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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35727/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO Ex art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 15 gennaio 2025, ad ore 10,30, innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per , l'avv.to/gli avv.ti ROTA GIUSEPPE e Per Parte_1 Controparte_1
, l'avv.to/avv.ti GROSSI LILIANA oggi sostituito dall'avv. Pinnisi
[...] Il Giudice in conformità dell'art 127 bis cpc e 196 duodecies disp att c.c. prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
I procuratori delle parti si riporta agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concorda di essere esentate dalla presenza al momento della lettura
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 11,58 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTA GIUSEPPE elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 presso il difensore avv. ROTA GIUSEPPE CP_1
Ricorrente\attore contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GROSSI Controparte_1 P.IVA_1
LILIANA, elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI, 9 20129 presso il difensore avv. GROSSI CP_1
LILIANA
Resistente \CONVENUTO
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto da con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1
regolarmente notificato, con il quale la stessa ha convenuto in giudizio il Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni :” annullare ed in ogni caso caducare, per la ragioni sopra CP_1
esposte, la delibera assembleare del 23.05.2023….”
La causa veniva assegnata alla dott.ssa che con decreto n. 7401/2023 del 6.11.2023, visto l'art. 281 Per_1
undecies c.p.c., fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 6.3.2024.
Si costituiva in giudizio in data 1.3.2024 il Condominio chiedendo: “ Nel merito: in via principale: respingere il ricorso per tutte le ragioni sopra esposte, e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dei compensi Pt_1
legali relativi al decreto ingiuntivo e confermare la legittimità della delibera del 23.05.2023: In subordine:
condannare la ricorrente al pagamento della minor somma che sarà accertata nel corso di causa. In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di causa e con espressa condanna al risarcimento del danno ex art. 96, commi
I° e III°, c.p.c. degli attori;
…..”
All'udienza del 6.3.2024 parte ricorrente si riportava al contenuto del proprio ricorso, eccepiva la tardiva costituzione del , contestava le difese avversarie e chiedeva che fosse fissata udienza di CP_1
precisazione delle conclusioni. Il si riportava al contenuto della propria comparsa e, ritenendo la CP_1
causa di natura documentale, chiedeva un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 4.10.2024 il , sebbene non autorizzato, depositava delle brevi note conclusive. CP_1
In data 7.10.2024 il fascicolo veniva assegnato definitivamente alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che differiva l'udienza di discussione.
Alla udienza del 12.11.2024 parte ricorrente concludeva come da conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, che qui si ritrascrivono integralmente: “annullare ed in ogni caso caducare, per la ragioni sopra
esposte, la delibera assembleare del 23.05.2023. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il precisava, a sua volta, le conclusioni di cui al proprio atto costitutivo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di CP_1
Milano ogni contraria istanza disattesa: Nel merito: in via principale: respingere il ricorso per tutte le ragioni
sopra esposte, e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dei compensi legali relativi al decreto Pt_1
ingiuntivo e confermare la legittimità della delibera del 23.05.2023: In subordine: condannare la ricorrente al
pagamento della minor somma che sarà accertata nel corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed
onorari di causa e con espressa condanna al risarcimento del danno ex art. 96, commi I° e III°, c.p.c. degli attori;
si chiede che il Giudice in ogni caso condanni l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di una somma
equitativamente determinata”.
Il giudice rinviava per la discussione e la lettura della sentenza ex art 281 sexies cpc
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussa oralmente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Nel merito della controversia, parte ricorrente sul presupposto di essere proprietaria di alcune unità immobiliari site all'interno del , lamenta la invalidità della delibera del 23.5.2023 Controparte_2 CP_1
resa dall'assemblea condominiale
-quanto al punto 1 dell'odg “approvazione del rendiconto consuntivo delle spese di gestione del periodo intercorrente dal 1.1.2022 al 31.12.2022 “ per averle l'assemblea illegittimamente attribuito a titolo di spese personali, degli importi per complessivi € 1.864,90, di cui:
a.€ 1.367,30 per la “redazione e deposito decreto ingiuntivo a favore dell'Avv. Liliana Grossi”, non dovuti in quanto il decreto ingiuntivo emesso non risultava aver “acquisito il crisma della definitività”, posto che lo stesso pagina 4 di 7 non le veniva notificato dal in considerazione del fatto che, trascorsi soltanto sei giorni dalla data del CP_1
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva provveduto al pagamento dell'importo ingiunto dal Tribunale di
Milano per € 10.145,43;
b. € 305,00 in favore di per “collazione documentazione decreto ingiuntivo. Incontri con Parte_2
il legale e sessioni telefoniche al bisogno proprietà ”, Pt_1
c. € 156,00 in favore della er “visure per completamento anagrafe condominiale”; Parte_3
- quanto al punto n. 2 dell'ordine del giorno “nomina dell'amministratore e del suo emolumento” per la violazione dell'art. 1129, comma quattordicesimo, c.c., per mancanza della specificazione analitica dell'importo richiesto a titolo di emolumento dallo stesso.
