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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2024, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2634/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 17.5.2022 da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BREDA SABRINA (C.F.: ) C.F._3
attori
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._4 in proprio , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA PARAISO 10 36015 SCHIO
SARA CORTESE, (C.F.: ), C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv.LAMESSO FEDERICO (C.F.: ) con C.F._6 domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA ZAMENHOF 697 VICENZA
convenuti E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
BENE C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Milano, Via Dei Valtorta n. 48, C.F. , in persona del Dr. P.IVA_1 [...]
in qualità di Funzionario Procuratore pro tempore (in forza di procura in Controparte_3 autentica del Notaio rep. n. 19003-Racc. 9060), Persona_1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. GIAMPIETRO BOZZOLA (C.F. C.F._7
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Milano, Corso
[...]
Europa n. 5.
C.F.: ) in persona del suo procuratore ad Controparte_4 P.IVA_2 negotia dott. giusta procura speciale n. 96606/12058 Rep/Racc. Notaio Parte_3 di Bologna, con sede in Bologna Via Stalingrado, 45 , rapp.ta e dif.sa dall'avv. Persona_2
GIUSEPPE RENZO VILLANOVA (C.F.: – fax. – pec: C.F._8 P.IVA_3
e domiciliata presso lo studio del difensore in Email_1
Bassano del Grappa Via Roma, 51
Conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI. Nel merito:
- Accertarsi e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2236 cod. civ. e 1176 cod. civ., la responsabilità professionale per colpa grave degli avv.ti e Sara Controparte_1 Cortese, nell'esecuzione dell'incarico professionale conferito lor Parte_2
, dalla (anche quali eredi della signora ), nonché il loro
[...] Parte_1 Persona_3 inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte verso gli stessi, per le ragioni e sotto i profili esposti in narrativa. - Conseguentemente accertarsi e dichiararsi che alcun compenso è dovuto agli avv. ti e Sara Cortese per l'attività svolta;
Controparte_1
- accertato l'inadempimento de nza nell'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. e dell'Avv. Sara Cortese in esecuzione del mandato agli stessi Controparte_1 conferito dagli attori e di cui in narrativa, accertata altresì la risoluzione del contratto di mandato, conseguentemente condannarsi l'Avv. e l'Avv. Sara Cortese, Controparte_1 in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti dagli attori e quantificati in € 2.385.596,08, o nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data di messa in mora al saldo come indicato in atto di citazione;
- accertato l'inadempimento del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. e dell'Avv. Sara Cortese in esecuzione del mandato agli stessi Controparte_1 conferito cui in narrativa, accertata altresì la risoluzione del contratto di mandato, conseguentemente condannarsi l'Avv. e l'Avv. Sara Cortese Controparte_1 alla restituzione dell'indebito compenso pari ad diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi dalla data di messa in mora al saldo;
- accertato l'inadempimento del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. e dell'Avv. Sara Cortese in esecuzione del mandato allo stesso Controparte_1 conferito cui in narrativa, accertata altresì la risoluzione del contratto di mandato, conseguentemente condannarsi l'Avv. e l'Avv. Sara Cortese al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dagli attori a titolo ce da quantificarsi in un importo pari alla perdita subita ovvero nella minore o maggiore somma che verrà quantificata dal Giudice anche in via equitativa durante il presente giudizio, oltre agli interessi dalla data di messa in mora al saldo. In via istruttoria:
- Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate in memoria 183 n.2 cpc, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. Spese di lite rifuse. Si chiede pertanto l'accoglimento delle predette conclusioni, opponendosi alle domande ed eccezioni di controparte.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertata la litisp ande formulate, alla data di notifica dell'atto di citazione e/o di iscrizione a ruolo della presente causa, con la causa d'appello n. 2071/2019 R.G. pendente avanti la Corte di Appello di Venezia, disporsi ex art.39 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo;
2) NEL MERITO: siano dichiarate inammissibili e rigettate tutte le domande attoree di risarcimento dei danni nei confronti del sottoscritto convenuto avvocato per intervenuta prescrizione dalla data in cui avrebbe potuto essere fatto valere il presunto diritto, anno 2010, alla data di citazione in giudizio, anno 2022, non avendo le comunicazioni via PEC del procuratore di parte attrice di cui in narrativa né messo in mora il convenuto né interrotto la prescrizione.
3) NEL MERITO: accertato che il termine per la prescrizione per proporre azioni risarcitorie nei confronti degli Istituti di Credito di cui in narrativa decorreva dalla data del “default” dello Stato Argentina, dichiarato nel dicembre 2001, rigettarsi ogni domanda attorea in quanto le azioni proposte dai precedenti procuratori dei signori erano tempestive. Parte_1
4) NEL MERITO: sia rigettata la richiesta di restituzione delle somme versate nei gennaio e nel marzo CP_ 2010 dal signor all'Avvocato pari ad € 9.985,00 a titolo di fase introduttiva nei Parte_2 giudizi relativi ai Bond Argentina, essendo tali importi dovuti ed essendo prescritto il diritto alla restituzione.
