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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1906 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
in persona del Curatore Fallimentare dott. Parte_1 Parte_2
(c.f. ), fallimento dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 98 CodiceFiscale_1 del 2016, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bosco, come da procura in atti;
-attore-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Controparte_1 CodiceFiscale_2
Porrino, come da procura in atti;
-convenuta -
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11 settembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, la adiva l'Intestato Parte_3
Tribunale chiedendo di: “a) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità, l'inefficacia ed inopponibilità del comodato asseritamente stipulato il 30 dicembre 2013, che la resistente sig.ra
ha avuto la disponibilità senza un titolo opponibile al fallimento degli immobili Controparte_1
di proprietà del fallimento stesso tutti siti in Montesarchio (BN) alla via Benevento n. 121 ed in
Catasto così individuati: immobili in proprietà esclusiva al Foglio 33, particelle 134 sub 5, 6, 8, 9,
1 12 e 13; quota ideale pari al 50% del terreno in Catasto al Foglio 33, particella 145; b) per
l'effetto, condannare la medesima resistente sig.ra al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 76.613, 16, maggiorata di rivalutazione ed interessi. c) Parte_1
in via subordinata rispetto alle domande sopra riportate subb a) e b) accertare e dichiarare che la resistente ha violato l'art. 1804 c.c. per le motivazioni esposte in atto e – per l'effetto - condannare la medesima resistente sig.ra al risarcimento del danno nella misura della Controparte_1
somma di euro 76.613, 16, maggiorata di rivalutazione ed interessi d) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, con maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario.”.
A sostegno della domanda la curatela del fallimento affermava che, con sentenza del Tribunale di
Benevento del 4.9.1992, era stato omologato il concordato preventivo con cessione di beni di
[...]
il quale, successivamente, per effetto della risoluzione del concordato, era stato dichiarato Parte_1
fallito con sentenza n. 98 del 30 novembre 2016 di questo Tribunale.
La curatela sosteneva che, nell'effettuare una ricognizione dell'attivo fallimentare, aveva riscontrato che che gli immobili di proprietà del fallito erano stati in alcuni casi locati a terzi oppure erano nella disponibilità di taluni sub comodatari.
L'attrice deduceva che i locatari e sub comodatari dei beni immobili della massa fallimentare avevano esibito al fallimento distinti contratti di locazione o di sub comodato stipulati con
[...]
, LI del fallito, in qualità di parte locatrice o sub comodante. Dopo aver chiesto CP_1
informazioni sul punto, rappresentava alla curatela del fallimento di essere Controparte_1
entrata nella disponibilità di tali immobili in virtù di un contratto di comodato del 30.12.2013, con decorrenza dal 1.1.2024, stipulato con il padre prima della dichiarazione di Parte_1
fallimento.
La parte attrice eccpiva l'inopponibilità, e comunque l'inefficacia nei confronti del fallimento del contratto di comodato stipulato, nel corso della procedura di concordato preventivo, da Parte_1
con la LI , e chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al
[...] Controparte_1
risarcimento del danno da detenzione sine titulo degli immobili oggetto del contratto di comodato del 30.12.2013.
L'attrice chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di euro 76.613,16, maggiorato di rivalutazione ed interessi, corrispondente a n. 26 mensilità dei canoni di locazione dovuti dai rispettivi conduttori degli immobili, in virtù dei singoli contratti di locazione stipulati con CP_1
i quali erano stati illecitamente sottratti alla massa attiva fallimentare per il seguente
[...]
periodo:
2 - un mese (dicembre) dell'anno 2016, atteso che il fallimento era stato dichiarato in data
30.11.2016;
- n. 12 mensilità per l'intero anno 2017;
- n. 12 mensilità per l'intero anno 2018;
- un mese dell'anno 2019 (gennaio), atteso che per il periodo successivo i canoni venivano versati dai rispettivo conduttori direttamente sul conto corrente bancario intestato alla curatela del fallimento.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'avverso dedotto e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i beni di proprietà del padre fallito risultavano occupati da diversi soggetti, con i quali erano stati stipulati specifici contratti.
Contestava poi nel merito l'eccessività delle somme richieste, e precisava che, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Conseguentemente, non avendo la curatela mai richiesto la restituzione dei beni alla , ed CP_1
essendo subentrata nei singoli contratti di locazione a decorrere dal gennaio 2019 (allorquando aveva iniziato a percepire i relativi canoni) alcuna somma doveva essere corrisposta dalla convenuta.
A seguito della celebrazione della prima udienza, il giudice designato disponeva il mutamento del rito, fissando all'uopo l'udienza del 12.12. 2022. A tale udienza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Depositate le memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del l'11 settembre 2024, a seguito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva tempestivamente eccepito dalla convenuta evocata in giudizio.
Ebbene, dagli atti di causa emerge con assoluta evidenza la piena legittimazione passiva della convenuta, quale unico soggetto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, posto che la parte attrice agisce in giudizio per la declaratoria di nullità, inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato, stipulato tra la convenuta e il padre , e ne chiede la condanna al risarcimento del danno, Controparte_1 Parte_1
asserendo che la convenuta ha disposto, sine titulo, degli immobili oggetto di tale contratto che aveva locato a terzi, sottraendo alla massa fallimentare i canoni di locazione dovuti dai conduttori.
Procedendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.
3 Dagli atti di causa emerge che, con domanda di concordato preventivo del 1988 Parte_1 aveva formulato ai suoi creditori un proposta secondo il normotipo, esistente all'epoca, del concordato mediante garanzia. Il 16 gennaio 1989, tale domanda concordataria veniva completamente modificata in concordato mediante cessione ai creditori di tutti i beni di Parte_1
(beni di cui era comproprietario con la moglie ). Veniva quindi nominato
[...] Persona_1
Commissario Giudiziale il dott. e la proposta veniva approvata dall'adunanza dei Persona_2
creditori. La domanda concordataria mediante cessio bonorum veniva omologata dal Tribunale di
Benevento in data 04.09.1992, e contestualmente veniva nominato Liquidatore Giudiziale il dott.
. Persona_3
Successivamente, il concordato di cui sopra è stato dichiarato risolto ed è stato dichiarato il fallimento di con sentenza di questo Tribunale del 30 novembre 2016, allegata in Parte_1
atti, nella quale si richiama il decreto di risoluzione del concordato preventivo emesso in pari data.
Oggetto della controversia è l'opponibilità al fallimento del contratto di comodato a tempo indeterminato stipulato tra e la convenuta in data 30 dicembre 2013, con Parte_1
decorrenza dal 1° gennaio 2014, relativo ai beni oggetto della domanda concordataria poi omologata dal Tribunale di Benevento nell'anno 1992.
Si tratta, pertanto, di un contratto di comodato stipulato dal debitore in data successiva alla omologa del concordato perventivo, con cessione dei beni, e anteriore alla declaratoria di fallimento (avente ad oggetto i fabbricati siti in Montesarchio identificati in catasto al foglio 33 particelle 134 sub
5,6,8,9,12 e 13 e quota di ½ del terreno sito in Montesarchio al foglio 33 part. 145).
Orbene, secondo orientamento consoldato della giurisprudenza, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 l. fall. per il fallimento (Cassazione n. 16534/2012 e n. 5406/2024).
Orbene, , successivamente all'omologa del concordato preventivo con cessione dei Parte_1
beni, ha disposto dei beni di sua proprietà (oggetto della procedura) concedendoli in comodato alla LI nonostante non avesse la legittimazione a disporne, la quale, alla luce di Controparte_1
4 quanto ora affermato, era riservata al commissario giudiziale, con la conseguenza che il contratto di comodato in esame, a prescindere dalla sua durata e dall'incertezza circa la datazione (30.7.2013 o
30.12.2013), deve ritenersi inopponibile ed inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento.
La conseguenza è che pur non avendone titolo in considerazione Controparte_1 dell'inopponibilità ai creditori del comodato stipulato con il padre, ha locato a terzi i predetti beni e, in virtù di un contratto di comodato inefficace, ha beneficiato illecitamente dei frutti civili di taluni beni acquisiti poi alla massa fallimentare.
Tali frutti, pari a canoni di locazione dei beni immobili locati dalla convenuta a terzi, illecitamente sottratti alla massa attiva fallimentare nel periodo decorrente dalla mensilità di dicembre 2016, successiva alla dichiarazione di fallimento ( sentenza del 30.11.2016), sino al gennaio 2019, (atteso che è incontestato che, per il periodo successivo, i canoni sono stati versati dai rispettivi conduttori direttamente sul conto corrente bancario intestato alla curatela del fallimento) devono, quindi, essere restituiti alla curatela fallimentare.
L'importo dovuto pari ad € 76.613,16 è stato correttamente calcolato dalla parte attrice sulla base dei canoni di locazione pattuiti nei singoli contratti stipulati dal con i rispettivi Controparte_1
conduttori degli immobili. I contratti di locazione, regolarmente registrati, sono stati prodotti in giudizio, per cui il credito è stato provato.
Sull'importo di € 76.613,16 sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, definitivamente pronunciandosi sulla domanda avanzata dalla nei confronti di , con Parte_3 Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis depositato in data 17.5.2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia nei confronti del Parte_1
del contratto di comodato stipulato tra e in data
[...] Parte_1 Controparte_1
30.12.2013, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 76.613,16 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo
5 condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 417,15 per esborsi ed
€ 10.717,00 per compenso di avvocato, di cui euro 4763,00 per la fase di studio, euro 1701,00 per la fase introduttiva, ed euro 4253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
C.P.A. come per legge.
Benevento, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1906 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
in persona del Curatore Fallimentare dott. Parte_1 Parte_2
(c.f. ), fallimento dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 98 CodiceFiscale_1 del 2016, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bosco, come da procura in atti;
-attore-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Controparte_1 CodiceFiscale_2
Porrino, come da procura in atti;
-convenuta -
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11 settembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, la adiva l'Intestato Parte_3
Tribunale chiedendo di: “a) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità, l'inefficacia ed inopponibilità del comodato asseritamente stipulato il 30 dicembre 2013, che la resistente sig.ra
ha avuto la disponibilità senza un titolo opponibile al fallimento degli immobili Controparte_1
di proprietà del fallimento stesso tutti siti in Montesarchio (BN) alla via Benevento n. 121 ed in
Catasto così individuati: immobili in proprietà esclusiva al Foglio 33, particelle 134 sub 5, 6, 8, 9,
1 12 e 13; quota ideale pari al 50% del terreno in Catasto al Foglio 33, particella 145; b) per
l'effetto, condannare la medesima resistente sig.ra al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 76.613, 16, maggiorata di rivalutazione ed interessi. c) Parte_1
in via subordinata rispetto alle domande sopra riportate subb a) e b) accertare e dichiarare che la resistente ha violato l'art. 1804 c.c. per le motivazioni esposte in atto e – per l'effetto - condannare la medesima resistente sig.ra al risarcimento del danno nella misura della Controparte_1
somma di euro 76.613, 16, maggiorata di rivalutazione ed interessi d) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, con maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario.”.
A sostegno della domanda la curatela del fallimento affermava che, con sentenza del Tribunale di
Benevento del 4.9.1992, era stato omologato il concordato preventivo con cessione di beni di
[...]
il quale, successivamente, per effetto della risoluzione del concordato, era stato dichiarato Parte_1
fallito con sentenza n. 98 del 30 novembre 2016 di questo Tribunale.
La curatela sosteneva che, nell'effettuare una ricognizione dell'attivo fallimentare, aveva riscontrato che che gli immobili di proprietà del fallito erano stati in alcuni casi locati a terzi oppure erano nella disponibilità di taluni sub comodatari.
L'attrice deduceva che i locatari e sub comodatari dei beni immobili della massa fallimentare avevano esibito al fallimento distinti contratti di locazione o di sub comodato stipulati con
[...]
, LI del fallito, in qualità di parte locatrice o sub comodante. Dopo aver chiesto CP_1
informazioni sul punto, rappresentava alla curatela del fallimento di essere Controparte_1
entrata nella disponibilità di tali immobili in virtù di un contratto di comodato del 30.12.2013, con decorrenza dal 1.1.2024, stipulato con il padre prima della dichiarazione di Parte_1
fallimento.
La parte attrice eccpiva l'inopponibilità, e comunque l'inefficacia nei confronti del fallimento del contratto di comodato stipulato, nel corso della procedura di concordato preventivo, da Parte_1
con la LI , e chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al
[...] Controparte_1
risarcimento del danno da detenzione sine titulo degli immobili oggetto del contratto di comodato del 30.12.2013.
L'attrice chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di euro 76.613,16, maggiorato di rivalutazione ed interessi, corrispondente a n. 26 mensilità dei canoni di locazione dovuti dai rispettivi conduttori degli immobili, in virtù dei singoli contratti di locazione stipulati con CP_1
i quali erano stati illecitamente sottratti alla massa attiva fallimentare per il seguente
[...]
periodo:
2 - un mese (dicembre) dell'anno 2016, atteso che il fallimento era stato dichiarato in data
30.11.2016;
- n. 12 mensilità per l'intero anno 2017;
- n. 12 mensilità per l'intero anno 2018;
- un mese dell'anno 2019 (gennaio), atteso che per il periodo successivo i canoni venivano versati dai rispettivo conduttori direttamente sul conto corrente bancario intestato alla curatela del fallimento.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'avverso dedotto e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i beni di proprietà del padre fallito risultavano occupati da diversi soggetti, con i quali erano stati stipulati specifici contratti.
Contestava poi nel merito l'eccessività delle somme richieste, e precisava che, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Conseguentemente, non avendo la curatela mai richiesto la restituzione dei beni alla , ed CP_1
essendo subentrata nei singoli contratti di locazione a decorrere dal gennaio 2019 (allorquando aveva iniziato a percepire i relativi canoni) alcuna somma doveva essere corrisposta dalla convenuta.
A seguito della celebrazione della prima udienza, il giudice designato disponeva il mutamento del rito, fissando all'uopo l'udienza del 12.12. 2022. A tale udienza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Depositate le memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del l'11 settembre 2024, a seguito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva tempestivamente eccepito dalla convenuta evocata in giudizio.
Ebbene, dagli atti di causa emerge con assoluta evidenza la piena legittimazione passiva della convenuta, quale unico soggetto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, posto che la parte attrice agisce in giudizio per la declaratoria di nullità, inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato, stipulato tra la convenuta e il padre , e ne chiede la condanna al risarcimento del danno, Controparte_1 Parte_1
asserendo che la convenuta ha disposto, sine titulo, degli immobili oggetto di tale contratto che aveva locato a terzi, sottraendo alla massa fallimentare i canoni di locazione dovuti dai conduttori.
Procedendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.
3 Dagli atti di causa emerge che, con domanda di concordato preventivo del 1988 Parte_1 aveva formulato ai suoi creditori un proposta secondo il normotipo, esistente all'epoca, del concordato mediante garanzia. Il 16 gennaio 1989, tale domanda concordataria veniva completamente modificata in concordato mediante cessione ai creditori di tutti i beni di Parte_1
(beni di cui era comproprietario con la moglie ). Veniva quindi nominato
[...] Persona_1
Commissario Giudiziale il dott. e la proposta veniva approvata dall'adunanza dei Persona_2
creditori. La domanda concordataria mediante cessio bonorum veniva omologata dal Tribunale di
Benevento in data 04.09.1992, e contestualmente veniva nominato Liquidatore Giudiziale il dott.
. Persona_3
Successivamente, il concordato di cui sopra è stato dichiarato risolto ed è stato dichiarato il fallimento di con sentenza di questo Tribunale del 30 novembre 2016, allegata in Parte_1
atti, nella quale si richiama il decreto di risoluzione del concordato preventivo emesso in pari data.
Oggetto della controversia è l'opponibilità al fallimento del contratto di comodato a tempo indeterminato stipulato tra e la convenuta in data 30 dicembre 2013, con Parte_1
decorrenza dal 1° gennaio 2014, relativo ai beni oggetto della domanda concordataria poi omologata dal Tribunale di Benevento nell'anno 1992.
Si tratta, pertanto, di un contratto di comodato stipulato dal debitore in data successiva alla omologa del concordato perventivo, con cessione dei beni, e anteriore alla declaratoria di fallimento (avente ad oggetto i fabbricati siti in Montesarchio identificati in catasto al foglio 33 particelle 134 sub
5,6,8,9,12 e 13 e quota di ½ del terreno sito in Montesarchio al foglio 33 part. 145).
Orbene, secondo orientamento consoldato della giurisprudenza, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 l. fall. per il fallimento (Cassazione n. 16534/2012 e n. 5406/2024).
Orbene, , successivamente all'omologa del concordato preventivo con cessione dei Parte_1
beni, ha disposto dei beni di sua proprietà (oggetto della procedura) concedendoli in comodato alla LI nonostante non avesse la legittimazione a disporne, la quale, alla luce di Controparte_1
4 quanto ora affermato, era riservata al commissario giudiziale, con la conseguenza che il contratto di comodato in esame, a prescindere dalla sua durata e dall'incertezza circa la datazione (30.7.2013 o
30.12.2013), deve ritenersi inopponibile ed inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento.
La conseguenza è che pur non avendone titolo in considerazione Controparte_1 dell'inopponibilità ai creditori del comodato stipulato con il padre, ha locato a terzi i predetti beni e, in virtù di un contratto di comodato inefficace, ha beneficiato illecitamente dei frutti civili di taluni beni acquisiti poi alla massa fallimentare.
Tali frutti, pari a canoni di locazione dei beni immobili locati dalla convenuta a terzi, illecitamente sottratti alla massa attiva fallimentare nel periodo decorrente dalla mensilità di dicembre 2016, successiva alla dichiarazione di fallimento ( sentenza del 30.11.2016), sino al gennaio 2019, (atteso che è incontestato che, per il periodo successivo, i canoni sono stati versati dai rispettivi conduttori direttamente sul conto corrente bancario intestato alla curatela del fallimento) devono, quindi, essere restituiti alla curatela fallimentare.
L'importo dovuto pari ad € 76.613,16 è stato correttamente calcolato dalla parte attrice sulla base dei canoni di locazione pattuiti nei singoli contratti stipulati dal con i rispettivi Controparte_1
conduttori degli immobili. I contratti di locazione, regolarmente registrati, sono stati prodotti in giudizio, per cui il credito è stato provato.
Sull'importo di € 76.613,16 sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, definitivamente pronunciandosi sulla domanda avanzata dalla nei confronti di , con Parte_3 Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis depositato in data 17.5.2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia nei confronti del Parte_1
del contratto di comodato stipulato tra e in data
[...] Parte_1 Controparte_1
30.12.2013, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 76.613,16 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo
5 condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 417,15 per esborsi ed
€ 10.717,00 per compenso di avvocato, di cui euro 4763,00 per la fase di studio, euro 1701,00 per la fase introduttiva, ed euro 4253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
C.P.A. come per legge.
Benevento, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6