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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1738/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da Pt_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, E , CP_1 Controparte_2 CP_3
QUALI EREDI DI ORLANDO LUIGI, rappresentati e difesi dagli avv.ti e Raffaella Visciano, come da procura in atti Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato la faceva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 4697/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di dichiarando non dovuta la somma di CP_4 euro 140,00 portata dalla fattura n. 00644902 emessa dalla come Parte_1 canone per consumo di acqua, condannando la anche alle spese di Pt_1 giudizio per euro 300,00 oltre accessori, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua.
Si costituivano in giudizio gli appellati in intestazione, quali eredi del defunto eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 CP_4 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., non
è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte” (Cassazione civile, sez. III,
25/02/2005, n. 4079). Anche Cassazione civile, sez. II, 01/03/2007, n. 4890 ha ribadito che “in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza”.
Orbene, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è possibile l'appello solo “a motivi limitati” ex art. 339, co. 3, c.p.c.: tali sentenze sono dunque appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme- devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2011,
n.19724; Cassazione civile n. 284/07 e Cassazione civile n. 8466/10; nonché
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360). In particolare,
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n.3005, ha chiaramente affermato che
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia
è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”.
Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) le sentenze del
Giudice di Pace relative a cause con valore entro i 1.100,00 Euro (valore da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. c.p.c., cfr. Cass. S.U. 14/12/1998 n.
12542) che non si riferiscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., sono decise secondo equità senza che il Giudice di Pace abbia alcuna discrezionalità al riguardo (per questo si parla di “equità necessaria”), con la conseguenza che l'appello avverso tali sentenze è inammissibile (essendo ricorribili solo per
Cassazione); 2) le sentenze in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 3 c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., sono appellabili unicamente per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia (violazioni che, evidentemente, vanno specificamente dedotte ed argomentate).
Né la sentenza impugnata si riferisce a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., atteso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 che è incontestato e pacifico tra le parti che un contratto scritto non è mai esistito e quindi non è stato concluso ai sensi dell'articolo citato. Ciò posto, l'appello in esame rientra per valore nella giurisdizione equitativa necessaria nel senso sopra chiarito, per cui la impugnata sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tariffe medie per studio, introduzione e trattazione (valore della causa fino ad euro 1.100,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati, che liquida in euro 462,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante di un importo pari al contributo unificato dovuto
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1738/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da Pt_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, E , CP_1 Controparte_2 CP_3
QUALI EREDI DI ORLANDO LUIGI, rappresentati e difesi dagli avv.ti e Raffaella Visciano, come da procura in atti Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato la faceva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 4697/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di dichiarando non dovuta la somma di CP_4 euro 140,00 portata dalla fattura n. 00644902 emessa dalla come Parte_1 canone per consumo di acqua, condannando la anche alle spese di Pt_1 giudizio per euro 300,00 oltre accessori, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua.
Si costituivano in giudizio gli appellati in intestazione, quali eredi del defunto eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 CP_4 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., non
è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte” (Cassazione civile, sez. III,
25/02/2005, n. 4079). Anche Cassazione civile, sez. II, 01/03/2007, n. 4890 ha ribadito che “in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza”.
Orbene, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è possibile l'appello solo “a motivi limitati” ex art. 339, co. 3, c.p.c.: tali sentenze sono dunque appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme- devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2011,
n.19724; Cassazione civile n. 284/07 e Cassazione civile n. 8466/10; nonché
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360). In particolare,
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n.3005, ha chiaramente affermato che
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia
è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”.
Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) le sentenze del
Giudice di Pace relative a cause con valore entro i 1.100,00 Euro (valore da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. c.p.c., cfr. Cass. S.U. 14/12/1998 n.
12542) che non si riferiscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., sono decise secondo equità senza che il Giudice di Pace abbia alcuna discrezionalità al riguardo (per questo si parla di “equità necessaria”), con la conseguenza che l'appello avverso tali sentenze è inammissibile (essendo ricorribili solo per
Cassazione); 2) le sentenze in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 3 c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., sono appellabili unicamente per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia (violazioni che, evidentemente, vanno specificamente dedotte ed argomentate).
Né la sentenza impugnata si riferisce a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., atteso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 che è incontestato e pacifico tra le parti che un contratto scritto non è mai esistito e quindi non è stato concluso ai sensi dell'articolo citato. Ciò posto, l'appello in esame rientra per valore nella giurisdizione equitativa necessaria nel senso sopra chiarito, per cui la impugnata sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tariffe medie per studio, introduzione e trattazione (valore della causa fino ad euro 1.100,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati, che liquida in euro 462,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante di un importo pari al contributo unificato dovuto
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4