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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 1158/2020, ex art. 281 sexies cpc,
a seguito dell'odierna udienza del 13.10.2025,
TRA
( , rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Sergio Costabile e Francesco Della Mura;
-ATTRICE-
E in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.ta e difesa dall'avv. Nicolino
Iacovone;
-CONVENUTA-
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa dall'avv. Italo Benigni;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella
1 succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte attrice, premettendo che l'intervento chirurgico di rimozione di endometriosi e di enucleazione di cisti ovarica del 26.03.2014 con tecnica laparoscopica fatto dal prof. era stato eseguito in Persona_1
maniera errata e negligente, chiedeva “1) accertare e dichiarare la convenuta responsabile contrattualmente dei fatti lamentati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2) per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, danno patrimoniale e non, danno emergente e lucro cessante, danno biologico, danno morale, danno esistenziale e danno psichico, nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU medico legale che, fin da ora, si chiede
e, per i danni non patrimoniali, attraverso il ricorso alla valutazione equitativa ex artt. 1226 C.C. e 114 c.p.c.”.
Parte convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., si costituiva e
[...]
chiedeva il rigetto della domanda nonché la chiamata in causa
[...]
per essere manlevata in virtù di polizze nn. CP_2
0431.0501591.78 e 431.490425.53.
La chiamata in causa in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., si costituiva e chiedeva “in linea preliminare, estromettere dal giudizio, per gli esposti motivi, la ovvero, in Controparte_3
2 subordine, rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della stessa, non essendo operante nel caso di specie la polizza azionata;
in ulteriore subordine, nel merito, voglia il Tribunale rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della in Controparte_1
quanto inammissibile, non procedibile e priva di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto”.
Istruita la causa, depositata la consulenza, rinviata la causa all'odierna udienza per conclusione e discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc, con termine per note difensive conclusive fino al 30.09.2025, e ulteriore termine di replica fino al 7.10.2025, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico- sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla
3 collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
La domanda non è fondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Deve innanzitutto rilevarsi che le schede di consenso informato allegate agli atti risultano presenti nelle cartelle cliniche di ricovero, sia per quanto concerne la tipologia di intervento, sia per quanto riguarda il rischio anestetico, firmate dalla parte attrice. Le schede di consenso informato sono ben dettagliate e comprensibili, peraltro la stessa periziata in sede di raccolta anamnestica ha riferito di avere avuto un colloquio con il medico operatore teso alla spiegazione delle scelte terapeutiche e tipologie di intervento, né ha riferito difficoltà nella comprensione, per cui non si ravvedono vizi del consenso informato.
Come noto poi, la prestazione professionale resa dal medico è fonte di responsabilità solo quanto essa sia imputabile in termini di dolo o colpa.
Trattandosi di obbligazione di mezzi è peraltro onere dell'obbligato non già dimostrare il conseguimento del risultato utile, bensì di aver operato nel rispetto delle regole di diligenza qualificata o perizia che connotano la professione, essendo determinante verificare se fosse in concreto esigibile una diversa condotta all'homo eiusdem condicionis ac professionis
(Cass. 28 maggio 2004, n. 10297).
4 Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma della Dott.ssa e Persona_2
del Dott. , nominati all'uopo dal precedente giudice, Persona_3
non sono emersi né nesso eziologico né condotta colposa in capo ai sanitari e alla struttura ospedaliera.
Gli interventi chirurgici prescelti erano valevoli a fornire le maggiori garanzie di successo in rapporto alla patologia riscontrata, in accordo con la migliore e preponderante letteratura internazionale disponibile all'epoca dei fatti in discussione, integralmente ripresa anche dalle linee guida successivamente pubblicate dell'epoca e alle e con le buone pratiche clinico-assistenziali.
Non esistevano trattamenti alternativi a quelli adoperati, in quanto le linee guida sono concordi nel ritenere che la laparoscopia è il gold standard nel trattamento chirurgico dell'endometriosi peritoneale e che la rimozione chirurgica laparoscopica di endometriosi (attraverso sia l'asportazione o ablazione di endometriosi o entrambi) è un efficace approccio di prima linea per il trattamento del dolore associato a endometriosi.
Come osservato precisamente dai consulenti tecnici d'ufficio, a pag. 32 della loro relazione, “Gli interventi chirurgici sono stati attuati in concreto ed in modo corretto. Pertanto non si ravvede un estensione del periodo di inabilità temporanea, né postumi permanenti legati ad errore medico, ma
l'ulteriore intervento (salpingectomia) è legato alle dinamiche post operatorie, ovvero ricondotto in senso causale alla progressione della infezione pelvica in un contesto di recente intervento di asportazione radicale di estesa endometriosi con altrettanto estesa sindrome aderenziale, ma non alla gestione della stessa”.
5 Questo giudice condivide le conclusioni del consulente d'ufficio, che ha eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda siccome proposta dall'attrice ; Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 2.520,00, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, nei confronti della convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,;
[...]
- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 2.520,00, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, nei confronti della chiamata in causa in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t.;
- pone le spese di CTU a carico dell'attrice.
