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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3360/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Parte_1 C.F._1
Guida ricorrente
E
, C.F. , rappresento e difeso dall'Avv. Palmira Nigro;
Controparte_1 C.F._2
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.4.2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto pronunciarsi il divorzio, senza previsione di ulteriori condizioni accessorie.
In data 24.1.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, proponeva azione diretta ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Avellino il 30 Controparte_1 luglio 1983. All'uopo, la ricorrente esponeva che:
- dalla loro unione nascevano quattro figli , e tutti maggiorenni Per_1 Persona_2 Per_3
e autosufficienti;
- a seguito della crisi coniugale, in data 20 febbraio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino autorizzava l'accordo di separazione consensuale del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita (Prot. 21/2020);
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di pronunciare il divorzio alle stesse condizioni indicate in sede di separazione consensuale.
Instaurato il contraddittorio, in data 10.3.2025 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di divorzio.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 9.4.2025, dopo ampia discussione, il Giudice proponeva alle parti di addivenire ad un divorzio congiunto senza previsione di condizioni accessorie. Le parti accettavano la proposta del GD, sottoscrivendo personalmente il verbale, e chiedevano pronunciarsi il divorzio. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè l'accordo di separazione del 20.2.2020 autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2020 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Il Collegio prende atto che, all'udienza del 9.4.2025, le parti hanno chiesto espressamente di pronunciare il divorzio senza previsione di condizioni accessorie.
In assenza di prole minore di età, la domanda avanzata dalle parti può essere accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, quanto concordato tra i coniugi nel verbale di udienza del 9.4.2025.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Avellino il 30 luglio 1983, alle condizioni concordate come riportate nel Controparte_1 verbale di udienza del 9.4.2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Grottolella di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1983 atto n. 11 parte II serie B, ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3360/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Parte_1 C.F._1
Guida ricorrente
E
, C.F. , rappresento e difeso dall'Avv. Palmira Nigro;
Controparte_1 C.F._2
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.4.2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto pronunciarsi il divorzio, senza previsione di ulteriori condizioni accessorie.
In data 24.1.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, proponeva azione diretta ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Avellino il 30 Controparte_1 luglio 1983. All'uopo, la ricorrente esponeva che:
- dalla loro unione nascevano quattro figli , e tutti maggiorenni Per_1 Persona_2 Per_3
e autosufficienti;
- a seguito della crisi coniugale, in data 20 febbraio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino autorizzava l'accordo di separazione consensuale del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita (Prot. 21/2020);
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di pronunciare il divorzio alle stesse condizioni indicate in sede di separazione consensuale.
Instaurato il contraddittorio, in data 10.3.2025 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di divorzio.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 9.4.2025, dopo ampia discussione, il Giudice proponeva alle parti di addivenire ad un divorzio congiunto senza previsione di condizioni accessorie. Le parti accettavano la proposta del GD, sottoscrivendo personalmente il verbale, e chiedevano pronunciarsi il divorzio. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè l'accordo di separazione del 20.2.2020 autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2020 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Il Collegio prende atto che, all'udienza del 9.4.2025, le parti hanno chiesto espressamente di pronunciare il divorzio senza previsione di condizioni accessorie.
In assenza di prole minore di età, la domanda avanzata dalle parti può essere accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, quanto concordato tra i coniugi nel verbale di udienza del 9.4.2025.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Avellino il 30 luglio 1983, alle condizioni concordate come riportate nel Controparte_1 verbale di udienza del 9.4.2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Grottolella di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1983 atto n. 11 parte II serie B, ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano