Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 21/2021
TRIBUNALE di BIELLA
Davanti alla Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 17 marzo 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
iscritta al ruolo nell'anno 2021 al numero 21. L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c (udienza c.d. “figurata”). I procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta richiamando e precisando le conclusioni come da note conclusive autorizzate. Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexiesc.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e . al fine di – in via principale – i) far accertare e dichiarare che
[...] Controparte_2
l'intera area cortilizia sita in Comune di Mongrando e catastalmente aggraffata ai fabbricati contraddistinti al Catasto Terreni fg 23 mapp.590 e censiti al Catasto Fabbricati fg 23 mapp. n..590 sub.6 e sub. 7, 591 sub. 6 (come meglio descritti in atti) è in piena ed esclusiva proprietà dell'attrice e, per l'effetto, dichiararsi e condannarsi i convenuti alla immediata cessazione di ogni indebita pretesa in ordine alla predetta e di ogni illecito suo utilizzo
ii) far accertare e dichiarare che il vano scala descritto in premessa e facente parte della maggior consistenza del fabbricato contraddistinto al catasto Terreni fg 23 mapp. n.84 e censito al catasto
Fabbricai al fg 23 mapp. 591 sub. 6 nonché l'antistante piccola porzione di area cortilizia pertinenziale e la corrispondente antistante porzione di balcone al secondo piano sono parimenti di esclusiva proprietà dell'attrice e, per l'effetto, dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti alla immediata cessazione di ogni indebita pretesa in ordine ai suddetti beni e di ogni illecito loro utilizzo diverso dall'esercizio della servitù menzionata in premessa con condanna alla immediata riapertura della porta di collegamento tra il vano scala medesimo e il balcone al secondo piano con immediata restituzione del possesso della suddetta porzione di balcone. In subordine, accertarsi e dichiararsi i) l'inesistenza di qualsivoglia diritto sui beni sovra descritti in capo ai convenuti fatta eccezione per la servitù menzionata in premessa, ii) l'inesistenza in capo ai convenuti di qualsivoglia diritto sul muro perimetrale verso est del fabbricato menzionato al punto 1 della premessa in quanto di esclusiva proprietà dell'attrice e, di conseguenza, dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti alla immediata cessazione di ogni indebita pretesa in ordine al bene suddetto,
iii) ordinarsi l'esecuzione dei frazionamenti e delle variazioni catastali eventualmente necessari da eseguirsi a cura del nominando CTU e, comunque, dichiararsi il diritto dell'attrice di operare tali frazionamenti e variazioni catastali conseguenti alla emananda sentenza. A sostegno della propria domanda esponeva i) di essere proprietaria (iure successionis) di parte dei beni immobili (sempre pacificamente e continuativamente posseduti) siti in Mongrando (meglio descritti in atto di citazione e di cui infra) pervenuti a (padre dell'odierna attrice) a seguito delle successioni parimenti meglio Persona_1
illustrate in atto di citazione (da intendersi qui integralmente richiamate e di cui infra), ii) tra le consistenze immobiliari predette era ricompreso il vano scala oggetto di causa nonché una antistante piccola porzione pertinenziale di area cortilizia e l'antistante corrispondente porzione di balcone al secondo piano facente parte del vano scala medesimo e ad esso materialmente unita, mentre la restante porzione del balcone era di proprietà esclusiva dei convenuti e proprietari Controparte_1 Controparte_2
