a quo del 20.8.2015, il periodo di prescrizione quinquennale risulterebbe maturato e, dunque, sarebbe tardiva la nota del 21.9.2020 e nessun effetto, né interruttivo né sospensivo della prescrizione, può riconoscersi alle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente (21.9.2015) per le ragioni sopra espresse.
Sospensione decorso per legislazione emergenziale durante la pandemia Senonché, occorre verificare se – computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale in periodo di pandemia Sars-Cov.2 – la prescrizione, alla data di notifica della comunicazione d'iscrizione d'ufficio, è decorsa.
Con la circolare 126 del 10 agosto 2021 l' ha fornito le indicazioni sulle sospensioni CP_1 dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali a causa dell'emergenza pandemica SARS-Cov. 19. Sul tema sono intervenuti infatti:
- prima il Decreto Cura Italia n. 1.8.2020, che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
- successivamente il decreto Milleproroghe n. 18.3.2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Per un totale di 311 giorni di sospensione. Dal 1° luglio 2021 la modalità di conteggio è tornata quella ordinaria prevista dalla legge 335/1995. L'istituto ha sottolineato anche che il decreto Milleproroghe ha anche chiarito che nel caso la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati, ciò comporta lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione. Ad ogni modo, si tratta di un periodo in cui il decorso della prescrizione resta sospeso, per ricominciare a decorrere dopo.
Nello specifico, per quel che qui interessa, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, ma prima del 31 dicembre 2020 (com'è nel caso di specie – agosto 2020) il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020). L'atto interruttivo della prescrizione, quindi, per essere tempestivo, dev'essere stato notificato entro i nuovi termini con i 129 giorni di slittamento: nella fattispecie il nuovo dies ad quem è il 28.12.2020 (il 27 era domenica – o al più il 12.11.2020, considerando come dies a quo il 6.7.2015). Pertanto, il decorso prescrizionale è stato validamente interrotto.
Non si condivide la prospettazione attorea, secondo cui la sospensione ex art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 non si applicherebbe ai contributi dovuti alla NE PA come risultato del “diritto vivente” da parte di un professionista iscritto “di fatto” solo con contribuzione integrativa a e iscritto d'ufficio alla GS. CP_3
La norma “Covid”, infatti, non distingue tra gestioni, non esiste nel testo alcuna clausola che escluda la NE PA, ma sospende la prescrizione per le contribuzioni obbligatorie soggette al regime prescrizionale della stessa L. 335/1995. L'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria” richiamando espressamente l'art. 3, co. 9, L. 335/1995, per il periodo 23.02.2020 – 30.06.2020 (129 giorni). Il testo è lineare (“sono sospesi […] riprendono a decorrere […]”). Questa formulazione è “a campo largo”: non aggancia la sospensione alla natura
“principale/residuale” della gestione, ma alla natura obbligatoria della contribuzione (e alla disciplina prescrizionale della L. 335/1995): in altri termini, la NE PA può essere “residuale” come collocazione sistematica, ma non è “facoltativa”. Del resto, la giurisprudenza di merito applica normalmente l'art. 37, co. 2 anche alla NE PA, computando i 129 giorni (e, quando rileva, anche i 182 giorni successivi) (cfr. Corte d'Appello Milano 16.07.2025 n. 60; Trib. Roma 10.01.2025 n. 272; Trib. Messina 16.05.2025 n. 1344; Trib. Roma 22.10.2024 n. 10527/2024).
Allora, l'argomentazione del contribuente, che vorrebbe circoscrivere l'ambito applicativo della norma in esame alle sole contribuzioni “obbligatorie” e non anche a quelle
“residuali”, non coglie nel segno, perché i contributi GS sono contribuzione obbligatoria per legge (L. 335/1995) quando ricorrono i presupposti di iscrizione. La C. Cost. 238/2022, pure invocata dalla Difesa a suffragio della sua tesi, non è una pronuncia sulla sospensione Covid della prescrizione, ma si muove sul piano della (ancora controversa) “doppia contribuzione” e prende atto del quadro applicativo/interpretativo consolidato sull'iscrizione alla GS in ipotesi di sola contribuzione integrativa alla Cassa;
non può essere considerata quale un 'grimaldello' per l'inapplicabilità dell'art. 37 cit. alla GS.