Quanto al punto 1 dell'odg il si difende affermando la legittimità dell'addebito sul presupposto che la CP_1
spesa legale addebitata era stata liquidata con decreto ingiuntivo del 23.12.2022 non notificato emesso a suo carico su ricorso depositato in data 14.12.2022 ed il pagamento è avvenuto in data 21.12.2022 ovvero dopo la richiesta di emissione.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento
E' ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “ esula dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (In senso conforme per tutte: Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n.
10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717). Ed ancora “… è nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che ponga anche a carico di del condomino l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore o del CP_1
consulente tecnico di parte nominati nel processo, senza che via sia accettazione del condomino stesso ovvero provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 23.01.2018, n. 1629).
Orbene tenuto conto del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie e dei fatti accertati in atti ed in particolare della circostanza pacifica che il decreto ingiuntivo su cui basa la domanda risarcitoria parte resistente non è mai stato notificato e quindi ha perso efficacia ex art 644 cpc, rileva questo pagina 5 di 7 Giudice che rientra tra i vizi delle delibere condominiali suscettibili di declaratoria di nullità, rilevabile d'ufficio,
quello dedotto e eccepito da parte attrice in atti di causa, con riferimento all'addebito a parte attrice\ricorrente delle spese legali relative alle compensi del legale del condominio, per eccesso di potere.
Tale deliberato, infatti, esula dalle attribuzioni dell'assemblea che non può autonomamente disporre a carico di altro condominio spese che non sono risultate effettivamente dovute attesa la perdita di efficacia del titolo ex art
644 cpc e la mancanza di un accordo tra le parti o di idoneo provvedimento dell'autorità giudiziaria di condanna.
Né sul punto può essere accolta la domanda svolta da parte convenuta di condanna della ricorrente al pagamento dei compensi relativi al decreto ingiuntivo poiché se, ritenuta domanda autonoma rispetto alla domanda di rigetto del ricorso, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva stante la tardiva costituzione di parte convenuta avvenuta in data 1.3.2024 ovvero 5 giorni prima della fissata udienza ex art 281
undecies cpc con conseguente decadenza di cui all'art. 167 cpc.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della delibera del 23.5.2023 punto 1 dell'odg- nullità rilevabile d'ufficio -
nella parte in cui dispone l'addebito di spese personali per € 1.864,90a carico della ricorrente ed inerenti la voce spese legali per il decreto mai notificato oltre alle altre spese legali illegittimamente attribuite .
Quanto al secondo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta la illegittimità della delibera di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno (“Nomina amministratore e determinazione suo emolumento”) per violazione dell'art. 1129, comma quattordicesimo, c.c. per mancata specificazione del compenso dell'amministratore.
Il si difende affermando che la ratio della norma è quella di evitare che i condomini si trovino ad CP_1
affrontare delle pretese economiche dell'amministratore non previamente concordate non sussisterebbe, come nel caso de quo, nell'ipotesi di conferma dell'amministratore, il cui compenso deve ritenersi implicitamente confermato come nel caso in esame.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento.
Come noto l'articolo 1129 comma 14 CC prescrive che l'amministratore all'atto della accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente a pena di nullità della nomina stessa ovvero del rinnovo l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
“La Nullità della nomina ovvero del rinnovo, ove non sia specificato l'importo del compenso che è alla base del generale principio della predeterminazione omnicomprensiva dello stesso, è dunque una nullità testuale in pagina 6 di 7 quanto è stabilita dalla legge. Di tale fattispecie legale di nullità,, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare si dà atto in motivazione anche nella sentenza SSUU 9839\2021. Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale ai sensi dell'articolo 1129 CC, il requisito formale della nomina e del rinnovo sussiste dunque in presenza di un documento approvato dall'assemblea che rechi anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto del verbale stesso l'elemento essenziale dell'analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso,
specificazione che non può invece ritenersi implicita nella deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto (Cassazione 27061\2021) né al compenso precedentemente approvato per altro mandato.
Ne consegue la nullità della delibera del 23.5.2023 punto 2 dell'odg.
Con assorbimento di ogni altra domanda e rigetto della domanda di condanna ex art 96 cpc svolta dal convenuto atteso l'accoglimento della domanda attorea. CP_1
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del CP_1
convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal
D.M. 37/2018, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di non specifica complessità.
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe così provvede:
-dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del in data Controparte_3
23.5.2023 punto 1 e 2 dell'odg come in motivazione;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente che si liquidano CP_1
in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, oltre esborsi per €.127,00;
-Sentenza esecutiva
Milano 15.1.2025 Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO Ex art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 15 gennaio 2025, ad ore 10,30, innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per , l'avv.to/gli avv.ti ROTA GIUSEPPE e Per Parte_1 Controparte_1
, l'avv.to/avv.ti GROSSI LILIANA oggi sostituito dall'avv. Pinnisi
[...] Il Giudice in conformità dell'art 127 bis cpc e 196 duodecies disp att c.c. prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
I procuratori delle parti si riporta agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concorda di essere esentate dalla presenza al momento della lettura
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 11,58 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTA GIUSEPPE elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 presso il difensore avv. ROTA GIUSEPPE CP_1
Ricorrente\attore contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GROSSI Controparte_1 P.IVA_1
LILIANA, elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI, 9 20129 presso il difensore avv. GROSSI CP_1
LILIANA
Resistente \CONVENUTO
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto da con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1
regolarmente notificato, con il quale la stessa ha convenuto in giudizio il Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni :” annullare ed in ogni caso caducare, per la ragioni sopra CP_1
esposte, la delibera assembleare del 23.05.2023….”
La causa veniva assegnata alla dott.ssa che con decreto n. 7401/2023 del 6.11.2023, visto l'art. 281 Per_1
undecies c.p.c., fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 6.3.2024.
Si costituiva in giudizio in data 1.3.2024 il Condominio chiedendo: “ Nel merito: in via principale: respingere il ricorso per tutte le ragioni sopra esposte, e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dei compensi Pt_1
legali relativi al decreto ingiuntivo e confermare la legittimità della delibera del 23.05.2023: In subordine:
condannare la ricorrente al pagamento della minor somma che sarà accertata nel corso di causa. In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di causa e con espressa condanna al risarcimento del danno ex art. 96, commi
I° e III°, c.p.c. degli attori;
…..”
All'udienza del 6.3.2024 parte ricorrente si riportava al contenuto del proprio ricorso, eccepiva la tardiva costituzione del , contestava le difese avversarie e chiedeva che fosse fissata udienza di CP_1
precisazione delle conclusioni. Il si riportava al contenuto della propria comparsa e, ritenendo la CP_1
causa di natura documentale, chiedeva un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 4.10.2024 il , sebbene non autorizzato, depositava delle brevi note conclusive. CP_1
In data 7.10.2024 il fascicolo veniva assegnato definitivamente alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che differiva l'udienza di discussione.
Alla udienza del 12.11.2024 parte ricorrente concludeva come da conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, che qui si ritrascrivono integralmente: “annullare ed in ogni caso caducare, per la ragioni sopra
esposte, la delibera assembleare del 23.05.2023. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il precisava, a sua volta, le conclusioni di cui al proprio atto costitutivo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di CP_1
Milano ogni contraria istanza disattesa: Nel merito: in via principale: respingere il ricorso per tutte le ragioni
sopra esposte, e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dei compensi legali relativi al decreto Pt_1
ingiuntivo e confermare la legittimità della delibera del 23.05.2023: In subordine: condannare la ricorrente al
pagamento della minor somma che sarà accertata nel corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed
onorari di causa e con espressa condanna al risarcimento del danno ex art. 96, commi I° e III°, c.p.c. degli attori;
si chiede che il Giudice in ogni caso condanni l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di una somma
equitativamente determinata”.
Il giudice rinviava per la discussione e la lettura della sentenza ex art 281 sexies cpc
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussa oralmente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Nel merito della controversia, parte ricorrente sul presupposto di essere proprietaria di alcune unità immobiliari site all'interno del , lamenta la invalidità della delibera del 23.5.2023 Controparte_2 CP_1
resa dall'assemblea condominiale
-quanto al punto 1 dell'odg “approvazione del rendiconto consuntivo delle spese di gestione del periodo intercorrente dal 1.1.2022 al 31.12.2022 “ per averle l'assemblea illegittimamente attribuito a titolo di spese personali, degli importi per complessivi € 1.864,90, di cui:
a.€ 1.367,30 per la “redazione e deposito decreto ingiuntivo a favore dell'Avv. Liliana Grossi”, non dovuti in quanto il decreto ingiuntivo emesso non risultava aver “acquisito il crisma della definitività”, posto che lo stesso pagina 4 di 7 non le veniva notificato dal in considerazione del fatto che, trascorsi soltanto sei giorni dalla data del CP_1
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva provveduto al pagamento dell'importo ingiunto dal Tribunale di
Milano per € 10.145,43;
b. € 305,00 in favore di per “collazione documentazione decreto ingiuntivo. Incontri con Parte_2
il legale e sessioni telefoniche al bisogno proprietà ”, Pt_1
c. € 156,00 in favore della er “visure per completamento anagrafe condominiale”; Parte_3
- quanto al punto n. 2 dell'ordine del giorno “nomina dell'amministratore e del suo emolumento” per la violazione dell'art. 1129, comma quattordicesimo, c.c., per mancanza della specificazione analitica dell'importo richiesto a titolo di emolumento dallo stesso.