2 5) IN SUBORDINE NEL MERITO: siano dichiarate inammissibili e rigettate tutte le domande attoree di risarcimento dei danni nei confronti del sottoscritto convenuto avvocato perché anche l'eventuale formale messa in mora ed interruzione della prescrizione stragiudiziali non avrebbero avuto effetto in quanto la prescrizione, in base alle sentenze richiamate in narrativa, poteva essere interrotta solo con l'instaurazione del giudizio.
6) IN SUBORDINE NEL MERITO: accertato che i giudizi tra i signori e gli Istituti di credito Parte_1 CP_
e con il patrocinio degli avvocati e Controparte_5 Controparte_6 Cortese non potevano essere instaurati prima del novembre 2009, come effettivamente vennero instaurati, per carenza della documentazione fornita dagli attori, rigettarsi ogni loro domanda nei confronti dei convenuti.
7) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento, in tutto o in parte, le domande attoree, venga considerato il reale importo ipoteticamente dovuto, scorporando sia il valore dei titoli ottenuti dagli attori aderendo all'OPS - Offerta Pubblica di Scambio - successiva al default delle Stato Argentina, sia il valore delle cedole incassate dagli stessi o di ogni altra posta attiva a loro favore.
8) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento, in tutto o in parte, le domande attoree, sia condannata in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, con sede in 20127 Milano, Via dei Valtorta n. 48, C.F. e P.IVA a tenere indenne P.IVA_1 l'avv. di tutto quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare in forza della polizza Controparte_1 assicurativa professionale dallo stesso contratta con la predetta Compagnia Assicuratrice.
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA SARA CORTESE NEL MERITO
1) Siano rigettate le domande ex adverso formulate nei confronti dell'avv. Cortese in quanto infondate e/o inammissibili e/o prescritte.
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta una responsabilità in capo all'avv. Cortese, essa venga comunque limitata alla sola omessa informazione circa il rischio prescrizione e alle sole spese di soccombenza sostenute dagli attori per i contenziosi di cui si controverte.
3) In subordine, inoltre, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta una responsabilità in capo all'avv. Cortese, si tenga comunque conto nella liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del fatto che la soccombenza degli attori è stata determinata in modo esclusivo o prevalente dagli errori difensivi commessi dagli stessi attori, della minor colpa della convenuta nonché dei criteri di risarcimento di cui all'art. 1223 c.c., il tutto come meglio illustrato in atti.
4) In subordine, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande nei confronti dell'avv. Cortese, sia condannata a tenere indenne la Controparte_4 propria assicurata di tutto quanto ella dov re e per le spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c..
5) Con vittoria di spese e competenze di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Qualora parte attrice reiterasse le proprie istanze istruttorie, ci si oppone all'ammissione della prova orale dalla stessa dedotta in quanto articolata in capitoli generici ed irrilevanti, oltre che in parte documentali, e dal momento che risulta del tutto inammissibile, in particolare, il tentativo di rimettere ad un teste o alla controparte -in modo del tutto esplorativo- l'indicazione della data a cui risalirebbero le circostanze che si intendono provare. Per scrupolo difensivo e pur ribadita l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, si ribadisce la richiesta di ammissione degli ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. indicati nella seconda memoria ex art 183 c.p.c. e, in particolare, della prima relazione depositata dal CTU nella causa n. 9295/2009 R.G. nonché della documentazione comprovante la titolarità -dall'epoca dell'acquisto ad oggi- delle obbligazioni argentine, ovvero di quelle ricevute in sostituzione delle prime in occasione dell'adesione all'O.P.S. dello stato argentino nonché della documentazione (quali estratti di conto corrente, contabili di accredito e fissati bollati) comprovanti le cedole incassate su quei titoli nonché le somme incassate in occasione della vendita dei medesimi titoli Sempre per scrupolo difensivo, si chiede l'ammissione di una CTU -autorizzando l'ausiliario ad accedere ai fascicoli delle cause oggetto del presente giudizio- al fine di determinare il valore
3 residuo di mercato dei titoli eventualmente rimasti nella titolarità degli attori, l'importo delle cedole e delle altre somme che gli stessi hanno riscosso a qualsiasi titolo dalla data dei singoli investimenti nonché le eventuali somme incassate in ragione della vendita dei medesimi titoli, importi da maggiorare degli interessi legali dalla data di incasso.