dell'adiacente e corrispondente porzione del fabbricato, iii) questi ultimi affermavano essere i comproprietari o addirittura i proprietari esclusivi (per lo meno di una porzione) delle sovra descritte aree cortilizie, iv) i predetti contestavano, altresì, la proprietà esclusiva in capo all'attrice del vano scala, delle antistanti corrispondenti porzioni del balcone nonché dell'antistante piccola porzione dell'area cortilizia utilizzando detti beni in modo abnorme e oltre i limiti del diritto di servitù chiudendo con chiave la porta di collegamento tra il vano scala e il balcone del secondo piano, v) che i convenuti contestavano, altresì, la proprietà esclusiva in capo all'attrice del muro perimetrale verso est del fabbricato impedendone l'intonacatura da parte dell'attrice. Si costituivano in giudizio i convenuti e contestando in fatto e in diritto le Controparte_2 Controparte_1
domande attoree chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Avanzavano, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo in via principale i) dichiararsi che l'intero balcone del secondo piano è interamente di loro proprietà esclusiva libero da ogni servitù attiva e passiva, ii) dichiararsi che il vano scala è proprietà comune delle parti,
iii) dichiararsi che l'area cortilizia in parte è di proprietà comune sino al pozzo e in parte di proprietà esclusiva tra le parti nonché tutta gravata da servitù di passaggio a favore di entrambe le parti, iv) dichiararsi che il fabbricato insistente sul terreno fg 23 mapp.590 di proprietà dell'attrice ha una servitù di luci sul fondo dei convenuti fg 23 mapp. 89 ma non ha servitù di vedute, v) ordinare a parte attrice di correggere a propria cura e spese le variazioni catastali arbitrariamente apportate indicando la scala quale accessorio comune e l'intero balcone al secondo piano quale proprietà esclusiva dei fratelli in via CP_1
subordinata dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione.
Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.La vicenda oggetto di causa. Si ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa al fine di una miglior comprensione delle motivazioni giudizio. L'attrice è proprietaria dei seguenti immobili siti nel comune di Mongrando così censiti al catasto fabbricati: 1) foglio 23 mappale 590 sub 7 oggi aggraffato al foglio 507 mappale numero
62 sub 5 cat a tre classe U vani 10 via provinciale 61 piani t 1 2 corrispondente al fabbricato insistente su parte del mappale 590 che ha assorbito l'intero antico mappale numero 83 e la parte verso ponente del mappale numero 84 del foglio 23 catasto terreni con relative aree cortilizie. Detta consistenza immobiliare è pervenuta all'odierna attrice per successione ereditaria dal padre che a sua volta l'aveva acquistata in forza di Persona_1
atto di divisione con la coerede a rogito notaio in data 22/06/1989 Persona_2 Per_3
trascritto in data 4/7/1889 r.g. 5858 r.p. 4366. Con il predetto atto di divisione era stata sciolta la comunione incidentale ereditaria formatasi a seguito della successione mortis causa di deceduto in data 23/10/1981. era proprietario di tali beni in Persona_4 Persona_4
quanto a lui pervenuti in forza di atto di divisione a rogito notaio in data Per_5
14/01/1932 repertorio n. 4409/3753. Tale ultimo atto di divisione scioglieva la comunione incidentale ereditaria creatasi in morte di he era proprietario Persona_6
dei medesimi beni per essergli stati assegnati con atto di divisione a rogito notaio in data 23/03/1927 repertorio n.6258. 2) foglio 23 mappale n. 591 sub 6 oggi Per_7
aggraffato al foglio 507 mappale n. 62 sub 6 e mappale n. 63 sub 4 cat. A/3 classe U vani
8 via Provinciale 61 piani S1 T-1-2-3 corrispondente al fabbricato insistente sui mappali n.
84 (parte) e n. 85 (parte) del foglio 23 catasto terreni che ha assorbito la parte verso levante del mappale n.84 (vano scala) e parte del mappale 85. La porzione di fabbricato corrispondente ad una parte del mappale 85 era di proprietà di per acquisto Persona_1
in forza di atto di divisione tra quest'ultimo e la coerede a rogito notaio Persona_2
in data 22/6/1989 trascritto in data 4/7/1989 ai nn. r.g.5858 e r.p. 4366. La Per_3
comunione incidentale ereditaria sciolta con detto atto di divisione si era formata in seguito alla successione mortis causa di deceduto in data 23/10/1981. Quest'ultimo Persona_4
era proprietario di tali beni in quanto a lui pervenuti in forza di atto di divisione a rogito notaio in data 14/1/1932 n.4409/3753 rep. che scioglieva la comunione incidentale Per_5
ereditaria creatasi in morte di che era proprietario dei medesimi beni per Persona_6 essergli stati assegnati con atto di divisione a rogito notaio in data 23/03/1927 Per_7
repertorio n.6258. 3) foglio 23 mappale n. 590 sub 7 oggi aggraffato al foglio 507 mappale n. 62 sub 5 cat A73 classe U vani 10 via Provinciale n. 61 piani T 1- 2 corrispondente al fabbricato insistente su parte del mappale 590 che ha assorbito la parte verso ponente del mappale n. 84 foglio 23. 4) foglio 23 mappale n. 591 sub 6 oggi aggraffato al foglio 507 mappale n.62 sub 6 e mappale n. 63 sub 4 cat A/3 classe U vani 8 via Provinciale n. 61 piani S- 1 T 1-2-3 corrispondente al fabbricato insistente su parte del mappale n.591 foglio
23 che ha assorbito la parte verso del medesimo mappale n. 84 (vano scala). Gli CP_3
immobili descritti ai nn. 3 e 4 sono pervenuti all'attrice quale nuda proprietaria a seguito di estinzione dell'usufrutto per morte degli usufruttuari e . Persona_1 Persona_8
Detti immobili furono acquistati con atto a rogito notaio del 27/5/1997 (n. 116. Per_3
907/21827 rep. trascritto in Biella in data 9/6/1997 al n. 4466 r.g. e n. 3462 r.p.) da CP_4
, e i quali lo avevano ereditato in forza di successione mortis causa di
[...] CP_5
che, a sua volta, consolidando le quote dei coeredi , , e Persona_6 Per_9
in forza delle successioni di questi ultimi, l'aveva acquistato in assegnazione in Per_11
forza di atto di divisione a rogito notaio 23/3/1927. Secondo la prospettazione Per_7
di parte attrice in virtù delle provenienze sopradescritte l'intera area cortilizia (colore verde scheda prodotta sub 7) risultava di proprietà di (e quindi di sua proprietà iure Persona_1
successionis) in quanto avente causa degli originari proprietari delle porzioni di fabbricato a cui essa pertinenziale ovvero l'ex mappale n. 83 e il mappale n. 85. Quanto al vano scala
(oggi compreso nella maggiore consistenza del mappale n. 84 e costituente la sua parte a del foglio 23 e del mappale numero 591 sub. 6) risultava essere in nuda proprietà CP_3
esclusiva di parte attrice con l'usufrutto e e, quindi, oggi in Persona_1 Persona_8
piena proprietà dell'esponente per consolidamento dell'usufrutto in quanto compreso nel mapp. n. 84 acquistato per intero con atto a rogito notaio del 1997 poichè Per_3
espressamente compreso nell'atto di divisione del 1927 nel lotto assegnato al condividente
. Sulla scorta di tali evidenze documentali parte attrice rivendica, altresì, la Persona_12
proprietà esclusiva del vano scala, dell'antistante piccola pertinenziale porzione di area cortilizia e l'antistante corrispondente porzione di balcone al secondo piano facente parte, sempre secondo la prospettazione attorea, del vano scala medesimo e ad esso materialmente unita.
Detta ricostruzione è contestata dai convenuti i quali, dato preliminarmente atto di essere i nipoti della condividente vedova di mentre l'attrice è Parte_2 Controparte_1
pronipote del condividente osservano che: i) successivamente alla Persona_6
divisione immobiliare ereditaria del 1927, con atto a rogito notaio del 27.5.1997 i Per_3
convenuti acquistavano ulteriormente: porzione di fabbricato di civile abitazione distinto al NCT fg 23 mapp.86 confinante con la strada e coi mapp. 90 e 85 costituita da due vani e porzione di balcone al piano secondo fg 507 mapp.64 sub.4…, porzione di fabbricato rustico distinto al NCT fg 23 mapp.
90 parte costituita da tettoia e ripostiglio al piano terreno fg 507 mapp. 71 sub.1, , appezzamento di terreno riportato al NCT fg 23 mapp.476 /ex 92/a) di are due centiare sessantacinque. appezzamento di terreno riportato al NCT fg 23 mapp. 477 (ex 92/b) di centiare 25, porzione di fabbricato rustico distinto al NCT fg 23 mapp.90 parte costituita da tettoia al piano terreno…fg 507 mapp. 71 sub. 2.
Quanto alla proprietà esclusiva del vano scala e dell'antistante porzione di balcone al piano secondo rivendicata dall'attrice in via esclusiva osservano che in base all'atto di divisione del 1927 per quanto di interesse “…la corte viene mantenuta transita fra gli assegnatari del fabbricato , , …”la scala…viene mantenuta di uso comune fra i detti Per_12 Per_6 Per_13
assegnatari e tale comunione è da intendersi estesa pure alla porzione di rustico,…..All' si Per_13
riconosce appartenere il piccolo vano risultate nel giro di scala nel suo piano e si pone come per rispondenti sottostanti. Le balconate della porzione di casa del (piano primo) e dell (piano secondo) Per_6 Per_13
sono gravate da servitù di passaggio a favore del non si potranno perciò Per_12
ingombrare……(omissis) …sarà costruito un altro pozzo di acqua viva sulla linea di cortile tra la corte
e il lotto dell' e del e sul terreno della corte, di questo nuovo pozzo avrà diritto di servirsi Per_13 Per_6
anche il mentre gli altri due lotti non potranno più usufruire dell'attuale….L' per accedere Per_12 Per_13
al suo vano scala al piano terreno praticherà l'attuale passaggio nella gabbia della scala. Da tale prospettazione ne evincono che l'area cortilizia restava sottoposta a passaggio comune, che il pozzo delimitava il confine tra il lotto di e i lotti di e che Per_12 Per_6 Per_13
la scala era mantenuta di uso comune trattandosi dell'unico collegamento tra un piano e l'altro. Con riferimento all'atto di acquisto a rogito notaio del 1997 osservano che Per_3
venivano poste le ulteriori condizioni: il terreno urbano posto a nord e a corredo dell'edificio eretto sul mapp.86 fg 23 è di proprietà di (usufrutto) e (nuda Persona_1 Persona_8 Parte_1
proprietaria) e lo stesso è gravato da servitù di passaggio pedonale a favore degli edifici eretti sui mapp.
83, 84 e 85 fg 23., i proprietari o aventi causa del piano terreno dei fabbricati eretti sui mapp. 85 e 86 fg 23 avranno l'uso esclusivo e perpetuo di una striscia di terreno della larghezza di metri due e centimetri dieci posta a sud e a confine dei fabbricati, il proprietario del piano terreno del fabbricato eretto sul mapp.86 avrà diritto esclusivo di utilizzare la porta posta sulla strada statale n. 338. A sostegno dell'asserzione di comproprietà della scala e di una parte del cortile producono documentazione afferente spese di sistemazione della scala comune e del cancello (vedi docc.prodd. sub.10 e 11). Quanto al muro perimetrale negano di averne mai preteso la proprietà o comproprietà affermando, invece, l'inesistenza di una servitù di vedute sul loro fondo asserendo che controparte avrebbe, di fatto, una servitù di luci. Conclusivamente negano che parte attrice e/o i suoi danti causa abbiano mai acquistato la proprietà del vano scala e della porzione di balcone rivendicate nel presente giudizio. Contestano, infine, le variazioni catastali operate da controparte in quanto non corrette e non rispondenti ai rispettivi titoli di proprietà come emergerebbe dal confronto dei precedenti elaborati planimetrici con quelli degli anni antecedenti. Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, concludevano per il rigetto delle domande avanzate da parte attrice e formulavano domanda riconvenzionale nei termini di cui sopra.
3. Descrizione dello stato dei luoghi. Il compendio immobiliare oggetto di causa è costituito da un nucleo abitativo a corte costruito, presumibilmente nella seconda metà dell'Ottocento, visto quanto desumibile dal rogito del marzo 1927 - si legge nella relazione peritale – Per_7
riscontrabile sulle mappe catastali d'impianto di levata riconducibile al 1951. Dalle cartografie storiche del territorio non si evincono dati utili …..(omissis)…Dalla documentazione fotografica allegata dal CTU a corredo della propria relazione appare agevole distinguere l'attuale situazione dei luoghi con il corpo abitativo (riportato in rosso), il corpo accessorio (riportato in blu)
l'area cortilizia interposta (riportata in giallo), le superfici pavimentate o coltivate ad orto a corredo dei rispettivi proservizi (riportate in verde) (vedi doc. 12 allegato alla relazione peritale). Al fine di meglio comprendere le vicende immobiliari che hanno interessato il compendio de quo ai fini di interesse il CTU ha esaminato i tre rogiti divisionali: quello del
1927 (notaio ), quello del 1932 (Notaio ) e quello del 1989 (notaio Per_7 Per_5 Per_3 e, infine l'atto a rogito notaio del 1997 con cui si è provveduto alla compravendita Per_3
di porzioni immobiliari tra i condividenti.
4. a) l'area cortilizia. Parte attrice rivendica la proprietà esclusiva dell'intera area cortilizia aggraffata catastalmente ai fabbricati contraddistinti al catasto terreni fg 23 mapp.590 e censiti al catasto fabbricati fg 23 mapp. 590 sub.7 e sub 6 e 591 sub.
7. L'area pertinenziale al fabbricato censito al fg 23 mapp.590 sub.7 aggraffata al mapp. 62 sub.5 risulta comprendere l'intero antico mapp.83 e relativa area cortilizia. Dalle risultanze documentali risulta che detta porzione immobiliare è pervenuta all'attrice iure successionis da Per_1
che, a sua volta, l'aveva acquistata in forza di atto divisionale con la coerede
[...] Per_2
con atto a rogito notaio del 1989 (vedi doc.prod sub.8). L'area pertinenziale
[...] Per_3
al fabbricato censito al fg 23 mapp.591 sub.6 aggraffato al mapp. n.62 sub.6 e al mapp.63 sub 4 fg 507 risulta comprendere parte dell'antico mapp.84 e parte dell'antico mapp. 85.
Dalle risultanze documentali risulta che tale porzione immobiliare è pervenuta all'odierna attrice iure successionis da e a quest'ultimo pervenuta in forza dell'atto Persona_1
divisionale sovra citato. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalle schede catastali riportate da parte attrice in atto di citazione e prodotte in causa risulta che detta porzione immobiliare corrisponde al fabbricato insistente sui mapp. 84 (parte) e 85 (parte) del fg 23 che ha assorbito la parte verso levante del mapp.84 (l'odierno vano scala) e parte del mapp.85. L'area pertinenziale del fabbricato censito al fg 23 mapp.590 sub.7 aggraffato al mapp. 62 sub. 5 del fg 507 risulta comprendere la parte verso ponente dell'antico mapp.84 con la relativa area cortilizia. Dalle risultanze documentali risulta ancora che parte attrice (originariamente nuda proprietaria) ne è diventata piena proprietaria a seguito della morte degli usufruttari e . Il tutto aveva formato oggetto di Persona_1 Persona_8
acquisto in forza di atto a rogito notaio del 1997 da , e Per_3 CP_4 CP_5
che, a loro volta, lo avevano ereditato iure successionis da e, quest'ultimo a Persona_12
sua volta acquistato in forza di assegnazione dell'atto divisionale Notaio del Per_7
1927. Le allegazioni di parte attrice hanno trovato conferma nelle risultanze peritali avendo il CTU affermato la corrispondenza dei dati catastali con i titoli di proprietà solo dei rogiti del 1989 e del 1997, sebbene non dei due antecedenti (Pavignano del 1927 e Per_3 Per_5