Sanzioni Posta, dunque, la sussistenza del diritto dell' alla riscossione dei contributi per l'anno CP_1
2014 non prescritti, per quanto riguarda, infine, la misura delle sanzioni civili – che sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di 'evasione', occorre rilevare che, affinché ricorra tale ipotesi, è necessario che vi sia “evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rap-porti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “L'omessa o infedele denuncia mensile all' concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, quando si può presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sull' inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede […]” (Cass. civ. sez. lav., 02/05/2018, n. 10427). Nella fattispecie, tenendo conto che la ricorrente si duole, tra l'altro, della sostanziale sproporzione della misura delle sanzioni, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento non sia ascrivibile a dolo del debitore.
In primo luogo, infatti, non vi è stato alcun occultamento del reddito al quale i contributi sono commisurati, essendo pacifico che la ricorrente stessa ha appunto denunciato nel modello fiscale il reddito da lavoro autonomo percepito nel 2014 (quadro RE del modello Unico 2015), esaminando il quale l' ha potuto appunto avanzare la sua pretesa;
né CP_1 risulta che la mancata compilazione del quadro RR, facente parte della medesima dichiarazione, abbia in qualche modo ostacolato la rilevazione del reddito. Dunque, deve reputarsi che la ricorrente non avesse alcuna intenzione di sottrarsi ad adempimenti contributivi e che nulla ha fatto per celare in qualche modo all' la CP_1 propria posizione lavorativa e reddituale.
Deve perciò, sul punto accogliendosi il ricorso nella sua formulazione subordinata, dichiararsi che sui contributi dovuti per l'anno 2014 sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a) della l. n. 388/2000 che dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. L'importo del contributo ammonta per l'anno 2014 ad € 11.430,34 a titolo CP_1 contributivo ed € 6.858,2 per sanzioni, ammontare, quest'ultimo, esorbitante rispetto al tetto massimo del 40% dell'importo dei contributi omessi, essendo state le sanzioni calcolate pari a circa il 60% dell'importo dei contributi.
Spese di lite Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni scrutinate, di natura eminentemente interpretativa, e del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, di cui si è dato ampiamente conto in parte motiva e che non è nemmeno definitivamente sopito, avuto riguardo all'epoca di introduzione del giudizio, nonché alla soccombenza parziale, le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in L. 10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) dichiara dovuta alla NE PA la minor somma dei contributi previdenziali richiesti dall' all'ing. per l'anno 2014, pari ad € 9.071,70 CP_1 Parte_1
(in applicazione dell'aliquota del 22% sul volume reddituale dichiarato per il periodo di riferimento), maggiorata della sanzione dovuta per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, dal 20 agosto 2015 fino al soddisfo;
3) rigetta nel resto la domanda;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza dell'1/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 256/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e Parte_1 residente ivi alla Via Napoli trav. Sant'Aniello 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola FIORILLO, presso il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, in S. M. Capua Vetere, in via Santella p.co acacie n. 4, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5, Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Luca CUZZUPOLI, Erminio CAPASSO e Itala DE BENEDICTIS, come da procure in atti
RESISTENTI Oggetto: Opposizione di merito ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come da ricorso e da note sostitutive d'udienza. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso telematico depositato il 12.1.2022 la ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2021 000 354 4272 000 (cfr. doc. 02) emesso il 09.12.2021 e notificato il 24.12.2021, intimante il pagamento di complessivi € 20.301,37 a titolo di contributi da gestione separata liberi professionisti, sanzioni ed interessi. Ha premesso di lavorare, con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 02.12.2008 (cfr. doc. 03), alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania (A.R.P.A.C.), e di essere iscritta, in quanto tale, alla gestione previdenziale CP_1 ex INPDAP, matricola 2190495, presso la Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali (cfr. doc. 04); di essere, altresì, Ingegnere iscritta all'albo tenuto presso l'Ordine degli Ingegneri di Caserta a far data dal 09.02.1999 nr. 2317 (cfr. doc. 05 e doc. 06) ma non alla relativa cassa previdenziale, (cui versa soltanto il contributo integrativo al 4%, cfr. doc. CP_3
07). Ha dedotto che, con nota del 10.09.2020, l' sede di Caserta, la aveva bonariamente CP_1 invitata a versare la somma, calcolata d'ufficio, di € 11.430,34 a titolo di contribuzione alla gestione separata, annualità 2014, di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 335/1995, oltre sanzioni per complessivi € 19.205,02 (cfr. doc. 08). A sostegno della opposizione ha censurato:
- in via preliminare, il vizio di motivazione dell'atto impugnato, che fa applicazione al reddito dichiarato nell'annualità d'imposta 2014 (€ 41.235,00), dell'aliquota del 27,72% (per un totale dovuto di € 11.430,34) applicabile ai soli soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatorie, tra cui non rientra la ricorrente, alla quale andava correttamente applicata quella del 22%, ex combinato disposto degli artt. 1, comma 79, L. n. 247/2007, art. 1, comma 744 L. n. 147/2013 e art. 59 comma 16, L. n. 449/1997, di cui ha perpetrato violazione/falsa applicazione, con conseguente erronea determinazione dei presupposti impositivi;
- l'insussistenza dei presupposti impositivi per violazione dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- la non debenza della contribuzione per la prescrizione quinquennale maturata antecedentemente alla data della notifica, il cui dies a quo sarebbe individuato al 7.7.2015;
- in subordine, la sproporzione delle sanzioni, calcolate in misura del 60%, ai sensi dell'art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000. Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere – previa sospensiva – la nullità/l'annullamento del credito azionato e del relativo titolo o comunque della misura delle sanzioni, vinte le spese di lite da distrarsi per anticipo fattone. Si è costituito tempestivamente l' resistendo alla prospettazione attorea con svariati CP_1 argomenti a difesa della legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso col favore delle spese di giudizio. Ha eccepito la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, deducendo che parte ricorrente non aveva comunque provato l'iscrizione ad altra contribuzione obbligatoria o cassa previdenziale per lo stesso periodo e per lo stesso reddito e il pagamento del contributo soggettivo obbligatorio;
nonché la retroattività della normativa di cui all'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011, l'interruzione della prescrizione, decorrente dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015 per i redditi 2014 del 21/09/2015) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo della dichiarante, nonché ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 convertito nella legge 27/2020, per 129 giorni, dal 23.02.2020 al 30.06.2020; insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese.
Istruita in via documentale la causa, concesso il termine per il deposito in telematico di note conclusive e di quelle in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato sentenza corredata delle seguenti motivazioni.
Premessa L' chiede il versamento dei contributi e delle relative sanzioni, rilevando l'omesso CP_1 assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali dei redditi prodotti a seguito dell'attività libero professionale, pacificamente svolta dalla ricorrente nell'anno in questione. Nel caso di specie parte ricorrente, infatti, ha dedotto che nell'anno 2014 ha provveduto al versamento del solo contributo integrativo, non essendo tenuta, per normativa statutaria, al versamento contributivo soggettivo all'ente di previdenza di categoria (Inarcassa), oltre a quanto dovuto a titolo di contributo integrativo.
Strumenti di tutela del contribuente Si premette che con l'avviso di addebito la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell e la trasmissione CP_1 dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. “esecuzione esattoriale”. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda: questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto. Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente. In ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che la ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, quanto al vizio di motivazione censurato, in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, nonché un'opposizione a ruolo ex art. 24 D. lgs. n. 46/99 per le questioni inerenti al merito.
È pacifico che l'impugnativa ex art. 24 d.lgs. 46/1999 è tempestiva, in quanto sollevata entro il termine legale di 40 giorni (notifica dell'ava opposto 24.12.2021 e ricorso del 12.1.2022). Tempestive, altresì, risultano le doglianze di carattere formale relative al quomodo executionis
– tra cui rientrano le censure in ordine al vizio di motivazione – ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro lo stringente termine di 20 giorni, anch'esso rispettato.
Ebbene, la contestazione dell'omessa o insufficiente spiegazione in relazione all'aliquota applicata si spiega in quanto l' ha applicato giustappunto il combinato disposto delle CP_1 norme invocato dalla Difesa, il che non richiedeva un onere motivazionale specifico, solo che ha considerato la contribuente tra i soggetti non iscritti ad altre forme di contribuzione obbligatoria. Con la conseguenza che tale doglianza sotto il mero profilo formale- contenutistico non coglie nel segno e andrà invece esaminata la questione dell'aliquota applicabile al caso di specie nel merito, atteso altresì che il Giudice Ordinario non è giudice dell'atto – a differenza di quello amministrativo – deputato al controllo della legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A., bensì giudice del rapporto sottostante;
con la conseguenza che il sindacato di merito si estende alla sussistenza del diritto (nel caso di specie, alla infondatezza della pretesa dell' , anche nella parte relativa alla Controparte_4 misura dell'imposizione contributiva).
