Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 26 marzo 2026
Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025 e reiterata in data 2 luglio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso di soggiorno a tempo determinato;
nonché per la condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto, nel termine di trenta di giorni, e nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. DR De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, riferisce che: A) è entrato nel territorio dello Stato in data 3 febbraio 2025 munito di regolare nulla osta e visto di ingresso; B) ha presentato in data 3 marzo 2025 allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- un’istanza volta al rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione al fine di poter presentare la domanda per un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. In assenza di riscontro, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per chiedere che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza e che la stessa venga condannata a pronunciarsi con un provvedimento espresso e a rilasciare il provvedimento richiesto, nel termine di trenta di giorni. Per il caso di perdurante inadempimento oltre il predetto termine, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta .
3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, seppure nei limiti dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal ricorrente.
6. La procedura applicabile al primo ingresso per lavoro subordinato è prevista dal combinato disposto degli artt. 5 commi 3 bis , 5 bis e 22, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il datore di lavoro - che abbia ottenuto il nulla osta, grazie al quale allo straniero è stato rilasciato il visto di ingresso - si reca unitamente al lavoratore presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per territorio per la stipula del contratto di soggiorno e per il conseguente rilascio in favore del lavoratore del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990, il procedimento volto al rilascio del permesso per attesa occupazione a seguito della rilevata indisponibilità del datore di lavoro, avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso adottato dalla Prefettura competente nel termine di sessanta giorni, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, secondo la quale “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico” .
7. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025 - e nonostante i successivi solleciti - l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro all’istanza stessa, né ha disposto la convocazione dell’interessato.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., si deve ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
8. Non sussistono invece i presupposti per accertare la fondatezza dell’istanza presentata dal ricorrente e per condannare l’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto in quanto: A) ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione” ; B) il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisce un atto dovuto e comunque richiede adempimenti istruttori che devono essere compiuti dall’Amministrazione, cui compete accertare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
9. Per il caso di ulteriore inerzia oltre il suddetto termine il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta , a seguito di apposita istanza di parte.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento e ordina alla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata il 3 marzo 2025 dal ricorrente nel termine indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
DR De Col, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR De Col | RL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.