del 1932) descrittivi delle porzioni immobiliari assegnate (vedi relazione peritale pag.18). Detto disallineamento, tuttavia, a parere di chi scrive, non appare significativo ai fini che ci occupano posto che tali atti riportavano dati antecedenti all'impianto del catasto avvenuto negli anni 50 e, pertanto, necessariamente non corrispondenti alle odierne numerazioni ma perfettamente sovrapponibili in mappa. In ogni caso giova rilevare che il
CTU ritiene dirimente ai fini di causa il contenuto dell'atto a rogito notaio Per_7
osservando che “dalla lettura dell'atto deduco che ogni porzione esterna viene assegnata in Per_7
corrispondenza alle stanze attribuite a ciascuno dei condividenti”. Dette conclusioni, da ritenersi condivisibili attesa l'esaustività della relazione peritale e l'assenza di vizi logico-giuridici, depongono nel senso del riconoscimento in capo a parte attrice della esclusiva proprietà dell'area cortilizia rivendicata: ed invero, posto che tutte le stanze del piano terreno verso cortile appartengono pacificamente a parte attrice, ad essa deve riconoscersi, seguendo il ragionamento del CTU, la proprietà esclusiva delle aree di cortile pertinenziali a ciascuna porzione di fabbricato. Ad ulteriore sostegno di tale conclusione merita evidenziare che parte convenuta non ha espresso contestazioni specifiche sui titoli di proprietà di parte attrice il che determina l'acquisizione del dato pacifico in causa ai sensi e per gli effetti di cui al'art. 115 c.p.c.. Prive di pregio, per contro, appaiono le argomentazioni difensive in ordine alla menzione contenuta negli atti di provenienza citati del mantenimento a transito della corte posto che detta espressione non deve esser intesa come attributiva di una comproprietà bensì semplicemente del diritto a transitarvi per l'accesso, il recesso e le manovre di transito.
b) il vano scala. Dalla descrizione dello stato dei luoghi effettuata dall'ausiliario del
Giudice emerge che il vano scala insiste su porzione limitrofa a est della particella 84 e divide il corpo abitativo in due porzioni: una verso sera sviluppata su tre piani fuori terra, integralmente di parte attrice, l'altra verso mattina, sviluppata su quattro piani fuori terra oltre a uno interrato, di proprietà mista Stando all'atto divisionale del 1927 la Per_7
metà a sud del piano interrato (che si sviluppa in un unico ambiente senza soluzione di continuità) è di proprietà attorea mentre la restante parte è di proprietà convenuta. Il piano terreno risulta di proprietà attorea per la porzione a giorno e mattina mentre risulta di proprietà per la porzione a notte (vedi relazione peritale pag. 12). Dalla CP_1
documentazione versata in atti si evince che il vano scala risulta catastalmente compreso nella maggior consistenza del mapp. n. 84 (di cui costituisce la parte a levante), e in quanto acquistato per intero (atto a rogito notaio del 1997) in nuda proprietà dall'odierna Per_3
attrice con usufrutto dei genitori e ora risulta di piena Persona_1 Persona_8
proprietà dell'attrice per consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà a seguito di morte degli usufruttuari. La proprietà del vano scala in capo a parte attrice, pertanto, risulterebbe dai titoli di acquisto e non appare contraddetta, a parere di chi scrive, dall'espressione “uso comune” utilizzata dai roganti e ciò in quanto, come è noto, il diritto di uso (ancorchè nella sua espressione “uso comune”) si distingue dal diritto di proprietà per le prerogative e le facoltà che rispettivamente consentono e che non determinano l'esclusione reciproca. Ed invero, come è noto, il diritto di uso ai sensi dell'art. 1021 cod. civ. attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa con l'unica limitazione di trarne tutte le utilità che possono obiettivamente acquisirsi dal bene secondo la sua destinazione laddove la proprietà attribuisce la facoltà di goderne e di disporne liberamente eventualmente anche modificandone la destinazione d'uso.
c) la porzione del balcone al secondo piano. Parte attrice rivendica la proprietà esclusiva della porzione di balcone antistante il vano scala al piano secondo. Anche detta domanda appare fondata e, come tale meritevole di accoglimento e ciò sulla base delle considerazioni seguenti: dalla documentazione versata in atti (in particolare dalla planimetria) si evince che la suddetta porzione di balcone fa parte inscindibile del vano scala e risulta ad esso materialmente unita, onde dalla proprietà esclusiva del vano scala – condivisibilmente a quanto sostenuto da parte attrice - non può che conseguire per accessione la proprietà della suddetta porzione di balcone costituendone la sua proiezione esterna. Come è noto, infatti, ai sensi del combinato disposto degli art.. 922 e 934 cod. civ. uno dei modi di acquisto della proprietà è quello per accessione che comporta l'acquisto di un bene in virtù dell'unione o della incorporazione con un altro tale per cui l'acquisto avviene ipso iure per il mero fatto dell'incorporazione, per la forza attrattiva del bene principale e senza necessità della manifestazione di volontà del soggetto acquirente. Tale modo di acquisto della proprietà risulta escluso solo nel caso in cui diversamente risulti dal titolo o dalla legge, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie in esame. Depone in tal senso anche quanto richiamato dal CTU a pag. 13 della propria relazione ovvero che con l'atto a rogito notaio del 1997 i convenuti acquistavano soltanto una “porzione” del Per_3
balcone al secondo piano e non l'intero balcone.
5. Le domande riconvenzionali. Dall'accoglimento delle domande avanzate da parte attrice per le motivazioni esposte ne consegue il rigetto di tutte le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta. Quanto, in particolare alla domanda relativa alla declaratoria della servitù di luci e non di vedute in capo a parte attrice deve rilevarsi che stante l'assenza di qualunque domanda di riconoscimento di detta servitù avanzata da parte attrice, la domanda deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr. Cass. ordinanza n.
33482 del 14.11.2022) tenuto conto della natura, importanza, difficoltà e complessità dell'opera prestata e dell'attività in concreto eseguita in € 875,00 per la fase di studio, €
740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, così complessivi € 4916,00 oltre a anticipazioni documentate (contributo unificato), i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali 15 % ex art. 2 comma 2
D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 21/2021:
1. accerta e dichiara che l'intera area cortilizia sita in comune di Mongrando catastalmente aggraffata ai fabbricati contraddistinti al Catasto terreni fg 23 mapp. 590 e Catasto
Fabbricati fg 23 mapp. 590 su. 7, mapp. 591 mapp. sub. 6 e mapp.. 590 sub. 6 come meglio descritta in premessa dell'atto di citazione e nella scheda prodotta di colore verde è in piena ed esclusiva proprietà di , conseguentemente dichiara tenuti e Parte_1
come tali condanna i convenuti e alla immediata cessazione Controparte_1 Controparte_2
di ogni pretesa in ordine al bene medesimo e di ogni illecito suo utilizzo diverso dall'esercizio della servitù di passaggio di cui alla premessa dell'atto di citazione. 2. accerta e dichiara che il vano scala descritto in premessa dell'atto di citazione e facente parte della maggior consistenza del fabbricato contraddistinto al Catasto Terreni al fg 23 mapp. 84 e censito al catasto fabbricati fg 23 mapp. 591 sub. 6 nonché l'antistante piccola porzione di area cortilizia pertinenziale nonché la corrispondente antistante porzione di balcone al secondo piano sono di proprietà esclusiva di e, Parte_1
conseguentemente, dichiara tenuti e come tali condanna i convenuti all'immediata cessazione di ogni indebita pretesa in ordine ai beni medesimi e di ogni illecito utilizzo diverso dall'esercizio della servitù di passaggio menzionata in premessa di atto di citazione con condanna alla immediata riapertura della porta di collegamento tra il vano scala medesimo e il balcone posto al secondo piano con immediata restituzione del possesso della suddetta porzione di balcone.
3. condanna (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) in solido tra loro a rimborsare a (c.f. C.F._2 Parte_1
) le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in C.F._3
complessivi € 4916,00 per onorari, oltre ad anticipazioni, i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali 15 % ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014.
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come da decreto in data 28.8.2023.
Così deciso in Biella, 17 marzo 2025
La Giudice Onoraria
(Dott. ssa Rita Buccetti)