Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1071/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MO
BR NC (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARBARO C.F._2
ALESSANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 8
alcuna assegnazione;
2) La figlia , maggiorenne, che attualmente abita con i genitori, traferirà la propria residenza Per_1
anagrafica presso l'immobile in cui si trasferirà la madre in seguito alla vendita dell'immobile coniugale;
3) I signori AB e , comproprietari per la quota di ½ ciascuno, della casa coniugale, Pt_1
sita in Maranello (MO), via Enrico Fermi n. 8, per la quota di ½ ciascuno, si obbligano a porla in vendita alle condizioni di seguito indicate. Sino al momento dell'alienazione l'immobile comune rimane assegnato ad entrambi i coniugi;
4) Con riferimento alla vendita le parti precisano che la regolamentazione delle sorti dell'abitazione coniugale, a definitiva tacitazione di reciproche pretese sorte in costanza di matrimonio, è stata elemento indispensabile ed essenziale per la soluzione del conflitto coniugale e per la conclusione del presente accordo. Le parti danno atto che la casa coniugale, sita Maranello (MO), via Enrico
Fermi 8, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, è stata acquistata il 12.09.2023 con beneficio prima casa con la conseguenza che ove venduta, ciascuna delle parti si impegnerà ad acquistare in proprio altro immobile entro i termini previsti per legge, cioè a dire entro l'anno solare, preservando il beneficio fiscale maturato ovvero, in caso di inosservanza di tale principio a rimborsare in proprio e senza vincolo di solidarietà la differenza delle imposte maturate sulla propria quota e dovute per la perdita del suddetto beneficio, mallevando l'altro coniuge da qualsiasi rimborso o conguaglio.
L'immobile coniugale ad uso civile abitazione risulta essere costituito da:
pagina 2 di 8 - un appartamento posto al primo piano, composto da soggiorno – pranzo con angolo cottura,
due camere, disimpegno, bagno, balcone confinante con vano scale per due lati, con ragioni e , con ragioni;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- Cantina al piano sottostrada, confinante con corridoio comune, con ragioni Controparte_3
, con ragioni OL OL od aventi causa;
[...]
- un'autorimessa al piano sottostrada confinante con rampa di accesso comune, con ragioni e e con ragioni;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune di Maranello come segue:
in ditta alla parte alienante (altresì conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art
29 comma 1 bis terzo periodo l. n 52 del 1985)
- Foglio 6 – particella 672 – sub 20 - VIA VANDELLI. – piano 1 categoria A/2 (abitazione di tipo civile) – classe 4- vani 5 – superficie totale metri quadrati 94 – superficie catastale totale aree scoperte metri quadri 86 R.C euro 490,63;
- Foglio 6- particella 672 – sub 15 – VIA VANDELLI – piano S1- categoria c/2 – (Magazzini e locali di deposito – classe 4 – mq 10 – superficie catastale totale metri quadrati12 – R.C. euro
18,08;
- Foglio 6 – particella 672 – sub 10 – VIA VANDELLI – piano S1–categoria C/6 (Stalle,
scuderie, rimesse, autorimesse) – classe 5 – mq 16 – superficie catastale totale metri quadrati
16 R.C euro 40,49;
La provenienza dell'immobile suddetto è avvenuta per acquisto dei coniugi ciascuno per la metà dal signor , nato a [...] il [...] (C.F: ), e la signora Persona_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F: ) con Controparte_4 C.F._4
stipula, a Ministero Dott. , Notaio in Maranello (MO), del 12.09.2023 atto registrato Persona_3
a Modena, al n. Rep. 726, Racc. n. 475 trascritto, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di pagina 3 di 8 Modena nonché con i patti e pertinenze quote comuni ad esso pervenuti, indicati e costituiti come leggasi nel precitato rogito che integralmente deve intendersi riportato.
Detto trasferimento, anche se verso terzi per quanto di competenza ai venditori per tutte le ragioni già
precisate, sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali, tassa di archivio e bolli ai sensi all'art. 19 L.6 marzo 1987 n. 74,alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, n. 31/2016, come meglio articolato e confermato da diverse pronunce da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia Entrate del 21
giugno 2012, n. 27/E; Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014). I coniugi a tal fine dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni dell'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per tutti gli atti funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione che dovessero per qualsivoglia ragione imputarsi agli stessi in virtù della suddetta vendita.
I signori AB e fissano il prezzo di vendita dell'immobile comune in € 255.000,00 per 6 Pt_1
(sei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dei presenti accordi, in € 245.000,00 per i successivi 4
(quattro) mesi, in € 235.000,00 per ulteriori 4 (quattro) mesi, rendendosi, tuttavia, disponibili ad accettare anche offerte di acquisto che partano, rispettivamente per i periodi indicati, da € 246.000,00,
da € 236.000,00 e da € 225.000,00.
5) I coniugi incaricheranno per la vendita due agenzie immobiliari, ciascuna senza diritti di esclusiva,
alle quali entrambi conferiranno congiuntamente mandato e il pagamento della relativa mediazione ove maturata sarà ripartita comunque in parti uguali.
6) I signori AB e , qualora dovessero reperire personalmente un potenziale acquirente Pt_1
dell'immobile, dovranno darsene reciproca notizia al fine di valutare le condizioni proposte,
riservandosi il diritto di procedere direttamente all'alienazione dell'immobile senza l'intermediazione delle agenzie immobiliari incaricate.
pagina 4 di 8 7) Fino a quando l'immobile non sarà alienato le spese ordinarie e straordinarie del cespite resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8) I coniugi pattuiscono che i mobili della cucina e della sala, l'armadio della camera da letto matrimoniale, già presenti nell'appartamento al momento dell'acquisto, ed il mobile del bagno posto a copertura della caldaia, trattandosi di arredi su misura, rimarranno in dotazione dell'immobile.
9) I coniugi convengono, altresì, la seguente reciproca assegnazione degli ulteriori arredi e beni mobili contenuti nella casa familiare che trovano sostanzialmente equilibrata, con rinuncia ad ogni forma di compensazione in denaro:
- armadio piccolo (in cantina), computer portatile e stampante, aspirapolvere “Big Power” (in garage), televisore bianco (in camera da letto), depuratore acqua, libreria Ikea (nell'ingresso), n. 2
cassettiere Ikea, n. 2 tavolini bianchi Ikea (in garage), cubo con ruote Ikea, scrivania con cassettiera e n. 2 sedie (vecchia cameretta in garage) camera Sharon, comò e comodini ricevuti dai propri genitori,
alla sig.ra AB;
- lavatrice, asciugatrice, divano, televisore grande (in sala), frigorifero (in cantina), letto matrimoniale, aspirapolvere “Folletto”, aspirapolvere centralizzato (in garage), n. 3 dispense (n. 1
bianca Ikea-n. 2 precedente cucina), scaffali cantina e garage, tavolo (vecchia cucina), mobiletto bianco con sportello Ikea (in cantina), specchio Ikea (in garage), mobile tv con ante in vetro (in garage), mobiletto bianco ricevuto dalla propria madre, al sig. . Pt_1
10) Il sig. , unico beneficiario delle agevolazioni fiscali pari al 50% delle spese sostenute da Pt_1
entrambi i coniugi per l'installazione nell'abitazione familiare, a gennaio 2024, della caldaia a condensazione, rimborserà alla sig.ra AB la somma di sua spettanza, pari ad € 1.400,00, al momento dell'estinzione del conto corrente comune.
pagina 5 di 8 11) L'autovettura marca Volkswagen “Polo”, targata EP655HB, ad oggi intestata al sig. Parte_1
, viene assegnata in proprietà alla sig.ra AB Vincenza con oneri di trasferimento
[...]
posti a carico di entrambi.
12) L'autovettura marca Seat “Leon”, targata FS283MZ, pure intestata al sig. , Parte_1
rimane assegnata al medesimo.
13) I coniugi, avendo entrambi contribuito in misura paritetica all'acquisto delle 2 (due) autovetture in uso alla famiglia, ma intestate al solo sig. , pattuiscono che il medesimo corrisponda alla Pt_1
moglie la somma di € 3.711,50, a titolo di conguaglio per la differenza di valore tra i due veicoli.
Detto pagamento sarà eseguito dal sig. al momento dell'estinzione del conto corrente Pt_1
comune.
14) Il contratto assicurativo n. 1960164 stipulato con Assicurazioni Generali s.p.a. ed attualmente intestato alla sig.ra AB Vincenza, rimarrà nell'esclusiva titolarità della medesima.
15) Il conto corrente n. 1023790774 acceso presso Flatex Bank AG, attualmente intestato al sig.
, rimarrà nell'esclusiva titolarità del medesimo. Parte_1
16) Il conto corrente comune n. 40124875, acceso presso Credit filiale di Controparte_5
Maranello, sul quale attualmente è addebitato l'onere della rata del mutuo per il pagamento della casa familiare, del relativo rapporto assicurativo e del finanziamento per il pagamento dell'ex casa comune di tuttora in corso, rimarrà attivo ed alimentato con le risorse di entrambi i Persona_4
coniugi, come avvenuto sino ad ora.
17) In particolare, entrambe le parti in qualità di mutuatari coobbligati al pagamento del mutuo stipulato per atto del notaio in data 12.09.2023, Rep. n. 727, provvederanno ad Persona_3
accreditare mensilmente la somma di propria spettanza al fine del pagamento mensile della rata,
all'attualità di € 810,00 circa, ovvero di € 405,00 ciascuna, salvo successive variazioni.
18) Detto conto corrente verrà estinto successivamente alla vendita della casa familiare, previa esecuzione di tutti i pagamenti per l'estinzione del mutuo residuo, del finanziamento residuo e degli pagina 6 di 8 oneri addebitati sullo stesso. Dall'importo che residuerà la sig.ra AB preleverà la somma di
€ 5.111,50 (€ 3.711,50 + 1.400,00) quale restituzione della differenza di valore delle autovetture assegnate e rimborso della quota parte del beneficio fiscale per l'installazione della caldaia.
Quindi la giacenza residua sul conto corrente predetto, risultante al momento dell'estinzione dello stesso, verrà suddivisa al 50% tra le parti.
19) Il gatto di famiglia, formalmente intestato al sig. , a cui è molto affezionata, Pt_1 Per_1
rimarrà in gestione alla stessa che provvederà alla sua cura con assunzione di ogni onere e spesa.
20) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
21) Entrambi i coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di nulla avere più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo ad eccezione di quanto sopra stabilito.
22) Le spese e gli onorari dell'assistenza relativi alla presente procedura sono compensati tra le parti.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 15/12/1995 e in data Per_5 Per_1
11/01/2002, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e BR NC nata a [...]
AN (TA) il 11/12/1977
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/06/2025; pagina 7 di 8 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OS (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n. 12 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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