Avellino, 13.10.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 1158/2020, ex art. 281 sexies cpc,
a seguito dell'odierna udienza del 13.10.2025,
TRA
( , rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Sergio Costabile e Francesco Della Mura;
-ATTRICE-
E in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.ta e difesa dall'avv. Nicolino
Iacovone;
-CONVENUTA-
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa dall'avv. Italo Benigni;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella
1 succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte attrice, premettendo che l'intervento chirurgico di rimozione di endometriosi e di enucleazione di cisti ovarica del 26.03.2014 con tecnica laparoscopica fatto dal prof. era stato eseguito in Persona_1
maniera errata e negligente, chiedeva “1) accertare e dichiarare la convenuta responsabile contrattualmente dei fatti lamentati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2) per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, danno patrimoniale e non, danno emergente e lucro cessante, danno biologico, danno morale, danno esistenziale e danno psichico, nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU medico legale che, fin da ora, si chiede
e, per i danni non patrimoniali, attraverso il ricorso alla valutazione equitativa ex artt. 1226 C.C. e 114 c.p.c.”.
Parte convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., si costituiva e
[...]
chiedeva il rigetto della domanda nonché la chiamata in causa
[...]
per essere manlevata in virtù di polizze nn. CP_2
0431.0501591.78 e 431.490425.53.
La chiamata in causa in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., si costituiva e chiedeva “in linea preliminare, estromettere dal giudizio, per gli esposti motivi, la ovvero, in Controparte_3
2 subordine, rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della stessa, non essendo operante nel caso di specie la polizza azionata;
in ulteriore subordine, nel merito, voglia il Tribunale rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta nei confronti della in Controparte_1
quanto inammissibile, non procedibile e priva di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto”.
Istruita la causa, depositata la consulenza, rinviata la causa all'odierna udienza per conclusione e discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc, con termine per note difensive conclusive fino al 30.09.2025, e ulteriore termine di replica fino al 7.10.2025, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico- sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla
3 collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
La domanda non è fondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Deve innanzitutto rilevarsi che le schede di consenso informato allegate agli atti risultano presenti nelle cartelle cliniche di ricovero, sia per quanto concerne la tipologia di intervento, sia per quanto riguarda il rischio anestetico, firmate dalla parte attrice. Le schede di consenso informato sono ben dettagliate e comprensibili, peraltro la stessa periziata in sede di raccolta anamnestica ha riferito di avere avuto un colloquio con il medico operatore teso alla spiegazione delle scelte terapeutiche e tipologie di intervento, né ha riferito difficoltà nella comprensione, per cui non si ravvedono vizi del consenso informato.
Come noto poi, la prestazione professionale resa dal medico è fonte di responsabilità solo quanto essa sia imputabile in termini di dolo o colpa.
Trattandosi di obbligazione di mezzi è peraltro onere dell'obbligato non già dimostrare il conseguimento del risultato utile, bensì di aver operato nel rispetto delle regole di diligenza qualificata o perizia che connotano la professione, essendo determinante verificare se fosse in concreto esigibile una diversa condotta all'homo eiusdem condicionis ac professionis
(Cass. 28 maggio 2004, n. 10297).
4 Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma della Dott.ssa e Persona_2
del Dott. , nominati all'uopo dal precedente giudice, Persona_3
non sono emersi né nesso eziologico né condotta colposa in capo ai sanitari e alla struttura ospedaliera.
Gli interventi chirurgici prescelti erano valevoli a fornire le maggiori garanzie di successo in rapporto alla patologia riscontrata, in accordo con la migliore e preponderante letteratura internazionale disponibile all'epoca dei fatti in discussione, integralmente ripresa anche dalle linee guida successivamente pubblicate dell'epoca e alle e con le buone pratiche clinico-assistenziali.
Non esistevano trattamenti alternativi a quelli adoperati, in quanto le linee guida sono concordi nel ritenere che la laparoscopia è il gold standard nel trattamento chirurgico dell'endometriosi peritoneale e che la rimozione chirurgica laparoscopica di endometriosi (attraverso sia l'asportazione o ablazione di endometriosi o entrambi) è un efficace approccio di prima linea per il trattamento del dolore associato a endometriosi.
Come osservato precisamente dai consulenti tecnici d'ufficio, a pag. 32 della loro relazione, “Gli interventi chirurgici sono stati attuati in concreto ed in modo corretto. Pertanto non si ravvede un estensione del periodo di inabilità temporanea, né postumi permanenti legati ad errore medico, ma
l'ulteriore intervento (salpingectomia) è legato alle dinamiche post operatorie, ovvero ricondotto in senso causale alla progressione della infezione pelvica in un contesto di recente intervento di asportazione radicale di estesa endometriosi con altrettanto estesa sindrome aderenziale, ma non alla gestione della stessa”.
5 Questo giudice condivide le conclusioni del consulente d'ufficio, che ha eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda siccome proposta dall'attrice ; Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 2.520,00, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, nei confronti della convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,;
[...]
- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 2.520,00, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, nei confronti della chiamata in causa in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t.;
- pone le spese di CTU a carico dell'attrice.
Avellino, 13.10.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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