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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9957 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR, all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 4908/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Catanzaro
contro
:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21, contumace CP_1
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.02.2025, la adiva il Tribunale Parte_1 di Roma in funzione di GL chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo di cui alla nota CP_ del 09.02.2024 , con la quale l'Istituto indicava un debito contributivo a carico della ricorrente di
€ 954,51 a titolo di recupero benefici contributivi per irregolarità del Durc.
A sostegno della domanda deduceva che il preteso recupero era riferito ad un periodo di regolarità
CP_ contributiva;
che con lettera del 16 ottobre 2023 l' aveva rivendicato un credito contributivo pari ad Euro 210,80, oltre sanzioni, per un totale di € 264,34 relativo alla Gestione Dipendenti Pubblici;
che
CP_ già tale pretesa dell' era illegittima perché la ricorrente vantava a sua volta un credito contributivo
CP_ superiore alla pretesa dell' in particolare dal confronto tra le dichiarazioni DMA dei mesi precedenti all'ottobre 2023 e i relativi versamenti F24 emergeva che tra gennaio 2023 e giugno 2023 la ricorrente aveva pagato più del dovuto, generando a suo favore un credito contributivo pari ad Euro
CP_ 1.163,76, che l' ingiustificatamente non aveva utilizzato per compensare l'asserito debito pari ad
Euro 264,34 relativo alla stessa Gestione Dipendenti;
che per effetto di detto credito non sussisteva ad ottobre 2023 nessun debito contributivo né omissione relativa ai versamenti;
che per evitare il blocco del DURC e il conseguente rischio di non potere incassare pagamenti e provvedere all'erogazione degli pagina 1 di 3 stipendi ai dipendenti, l'Ente ricorrente procedeva in data 13 novembre 2023 al pagamento dell'importo di Euro 264,34 indicato nell'Invito a regolarizzare;
che nonostante non sussistessero irregolarità contributive nel caso di specie, la sede di Roma emetteva in data 9 febbraio 2024 una CP_1 nota di rettifica per un importo di Euro 954,51; che tale somma faceva riferimento al recupero ex art. 1175, D. Lgs 296/2006, delle agevolazioni fruite dalla Provincia Italiana nel mese di agosto 2023, quindi in un periodo antecedente all'emissione dell'Invito a regolarizzare (ottobre 2023) nel quale la posizione previdenziale dell'Ente era certificata come regolare;
di aver proposto ricorso amministrativo CP_ avverso tale nota di rettifica;
che l' non aveva fornito riscontro nei novanta giorni successivi alla CP_ data di deposito dei ricorsi;
che era illegittima la pretesa dell' di recuperare le agevolazioni per assenza di irregolarità contributiva. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio l' che veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Il credito contributivo di € 954,51 di cui alla nota del 09.02.2024 è determinato dalla revoca delle CP_ agevolazioni fruite disposto dall' ai sensi dell'art. 1, comma 1175 ex, D. Lgs. 296/2006.
Mette conto rilevare che tali agevolazioni contributive risultano riferite ad un periodo precedente ad CP_ ottobre 2023, quando l' ebbe a inviare alla ricorrente la prima lettera di recupero contributivo. CP_ Dalla nota di rettifica del 09.02.2024 emerge che le agevolazioni revocate sono riferite al mese di agosto 2023. Ciò significa che l previdenziale ha revocato benefici contributivi goduti in un CP_2 momento in cui la posizione contributiva della parte ricorrente era regolare e, dunque, in pendenza di un DURC regolare, circostanza che appare in contrasto con l'art. 1, comma 1175, citato, che così dispone: “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”. CP_ Ne consegue che l' avrebbe potuto revocare unicamente gli sgravi fruiti dalla ricorrente nel periodo da ottobre 2023 in avanti, ossia da quando con la lettera di ottobre 2023 era stata certificata certificata l'assenza di regolarità contributiva.
Aggiungasi peraltro che dalla documentazione allegata (confronto dichiarazioni DMA e relativi versamenti versamenti F24) emerge che la ricorrente aveva pagato più del dovuto, così maturando un CP_ credito contributivo pari ad Euro 1.163,76, che l' ingiustificatamente non aveva utilizzato per compensare l'asserito debito pari ad Euro 264,34. pagina 2 di 3 CP_ Dunque in ogni caso, anche volendo seguire il ragionamento dell' non sussisteva a carico della CP_ ricorrente alcun debito contributivo che legittimasse l' neanche a posteriori, a revocare le agevolazioni contributive godute. CP_ In accoglimento del ricorso deve essere pertanto dichiarata l'insussistenza del credito contributivo di cui alla nota di rettifica del 09.02.2024 e, per l'effetto, la parte ricorrente va dichiarata non obbligata al relativo pagamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA L'INSUSSISTENZA DEL CREDITO CONTRIBUTIVO DI CP_1
CUI ALLA NOTA DI RETTIFICA DEL 09.02.2024 INVIATA ALLA RICORRENTE;
PER L'EFFETTO DICHIARA LA PARTE RICORRENTE NON OBBLIGATA AL
PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 954,51 IVI INDICATA .
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 499,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 43,00, DA DISTRARSI.
Roma, 8 ottobre 2025
La Giudice
DA BR
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR, all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 4908/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Catanzaro
contro
:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21, contumace CP_1
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.02.2025, la adiva il Tribunale Parte_1 di Roma in funzione di GL chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo di cui alla nota CP_ del 09.02.2024 , con la quale l'Istituto indicava un debito contributivo a carico della ricorrente di
€ 954,51 a titolo di recupero benefici contributivi per irregolarità del Durc.
A sostegno della domanda deduceva che il preteso recupero era riferito ad un periodo di regolarità
CP_ contributiva;
che con lettera del 16 ottobre 2023 l' aveva rivendicato un credito contributivo pari ad Euro 210,80, oltre sanzioni, per un totale di € 264,34 relativo alla Gestione Dipendenti Pubblici;
che
CP_ già tale pretesa dell' era illegittima perché la ricorrente vantava a sua volta un credito contributivo
CP_ superiore alla pretesa dell' in particolare dal confronto tra le dichiarazioni DMA dei mesi precedenti all'ottobre 2023 e i relativi versamenti F24 emergeva che tra gennaio 2023 e giugno 2023 la ricorrente aveva pagato più del dovuto, generando a suo favore un credito contributivo pari ad Euro
CP_ 1.163,76, che l' ingiustificatamente non aveva utilizzato per compensare l'asserito debito pari ad
Euro 264,34 relativo alla stessa Gestione Dipendenti;
che per effetto di detto credito non sussisteva ad ottobre 2023 nessun debito contributivo né omissione relativa ai versamenti;
che per evitare il blocco del DURC e il conseguente rischio di non potere incassare pagamenti e provvedere all'erogazione degli pagina 1 di 3 stipendi ai dipendenti, l'Ente ricorrente procedeva in data 13 novembre 2023 al pagamento dell'importo di Euro 264,34 indicato nell'Invito a regolarizzare;
che nonostante non sussistessero irregolarità contributive nel caso di specie, la sede di Roma emetteva in data 9 febbraio 2024 una CP_1 nota di rettifica per un importo di Euro 954,51; che tale somma faceva riferimento al recupero ex art. 1175, D. Lgs 296/2006, delle agevolazioni fruite dalla Provincia Italiana nel mese di agosto 2023, quindi in un periodo antecedente all'emissione dell'Invito a regolarizzare (ottobre 2023) nel quale la posizione previdenziale dell'Ente era certificata come regolare;
di aver proposto ricorso amministrativo CP_ avverso tale nota di rettifica;
che l' non aveva fornito riscontro nei novanta giorni successivi alla CP_ data di deposito dei ricorsi;
che era illegittima la pretesa dell' di recuperare le agevolazioni per assenza di irregolarità contributiva. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio l' che veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Il credito contributivo di € 954,51 di cui alla nota del 09.02.2024 è determinato dalla revoca delle CP_ agevolazioni fruite disposto dall' ai sensi dell'art. 1, comma 1175 ex, D. Lgs. 296/2006.
Mette conto rilevare che tali agevolazioni contributive risultano riferite ad un periodo precedente ad CP_ ottobre 2023, quando l' ebbe a inviare alla ricorrente la prima lettera di recupero contributivo. CP_ Dalla nota di rettifica del 09.02.2024 emerge che le agevolazioni revocate sono riferite al mese di agosto 2023. Ciò significa che l previdenziale ha revocato benefici contributivi goduti in un CP_2 momento in cui la posizione contributiva della parte ricorrente era regolare e, dunque, in pendenza di un DURC regolare, circostanza che appare in contrasto con l'art. 1, comma 1175, citato, che così dispone: “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”. CP_ Ne consegue che l' avrebbe potuto revocare unicamente gli sgravi fruiti dalla ricorrente nel periodo da ottobre 2023 in avanti, ossia da quando con la lettera di ottobre 2023 era stata certificata certificata l'assenza di regolarità contributiva.
Aggiungasi peraltro che dalla documentazione allegata (confronto dichiarazioni DMA e relativi versamenti versamenti F24) emerge che la ricorrente aveva pagato più del dovuto, così maturando un CP_ credito contributivo pari ad Euro 1.163,76, che l' ingiustificatamente non aveva utilizzato per compensare l'asserito debito pari ad Euro 264,34. pagina 2 di 3 CP_ Dunque in ogni caso, anche volendo seguire il ragionamento dell' non sussisteva a carico della CP_ ricorrente alcun debito contributivo che legittimasse l' neanche a posteriori, a revocare le agevolazioni contributive godute. CP_ In accoglimento del ricorso deve essere pertanto dichiarata l'insussistenza del credito contributivo di cui alla nota di rettifica del 09.02.2024 e, per l'effetto, la parte ricorrente va dichiarata non obbligata al relativo pagamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA L'INSUSSISTENZA DEL CREDITO CONTRIBUTIVO DI CP_1
CUI ALLA NOTA DI RETTIFICA DEL 09.02.2024 INVIATA ALLA RICORRENTE;
PER L'EFFETTO DICHIARA LA PARTE RICORRENTE NON OBBLIGATA AL
PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 954,51 IVI INDICATA .
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 499,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 43,00, DA DISTRARSI.
Roma, 8 ottobre 2025
La Giudice
DA BR
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