Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 16086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16086/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto
“assegnazione alloggi ex art. 18 della legge n. 137/1952” e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. C.F._4 Parte_5
, in qualità di erede convivente di C.F._5 Per_1
, (C.F. ),
[...] Parte_6 C.F._6
, (C.F. , quale erede di Parte_7 C.F._7
ed , (C.F. Persona_2 Persona_3 Parte_8
), (C.F. C.F._8 Parte_9
), (C.F. C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), tutti rappresentati Parte_12 C.F._12
e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini ed
Eduardo Ernesto Margarita ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Aversa (Ce), Via Cilea n. 50;
ATTORI
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe, premettendo di essere assegnatari di alloggi realizzati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137/52, di aver diritto, avendo presentato tempestivamente la relativa domanda, ad acquistare gli alloggi medesimi alle condizioni di miglior favore di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/93, di aver inutilmente sollecitato affinché si attivasse in loro favore l'ente convenuto il quale rimaneva inerte, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la onde Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previo accertamento da parte di codesto spettabile Tribunale che gli attori, quali assegnatari di alloggi realizzati ai sensi dell'art. 18 della L. 137/52, hanno diritto all'acquisto del medesimo alle condizioni previste dall'art. 1 comma 24 della L. 560/93, e cioè pari al 50% del costo di costruzione, avendo gli stessi presentato regolare domanda di acquisto entro i termini previsti dalla legge, voglia condannare la : a) A provvedere, Controparte_1 previo accatastamento delle sopracitate unità immobiliari, alla cessione delle stesse a favore degli odierni attori al prezzo che verrà determinato dall'espletanda CTU, che dovrà individuare il costo di costruzione degli alloggi medesimi. 2) Voglia condannare infine la Controparte_1 per il danno arrecato agli stessi in quanto, ove la domanda di acquisto fosse stata tempestivamente accolta, gli stessi non avrebbero pagato per tutti questi anni alcun canone di locazione relativo all'alloggio medesimo. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio con distrazione ed attribuzione agli avvocati antistatari.”
Non si costituiva in giudizio la benchè ritualmente Controparte_1 citata.
Alla prima udienza, il Giudice, concedeva, su istanza di parte, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 5.5.2022 per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183, comma 7
c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 28.6.2022, il
Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 21.11.2022. Depositata la relazione peritale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2024.
A detta udienza, svoltasi in forma cartolare, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 2 - Ciò posto, la domanda proposta dagli attori è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va in via preliminare dichiarata la contumacia della Controparte_1 ritualmente citata ma non costituita.
Nel merito si osserva che gli attori agiscono in qualità di soggetti riconosciuti profughi e assegnatari o in qualità di eredi di assegnatari delle case popolari di Via Chianca, n. 1 e n. 3, Aversa (Ce), gestite dall'I.A.C.P., ma di proprietà della precisando che Controparte_1 si tratta di alloggi realizzati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137/ 1952 in virtù della loro qualifica di profughi di varia provenienza.
A riguardo, preliminarmente, al fine di ricostruire il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che la legge n. 137/1952 ha previsto due tipi di provvidenze abitative in favore dei profughi: la riserva in loro favore di una quota (15%) delle assegnazioni di tutti gli alloggi che gli istituti di gestione delle case popolari avrebbero costruito dal gennaio
1952 (art. 17, c.d. alloggi riservati) e la costruzione a spese dello Stato di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo (art. 18, c.d. alloggi dedicati), ad un canone di locazione maggiorato.
La legge n. 560/1993 all'art. 1, comma 24 stabilisce che “Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n.
137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. “.
Detta disposizione è stata interpretata dalla legge n. 350/2003, art. 4, comma 223, avente espressa valenza di norma di interpretazione autentica, nel senso che "gli alloggi attualmente di proprietà statale, realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 18 e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 1 sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio".
- 3 - L'art. 45, comma 3 della legge n. 388/2000 ha previsto che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui alla legge n.
137/1952, artt. 1,17 e 18 e s.m., nonché di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/0993 è prorogato sino al 30 dicembre 2005 e che le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge n. 542/1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 649/1996, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge n. 137/1952, e successive modificazioni;
tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex
[...]
dell'ex e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie, essendo Pt_13 CP_2 gli immobili citati nel presente comma esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45, commi 1 e 2.
Successivamente la Corte Costituzionale (sentenza n. 161/2013), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 59/2005, artt. 1 e 3 (ed in via consequenziale degli artt. 2 e 4 stessa legge) per aver esteso ai profughi assegnatari di alloggi cd. riservati di cui all'art. 17 della legge n. 137/1952, l'applicazione del regime di maggior favore nell'acquisto di alloggi popolari attribuito agli assegnatari di appartamenti c.d. dedicati di cui all'art. 18 della medesima legge, ha osservato che la norma di interpretazione autentica di cui all'art 4, comma 223 della legge n. 350 del 2003, ha "definitivamente chiarito che il regime di maggior favore, previsto dalla L. n. 560 del 1993, art.
1, comma 24 si applica soltanto alla speciale categoria dei profughi assegnatari degli alloggi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18".
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità “La scelta del legislatore statale, di limitare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del
1952, art. 18 e ss. si giustifica in ragione del fatto che tale categoria, nel corrispondere un canone di locazione maggiorato ha già corrisposto una quota annua (prima del 2% e poi dello 0,5%) del costo di costruzione e dunque una somma che, per le assegnazioni effettuate negli anni 1952 e 1953, aveva raggiunto una rilevante quota (fino al
40%) di detto costo, oltre che una quota delle spese di manutenzione straordinaria. Ora questa Corte (Cass. 9119/2017) ha successivamente chiarito che "in tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223, interpretativo della L. n.
560 del 1993, art. 1, comma 24, l'agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. "dedicati",
- 4 - costruiti L. n. 137 del 1952, ex artt. 18 e ss. e non anche di alloggi cd.
"riservati", ex art. 17 medesima L. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell'art. 3
Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013)"
(conf. Cass.24892/2018; Cass. 24893/2018; Cass. 27698/2019).” (Cass.
n. 1869/2020).
Tuttavia, se è vero che l'art. 1, comma 24 della legge 560/1993 (recante
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.), interpretato nei termini suddetti, prevede la possibilità che gli alloggi di cui all'art. 18 della legge n. 137/1952 e s.m. siano ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge, altrettanto vero è che il medesimo art. 1 subordina l'eventualità della cessione ad ulteriori presupposti.
In particolare, limitatamente a ciò che interessa in questa sede, detta disposizione dispone, altresì, che: sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge n. 52/1976, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60/1963 e s.m., dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale (comma1); a monte delle eventuali cessioni degli alloggi in favore degli assegnatari, vi sia un piano di vendita degli stessi demandandone la formulazione alle Regioni (comma 4); hanno titolo all'acquisto degli alloggi in questione gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario (comma 6).
Ciò posto in diritto, nel caso di specie, gli attori hanno chiesto accertarsi, in qualità di assegnatari di alloggi realizzati ai sensi dell'art. 18 della L. 137/52, il proprio diritto all'acquisto del medesimo alle condizioni previste dall'art. 1 comma 24 della L. 560/93 (cioè pari al
- 5 - 50% del costo di costruzione), avendone fatto tempestiva richiesta, e, per l'effetto, condannarsi la a provvedere alla Controparte_1 cessione delle unità immobiliari di cui è causa, previo accatastamento delle stesse.
A riguardo, deve, preliminarmente, evidenziarsi che dall'accertamento tecnico compiuto dal c.t.u. (le cui conclusioni sono meritevoli di condivisione in quanto connotate da logicità ed esaustività, anche rispetto ai rilievi svolti dal c.t.p.) è emerso che l'intero complesso immobiliare che comprende le unità oggetto di giudizio “veniva realizzato con finanziamento dello Stato per un importo complessivo di
L.1.750.000.000 . Infatti come contenuto nella comunicazione del
Provveditorato alle Opere Pubbliche del 03.10.1977, allegato alla presente (all. A), il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI approvava il detto importo, per la costruzione di n.6 fabbricati per complessivi 54 alloggi nel Comune di Aversa, nell'interesse dell
[...]
”. Parte_14
Tale accertamento consente di ricondurre la fattispecie oggetto di giudizio all'ambito di applicazione della legge n. 560/1993 come perimetrato dall'art. 1, comma 1.
Tuttavia, a difettare sono gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge così come sopra delineati.
Invero, per un verso, in sede di accertamento tecnico è stata verificata l'inesistenza del piano di vendita richiesto dall'art. 1, comma 4 della legge n. 560/1993 (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale ove si legge “In risposta al quesito posto, lo scrivente CTU ha verificato presso gli ENTI
a cui si è rivolto ( , IACP) la presenza di piani di Controparte_1 vendita del compendio immobiliare in esame, ritrovando che NON esiste alcun piano di vendita;”). Per altro verso, anche laddove si volesse ritenere che l'esistenza di un piano vendita non sia rilevante, gli istanti nulla hanno dedotto né provato (pur essendone onerati ex art. 2697 c.c. trattandosi di fatti costituivi del diritto azionato) in ordine alla regolarità della posizione locatizia propria o del familiare assegnatario, regolarità che costituisce condizione indefettibile per poter avere titolo all'acquisto ex art. 1, comma 6 della legge n. 560/1993.
Per queste ragioni, stante l'inesistenza del diritto all'acquisto degli alloggi ex art. 18 della L. 137/52 di cui è causa, deve concludersi per il rigetto delle domande formulate dall'attore e, precisamente, sia della domanda di condanna della a provvedere alla Controparte_1
- 6 - cessione di dette unità immobiliari sia della domanda di condanna al risarcimento del danno.
Con riferimento alla regolazione delle spese del giudizio, riveste carattere dirimente il criterio della soccombenza, il quale impone di addossare tutte le spese alla parte che abbia perduto la lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, nel caso di specie, tale principio deve essere coordinato con la circostanza che la parte convenuta, ancorchè vittoriosa, sia rimasta contumace.
A riguardo, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. n.
12897/2019).
Ne deriva, pertanto, che alcuna condanna alle spese può essere pronunciata in favore della convenuta non avendo la stessa espletato Controparte_1 alcuna attività processuale. Le spese di ctu liquidate come da separato decreto vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
2. Rigetta le domande formulate da parte attrice;
3. Nulla sulle spese;
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di parte attrice. Napoli, 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Teresa Barile mot in tirocinio ordinario.
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