Legittimazione passiva L'opposizione andava correttamente proposta nei confronti del solo in quanto CP_1 titolare della pretesa contributiva mentre è carente di legittimazione passiva la soc.
[...]
la quale è cessionaria dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della CP_2 CP_1 legge 448/98 come modificato dall'art. 3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n. 203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248, mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo (2014). Presupposti dell'iscrizione Giova premettere, al fine di una corretta comprensione della fattispecie in esame, che l'art. 2 comma 26 legge 335/1995, della cui applicazione alla fattispecie concreta si controverte, sancisce che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita NE separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [...]”. Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito in interpretazione autentica che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.
Tanto premesso, occorre stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo”. La disposizione di legge individua due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata: quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo. Secondo una tesi condivisa dal ricorrente l'espressione riguarderebbe qualsiasi tipo di contributo e quindi sia il contributo 'soggettivo', che dà diritto alle prestazioni previdenziali, che quello 'integrativo'. Così che, versando il lavoratore autonomo in una personale condizione che non imponga il versamento del primo tipo di contributo, ma solo quello 'integrativo', dovuto in ogni caso dall'iscritto all'albo, questi per ciò solo non sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione separata. Secondo l' di contro, sussiste e permane l'obbligo del versamento contributivo alla CP_1 gestione separata per coloro che, non essendo soggetti all'obbligo di iscrizione agli Enti professionali, per la loro particolare condizione, versano unicamente il contributo integrativo. Questo, infatti, ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico.
A dirimere il suesposto dibattito ermeneutico, che pure ha interessato la giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, n. 30344 del 18.12.2017, che si è espressa in merito ad una fattispecie analoga, avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo soggettivo ad . CP_3
Nella specie i giudici di legittimità, prendendo l'abbrivio dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 3240 del 2010, espressamente dichiarano che la genericità del sintagma 'versamento contributivo' non può per sé sola ostare alla distinzione tra contributo soggettivo ed integrativo;
“il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, co. 26, l. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cass. n. 30344/2017 cit.). Ciò poiché la finalità sottesa alla normativa di cui si controverte consiste nel garantire la 'copertura previdenziale' ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento:
o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale, ovvero perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della Cassa, che provvede alla copertura previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi. Pertanto, con l'istituzione della NE PA si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della ma della quale tuttavia non possono beneficiare quei Parte_2 professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento o non posseggano i requisiti previsti da questi ultimi. Il cd. contributo integrativo, infatti, pur rispondendo ad esigenze di natura previdenziale, consentendo alla Cassa di disporre di ulteriori entrate per far fronte alle prestazioni cui è tenuta, è tuttavia ripetibile dal professionista nei confronti del cliente, gravando dunque su soggetti estranei alla categoria di cui la Cassa è ente esponenziale. Esso, pertanto, non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale in favore del lavoratore autonomo. Ne consegue che il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso e ulteriore obbligo contributivo (rispetto al contributo integrativo), mediante il versamento alla NE PA che in questa prospettiva assume una CP_1 funzione residuale, essendo l'unica forma di copertura previdenziale per l'attività svolta nell'anno di riferimento.
A tale orientamento ha dato seguito la recente pronuncia della Corte di legittimità n. 32167 del 12 dicembre del 2018, seppure intervenuta con specifico riferimento alla posizione degli avvocati (a cui hanno fatto seguito ulteriori pronunce del medesimo tenore: ex multis, risultano chiare le sentt. Cass. n. 32608/2018; Cass. n. 3799/2019). In tale ultima sentenza la Corte ha ribadito che le questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dalle precedenti pronunce nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica e per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione in base alla quale la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della NE separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. (“Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla NE separata presso l ). CP_1
In altri termini, richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010, la Suprema Corte ha affermato che la finalità attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, è di conseguire l'estensione delle tutele e si è accentuata attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione “…Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, comprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, l. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 ) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008)”. A tale principio di “universalizzazione” della copertura assicurativa obbligatoria consegue che l'obbligo di iscrizione alla NE PA è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Detto obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, circostanza che non è nel caso di specie.
Né orienta in senso diverso un altro argomento che pure si fa sovente spazio tra le contestazioni alla doppia imposizione, quello legato alla paventata inutilità del versamento contributivo alla gestione separata. La Corte di Cassazione ha replicato che “non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla NE PA con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alla peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata” (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167). Deve altresì rilevarsi come la questione dell'utilità del versamento contributivo de quo potrà porsi concretamente soltanto al momento del conseguimento dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso al trattamento pensionistico e come la valutazione di tale profilo si palesi, allo stato, del tutto ipotetica, non essendo possibile prevedere, in termini di certezza, quale sarà l'evoluzione lavorativa della ricorrente;
non può sottacersi, in ogni modo, come l'ordinamento previdenziale preveda, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'operatività degli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e della prestazione previdenziale integrativa al fine di valorizzare i versamenti effettuati a gestioni e/o casse diverse.
Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, la pretesa contributiva avanzata dall' CP_1 appare dunque fondata (cfr. C.Cost. 238/2022).
Aliquota applicabile Tutto quanto ricostruito in punto di debenza, con riguardo alla esatta misura della contribuzione pretesa giova evidenziare quanto segue.
La legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147) è intervenuta sul regime delle aliquote della NE separata, modificando la scansione già prevista dall'art. 1, comma 79, l. 24 dicembre 2007, n. 247 (come nel tempo modificato). In particolare, l'art. 1, comma 491, l. n. 147/2013 ha sostituito nel citato comma 79 (secondo periodo) le parole “al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015” con “al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015”. La prassi (circolare n. 18/2014, richiamata dalla Difesa e riassunta anche in CP_1 pubblicazioni specialistiche) recepisce tale assetto, chiarendo che per l'anno 2014 l'aliquota è pari al 22% per i soggetti “già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione”. Per converso, l'art. 1, comma 744, l. n. 147/2013 dispone testualmente che “per l'anno 2014” l'aliquota è del 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla NE separata che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. Ne deriva che il presupposto applicativo del “27% 2014” (regola speciale del comma 744) è la mancanza di altra copertura obbligatoria e l'assenza di pensione, cioè NE PA “in via esclusiva”. Resta poi l'aliquota aggiuntiva introdotta dall'art. 59, comma 16, l. 27 dicembre 1997, n. 449, destinata a finanziare prestazioni assistenziali (maternità, assegni nucleo familiare ecc.) per gli iscritti alla NE separata, come da impianto normativo e prassi. La prassi applicativa evidenzia che tale 0,72% si applica ai soggetti non pensionati e non assicurati presso altra forma obbligatoria, mentre non si cumula all'aliquota del 22% prevista per chi ha già altra tutela obbligatoria/pensione.
La contribuente sostiene che, essendo lavoratore subordinato a tempo indeterminato (già iscritto alla previdenza obbligatoria del pubblico impiego – ex INPDAP, oggi confluita nell' , ella rientra tra i soggetti “già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie” e CP_1 che, pertanto, per l'anno 2014 l'aliquota NE PA dovuta sui redditi professionali è quella del 22% (e non quella del 27%). A fondamento richiama giustappunto il combinato disposto delle norme poc'anzi illustrate.
L' contesta l'applicazione dell'aliquota del 22%, affermando in sintesi da un lato che CP_1 il professionista ha versato ad solo il contributo integrativo e non anche il CP_3 soggettivo, sicché per i redditi da libera professione l' pretende l'assoggettamento CP_1 alla NE PA (e tale affermazione è ritenuta senz'altro fondante la fondatezza dell'obbligo contributivo); dall'altro che la circostanza che la contribuente sia assicurata ex INPDAP come dipendente sarebbe “irrilevante” ai fini dell'aliquota, perché tale assicurazione “non coprirebbe” i redditi libero-professionali.
Ebbene, a parere di chi scrive tale tesi non coglie nel segno, in quanto finisce per confondere il tema dell'an - dell'obbligo, cioè, di iscrizione alla NE PA sui redditi professionali, che sussiste quando manca una Cassa che copra quei redditi con contribuzione soggettiva - con il diverso profilo del quantum - della misura dell'aliquota applicabile una volta accertata la fondatezza dell'iscrizione -. Qui il punto decisivo è che la norma sull'aliquota 2014 non usa come criterio la
“copertura” del reddito professionale da parte dell'altra gestione, ma usa un parametro di status previdenziale personale: essere o non essere già assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione). Infatti, il comma 744 attribuisce il 27% (per il 2014) ai titolari di partita IVA solo se essi
“non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati”. È una condizione negativa, chiara e testuale;
se tale condizione manca, perché il soggetto è già iscritto a un'altra forma obbligatoria, quale la gestione ex INPDAP per lavoro dipendente pubblico, non si applica la regola del 27%. Per contro, il comma 491, che modifica la progressione del comma 79, conduce, per il 2014, all'aliquota del 22% proprio per i soggetti “con altra tutela/pensione”, come recepito in prassi CP_1
Ne segue che l'affermazione secondo cui l'assicurazione da lavoro dipendente CP_1 sarebbe irrilevante perché “non copre” il reddito professionale non trova appiglio nel testo normativo: la legge non richiede che l'altra gestione “copra” anche quel reddito;
richiede che il soggetto risulti assicurato presso altra forma obbligatoria (o pensionato). In altri termini: l'argomento (“copertura del reddito”) introduce un requisito non CP_1 scritto e, così facendo, finisce per svuotare la distinzione normativa posta dal legislatore nel 2014 tra:
• titolari di P.IVA “in via esclusiva” in NE separata (27%);
• soggetti con P.IVA ma già coperti da altra previdenza obbligatoria o pensionati (22%). La circolare n. 18/2014 - come riportata nelle sintesi tecniche - ribadisce esattamente CP_1 questa logica:
• Liberi professionisti: 27,72% se non assicurati presso altre forme;
22% se pensionati o con altra tutela obbligatoria;
• e conferma, inoltre, che lo 0,72% aggiuntivo resta collegato alla condizione di assenza di altra tutela obbligatoria/pensione.
Accertato che, nel 2014, la contribuente era già assicurata presso altra forma previdenziale obbligatoria per l'attività di lavoro subordinato pubblico (ex INPDAP) e che i redditi libero-professionali (pur imponibili in NE separata, per assenza di contribuzione soggettiva ) non mutano il dato dello status assicurativo presso altra gestione, deve CP_3 concludersi che non ricorrono i presupposti del comma 744 (27% riservato ai titolari di P.IVA iscritti “in via esclusiva” alla NE separata), e che invece trova applicazione l'aliquota del 22% per l'anno 2014 prevista per i soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria (come da modifica introdotta dal comma 491). Conseguentemente, la pretesa contributiva va rideterminata applicando l'aliquota CP_1
22% ai redditi professionali 2014 oggetto di recupero (con gli effetti di legge su sanzioni/interessi, in base alla rideterminazione del capitale): a fronte di reddito dichiarato pari a € 41.235,00, l'applicazione del 22% conduce a contributo pari a € 9.071,70, in luogo di € 11.430,34 come portati dall'avviso di addebito impugnato, calcolati al 27,72%, con una differenza di € 2.358,64.
Prescrizione Costituisce principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la questione della decorrenza della stessa. Punto focale dell'iter argomentativo e dirimente per la soluzione della controversia è l'esatta individuazione del dies a quo della prescrizione, questione che ha aperto in seno alla giurisprudenza di legittimità un acceso dibattito, che ormai può ritenersi sopito, in seguito ai più recenti arresti. La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata ex professo esaminata nell'arresto della S.C. Cass., sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione “decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi (diversamente da quanto sostenuto dall' ad CP_1 opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. La corte di legittimità ha ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). Dunque, la Suprema Corte citata non ha ritenuto fondata la tesi difensiva sostenuta dall' secondo il quale il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di CP_1 presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza citata, infatti, ha affermato che “La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge”. La possibilità di attribuire alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo della prescrizione, necessita del resto, infatti dell'allegazione, a carico del creditore, di fatti e /o di condotte idonee a dar conto della ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; conf. Cass. 27950/2018). Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove nel sommo consesso si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: “[…] il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)”. Alla luce del più recente orientamento, dunque, (conferma Cass. 19403/2019) in proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiara-zione dei redditi […] il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione […]».).
Giova rammentare che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata, devono essere versati alle scadenze previste per CP_5 il pagamento delle imposte sui redditi. I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.
Relativamente al periodo d'imposta anno 2014, il termine ordinario valevole per tutti i contribuenti, salvo proroghe “studi di settore”, per il modello UNICO 2015 (periodo d'imposta 2014), saldo 2014 e primo acconto 2015 (IRPEF/IRAP e imposte sostitutive, nonché contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione) hanno come scadenza ordinaria il 16 giugno 2015; è poi ammesso il differimento “generale” di 30 giorni, entro il 16 luglio 2015, con maggiorazione dello 0,40% ex art. 17, co. 2, DPR 435/2001 “a titolo di interesse corrispettivo” (non è una “proroga”, è un'opzione prevista dal sistema dei versamenti). Per i soli contribuenti rientranti nell'ambito applicativo della proroga per gli studi di settore, il DPCM 9 giugno 2015 (GU 12 giugno 2015) ha differito i predetti versamenti al 6 luglio 2015 senza maggiorazione ovvero dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo d'imposta 2015 resta dovuto entro il 30 novembre 2015.
Per l'attività svolta (ingegneria), per il periodo d'imposta 2014, era previsto lo studio di settore WK02U, approvato con D.M. 23 dicembre 2013, che include espressamente:
“WK02U – Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10”. Conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei termini di versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015, trova applicazione il DPCM 9 giugno 2015, il quale differisce il termine al 6 luglio 2015, ovvero al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, per espressa previsione normativa, opera non solo per i soggetti che applicano gli studi di settore, ma anche per quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
sicché l'eventuale esclusione/inapplicabilità non esclude, ma conferma l'operatività del differimento dei termini.
Ne deriva che il termine ultimo di pagamento dell'imposta sul reddito coinciderebbe con la data del 6.7.2015 (o al più del 20.8.2015, seppur con il pagamento di un'apposita maggiorazione). Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l'applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto, deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito inerente al modello Unico 2015 coincida con la sopra riferita data.
Come ammesso dal medesimo Ente impositore, pur avendo la ricorrente nel quadro relativo ai redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 711210 (Attività degli studi di ingegneria) del modello Unico 2015 dichiarato proventi RE (cfr. all. mem.), non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tutto ciò osservato, a fronte del dies a quo del 20.8.2015, il periodo di prescrizione quinquennale risulterebbe maturato e, dunque, sarebbe tardiva la nota del 21.9.2020 e nessun effetto, né interruttivo né sospensivo della prescrizione, può riconoscersi alle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente (21.9.2015) per le ragioni sopra espresse.
Sospensione decorso per legislazione emergenziale durante la pandemia Senonché, occorre verificare se – computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale in periodo di pandemia Sars-Cov.2 – la prescrizione, alla data di notifica della comunicazione d'iscrizione d'ufficio, è decorsa.
Con la circolare 126 del 10 agosto 2021 l' ha fornito le indicazioni sulle sospensioni CP_1 dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali a causa dell'emergenza pandemica SARS-Cov. 19. Sul tema sono intervenuti infatti:
- prima il Decreto Cura Italia n. 1.8.2020, che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
- successivamente il decreto Milleproroghe n. 18.3.2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Per un totale di 311 giorni di sospensione. Dal 1° luglio 2021 la modalità di conteggio è tornata quella ordinaria prevista dalla legge 335/1995. L'istituto ha sottolineato anche che il decreto Milleproroghe ha anche chiarito che nel caso la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati, ciò comporta lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione. Ad ogni modo, si tratta di un periodo in cui il decorso della prescrizione resta sospeso, per ricominciare a decorrere dopo.
Nello specifico, per quel che qui interessa, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, ma prima del 31 dicembre 2020 (com'è nel caso di specie – agosto 2020) il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020). L'atto interruttivo della prescrizione, quindi, per essere tempestivo, dev'essere stato notificato entro i nuovi termini con i 129 giorni di slittamento: nella fattispecie il nuovo dies ad quem è il 28.12.2020 (il 27 era domenica – o al più il 12.11.2020, considerando come dies a quo il 6.7.2015). Pertanto, il decorso prescrizionale è stato validamente interrotto.
Non si condivide la prospettazione attorea, secondo cui la sospensione ex art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 non si applicherebbe ai contributi dovuti alla NE PA come risultato del “diritto vivente” da parte di un professionista iscritto “di fatto” solo con contribuzione integrativa a e iscritto d'ufficio alla GS. CP_3
La norma “Covid”, infatti, non distingue tra gestioni, non esiste nel testo alcuna clausola che escluda la NE PA, ma sospende la prescrizione per le contribuzioni obbligatorie soggette al regime prescrizionale della stessa L. 335/1995. L'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria” richiamando espressamente l'art. 3, co. 9, L. 335/1995, per il periodo 23.02.2020 – 30.06.2020 (129 giorni). Il testo è lineare (“sono sospesi […] riprendono a decorrere […]”). Questa formulazione è “a campo largo”: non aggancia la sospensione alla natura
“principale/residuale” della gestione, ma alla natura obbligatoria della contribuzione (e alla disciplina prescrizionale della L. 335/1995): in altri termini, la NE PA può essere “residuale” come collocazione sistematica, ma non è “facoltativa”. Del resto, la giurisprudenza di merito applica normalmente l'art. 37, co. 2 anche alla NE PA, computando i 129 giorni (e, quando rileva, anche i 182 giorni successivi) (cfr. Corte d'Appello Milano 16.07.2025 n. 60; Trib. Roma 10.01.2025 n. 272; Trib. Messina 16.05.2025 n. 1344; Trib. Roma 22.10.2024 n. 10527/2024).
Allora, l'argomentazione del contribuente, che vorrebbe circoscrivere l'ambito applicativo della norma in esame alle sole contribuzioni “obbligatorie” e non anche a quelle
“residuali”, non coglie nel segno, perché i contributi GS sono contribuzione obbligatoria per legge (L. 335/1995) quando ricorrono i presupposti di iscrizione. La C. Cost. 238/2022, pure invocata dalla Difesa a suffragio della sua tesi, non è una pronuncia sulla sospensione Covid della prescrizione, ma si muove sul piano della (ancora controversa) “doppia contribuzione” e prende atto del quadro applicativo/interpretativo consolidato sull'iscrizione alla GS in ipotesi di sola contribuzione integrativa alla Cassa;
non può essere considerata quale un 'grimaldello' per l'inapplicabilità dell'art. 37 cit. alla GS.
Sanzioni Posta, dunque, la sussistenza del diritto dell' alla riscossione dei contributi per l'anno CP_1
2014 non prescritti, per quanto riguarda, infine, la misura delle sanzioni civili – che sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di 'evasione', occorre rilevare che, affinché ricorra tale ipotesi, è necessario che vi sia “evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rap-porti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “L'omessa o infedele denuncia mensile all' concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, quando si può presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sull' inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede […]” (Cass. civ. sez. lav., 02/05/2018, n. 10427). Nella fattispecie, tenendo conto che la ricorrente si duole, tra l'altro, della sostanziale sproporzione della misura delle sanzioni, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento non sia ascrivibile a dolo del debitore.
In primo luogo, infatti, non vi è stato alcun occultamento del reddito al quale i contributi sono commisurati, essendo pacifico che la ricorrente stessa ha appunto denunciato nel modello fiscale il reddito da lavoro autonomo percepito nel 2014 (quadro RE del modello Unico 2015), esaminando il quale l' ha potuto appunto avanzare la sua pretesa;
né CP_1 risulta che la mancata compilazione del quadro RR, facente parte della medesima dichiarazione, abbia in qualche modo ostacolato la rilevazione del reddito. Dunque, deve reputarsi che la ricorrente non avesse alcuna intenzione di sottrarsi ad adempimenti contributivi e che nulla ha fatto per celare in qualche modo all' la CP_1 propria posizione lavorativa e reddituale.
Deve perciò, sul punto accogliendosi il ricorso nella sua formulazione subordinata, dichiararsi che sui contributi dovuti per l'anno 2014 sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a) della l. n. 388/2000 che dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. L'importo del contributo ammonta per l'anno 2014 ad € 11.430,34 a titolo CP_1 contributivo ed € 6.858,2 per sanzioni, ammontare, quest'ultimo, esorbitante rispetto al tetto massimo del 40% dell'importo dei contributi omessi, essendo state le sanzioni calcolate pari a circa il 60% dell'importo dei contributi.
Spese di lite Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni scrutinate, di natura eminentemente interpretativa, e del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, di cui si è dato ampiamente conto in parte motiva e che non è nemmeno definitivamente sopito, avuto riguardo all'epoca di introduzione del giudizio, nonché alla soccombenza parziale, le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in L. 10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) dichiara dovuta alla NE PA la minor somma dei contributi previdenziali richiesti dall' all'ing. per l'anno 2014, pari ad € 9.071,70 CP_1 Parte_1
(in applicazione dell'aliquota del 22% sul volume reddituale dichiarato per il periodo di riferimento), maggiorata della sanzione dovuta per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, dal 20 agosto 2015 fino al soddisfo;
3) rigetta nel resto la domanda;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini.