Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 9095
CASS
Sentenza 31 marzo 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 31 marzo 2023, con il giudice relatore Dott. Gualtiero Michelini. Le parti in causa erano una società, ricorrente, e un lavoratore disabile, controricorrente. La società contestava la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva dichiarato discriminatorio il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, ritenendo che le assenze fossero correlate alla sua disabilità. Il lavoratore, da parte sua, chiedeva la conferma della sentenza di merito, sostenendo la legittimità della sua reintegrazione e il risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha argomentato che l'applicazione uniforme del periodo di comporto, senza considerare le specifiche condizioni di salute del lavoratore disabile, costituiva una discriminazione indiretta, in violazione della normativa europea e nazionale sulla parità di trattamento. La Corte ha richiamato la direttiva 2000/78/CE, evidenziando che il rischio di assenze per malattia legate alla disabilità non può essere ignorato nella gestione del rapporto di lavoro. La decisione ha sottolineato l'importanza di adottare misure ragionevoli per garantire la parità di trattamento e la protezione dei diritti dei lavoratori disabili.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio. (Principio affermato in relazione al periodo di comporto previsto dall'art. 42, lettera b), del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011).

Commentari23

Mostra tutto (23)
  • 1Lavoro e previdenza sociale
    https://www.albeeassociati.it/en/news/

    Risparmio energetico A causa della prolungata inattività, il sito web è entrato in modalità di risparmio energetico.

     Leggi di più…

  • 2Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

  • 3È nullo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto ordinariamente previsto per la generalità dei dipendenti
    Giorgio Tessitore · https://www.avvocatotessitore.it/articoli/ · 26 agosto 2024

    In caso di licenziamento per superamento del c.d. periodo di comporto da parte di un lavoratore disabile[1] per effetto della stessa norma contrattuale ordinariamente valida per gli altri lavoratori, il licenziamento è nullo ed il dipendente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro ed ha diritto al risarcimento delle mensilità non erogate in quanto il calcolo delle assenze non può essere uguale a quello dei lavoratori non portatori di handicap. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15282/2024, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale già espresso con la sentenza n. 9095 del 31/03/2023 e ribadito con la sentenza n. 35743/2023. Il caso di cui si è occupata la Corte di …

     Leggi di più…

  • 4Disabilità e onere della prova
    Di : Gianluca Liguori · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025

  • 5La questione della conoscenza o conoscibilità dello status di disabilità
    Di : Giada Della Rocca · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 7 luglio 2025
Mostra tutto (23)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 9095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9095
Data del deposito : 31 marzo 2023

Testo completo