Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13949/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13949 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA con l'avv. Maria Laura Del Sorbo. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Barbara Controparte_1
Carbognani.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“=accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pingoramento dei crediti verso terzi per i motivi indicati al paragrafo II del presente atto;
=accertare e dichiarare l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati al capo
2) della premessa, e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace gli atti ad essa conseguenti, ivi compreso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis DPR n.602/1973)n. 68/2024/356243;
= in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti per contributi previdenzialiI.V.Sportati negli avvisi diaddebito nn. 36820130019181031000;
36820140006022322000;36820140026435115000;36820150000651450000 e n.
3682201500121702111000 presuntivamente notificato, per l'inutile decorso del termine quinquennale di prescrizioneex art. 3, commi 9-10, Legge n. 335/1995, e per l'effetto ritenere estinto il (presunto) diritto di credito dell ed CP_2 inesistente il diritto di agire in esecuzione dei convenuti, con ordinedi cancellazione dei ruoli esattoriali”.
1
l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. Priva di fondamento è l'eccezione di nullità dell'atto all'atto di pignoramento “in quanto lo stesso non contiene un elenco dettagliato dei crediti e della loro natura” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Ed invero, in ossequio alla disciplina scaturente dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 543, secondo comma, n. 1, c.p.c., l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede.
Tuttavia, nella sentenza di Cassazione citata dalla difensa dell'opponente (Cass. n. 26519/2017) il vizio è stato rilevato poiché l'atto di pignoramento difettava dell'“elenco delle cartelle per cui si procede”.
Al contrario, nel caso in esame, l'atto di pignoramento impugnato (alla pagina 2) contiene il puntuale elenco degli avvisi di addebito sottesi con l'ulteriore indicazione del numero del successivo avviso di intimazione.
Tanto basta per respingere l'eccezione de qua.
*
2. Non può poi trovare accoglimento il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento impugnato.
2.1. Ed invero, stando alla documentazione versata in atti dall risulta che gli atti censurati siano CP_2 stati regolarmente notificati all'opponente.
2.2. Al riguardo, peraltro, non pone ostacoli la circostanza che l'indirizzo del notificante non provenga dai pubblici elenchi.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale ma non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/2022).
E, nel caso in esame, nulla è stato eccepito in relazione al mancato raggiungimento dello scopo né ad un eventuale vulnus difensivo provocato da siffatta notificazione.
2.3. Allo stesso modo, deve ritenersi valida la produzione delle ricevute di consegna con file in formato
“.msg”.
Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Corte di Appello di Milano n. 26/2023: “la produzione in giudizio, …, di ricevuta sintetica di consegna di messaggio PEC è idonea a dimostrare l'invio e la consegna di un messaggio all'indirizzo del destinatario (cfr. anche art. 6 DPR 68 del 2005). Vero è che, diversamente dalla
2 RDAC completa (legislativamente richiesta ad esempio per la verifica della regolare notifica di atto giudiziario), la ricevuta sintetica di consegna prova solo l'avvenuta consegna di un messaggio PEC al destinatario, ma non dimostra quale fosse il suo contenuto. Tuttavia, ad avviso del Collegio, una volta validamente dimostrata – per il tramite della produzione di regolare ricevuta sintetica di consegna- per l'appunto l'avvenuta consegna di un messaggio pec al destinatario in data
…., ed una volta allegato- da parte del mittente – quale fosse il contenuto testuale di quel messaggio, gravava sul destinatario dimostrare che il contenuto reale fosse diverso da quello prospettato dal mittente;
analogicamente, del resto, a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata postale (cfr. ad esempio Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, n.24149: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 28/09/2017, n.22687, la quale risulta significativa anche per l'affermazione della superfluità della ricevuta di ritorno ai fini della prova della ricezione del testo: “Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima”.
2.4. In tal senso, appurata la regolarità delle notifiche in questione, sarebbe stato onere di parte opponente fornire la prova della difformità del contenuto delle pec di cui alle ricevute di consegna rispetto a quello delle pec effettivamente ricevute: prova che, nel caso in esame, non si è avuta.
*
3. Deve invece trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione.
3.1. Ed invero, le notifiche degli atti di intimazione del 2019 e del 2020 risultano affette da nullità in quanto prive dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Al riguardo, infatti, si rammenta che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez. 5, Ord. n. 25351 del 2020)” (cfr. Cass. n. 20896/2022).
3 3.2. Pertanto, non potendosi ritenere perfezionata la notifica delle intimazioni in questione, deve riconoscersi l'estinzione per prescrizione dei diritti di credito in controversia, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di pignoramento opposto.
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4. Quanto ai rapporti tra opponente e l' , le spese seguono la Controparte_1 soccombenza.
Quanto ai rapporti tra opponente e l'esito decisionale giustifica la compensazione delle spese di CP_2 lite.
P.Q.M.
- dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento opposto;
- condanna l' , al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 processuali, che determina in complessivi euro 4.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e l' CP_2
Milano, 11.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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