Quanto al punto 1 dell'odg il si difende affermando la legittimità dell'addebito sul presupposto che la CP_1
spesa legale addebitata era stata liquidata con decreto ingiuntivo del 23.12.2022 non notificato emesso a suo carico su ricorso depositato in data 14.12.2022 ed il pagamento è avvenuto in data 21.12.2022 ovvero dopo la richiesta di emissione.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento
E' ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “ esula dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (In senso conforme per tutte: Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n.
10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717). Ed ancora “… è nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che ponga anche a carico di del condomino l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore o del CP_1
consulente tecnico di parte nominati nel processo, senza che via sia accettazione del condomino stesso ovvero provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 23.01.2018, n. 1629).
Orbene tenuto conto del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie e dei fatti accertati in atti ed in particolare della circostanza pacifica che il decreto ingiuntivo su cui basa la domanda risarcitoria parte resistente non è mai stato notificato e quindi ha perso efficacia ex art 644 cpc, rileva questo pagina 5 di 7 Giudice che rientra tra i vizi delle delibere condominiali suscettibili di declaratoria di nullità, rilevabile d'ufficio,
quello dedotto e eccepito da parte attrice in atti di causa, con riferimento all'addebito a parte attrice\ricorrente delle spese legali relative alle compensi del legale del condominio, per eccesso di potere.
Tale deliberato, infatti, esula dalle attribuzioni dell'assemblea che non può autonomamente disporre a carico di altro condominio spese che non sono risultate effettivamente dovute attesa la perdita di efficacia del titolo ex art
644 cpc e la mancanza di un accordo tra le parti o di idoneo provvedimento dell'autorità giudiziaria di condanna.
Né sul punto può essere accolta la domanda svolta da parte convenuta di condanna della ricorrente al pagamento dei compensi relativi al decreto ingiuntivo poiché se, ritenuta domanda autonoma rispetto alla domanda di rigetto del ricorso, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva stante la tardiva costituzione di parte convenuta avvenuta in data 1.3.2024 ovvero 5 giorni prima della fissata udienza ex art 281
undecies cpc con conseguente decadenza di cui all'art. 167 cpc.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della delibera del 23.5.2023 punto 1 dell'odg- nullità rilevabile d'ufficio -
nella parte in cui dispone l'addebito di spese personali per € 1.864,90a carico della ricorrente ed inerenti la voce spese legali per il decreto mai notificato oltre alle altre spese legali illegittimamente attribuite .
Quanto al secondo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta la illegittimità della delibera di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno (“Nomina amministratore e determinazione suo emolumento”) per violazione dell'art. 1129, comma quattordicesimo, c.c. per mancata specificazione del compenso dell'amministratore.
Il si difende affermando che la ratio della norma è quella di evitare che i condomini si trovino ad CP_1
affrontare delle pretese economiche dell'amministratore non previamente concordate non sussisterebbe, come nel caso de quo, nell'ipotesi di conferma dell'amministratore, il cui compenso deve ritenersi implicitamente confermato come nel caso in esame.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento.
Come noto l'articolo 1129 comma 14 CC prescrive che l'amministratore all'atto della accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente a pena di nullità della nomina stessa ovvero del rinnovo l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
“La Nullità della nomina ovvero del rinnovo, ove non sia specificato l'importo del compenso che è alla base del generale principio della predeterminazione omnicomprensiva dello stesso, è dunque una nullità testuale in pagina 6 di 7 quanto è stabilita dalla legge. Di tale fattispecie legale di nullità,, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare si dà atto in motivazione anche nella sentenza SSUU 9839\2021. Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale ai sensi dell'articolo 1129 CC, il requisito formale della nomina e del rinnovo sussiste dunque in presenza di un documento approvato dall'assemblea che rechi anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto del verbale stesso l'elemento essenziale dell'analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso,
specificazione che non può invece ritenersi implicita nella deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto (Cassazione 27061\2021) né al compenso precedentemente approvato per altro mandato.
Ne consegue la nullità della delibera del 23.5.2023 punto 2 dell'odg.
Con assorbimento di ogni altra domanda e rigetto della domanda di condanna ex art 96 cpc svolta dal convenuto atteso l'accoglimento della domanda attorea. CP_1
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del CP_1
convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal
D.M. 37/2018, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di non specifica complessità.
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe così provvede:
-dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del in data Controparte_3
23.5.2023 punto 1 e 2 dell'odg come in motivazione;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente che si liquidano CP_1
in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, oltre esborsi per €.127,00;
-Sentenza esecutiva
Milano 15.1.2025 Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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