CONCLUSIONI per la terza chiamata Controparte_7
NEL MERITO
In via principale
1. accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate nei confronti dell'Avv. e, pertanto, delle domande svolte da Controparte_1 quest'ultimo verso e per l'effetto rigettare ogni e tutte le Controparte_7 domande, pretese ed azioni avanzate verso l'Avv. e, conseguentemente, CP_1 ogni e tutte quelle svolte da quest'ultimo verso Controparte_7
In via subordinata
2. Per la denegata ipotesi in cui vengano accolte le domande attoree accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'infondatezza di ogni e tutte le domande, pretese ed azioni, svolte dall'Avv. nei confronti di in relazione alla polizza n. CP_1 Controparte_7
10021742000027 (e/o di qualsivoglia altra Polizza che verrà invocata e/o azionata dall'Avv. nel presente giudizio) e per l'effetto respingere ogni e CP_1 tutte le domande, pretese ed azioni svolte verso per Controparte_7 assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione al predetto contratto assicurativo, al relativo glossario e alle condizioni di assicurazione, per i motivi e le esclusioni di Polizza, come menzionate nella narrativa del presente atto;
In via ulteriormente subordinata
1. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, per l'ipotesi in cui venga ritenuta operativa la Polizza n. 10021742000027 (e/o qualsivoglia altra Polizza che verrà invocata e/o azionata dall'Avv. nel presente giudizio) CP_1 escludere, dalle somme che verranno eventualmente poste a carico di
[...] i compensi percepiti dall'Avv. e comunque dichiarare CP_7 CP_1 operativa la Polizza soltanto per l'eventuale importo Controparte_7 superiore ad Euro 516.500,00 e comunque entro il limite del massimale, Euro
1.000.0000,00 e con detrazione della franchigia, pari ad Euro 500,00.
IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge.
CONCLUSIONI per la terza chiamata Controparte_4
“Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova, A) nel merito:
1) - rigettata ogni domanda attorea formulata nei confronti della convenuta avv. Sara Cortese perché infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, e, comunque, per difetto sia di legittimazione passiva di detta convenuta sia di legittimazione attiva per i motivi esposti nelle premesse della comparsa di risposta datata 26/01/2023 di e/o in ogni Controparte_4 caso anche per intervenuta prescrizione;
- dichiarato, comunque, che nulla spetta agli attori anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., rigettarsi ogni domanda formulata dalla convenuta avv. Sara Cortese nei confronti di diretta a vedersi da quest'ultima Controparte_4 manlevata e tenuta indenne;
4 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale della convenuta avv. Sara Cortese, previo accertamento delle effettive somme eventualmente spettanti agli attori, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 1227, primo comma, c.c., dichiararsi tenuta a manlevare Controparte_4 e tenere indenne l'avv. Sara Cortese esclusivamente nei limiti di polizza ed entro il massimale nella stessa previsto e con esclusione delle franchigie e scoperti gravanti direttamente sull'assicurata;
3) spese di lite rifuse. B) in via subordinata istruttoria, nell'ipotesi in cui gli attori dovessero riproporre nella presente sede di precisazione delle conclusioni le loro istanze istruttorie, si rinnova l'opposizione all'ammissione delle stesse per i motivi esposti nella terza memoria di cui all'art. 183 c.p.c. di datata 02/05/2023 e che si hanno qui per Controparte_4 integralmente riportati”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori e Parte_1 Parte_2
esponevano:
[...]
-che nel 2008 si erano rivolti all'Avv. lamentando che, negli anni Controparte_1
1999 e 2000 erano stati indotti da taluni istituti di credito ( Controparte_6
e Banca Nazionale del Lavoro) ad investire i propri
[...] Controparte_5 risparmi in Bond Argentina, titoli che dopo il default dello Stato argentino avevano perso completamente il loro valore;
-che l'Avv. solo dopo 10 mesi dall'accettazione dell'incarico, inviava agli CP_1
Istituti bancari una lettera con la quale chiedeva una integrazione della documentazione relativa agli investimenti in bond Argentina, riservandosi genericamente di procedere per eventuali danni subiti.
-che le banche avevano riscontrato la richiesta in data 9.02.2009 e 23.02.2009 e dunque ben prima dello scadere del termine decennale dal primo acquisto dei bond del maggio 1999;
-che successivamente in mandato congiunto con l'avv. Sara Cortese, l'avv. CP_1 inviava un'ulteriore lettera di richiesta di documentazione, anch'essa priva di qualsivoglia dichiarazione di messa in mora;
- che l'Avv. e l'Avv. Sara Cortese predisponevano gli atti di citazione, notificati CP_1 alle banche solamente a novembre del 2009, e dunque oltre 10 anni dall'acquisto della maggior parte dei titoli;
-che il rapporto tra l'Avv. ed i si incrinava progressivamente fino CP_1 Parte_1 alla revoca definitiva del mandato avvenuta il 25.08.2010, giustificata da inadempienze relative ad altri giudizi promossi col patrocinio dell'avv. , mentre CP_1
i giudizi sui bond Argentina vedevano la prima udienza posticipata a novembre del 2010;
5 - che a seguito della revoca del mandato, l'Avv. consegnava avvisi di parcella CP_1 relativi alle cause di cui ai bond Argentina per totali € 33.706,04 (solo per la fase introduttiva) di cui € 11.490,00 già fatturati;
-che i processi intrapresi proseguivano con il patrocinio della nuova procuratrice, ma, proprio a causa dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalle banche in relazione alla maggior parte dei titoli, il Tribunale dichiarò prescritto il diritto di procedere al recupero delle somme investite, ( solo le domande relative a titoli acquistati nell'anno 2000 ebbero esito favorevole)
-che all'esito del primo grado gli attori inviavano all'Avv. distinte Controparte_1 lettere via pec, in cui chiedevano il risarcimento del danno subito a causa della mancata interruzione della prescrizione;
-che gli attori appellavano le sentenze ma la Corte d'Appello di Venezia confermava l'accoglimento della eccezione di prescrizione per i titoli acquistati nel 1999, aggiungendo inoltre che “Nel caso di diritti potestativi, come nella specie (l'attore ha inizialmente chiesto la risoluzione del contratto: v. atto citazione) consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui. (Cass. 8417/16; 6974/17; 20705/17)”.
Tutto ciò premesso, ritenendo la responsabilità dei precedenti difensori che avevano ritardato l'adempimento, formulato richieste inidonee ad interrompere la prescrizione e agito in giudizio a prescrizione già maturata, e gli attori formulavano le domande sopra epigrafate, chiedendo l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di compensi. chiedendo la restituzione dei compensi già pagati, e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati nell'ammontare delle cifre investite nei bond argentini, e pari ad euro 2.385.596,08.
Il convenuto AVV. costituitosi, preliminarmente chiedeva di chiamare in CP_1 causa la propria compagnia assicuratrice, e , premesso di avere prestato per oltre un decennio la propria opera professionale per conto dei , con i quali il Parte_1 rapporto si era andato deteriorando nel 2010 a causa del mancato pagamento delle parcelle, eccepiva :
-litispendenza e violazione del principio “ne bis in idem”. atteso che già nel gennaio del 2011 gli odierni attori (unitamente ad altri attori) avevano intentato nei suoi confronti la causa pendente originariamente avanti alla Sezione Distaccata di Schio del Tribunale di CE e poi proseguita nella sede di CE ( R.G. 1000137/2011), formulando le seguenti testuali conclusioni: 1 - accertato l'inadempimento del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. in esecuzione del mandato allo stesso Controparte_1 conferito dagli attori e di cui in narrativa, accertata altresì la violazione degli accordi presi in sede di determinazione del compenso del professionista,
6 conseguentemente accogliersi l'eccezione di inadempimento ed accertarsi e dichiararsi che le somme richieste dall'Avv. ai clienti di cui agli avvisi di CP_1 parcella allegati sub doc.1 (dal n. 1/A al n.1/V), non sono dovuti per i motivi di cui in narrativa e che verranno dedotti in corso di causa;
2 - accertato l'inadempimento del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. in esecuzione del mandato allo stesso Controparte_1 conferito dagli attori e di cui in narrativa, accertata altresì la risoluzione del contratto di mandato, conseguentemente condannarsi l'Avv. al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dagli attori e quantificati in € 200.000,00, o in quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi dalla data di messa in mora al saldo;
3 - in ogni caso procedersi alla compensazione dei reciproci crediti, eventualmente accertati in corso di causa, mediante estinzione per quantità corrispondenti, ai sensi di legge.
