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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12820 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8114/2025 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Cruciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Lattanzio 27, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C. F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Piero
Garofalo in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 6 del D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 7 In decisione all'udienza in data 19.09.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.02.2025 ha chiesto di vocare in Parte_2 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - sospendere la efficacia esecutiva della determinazione ingiuntiva oggetto della presente impugnazione;
in via principale: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità sia dei verbali di accertamento di violazione che delle determinazioni ingiuntive quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'esistenza dei giustificati motivi posti a base del comportamento della ricorrente e, per l'effetto, annullare il verbale e l'ordinanza quivi opposti;
in via subordinata, salvo gravame: - nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi la debenza di un qualsivoglia credito, accertare e dichiarare che lo stesso è inferiore rispetto a quello di cui al verbale oggetto della presente opposizione;
- disporre, in ogni caso, la rateizzazione delle somme eventualmente riconosciute dovute;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Con il detto ricorso ha inteso opporsi Alla determinazione dirigenziale ingiuntiva numero Parte_2
34986/2024/8/1/1 notificata il 14.01.2025.
Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la nullità della detta determinazione ingiuntiva per violazione dell'articolo 16 della legge 689 del 1981. In particolare,
Sostiene che non sarebbe stata applicato il pagamento in misura Parte_2 ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione.
Con il secondo motivo ha contestato l'esistenza dell'illecito perché Parte_2 non sussisterebbe alcuna occupazione abusiva dell'immobile in quanto lei sarebbe in possesso di tutti i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica pagina 2 di 7 ex art. 11 della L. Regionale del Lazio 12/1999. Inoltre, l'ingresso nell'immobile destinato a edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, sarebbe avvenuto da parte della ricorrente in buona fede in quanto entrata per assistere la signora
[...]
in qualità di badante e collaboratrice domestica. , Persona_1 Parte_2 poi, eccepisce di versare in uno stato di necessità che scriminerebbe la sua condotta.
Infine, viene eccepito che mancherebbe il requisito dell'elemento soggettivo dell'illecito in quanto la condotta di occupazione sarebbe stata tenuta quale precipitato dello stato di necessità.
Si è costituita con comparsa depositata il 21.07.2025 nella quale ha CP_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare accertare la tempestività del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 a pena di inammissibilità; - nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato. Con spese secondo giustizia”. In particolare, la resistente chiede la conferma del proprio operato nell'inflizione della sanzione pecuniaria.
Come visto ha presentato domanda cautelare che è stata decisa con Parte_2 ordinanza del 06.06.2025 nella quale è stata rigetta la richiesta di sospensiva con conseguente soccombenza di . Parte_2
2. Nel merito
Con il primo motivo sostiene che sarebbe stato erroneamente Parte_2 applicato l'articolo 16 della legge 689 del 1981 che prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione stessa. Per vero, però, tale norma si riferisce esclusivamente al caso in cui il trasgressore effettui il pagamento della sanzione pecuniaria “entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Nulla di ciò è avvenuto nel caso di specie così che il motivo di opposizione è infondato.
pagina 3 di 7 Con il secondo motivo di opposizione contesta il merito della Parte_2 sanzione sostenendo che non vi sarebbe illecito perché avrebbe fatto ingresso nell'immobile del Comune di Roma al fine di assistere la signora Persona_1
in qualità di badante e collaboratrice domestica e, comunque, in stato di
[...] necessità. Infatti, allega di essersi trasferita nell'immobile in Persona_2 questione nel dicembre 2012, in qualità di badante/collaboratrice domestica dell'assegnataria dello stesso, la sig.ra instaurando con Persona_1 quest'ultima un intenso rapporto di convivenza e affezione che perdurava fino alla scomparsa della stessa, questa avvenuta in data 10.7.2024. La ricorrente afferma, poi, di aver formalmente trasferito la propria residenza all'interno di detto immobile solo successivamente, precisamente in data 18.12.2024 e che in data 14.11.2018 nasceva sua figlia, tale la cui residenza era individuata all'interno del Persona_3 medesimo immobile. Deve, però, rilevarsi come la condotta di occupazione della ricorrente appare illecita in quanto posta in essere in violazione della L. R. del Lazio
12/1999. Invero, l'istituto che verrebbe in rilievo in questa sede è quello del subentro, disciplinato dall'art. 12 della l. reg. 12/1999, in forza del quale in caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11 c. 5 della medesima legge, norma che ricomprende al suo interno un'elencazione di formazioni familiari formali e di fatto. L'instaurazione di un rapporto di lavoro non dà tuttavia luogo a una formazione familiare nei sensi sopra indicati, come costantemente affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione che, proprio in tema di diritto al subentro delle lavoratrici badanti, è costante nell'affermazione del principio per cui, “il "convivente di fatto" - titolare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. Liguria n. 10 del 2004, del diritto al subentro nell'ipotesi di decesso dell'originario assegnatario - è il solo convivente "more uxorio", con esclusione del coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità, atteso che la "ratio" delle disposizioni sul subentro nel godimento degli alloggi di edilizia
pagina 4 di 7 residenziale pubblica è ispirata a principi di solidarietà familiare” (Cass. Ord.
24665/2017).
Sebbene trattasi di un principio elaborato con riguardo alla normativa della Regione
Liguria, lo stesso risulta pienamente compatibile anche con riguardo alla legge della
Regione Lazio, vista l'equipollenza letterale dei due corpi normativi con riguardo alla nozione di convivente di fatto.
Neanche appare invocabile la scriminante dello stato di necessità. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene applicabile l'art. 54 c.p. nel caso di occupazione di immobili ma solo nelle ipotesi e per il tempo in cui si verifica l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Insomma, la scriminante può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio. Sul punto si legge: “La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha altresì precisato che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona - che, come si è detto, ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. - sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, con la conseguenza che la stessa esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n.
10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01; Sez. 2, n. 9655 del
16/01/2015, Rv. 263296-01; Sez. 2 n. 19147 del 16/04/2013, Rv. Per_4 Per_5
255412-01)” (Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sen. n. 46061/2023). Peraltro, la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2024, ha dichiarato che la tutela penale pagina 5 di 7 fornita dal reato di cui all'art. 633 c.p. si applica pacificamente anche agli immobili occupati che versino in stato di abbandono.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la condotta appare sostenuta dall'elemento psicologico della consapevolezza e della volontarietà. D'altra parte, è proprio la presentazione dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione a dimostrare l'illiceità della condotta (che deve essere regolarizzata) e la consapevolezza della stessa.
Sulla domanda subordinata di rateizzazione si evidenzia come “Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della l. n. 689 del
1981, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine
"autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile” (Corte di Cassazione, Sez. II, ord. n. 25621 del 27.10.2017).
In conclusione, tutte le domande di devono essere rigettate. Infatti, Parte_2 ha dimostrato il corretto esercizio del potere discrezionale nella CP_1 quantificazione della sanzione pecuniaria e, dalla lettura del provvedimento, non risultano applicati interessi come erroneamente sostenuto dalla ricorrente.
3. Sulle spese
Con riguardo alle spese di lite è principio pacifico che la parte ammessa al gratuito patrocinio possa essere personalmente condannata alla rifusione delle spese di lite pagina 6 di 7 della controparte in caso di soccombenza. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e quella decisionale cui la Difesa di CP_1 non ha partecipato e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, deve essere condannata alla rifusione Parte_2 delle spese di lite, in favore di che si liquidano in € 849,00 per CP_1 compensi ed € 127,35 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda di;
Parte_2 condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito, in Parte_2 favore di che si liquidano in € 849,00 per compensi ed € 127,35 per CP_1 spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8114/2025 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Cruciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Lattanzio 27, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C. F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Piero
Garofalo in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 6 del D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 7 In decisione all'udienza in data 19.09.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.02.2025 ha chiesto di vocare in Parte_2 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - sospendere la efficacia esecutiva della determinazione ingiuntiva oggetto della presente impugnazione;
in via principale: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità sia dei verbali di accertamento di violazione che delle determinazioni ingiuntive quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'esistenza dei giustificati motivi posti a base del comportamento della ricorrente e, per l'effetto, annullare il verbale e l'ordinanza quivi opposti;
in via subordinata, salvo gravame: - nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi la debenza di un qualsivoglia credito, accertare e dichiarare che lo stesso è inferiore rispetto a quello di cui al verbale oggetto della presente opposizione;
- disporre, in ogni caso, la rateizzazione delle somme eventualmente riconosciute dovute;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Con il detto ricorso ha inteso opporsi Alla determinazione dirigenziale ingiuntiva numero Parte_2
34986/2024/8/1/1 notificata il 14.01.2025.
Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la nullità della detta determinazione ingiuntiva per violazione dell'articolo 16 della legge 689 del 1981. In particolare,
Sostiene che non sarebbe stata applicato il pagamento in misura Parte_2 ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione.
Con il secondo motivo ha contestato l'esistenza dell'illecito perché Parte_2 non sussisterebbe alcuna occupazione abusiva dell'immobile in quanto lei sarebbe in possesso di tutti i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica pagina 2 di 7 ex art. 11 della L. Regionale del Lazio 12/1999. Inoltre, l'ingresso nell'immobile destinato a edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, sarebbe avvenuto da parte della ricorrente in buona fede in quanto entrata per assistere la signora
[...]
in qualità di badante e collaboratrice domestica. , Persona_1 Parte_2 poi, eccepisce di versare in uno stato di necessità che scriminerebbe la sua condotta.
Infine, viene eccepito che mancherebbe il requisito dell'elemento soggettivo dell'illecito in quanto la condotta di occupazione sarebbe stata tenuta quale precipitato dello stato di necessità.
Si è costituita con comparsa depositata il 21.07.2025 nella quale ha CP_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare accertare la tempestività del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 a pena di inammissibilità; - nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato. Con spese secondo giustizia”. In particolare, la resistente chiede la conferma del proprio operato nell'inflizione della sanzione pecuniaria.
Come visto ha presentato domanda cautelare che è stata decisa con Parte_2 ordinanza del 06.06.2025 nella quale è stata rigetta la richiesta di sospensiva con conseguente soccombenza di . Parte_2
2. Nel merito
Con il primo motivo sostiene che sarebbe stato erroneamente Parte_2 applicato l'articolo 16 della legge 689 del 1981 che prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione stessa. Per vero, però, tale norma si riferisce esclusivamente al caso in cui il trasgressore effettui il pagamento della sanzione pecuniaria “entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Nulla di ciò è avvenuto nel caso di specie così che il motivo di opposizione è infondato.
pagina 3 di 7 Con il secondo motivo di opposizione contesta il merito della Parte_2 sanzione sostenendo che non vi sarebbe illecito perché avrebbe fatto ingresso nell'immobile del Comune di Roma al fine di assistere la signora Persona_1
in qualità di badante e collaboratrice domestica e, comunque, in stato di
[...] necessità. Infatti, allega di essersi trasferita nell'immobile in Persona_2 questione nel dicembre 2012, in qualità di badante/collaboratrice domestica dell'assegnataria dello stesso, la sig.ra instaurando con Persona_1 quest'ultima un intenso rapporto di convivenza e affezione che perdurava fino alla scomparsa della stessa, questa avvenuta in data 10.7.2024. La ricorrente afferma, poi, di aver formalmente trasferito la propria residenza all'interno di detto immobile solo successivamente, precisamente in data 18.12.2024 e che in data 14.11.2018 nasceva sua figlia, tale la cui residenza era individuata all'interno del Persona_3 medesimo immobile. Deve, però, rilevarsi come la condotta di occupazione della ricorrente appare illecita in quanto posta in essere in violazione della L. R. del Lazio
12/1999. Invero, l'istituto che verrebbe in rilievo in questa sede è quello del subentro, disciplinato dall'art. 12 della l. reg. 12/1999, in forza del quale in caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11 c. 5 della medesima legge, norma che ricomprende al suo interno un'elencazione di formazioni familiari formali e di fatto. L'instaurazione di un rapporto di lavoro non dà tuttavia luogo a una formazione familiare nei sensi sopra indicati, come costantemente affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione che, proprio in tema di diritto al subentro delle lavoratrici badanti, è costante nell'affermazione del principio per cui, “il "convivente di fatto" - titolare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. Liguria n. 10 del 2004, del diritto al subentro nell'ipotesi di decesso dell'originario assegnatario - è il solo convivente "more uxorio", con esclusione del coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità, atteso che la "ratio" delle disposizioni sul subentro nel godimento degli alloggi di edilizia
pagina 4 di 7 residenziale pubblica è ispirata a principi di solidarietà familiare” (Cass. Ord.
24665/2017).
Sebbene trattasi di un principio elaborato con riguardo alla normativa della Regione
Liguria, lo stesso risulta pienamente compatibile anche con riguardo alla legge della
Regione Lazio, vista l'equipollenza letterale dei due corpi normativi con riguardo alla nozione di convivente di fatto.
Neanche appare invocabile la scriminante dello stato di necessità. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene applicabile l'art. 54 c.p. nel caso di occupazione di immobili ma solo nelle ipotesi e per il tempo in cui si verifica l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Insomma, la scriminante può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio. Sul punto si legge: “La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha altresì precisato che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona - che, come si è detto, ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. - sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, con la conseguenza che la stessa esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n.
10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01; Sez. 2, n. 9655 del
16/01/2015, Rv. 263296-01; Sez. 2 n. 19147 del 16/04/2013, Rv. Per_4 Per_5
255412-01)” (Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sen. n. 46061/2023). Peraltro, la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2024, ha dichiarato che la tutela penale pagina 5 di 7 fornita dal reato di cui all'art. 633 c.p. si applica pacificamente anche agli immobili occupati che versino in stato di abbandono.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la condotta appare sostenuta dall'elemento psicologico della consapevolezza e della volontarietà. D'altra parte, è proprio la presentazione dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione a dimostrare l'illiceità della condotta (che deve essere regolarizzata) e la consapevolezza della stessa.
Sulla domanda subordinata di rateizzazione si evidenzia come “Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della l. n. 689 del
1981, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine
"autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile” (Corte di Cassazione, Sez. II, ord. n. 25621 del 27.10.2017).
In conclusione, tutte le domande di devono essere rigettate. Infatti, Parte_2 ha dimostrato il corretto esercizio del potere discrezionale nella CP_1 quantificazione della sanzione pecuniaria e, dalla lettura del provvedimento, non risultano applicati interessi come erroneamente sostenuto dalla ricorrente.
3. Sulle spese
Con riguardo alle spese di lite è principio pacifico che la parte ammessa al gratuito patrocinio possa essere personalmente condannata alla rifusione delle spese di lite pagina 6 di 7 della controparte in caso di soccombenza. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e quella decisionale cui la Difesa di CP_1 non ha partecipato e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, deve essere condannata alla rifusione Parte_2 delle spese di lite, in favore di che si liquidano in € 849,00 per CP_1 compensi ed € 127,35 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda di;
Parte_2 condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito, in Parte_2 favore di che si liquidano in € 849,00 per compensi ed € 127,35 per CP_1 spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
pagina 7 di 7