CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4701/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509528 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13178/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti. 1.
Fatti di causa
e oggetto dell'impugnazione
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401509528 del 28.10.2024, relativo alla TARI e al TEFA per le annualità 2018–2021, notificato in data 20.11.2024, afferente l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1.
Il ricorrente deduce, tra l'altro, l'erroneità del numero degli occupanti indicati per il primo semestre 2018
(4) e per il secondo semestre 2021 (5), nonché l'avvenuto trasferimento della residenza, con l'intero nucleo familiare, in Indirizzo_2 dal 04.11.2016 al 30.09.2022, oltre alla successiva locazione dell'immobile di Indirizzo_1 a decorrere dal 01.12.2019.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che Roma Capitale ha emesso separato avviso n. 112401509521, riferito all'utenza di Indirizzo_2, regolarmente saldato.
Il ricorso è stato notificato via PEC a Roma Capitale in data 17.01.2025, con relata contenente attestazione di conformità e indicazione degli indirizzi PEC istituzionali destinatari;
risulta iscritto al NIR
T-1248348/2025, con indicazione dell'atto impugnato e degli allegati depositati.
2. Ammissibilità e regolarità del contraddittorio
Il ricorso risulta ritualmente notificato a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali indicati e debitamente iscritto a ruolo;
la relata di notifica attesta la conformità tra l'atto notificato e quello depositato e reca l'elenco degli allegati, in coerenza con i dati NIR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3. Merito
3.1. Numero degli occupanti
Dagli atti emerge la contestazione specifica sul numero di occupanti indicato nell'avviso per il primo semestre 2018 (4) e per il secondo semestre 2021 (5), ritenuto non corrispondente alla reale composizione del nucleo riferibile all'immobile di Indirizzo_1 nei periodi considerati.
La deduzione è assistita dal quadro fattuale allegato in ricorso (trasferimento residenziale del nucleo su
Indirizzo_2 dal 04.11.2016), che impone il riesame puntuale della base di calcolo del parametro
“occupanti” effettivamente riferibili all'utenza di Indirizzo_1 per i periodi contestati.
3.2. Detenzione dell'immobile e sopravvenuta locazione
Per espressa allegazione del ricorrente, l'immobile di Indirizzo_1 risulta concesso in locazione a far data dal 01.12.2019; ne discende la necessità di verificare, per le annualità e i periodi successivi,
l'effettiva imputazione soggettiva della TARI in relazione alla detenzione utile ai fini impositivi.
La parallela esistenza di distinta utenza TARI in capo al ricorrente per l'immobile di Indirizzo_2, attestata dall'emissione e dal pagamento dell'avviso n. 112401509521, corrobora la necessità di una riliquidazione che eviti sovrapposizioni o improprie duplicazioni nella medesima finestra temporale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.3. Sintesi valutativa
Il complesso degli elementi documentali prodotti con il ricorso e risultanti dal NIR e dalla relata PEC giustifica l'accoglimento parziale, con annullamento nei limiti derivanti:
○ dall'erronea indicazione del numero degli occupanti per i periodi contestati;
○ dalla sopravvenuta locazione dell'immobile a decorrere dal 01.12.2019, con correlata verifica dell'effettiva soggettività passiva per i periodi 2019–2021;
○ dall'esistenza di autonoma utenza e avviso riferiti all'immobile di Indirizzo_2 nel medesimo arco temporale.
Pertanto, la Corte in composizione monocratica,
P.Q.M.
○ Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401509528 del 28.10.2024, con riferimento: a) al parametro “occupanti” per il primo semestre 2018 e per il secondo semestre 2021, da rideterminare in base agli effettivi occupanti dell'utenza di Indirizzo_1; b) ai periodi decorrenti dal 01.12.2019, per i quali l'ente dovrà verificare la corretta soggettività passiva alla luce della sopravvenuta locazione e della distinta utenza TARI attiva su Indirizzo_2 (avviso n. 112401509521), evitando duplicazioni. ○ Ordina a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche la riliquidazione del tributo per le annualità 2018–
2021 secondo i criteri di cui in motivazione. ○ Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4701/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509528 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13178/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti. 1.
Fatti di causa
e oggetto dell'impugnazione
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401509528 del 28.10.2024, relativo alla TARI e al TEFA per le annualità 2018–2021, notificato in data 20.11.2024, afferente l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1.
Il ricorrente deduce, tra l'altro, l'erroneità del numero degli occupanti indicati per il primo semestre 2018
(4) e per il secondo semestre 2021 (5), nonché l'avvenuto trasferimento della residenza, con l'intero nucleo familiare, in Indirizzo_2 dal 04.11.2016 al 30.09.2022, oltre alla successiva locazione dell'immobile di Indirizzo_1 a decorrere dal 01.12.2019.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che Roma Capitale ha emesso separato avviso n. 112401509521, riferito all'utenza di Indirizzo_2, regolarmente saldato.
Il ricorso è stato notificato via PEC a Roma Capitale in data 17.01.2025, con relata contenente attestazione di conformità e indicazione degli indirizzi PEC istituzionali destinatari;
risulta iscritto al NIR
T-1248348/2025, con indicazione dell'atto impugnato e degli allegati depositati.
2. Ammissibilità e regolarità del contraddittorio
Il ricorso risulta ritualmente notificato a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali indicati e debitamente iscritto a ruolo;
la relata di notifica attesta la conformità tra l'atto notificato e quello depositato e reca l'elenco degli allegati, in coerenza con i dati NIR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3. Merito
3.1. Numero degli occupanti
Dagli atti emerge la contestazione specifica sul numero di occupanti indicato nell'avviso per il primo semestre 2018 (4) e per il secondo semestre 2021 (5), ritenuto non corrispondente alla reale composizione del nucleo riferibile all'immobile di Indirizzo_1 nei periodi considerati.
La deduzione è assistita dal quadro fattuale allegato in ricorso (trasferimento residenziale del nucleo su
Indirizzo_2 dal 04.11.2016), che impone il riesame puntuale della base di calcolo del parametro
“occupanti” effettivamente riferibili all'utenza di Indirizzo_1 per i periodi contestati.
3.2. Detenzione dell'immobile e sopravvenuta locazione
Per espressa allegazione del ricorrente, l'immobile di Indirizzo_1 risulta concesso in locazione a far data dal 01.12.2019; ne discende la necessità di verificare, per le annualità e i periodi successivi,
l'effettiva imputazione soggettiva della TARI in relazione alla detenzione utile ai fini impositivi.
La parallela esistenza di distinta utenza TARI in capo al ricorrente per l'immobile di Indirizzo_2, attestata dall'emissione e dal pagamento dell'avviso n. 112401509521, corrobora la necessità di una riliquidazione che eviti sovrapposizioni o improprie duplicazioni nella medesima finestra temporale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.3. Sintesi valutativa
Il complesso degli elementi documentali prodotti con il ricorso e risultanti dal NIR e dalla relata PEC giustifica l'accoglimento parziale, con annullamento nei limiti derivanti:
○ dall'erronea indicazione del numero degli occupanti per i periodi contestati;
○ dalla sopravvenuta locazione dell'immobile a decorrere dal 01.12.2019, con correlata verifica dell'effettiva soggettività passiva per i periodi 2019–2021;
○ dall'esistenza di autonoma utenza e avviso riferiti all'immobile di Indirizzo_2 nel medesimo arco temporale.
Pertanto, la Corte in composizione monocratica,
P.Q.M.
○ Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401509528 del 28.10.2024, con riferimento: a) al parametro “occupanti” per il primo semestre 2018 e per il secondo semestre 2021, da rideterminare in base agli effettivi occupanti dell'utenza di Indirizzo_1; b) ai periodi decorrenti dal 01.12.2019, per i quali l'ente dovrà verificare la corretta soggettività passiva alla luce della sopravvenuta locazione e della distinta utenza TARI attiva su Indirizzo_2 (avviso n. 112401509521), evitando duplicazioni. ○ Ordina a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche la riliquidazione del tributo per le annualità 2018–
2021 secondo i criteri di cui in motivazione. ○ Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.