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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2024, n. 17464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17464 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OR (CUI 03C7QKM) nato ii 24/02/1..973 avverso la sentenza dei 27/04/2023 deLi R - LLO d: GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e l. - cor -so; udita la relazione svolta dal Consigliere N,RIA:.ROSÌ.,RIP. UNO;
udito il Pubblico Min ero, in persona del Sos -d La:0r0C1 Tat()(..: SABR1NA PASSAFIUME che ha conci o chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 17464 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27/4/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto il reato di danneggiamento assorbito nel reato di furto in danno del Comune di Imperia, ha rideterminato la pena inflitta ad DE UD in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa. All'imputato era contestato di essersi introdotto nello stabile di proprietà del Comune, ormai in disuso, di avere danneggiato la porta d'ingresso e manomesso il quadro elettrico ivi esistente, appropriandosi di energia elettrica necessaria ad alimentare diversi apparecchi elettrici. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. Premette che, a seguito della introduzione del digs 150/2022, il reato che occupa è divenuto procedibile a querela della persona offesa;
nel caso in esame, mancando la condizione di procedibilità ed essendo stata unicamente contestata all'imputato l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire al proscioglimento dell'imputato per mancanza della condizione di procedibilità. Si duole inoltre della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo 1) della rubrica, condividendo le ragioni espresse dal giudice di primo grado. Ha ritenuto significativa ai fini della decisione la testimonianza di DO CI, il quale ebbe a riferire che la porta dei locali del complesso sportivo erano stati regolarmente chiusi e che gli operai si erano accorti dell'effrazione durante i lavori di messa in sicurezza della zona perimetrale. Alla stregua delle informazioni acquisite dal teste, vi sarebbe assoluta incertezza in ordine all'epoca dell'accesso effettuato dagli operai del Comune. Sebbene il ricorrente si trovasse nei locali, vi sono molteplici dubbi circa la riferibilità alla sua persona dell'aggravante della violenza sulle cose. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 In seguito alla entrata in vigore del d.lgs 150/2022, rimane procedibile d'ufficio il reato di furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici. Nella specie, i giudici del merito hanno univocamente accertato che il furto è stato commesso all'interno di uno stabile di proprietà del Comune, come si evince, del resto dalla parte descrittiva del capo A) della imputazione. Inoltre, la Corte d'appello, nel ritenere assorbita la condotta di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. nella condotta di furto di cui al capo A) della imputazione, non esclude la suddetta aggravante, sostenendo, al contrario, che la violenza contestata nel capo B), esercitata sulla porta di accesso dello stabile pubblico, vale ad integrare la condotta di furto di cui al capo A) della rubrica. Il passaggio motivazionale rivela come la Corte d'appello abbia ritenuto che la condotta fosse stata realizzata su cose esistenti in uno stabilimento pubblico. Tutto ciò induce a ritenere che nessun mutamento del regime di procedibilità si sia verificato con riferimento al delitto contestato e ritenuto in sentenza. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, essendo palesemente declinato in fatto. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie. In tema di controllo sulla motivazione, infatti, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della intima coerenza strutturale della sentenza, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv..216260). Ne consegue che, una volta che il giudice abbia offerto una logica motivazione, coordinando gli elementi sottoposti al suo esame in modo coerente e non contraddittorio, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione. 3 Pertanto, la corretta deduzione del vizio di motivazione deve palesare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e gravemente difettoso sul piano logico, senza alcuna possibilità di introduzione di diverse ricostruzioni altrettanto logiche. La sentenza impugnata, nell'offrire risposta ai rilievi difensivi, ha espresso una motivazione fondata su argomentazioni logiche immuni da censure. Ha invero ritenuto che il danneggiamento della porta d'ingresso dei locali del Comune - regolarmente chiusi dagli operai che stavano effettuando lavori di ripristino - fosse riconducibile alla persona dell'imputato, il quale si era insediato in detti locali, stabilendo ivi la propria dimora. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udito il Pubblico Min ero, in persona del Sos -d La:0r0C1 Tat()(..: SABR1NA PASSAFIUME che ha conci o chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 17464 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27/4/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto il reato di danneggiamento assorbito nel reato di furto in danno del Comune di Imperia, ha rideterminato la pena inflitta ad DE UD in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa. All'imputato era contestato di essersi introdotto nello stabile di proprietà del Comune, ormai in disuso, di avere danneggiato la porta d'ingresso e manomesso il quadro elettrico ivi esistente, appropriandosi di energia elettrica necessaria ad alimentare diversi apparecchi elettrici. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. Premette che, a seguito della introduzione del digs 150/2022, il reato che occupa è divenuto procedibile a querela della persona offesa;
nel caso in esame, mancando la condizione di procedibilità ed essendo stata unicamente contestata all'imputato l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire al proscioglimento dell'imputato per mancanza della condizione di procedibilità. Si duole inoltre della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo 1) della rubrica, condividendo le ragioni espresse dal giudice di primo grado. Ha ritenuto significativa ai fini della decisione la testimonianza di DO CI, il quale ebbe a riferire che la porta dei locali del complesso sportivo erano stati regolarmente chiusi e che gli operai si erano accorti dell'effrazione durante i lavori di messa in sicurezza della zona perimetrale. Alla stregua delle informazioni acquisite dal teste, vi sarebbe assoluta incertezza in ordine all'epoca dell'accesso effettuato dagli operai del Comune. Sebbene il ricorrente si trovasse nei locali, vi sono molteplici dubbi circa la riferibilità alla sua persona dell'aggravante della violenza sulle cose. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 In seguito alla entrata in vigore del d.lgs 150/2022, rimane procedibile d'ufficio il reato di furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici. Nella specie, i giudici del merito hanno univocamente accertato che il furto è stato commesso all'interno di uno stabile di proprietà del Comune, come si evince, del resto dalla parte descrittiva del capo A) della imputazione. Inoltre, la Corte d'appello, nel ritenere assorbita la condotta di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. nella condotta di furto di cui al capo A) della imputazione, non esclude la suddetta aggravante, sostenendo, al contrario, che la violenza contestata nel capo B), esercitata sulla porta di accesso dello stabile pubblico, vale ad integrare la condotta di furto di cui al capo A) della rubrica. Il passaggio motivazionale rivela come la Corte d'appello abbia ritenuto che la condotta fosse stata realizzata su cose esistenti in uno stabilimento pubblico. Tutto ciò induce a ritenere che nessun mutamento del regime di procedibilità si sia verificato con riferimento al delitto contestato e ritenuto in sentenza. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, essendo palesemente declinato in fatto. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie. In tema di controllo sulla motivazione, infatti, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della intima coerenza strutturale della sentenza, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv..216260). Ne consegue che, una volta che il giudice abbia offerto una logica motivazione, coordinando gli elementi sottoposti al suo esame in modo coerente e non contraddittorio, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione. 3 Pertanto, la corretta deduzione del vizio di motivazione deve palesare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e gravemente difettoso sul piano logico, senza alcuna possibilità di introduzione di diverse ricostruzioni altrettanto logiche. La sentenza impugnata, nell'offrire risposta ai rilievi difensivi, ha espresso una motivazione fondata su argomentazioni logiche immuni da censure. Ha invero ritenuto che il danneggiamento della porta d'ingresso dei locali del Comune - regolarmente chiusi dagli operai che stavano effettuando lavori di ripristino - fosse riconducibile alla persona dell'imputato, il quale si era insediato in detti locali, stabilendo ivi la propria dimora. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente