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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SS
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Rosanna Gentile in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 , posta in decisione all'udienza del 30-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c. dal 1-10-24 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. FASILI LAURA e presso il suo studio elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA 03043 SS TA ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARCONE FRANCO GILDO ( ) VIALE DANTE C.F._3
ALIGHIERI N.48 03043 SS;
, in virtù di procura generale alle liti
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO ES art 615 cpc Co 1
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del27/02/2023 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione
1 debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita è infondata e và pertanto rigettata
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
-con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente introduceva il Parte_1 giudizio R.G. n. 155/2021 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla sig.ra per mancata corresponsione dell'assegno periodico di Controparte_1 mantenimento il cui importo inizialmente intimato era pari a €. 33.120,69 oltre interessi legali maturandi dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo;
A seguito dell'opposizione avverso l'atto di precetto si costituiva in giudizio la creditrice tramite il suo precedente procuratore, avv. Mario Trapazzo Controparte_1 contestando le avverse eccezioni ed i motivi di opposizione e ravvisando gli estremi della lite temeraria chiedendo la condanna dell'opponente ad un indennizzo ex art. 96 c.p.c. ;
l'Avv. Trapazzo Mario, precedente difensore della nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, precisava che il credito di cui all'atto di precetto andava rettificato in quanto: “il credito indicato nell'atto di precetto impugnato deve intendersi ridotto da €. 27.514,78 a causa di un errore materiale prontamente quanto spontaneamente emendato.” Infatti, l'Avv. nella propria comparsa di costituzione e risposta CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa richiesta eccezione e/o deduzione : IN VIA PRELIMINARE a) dare atto che il creditore ha ridotto la sua pretesa da €. 33.120,69 ad €. 27.514,78; b) dare atto che il precetto deve intendersi emesso per il recupero di €. 27.514,78 oltre interessi legali maturati dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo;
c) revocare il provvedimento di sospensione della esecutività del titolo esecutivo e del precetto.
NEL MERITO a) Ritenere/dichiarare che il credito della sig.ra Controparte_1 alla luce della correzione al ribasso dalla stessa spontaneamente eseguita e della documentazione prodotta, consiste effettivamente in €. 27.514,78 oltre interessi legali dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo. b) Rigettata conseguenzialmente l'opposizione avversaria con condanna alle spese e ai compensi. c) Previo riconoscimento di verificata ipotesi di lite temeraria introdotta dalla difesa avversaria, condannare parte opponente al pagamento, in favore della creditrice opposta, di una indennità ex art. 96 cpc nella misura che lo stesso Giudice riterrà discrezionalmente di quantificare.”; All' udienza cartolare del 12 maggio 2021 il Giudice, con ordinanza dichiarava il precetto efficace per la minor somma indicata, ossia € 27.514,78, rinviando la causa al giorno 27 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni;
2 All'udienza del 27 febbraio 2023, cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, mentre l'Avv. Fasili depositava le Note di trattazione per conto del
, nulla veniva depositato per conto della ed il Parte_1 Controparte_2
Giudice Dott.ssa Di Giorno rinvia la causa al 06.11.2023 per la precisazione delle conclusioni;
7. nel frattempo, la sig.ra si attivava depositando in cancelleria, in Controparte_1 data 26.09.2023, la comunicazione con la quale rappresentava l'avvenuto decesso del difensore in data 14.12.2022, ossia l'anno precedente;
Dopo tale dichiarazione, acquisita dalla cancelleria anche nel fascicolo telematico, in data 26.09.2023 (Ist. n. 1 dep. 26/09/2023) il Giudice prendeva atto dell'avvenuto decesso dell'Avv. Mario Trapazzo e con decreto successivo emesso fuori udienza (Decreto di interruzione n. cronol. 17876/2023 del 03/10/2023 datato 03.10.2023) dichiarava la interruzione del processo per morte del difensore della parte opposta;
IN DATA 29.12.2023, l'opponente , a mezzo del proprio difensore, depositava ritualmente Parte_1 ricorso per la riassunzione del processo dichiarato interrotto e il Giudice Istruttore fissava l'udienza del 24.06.2024 per la prosecuzione, in trattazione scritta;
A seguito della notifica dell'atto di riassunzione alla sig.ra Controparte_1 quest'ultima, in data 18.06.2024, conferiva procura alle liti ai nuovi difensori che si costituivano in giudizio, riportandosi a tutto quanto dedotto eccepito e richiesto nella Comparsa di costituzione e di risposta dell'Avv. Mario Trapazzo datata 19 aprile 2021 in atti depositata e a tutti gli ulteriori atti e verbali di causa della parte creditrice-opposta chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice dott. Ssa M.Rosaria Ciuffi revovava la sospensiva concessa e rideterminato il credito riteneva la causa matura per le conclusioni, per cui la causa, precisate le conclusioni Cambiato il giudicante all'udienza del 30-09-24 veniva assunta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..a partire dal 1-10-24
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
- Nel corso del giudizio, sono rimaste del tutto generiche ed indimostrate le contestazioni di parte ricorrente, mentre, per inverso, il credito della opposta, rappresentato dall' Ordinanza Presidenziale di omologa delle condizioni di separazione personale pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 13.03.1996. è apparso certo liquido ed esigibile.
E' stato dato atto che il creditore ha ridotto la sua pretesa da €. 33.120,69 ad €. 27.514,78; e che il precetto deve intendersi emesso per il recupero di €. 27.514,78 oltre interessi legali maturati dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo;
- Il credito vantato dalla opposta risulta, dunque, fondato quindi il credito della sig.ra alla luce della correzione al ribasso dalla stessa spontaneamente eseguita Controparte_1 e della documentazione prodotta, consiste effettivamente in €. 27.514,78 oltre interessi legali dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo ed è fondato .su valida prova scritta,costituita dal provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Cassino-
3 Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del precetto come correttamente modificato nel quantum
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr.Rosanna Gentile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, Controparte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il precetto così come meglio e specificatamente indicato nel quantum con ordinanza del GI nella somma di €27.514,78 dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in €. 3000,00 per Controparte_2
compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge-Somma distratta per averne fatto anticipo e rituale richiesta in favore dei procuratori costituiti avv.ti MARCONE FRANCO e GILDO
Così deciso in Cassino il 07/01/2025
Il GIUDICE dr. Rosanna Gentile
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IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SS
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Rosanna Gentile in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 , posta in decisione all'udienza del 30-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c. dal 1-10-24 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. FASILI LAURA e presso il suo studio elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA 03043 SS TA ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARCONE FRANCO GILDO ( ) VIALE DANTE C.F._3
ALIGHIERI N.48 03043 SS;
, in virtù di procura generale alle liti
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO ES art 615 cpc Co 1
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del27/02/2023 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione
1 debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita è infondata e và pertanto rigettata
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
-con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente introduceva il Parte_1 giudizio R.G. n. 155/2021 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla sig.ra per mancata corresponsione dell'assegno periodico di Controparte_1 mantenimento il cui importo inizialmente intimato era pari a €. 33.120,69 oltre interessi legali maturandi dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo;
A seguito dell'opposizione avverso l'atto di precetto si costituiva in giudizio la creditrice tramite il suo precedente procuratore, avv. Mario Trapazzo Controparte_1 contestando le avverse eccezioni ed i motivi di opposizione e ravvisando gli estremi della lite temeraria chiedendo la condanna dell'opponente ad un indennizzo ex art. 96 c.p.c. ;
l'Avv. Trapazzo Mario, precedente difensore della nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, precisava che il credito di cui all'atto di precetto andava rettificato in quanto: “il credito indicato nell'atto di precetto impugnato deve intendersi ridotto da €. 27.514,78 a causa di un errore materiale prontamente quanto spontaneamente emendato.” Infatti, l'Avv. nella propria comparsa di costituzione e risposta CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa richiesta eccezione e/o deduzione : IN VIA PRELIMINARE a) dare atto che il creditore ha ridotto la sua pretesa da €. 33.120,69 ad €. 27.514,78; b) dare atto che il precetto deve intendersi emesso per il recupero di €. 27.514,78 oltre interessi legali maturati dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo;
c) revocare il provvedimento di sospensione della esecutività del titolo esecutivo e del precetto.
NEL MERITO a) Ritenere/dichiarare che il credito della sig.ra Controparte_1 alla luce della correzione al ribasso dalla stessa spontaneamente eseguita e della documentazione prodotta, consiste effettivamente in €. 27.514,78 oltre interessi legali dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo. b) Rigettata conseguenzialmente l'opposizione avversaria con condanna alle spese e ai compensi. c) Previo riconoscimento di verificata ipotesi di lite temeraria introdotta dalla difesa avversaria, condannare parte opponente al pagamento, in favore della creditrice opposta, di una indennità ex art. 96 cpc nella misura che lo stesso Giudice riterrà discrezionalmente di quantificare.”; All' udienza cartolare del 12 maggio 2021 il Giudice, con ordinanza dichiarava il precetto efficace per la minor somma indicata, ossia € 27.514,78, rinviando la causa al giorno 27 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni;
2 All'udienza del 27 febbraio 2023, cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, mentre l'Avv. Fasili depositava le Note di trattazione per conto del
, nulla veniva depositato per conto della ed il Parte_1 Controparte_2
Giudice Dott.ssa Di Giorno rinvia la causa al 06.11.2023 per la precisazione delle conclusioni;
7. nel frattempo, la sig.ra si attivava depositando in cancelleria, in Controparte_1 data 26.09.2023, la comunicazione con la quale rappresentava l'avvenuto decesso del difensore in data 14.12.2022, ossia l'anno precedente;
Dopo tale dichiarazione, acquisita dalla cancelleria anche nel fascicolo telematico, in data 26.09.2023 (Ist. n. 1 dep. 26/09/2023) il Giudice prendeva atto dell'avvenuto decesso dell'Avv. Mario Trapazzo e con decreto successivo emesso fuori udienza (Decreto di interruzione n. cronol. 17876/2023 del 03/10/2023 datato 03.10.2023) dichiarava la interruzione del processo per morte del difensore della parte opposta;
IN DATA 29.12.2023, l'opponente , a mezzo del proprio difensore, depositava ritualmente Parte_1 ricorso per la riassunzione del processo dichiarato interrotto e il Giudice Istruttore fissava l'udienza del 24.06.2024 per la prosecuzione, in trattazione scritta;
A seguito della notifica dell'atto di riassunzione alla sig.ra Controparte_1 quest'ultima, in data 18.06.2024, conferiva procura alle liti ai nuovi difensori che si costituivano in giudizio, riportandosi a tutto quanto dedotto eccepito e richiesto nella Comparsa di costituzione e di risposta dell'Avv. Mario Trapazzo datata 19 aprile 2021 in atti depositata e a tutti gli ulteriori atti e verbali di causa della parte creditrice-opposta chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice dott. Ssa M.Rosaria Ciuffi revovava la sospensiva concessa e rideterminato il credito riteneva la causa matura per le conclusioni, per cui la causa, precisate le conclusioni Cambiato il giudicante all'udienza del 30-09-24 veniva assunta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..a partire dal 1-10-24
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
- Nel corso del giudizio, sono rimaste del tutto generiche ed indimostrate le contestazioni di parte ricorrente, mentre, per inverso, il credito della opposta, rappresentato dall' Ordinanza Presidenziale di omologa delle condizioni di separazione personale pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 13.03.1996. è apparso certo liquido ed esigibile.
E' stato dato atto che il creditore ha ridotto la sua pretesa da €. 33.120,69 ad €. 27.514,78; e che il precetto deve intendersi emesso per il recupero di €. 27.514,78 oltre interessi legali maturati dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo;
- Il credito vantato dalla opposta risulta, dunque, fondato quindi il credito della sig.ra alla luce della correzione al ribasso dalla stessa spontaneamente eseguita Controparte_1 e della documentazione prodotta, consiste effettivamente in €. 27.514,78 oltre interessi legali dal 14.03.2006 sino all'effettivo soddisfo ed è fondato .su valida prova scritta,costituita dal provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Cassino-
3 Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del precetto come correttamente modificato nel quantum
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr.Rosanna Gentile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, Controparte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il precetto così come meglio e specificatamente indicato nel quantum con ordinanza del GI nella somma di €27.514,78 dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in €. 3000,00 per Controparte_2
compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge-Somma distratta per averne fatto anticipo e rituale richiesta in favore dei procuratori costituiti avv.ti MARCONE FRANCO e GILDO
Così deciso in Cassino il 07/01/2025
Il GIUDICE dr. Rosanna Gentile
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