-che pertanto le domande svolte al punto 3 della presente causa e quelle svolte al punto 2 della precedente causa erano identiche: “Accertato l'inadempimento del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività professionale dell'Avvocato CP_1
(e Sara Cortese) in esecuzione del mandato allo stesso (agli stessi) conferito
[...] dagli attori e di cui in narrativa, accertata altresì la risoluzione del contratto di mandato conseguentemente condannarsi l'avv. (e l'avv. Sara Controparte_1
Cortese) al risarcimento dei danni patiti dagli attori e quantificati in € 200.000 (o in
€ 2.385.596,08) o in quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre agli interessi dalla data di messa in mora al saldo”, con identici soggetti (salvo che nella seconda causa viene coinvolta anche l'Avv. Sara Cortese), identico petitum, cioè la condanna al risarcimento dei danni (ora con maggiore importo), identica causa petendi: a pagina 9 e 10 del precedente atto di citazione gli attori facevano riferimento alle “ ” recanti il Parte_4 numero di ruolo 9294 – 9295 - 9296 - 9297/2019 per un valore complessivo di € 1.812.203,06 le medesime quattro cause richiamate nell'odierno giudizio;
all'instaurazione della presente lite la causa di appello della precedente era ancora in corso, tanto è vero che venne definita con la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1699/2022 pubblicata il 19.07.2022, e nella causa radicata nel 2011 gli attori contestavano all'avvocato di non aver iniziato tempestivamente i vari CP_1 giudizi e di aver ritardato la notifica di oltre un anno dal ricevimento dell'incarico; nella comparsa conclusionale di replica della causa n. 1000137/2011 l'attuale avvocato degli attori richiamava espressamente le stesse sentenze poste a fondamento della odierna domanda. Tale prima causa veniva definita con la sentenza n. 217/2019 del Tribunale di CE dove, a pagina 9, si legge che nelle cause aventi ad oggetto l'invalidità dei contratti di acquisto di “(…) non appare accoglibile Parte_4
l'istanza di inadempimento per questo aspetto.” ; gli odierni attori avevano appellato la predetta sentenza del Tribunale di CE n. 217/2019 dando corso alla causa recante il numero di R.G. 2071/2019 avanti la Corte di Appello di Venezia, e nell'atto di citazione d'appello (pagina 5 rigo 5 e seguenti) gli attori davano atto di
7 aver già prodotto con la conclusionale di replica nel primo grado di giudizio la sentenza non definitiva n. 1356/2017 pubblicata in data 11.05.2017, cioè la medesima sentenza non definitiva nella causa civile n° 9294/2009 richiamata nella parte espositiva del presente giudizio (pagina 5 rigo 8) e che “Con memoria del 28.06.2017, gli odierni appellanti producevano, nel giudizio di primo grado, le ulteriori sentenze emesse dal Tribunale di CE, sempre in relazione alle cause promosse con il patrocinio dell'avv. (vedasi docc da 58 a 62 attorei) al quale, a CP_1 seguito della revoca dei mandati da parte degli odierni appellanti, era poi subentrato il sottoscritto procuratore”. Quindi le sentenze rese dal Tribunale di CE, non definitive e/o definitive, erano state prodotte , sia nella conclusionale di replica della causa di primo grado avanti al Tribunale di CE n° 1000137/2011 definita con sentenza n° 217/2019 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, sia vennero poi espressamente richiamate nel secondo grado di giudizio avanti alla Corte di Appello di Venezia n° 2071/2019 R.G. avente il medesimo oggetto, giudizio, e concluso con il deposito, in data 19.07.2022, della sentenza n° 1699/2022 (doc 6) con la quale l'appello degli attori era stato rigettato, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
Il convenuto eccepiva altresì:
-la prescrizione della domanda attorea nei confronti del convenuto atteso che le uniche contestazioni sull'operato dei convenuti in relazione al decorso della prescrizione erano state formulate con le PEC inviate nel luglio del 2017, al solo avvocato (doc 15-16-17-18 attorei) e nel giugno 2021 ad entrambi i convenuti CP_1 avvocati e Cortese (doc. 19-20-21-22 attorei), non aventi effetto interruttivo CP_1 della prescrizione;
-la mancata definitività delle pronunce sulla prescrizione nei confronti delle banche, e mancata impugnazione delle stesse, nonostante la presenza di altri indirizzi giurisprudenziali in materia, che gli attori avrebbero potuto coltivare anche nel successivo grado di giudizio: infatti l'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente (e già consolidatosi anche in relazione alle vicende dei bond AT e CI), individua nel default del soggetto emittente (nel caso dello stato Argentina, la dichiarazione di insolvenza risale a dicembre 2001) il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione dalle azioni degli investitori (si vedano, ex multis,
Trib. Torino 24.11.2014, trib. Napoli 10941/2015, Trib. Padova 28.07.2016 n. 2327, Trib. Parma 417/2016, Trib. Roma 1087582017, Trib. Ferrara 295/2018, Trib. Milano 04.12.2020), considerato che, ai sensi dell'art. 2395 c.c., il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, per il diritto risarcitorio, nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riiconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Infatti il G.I. del Tribunale di CE al quale erano state originariamente assegnate le cause in questione aveva comunque disposto una CTU volta a quantificare il danno subito dagli attori in relazione a tutti gli ordini di acquisto sottoscritti, anche per quelli sottoscritti prima del termine decennale dall'inizio della causa.
8 Nel merito e sullo svolgimento dei fatti, ed in particolare sull'asserito ritardo nel promuovere le cause e nel notificare le citazioni alle Banche, il convenuto affermava che gli aveva consegnato “un ammasso disordinato di documenti Parte_1 dello spessore di circa trenta centimetri, ove erano mescolati i documenti riguardanti le operazioni acquistate presso vari istituti, titoli girati più volte tra le Parte_4 varie Banche, in tutto o in parte, passando da un conto titoli ad un altro”, quindi non era stato possibile procedere prima proprio per l'estrema confusione della documentazione fornita, cui mancavano dati ed elementi essenziali. Il convenuto contestava anche il quantum richiesto dagli attori, pari al prezzo di acquisto dei titoli prescritti, degli interessi legali, della rivalutazione, delle spese legali versate all'avv. oltre alle spese cui gli attori erano stati condannati , per CP_1 un totale di € 2.385.596,08 , mentre come risulta dalle stesse sentenze prodotte dagli attori, gli attori avevano aderito alla Offerta Pubblica di Scambio proposta qualche anno dopo il default del 2001 dallo Stato Argentina, ottenendo in cambio dei titoli originari sia Obbligazioni Discount che Titoli PIL, e, in precedenza, avevano percepito le relative cedole semestrali. Precisava infine che i compensi percepiti ammontavano alla inferiore somma di € 9.985,00, che gli erano stati versati dodici anni prima della proposizione della presente causa per cui il diritto alla ipotetica restituzione era prescritto, a tacere del fatto che per una delle cause vi era stato un parziale esito positivo.
Parte convenuta avv. SARA CORTESE, costituitasi, preliminarmente chiedeva di chiamare in causa la propria assicuratrice, ed esponeva di essere stata richiesta dall'avv. i collaborare in favore dei suoi clienti , dai quali aveva CP_1 Parte_1 ricevuto documentazione carente e confusa;
di avere richiesto alle banche ulteriore documentazione e avere collaborato alla stesura degli atti di citazione, notificati nel novembre 2009 due nei confronti dell'allora due nei Controparte_5 confronti dell'allora e un quinto atto di citazione Controparte_6 nei confronti di;
a settembre del 2010, l'avv. la aveva informata CP_8 CP_1 dell'interruzione del rapporto con i clienti e pertanto anche ella aveva Parte_1 rinunciato al mandato. La convenuta evidenziava carenze della linea difensiva seguita dai sig.ri Parte_1 dopo il cambio di patrocinio: alla data di notifica degli atti di citazione, la prescrizione dei diritti azionati dagli attori non era affatto maturata, perché già all'epoca l'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente individuava nel default del soggetto emittente (nel caso dell'Argentina, la dichiarazione di insolvenza risale a dicembre 2001 il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione dalle azioni degli investitori (si vedano, ex multis, Trib. Torino 24.11.2014, trib. Napoli 10941/2015, Trib. Padova 28.07.2016 n. 2327, Trib. Parma 417/2016, Trib. Roma 1087582017, Trib. Ferrara 295/2018, Trib. Milano 04.12.2020, Corte d'Appello di Ancona 1081/2019, Trib. Oristano 69/2022). Tuttavia dalle sentenze allegate all'atto di citazione emergeva che nel corso dei giudizi di primo grado, di fronte all'eccezione di prescrizione sollevata
9 dalle banche gli attori si erano limitati a produrre le raccomandate inviate da loro nel 2006 e dall'avv. nel 2008 , invocandone l'efficacia interruttiva, ma non CP_1 avevano preso posizione in merito alla questione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale, spostandolo dalla data dei singoli acquisti al dicembre 2001, vale a dire dal default dello stato argentino, e ciò alla luce dell'orientamento giurisprudenziale largamente dominante . Dell'errore difensivo degli attori si trovava conferma nella parte conclusiva della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1279/2021 (doc. 28 attori), dove il Collegio sottolinea che “va rilevato che in primo grado, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il cliente non ha dedotto che il termine decorresse dal 2001 o dal 2005, anziché dal 1999 (epoca degli investimenti), bensì ha solo eccepito che il termine fosse stato interrotto dalle lettere sopra esaminate (cfr. 1° memoria ex art 183 cpc). Pertanto, la questione della decorrenza del termine di prescrizione anni dopo l'investimento appare anche nuova e tardiva”: l'argomento della diversa decorrenza del termine prescrizionale, dunque, era stato tardivamente introdotto dagli attori soltanto nel giudizio d'appello. Inoltre dalle sentenze depositate si evinceva che a fronte all'eccezione di prescrizione delle banche gli attori col nuovo patrocinio non avevano richiamato l'attenzione sul fatto che i , oltre alla domanda di risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli Parte_1 argentini e conseguente restituzione delle somme investite, avevano comunque chiesto, anche ed in ogni caso, il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento degli intermediari ai loro obblighi di informazione. La convenuta contestava il quantum delle pretese attoree osservando che tenuto conto del principio generale della compensatio lucri cum damno, l'importo eventualmente liquidando in favore degli attori avrebbe dovuto essere decurtato dell'ammontare delle cedole incassate, del corrispettivo incassato in seguito alla cessione, in tutto o in parte, dei titoli ricevuti in cambio in seguito all'adesione all'OPS nonché del valore residuo dei titoli sostitutivi che essi eventualmente ancora detenevano, il tutto maggiorato di interessi. Inoltre nessuna rivalutazione risulta dovuta, inoltre, trattandosi di debiti di valuta, come confermato anche dalla Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n. 3376/2020 (doc. 37 attori), dove il Collegio aveva confermato anche la necessità di dedurre l'importo delle cedole incassate e dei titoli ricevuti in cambio. Si associava , infine, all'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto avv. CP_1
e formulava le conclusioni sopra epigrafate.
La terza chiamata costituitasi tardivamente, si Controparte_7 associava alle difese dell'assicurato avvocato ma evidenziava che egli aveva CP_1 stipulato la polizza assicurativa solo nel 2020 ed eccepiva la “carenza assoluta di copertura assicurativa perché i fatti oggetto del presente giudizio erano già stati denunciati al precedente assicuratore” atteso che la richiesta risarcitoria svolta dagli odierni attori nel presente giudizio ha ad oggetto gli stessi asseriti inadempimenti fatti valere, anche se per importi inferiori, nel giudizio R.G. 10000137/2011, Trib.
10 CE ( doc. 1 fascicolo Avv. , nel quale l'Avv. si era costituito CP_1 CP_1 richiedendo ed ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia
[...]
, che si era costituita sia in primo grado che in appello. CP_9
Le condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia responsabilità civile professionale alla clausola n. 1 ( pag. 2 doc. 2) così recitano: “Inizio e termine della garanzia (principio
6-7 doc. 2) prevede : “L'assicurazione non comprende i danni per le perdite pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento”, mentre quando l'Avv. si era assicurato CP_1 per la prima volta con la (11 giugno 2020) per i pretesi Controparte_7 inadempimenti al mandato professionale per i fatti descritti nelle cause R.G. 9294- 9295-9296-9297 del 2009 era già in corso la richiesta risarcitoria. Controparte_7 richiamava anche la inosservanza, da parte dell'assicurato, della clausola n. 1 si legge: “Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”. Pertanto ribadiva la assenza di copertura e in via subordinata eccepiva la inoperatività della Polizza per i compensi percepiti Controparte_7 dall'Avv. CP_1
La terza chiamata si associava alle difese della propria assicurata CP_4 avvocato . Sara Cortese e ricordava che la polizza n. 1/56543/22/156933568 relativa alla responsabilità professionale. prevede un massimale “aggregato” di euro 2.000.000, ed una franchigia di euro 500,00 gravante direttamente sull'assicurato.
Dopo avvicendamento del giudicante la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2024.
11 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili perché articolate in capitoli generici o contraddittori, o relativi a circostanze non contestate , o irrilevanti. In relazione alla posizione del solo convenuto avv. è fondata l'eccezione di CP_1 litispendenza o di violazione del principio del “ ne bis in idem”. Infatti la domanda svolta nei suoi confronti nella presente lite (accertamento dell'inadempimento nella gestione delle cause relative ai bond argentini e condanna al risarcimento dei danni) era già stata svolta nella causa intrapresa nei suoi confronti dagli odierni attori nel 2011 , con l'unica differenza dell'attuale aumento del petitum Quella causa si era conclusa in primo grado con sentenza n. 217/2019 in data 28.01.2019 , che rigettava le domande attoree, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 5 luglio 2022 , che rigettava l'appello proposto dagli odierni attori.
Considerato che
la presente causa è stata instaurata nel maggio 2022, sussisteva litispendenza con quella precedente, allora pendente in appello, e dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, che non risulta essere stata impugnata, si è formato il giudicato sull'esclusione di un inadempimento causativo di danno da parte dell'avv. nella CP_1 gestione delle cause sui bond argentini. La Corte d'Appello, dato atto che il giudice di primo grado aveva escluso l'inadempimento valorizzando la circostanza, emersa dalle testimonianze assunte, secondo la quale si era reso necessario richiedere l'integrazione della documentazione consegnata all'avvocato, osserva che il profilo della prescrizione non era stato sollevato e che il ritardo era stato considerato solo nella prospettiva della perdita di interessi legali, ma va ricordato il principio generale secondo sui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (cfr. Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024; Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020). La precedente causa intentata dai contro era stata iniziata nel Parte_1 CP_1 gennaio 2011 con prima udienza indicata in citazione nel 26.5.2011 (doc.1 di parte convenuta , e nella causa intentata dai contro le banche col CP_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. la prima udienza era stata rinviata d'ufficio a novembre CP_1
2010 (atto di citazione pag. 3), mentre la revoca del mandato all'avv. era CP_1 dell'agosto 2010 (ibidem). Pertanto gli attori quando, dopo avere Parte_1 revocato il mandato, avevano agito contro la prima volta (gennaio 2011), erano CP_1
a conoscenza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle banche convenute nel 2010 e ben avrebbero potuto inserire anche tale profilo nelle doglianze contro l'ex difensore, (lamentando che egli avesse lasciato prescrivere il loro diritto e avesse fatto loro intraprendere una causa inutile) . Non avendolo fatto a suo tempo, non possono ora riproporre medesimo petitum (risarcimento danni) e causa petendi ( ritardo nell'adempimento) in una nuova causa. Con riferimento alla posizione di entrambi i convenuti, va osservato che non si ravvisa nesso causale tra l'asserito ritardo nella predisposizione e notifica dell'atto di citazione, e la soccombenza verificatasi nelle cause contro le banche. Infatti, come visto, il rapporto professionale tra le odierne parti si era interrotto nell'agosto 2010, a fronte di prima udienza fissata nel novembre 2010, in occasione della quale era subentrata la nuova legale.
Considerato che
l'eccezione di prescrizione era stata
12 sollevata dalle banche in comparsa di costituzione, sarebbe stato onere del nuovo difensore contrastarla nella prima difesa. Nella sentenza di primo grado non definitiva della causa 9294/2009 (doc. 26 attoreo) si legge:
“1) dichiara che con la memoria n. 1 ex art. 183 cpc, parte attrice ha “corretto” in modo legittimo le conclusioni di cui all'atto di citazione,” e nella odierna comparsa conclusionale di replica attorea si legge “Come già descritto in atto di citazione a pg 6 'Con la sentenza 1356/2017 il Giudice dichiarò altresì che gli attori avevano corretto solo con la prima memoria istruttoria, predisposta dalla scrivente procuratrice, subentrata nel mandato, le conclusioni di cui all'atto di citazione chiedendo la risoluzione, oltreché degli ordini di acquisto, anche del contratto quadro, richiesta che non era stata avanzata con l'atto di citazione predisposto dai convenuti.' Il presente patrocinio non solo ha coltivato le difese attoree ma le ha anche implementate e modificate nei termini concessi. “ Quindi è certo che la prima difesa successiva all'emergere dell'eccezione di prescrizione era stata redatta dall'attuale patrocinio, che non aveva contrastato l'eccezione di prescrizione, né richiamando la giurisprudenza meno rigorosa in materia di atti interruttivi (ricordata anche dalla Corte d'Appello con la sentenza sub doc. 28: “In verità, la Corte di Cassazione ha accolto anche interpretazioni apparentemente meno rigorose, affermando che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (in tal senso Cass. Sentenza n. 1166 del 18/01/2018 in materia previdenziale”), né facendo valere la decorrenza della prescrizione dal 2001, allorchè era emersa l'impossibilità dello Stato argentino a fare fronte alle proprie obbligazioni come ritenuto già al tempo dei giudizi di primo grado dalla prevalente giurisprudenza di merito e ora ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 2066 del 24/01/2023: “ In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini)”. Non avendo la parte attrice contrastato l'eccezione di prescrizione mediante tale prospettazione di posticipazione del termine a quo , il giudice di primo grado doveva necessariamente decidere iuxta alligata et probata, e il giudice d'appello non poteva considerare tale nuova prospettazione stante il divieto di nova in sede di impugnazione. Dall'esame di tutte le memorie ex art. 183 n.1 cpc depositate dagli attori col nuovo patrocinio emerge identica situazione di carenza defensionale (doc.50H, 52G,54H,56F) che ha portato al conseguente rigetto delle domande attoree. In conclusione, dunque, non si ravvisa nesso di causalità tra l'operato dei convenuti e gli asseriti danni subiti dagli attori, e le domande attoree debbono essere rigettate, con assorbimento delle domande di manleva dei convenuti verso i terzi chiamati.
13 Stante il principio di causalità della lite gli attori debbono essere condannati a rifondere le spese di lite anche alle parti terze chiamate. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base al petitum (fascia da 2.000.001,00 ad euro 4.000.000,00), ma ai valori minimi in base alle attività espletate – quindi senza la fase istruttoria non esperita- e alla non particolare complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate per ciascuno in euro 1686,00 per anticipazioni ed euro 13.232,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
3) condanna gli attori a rifondere alle parti terze chiamate le spese di lite, liquidate per ciascuno in euro 13.232,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in CE in data 8.XI.2024 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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