Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg19087 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19087 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MOGAVERO ELEONORA presso il quale elettivamente domicilia in
Agropoli (SA) al Viale Umbria n. 10,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
MOGAVERO ELEONORA presso il quale elettivamente domicilia in
Agropoli (SA) al Viale Umbria n. 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 30/10/2024 e Parte_1 [...]
, premesso che in data 20.10.1977 contraevano matrimonio in Parte_2
Napoli dal quale non sono nati figli e che in data 17.06.2010 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 7437/2010
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emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli, chiedevano modificarsi le condizioni di cui alla separazione, prevedendosi una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra del da €.800,00 mensili ad Pt_1 Pt_2
€.100,00.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale sita in Napoli (NA) alla Via Bernardo Quaranta n. 27, di proprietà del sig. , resterà assegnata alla sig.ra in virtù di contratto di comodato Parte_1 Parte_2
d'uso.
2. Il SI , mensilmente, corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento, la somma pari ad € 100,00 (cento/00) che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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