CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. BE RE Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa RI CI SI Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 39/2019 r.g.
tra
quale titolare della omonima impresa individuale, con sede in Parte_1
Paternò via A. De Gasperi n. 47, partita iva rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Paolo la Spina presso il cui studio in Paternò, via G. B. Nicolosi, n. 10/F,
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellante
contro
(Provincia di ), con sede in , Controparte_1 CP_2 CP_1 Piazza Papa Giovanni XXIII, codice fiscale , in persona dei P.IVA_2
Commissari Straordinari Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, Dott. e CP_3
Rag. suoi legali rappresentanti pro tempore, sia Controparte_4
congiuntamente sia disgiuntamente, rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Lo
Presti del Foro di CP_2
appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: «Si precisano le conclusioni come da atto di appello, che qui si
intendono riportate e trascritte integralmente.»;
Per l'appellato: «… precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate
nella predetta comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale…»;
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 278/2018 pubblicata il 18 giugno 2018, il Tribunale di
Caltanissetta, in parziale accoglimento della domanda proposta dal CP_1
, condannava nella qualità di titolare dell'omonima ditta
[...] Parte_1
individuale, al pagamento della somma di € 20.815,93, comprensiva di IVA, oltre rivalutazione monetaria, in forza dell' inadempimento del contratto d'appalto con cui l'ente comunale aveva affidato, all'impresa anzidetta, l'esecuzione dei lavori pubblici per la realizzazione dell' “impianto sportivo polivalente coperto nel piano
di Zona Belvedere in ”. CP_1
Invero, con la menzionata decisione, il primo giudice liquidava in favore del i danni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di custodia del bene e CP_1
dalla mancata esecuzione dei lavori, necessari a seguito degli atti di vandalismo da cui era stato interessato nelle more l'edificio, nonché degli ulteriori vizi riscontrati
2 in occasione delle visite di collaudo, quantificati in € 49.742,00 oltre IVA al 20%
(di cui € 46.742,00 per sostituzione del parquet danneggiato ed € 3.000,00 per i lavori di ripristino degli architravi delle finestre).
Con il medesimo provvedimento, il giudice di primo grado riconosceva tuttavia la sussistenza di due crediti - decurtati in compensazione dalle somme liquidate a titolo di ristoro - di cui era titolare la ditta individuale.
Il primo, ammesso dallo stesso nelle proprie difese, pari a Controparte_1
€ 26.487,13 oltre interessi e rivalutazione, relativo all'ultima rata di saldo aumentata dalla revisione dei prezzi per i realizzati lavori;
il secondo, oggetto della domanda riconvenzionale parzialmente accolta, pari a € 5.671,20, per le spese di vigilanza sostenute dall'impresa a seguito del ritardo maturato dal rispetto CP_1
allo svolgimento delle operazioni di collaudo.
In punto di fatto, si rileva come il , con Delibera di G.M. n. Controparte_1
293 del 13.11.2003, aveva approvato il progetto per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente al coperto.
L'importo complessivo del progetto ammontava a € 2.857.497,80, di cui €
2.786.299,54 per lavori a base d'asta ed € 71.198,26 per oneri di sicurezza.
I lavori venivano aggiudicati all'impresa per l'importo di € Parte_1
2.248.256,10, a seguito di un ribasso del 19,31% sull'importo a base d'asta.
L'importo totale di aggiudicazione per l'impresa, dunque, inclusi gli oneri di sicurezza, era pari a € 2.319.463,37.
Il relativo contratto di appalto veniva stipulato il 18.11.2004, mentre l'esecuzione dei lavori veniva ultimata il 17.8.2007, poi certificata in data 30.8.2007; il
15.01.2008 veniva nominata la commissione di collaudo;
lo stato finale dei lavori
3 veniva redatto dalla D.L. in data 19.2.2008, da cui risultava un credito residuo in favore dell'impresa pari a € 7.286,50; la prima visita di collaudo avveniva tuttavia soltanto il 16.7.2008 e si concludeva, con l'ottavo collaudo, in data 28.9.2009.
Ed invero, ai sensi dell'art. 124 del Capitolato Speciale d'Appalto, il completamento delle operazioni di collaudo, con l'emissione del certificato provvisorio, sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
Circostanza, quest'ultima, certificata il 30.8.2007, di talché il termine per l'inizio del collaudo veniva a scadere a fine febbraio 2008.
Tuttavia, le operazioni di collaudo, come sopra evidenziato, iniziavano effettivamente solo con la prima visita di sopralluogo, svoltasi il 16.7.2008, oltre il termine prescritto di sei mesi.
Durante le operazioni di collaudo e, segnatamente, in occasione della quinta visita,
avvenuta il 3.12.2008, la commissione riscontrava come la pavimentazione in parquet del campo da gioco non fosse idonea all'uso, a causa di un allagamento provocato da atti vandalici verificatisi nell'Ottobre del 2008.
Emergeva altresì che durante la settima visita di collaudo, svoltasi il 13.7.2009, la commissione constatava gravi danni agli intonaci che avevano intaccato le architravature delle finestre, dovuti a infiltrazioni d'acqua.
In seguito al riscontro dei danni, la D.L. emetteva l'ordine di servizio n. 3 il
10.9.2009, con il quale ordinava all'impresa di provvedere al ripristino della pavimentazione e delle pareti ammalorate.
L'appaltatore, tuttavia in data 28.9.2009, rappresentava il proprio rifiuto ad ottemperare al suddetto ordine adducendo, come motivazione, il ritardo dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di collaudo cui dovevano
4 causalmente ricondursi i vizi riscontrati nell'opera.
Il Comune, preso atto del rifiuto, affidava l'esecuzione dei lavori di ripristino alle imprese Jiuckers e Gema, sostenendo una spesa complessiva di € 49.742,00 oltre
IVA al 20% .
Il Tribunale, dunque, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, considerava illegittimo il rifiuto dell'impresa appaltatrice di eseguire i lavori richiesti dal sull'assunto per cui l'obbligo di custodia e di vigilanza a carico CP_1
dell'impresa non poteva dirsi cessato a causa del ritardo con cui era stato compiuto il collaudo, richiamando, a conforto, un precedente della giurisprudenza di legittimità.
Ciò nondimeno, poiché il doveva considerarsi responsabile del detto CP_1
ritardo, veniva, seppur parzialmente, accolta l'eccezione riconvenzionale dell'impresa in relazione alle spese di vigilanza sostenute nel periodo successivo alla scadenza del termine.
Evidenziava, in proposito, il Tribunale come l'ente comunale non avesse provato che il ritardo derivasse dal comportamento dell'impresa o dalla complessità delle operazioni di verifica dei lavori, emergendo, piuttosto dalle risultanze probatorie
(con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal teste che Tes_1
l'impedimento della mancanza dell'impianto del gas e dell'energia elettrica fosse stato riscontrato solo in occasione della prima visita di collaudo (eseguita già oltre i termini previsti) e che il aveva fornito il collaudo statico e il conto finale CP_1
– in difetto dei quali non potevano aver inizio le operazioni – solo dopo due o tre mesi dalla nomina.
A tal riguardo, nella quantificazione del ristoro, richiamava il contenuto del
5 contratto di vigilanza stipulato dal con l'Istituto di Vigilanza Extraurbana in Pt_1
data 18.7.2006, con durata triennale, determinando l'importo dovuto sulla scorta del corrispettivo pattuito per spese di vigilanza nel periodo compreso tra Marzo
2008 (mese successivo alla scadenza del termine per il compimento del collaudo)
fino al Luglio 2009, giungendo all'importo di € 5.671,20.
Riteneva, invece, infondate le richieste di restituzione delle spese per il periodo successivo (ovvero sino alla presa in consegna dell'opera del 29.4.2010) non essendovi prova in atti circa la proroga del contratto di vigilanza.
Rigettava, infine, le ulteriori domande ed eccezioni riconvenzionali.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, il Tribunale ne disponeva la compensazione tra le parti.
Avverso la superiore pronuncia proponeva appello , quale titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, condensando le proprie doglianze in plurimi motivi di gravame.
Con il primo, deduceva la violazione dell'art. 142 Codice Appalti, sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'obbligo di vigilanza e custodia dell'opera pubblica in capo all'appaltatore, anche dopo il decorso dei termini contrattuali per il collaudo, fondata, nel ragionamento seguito dal Tribunale, su un precedente giurisprudenziale non conferente al caso concreto.
Deduceva, sul punto, l'appellante che unico principio di diritto ricavabile dalla sentenza di legittimità citata era quello relativo al regime degli oneri per gli interventi di manutenzione e custodia effettuati dall'impresa dopo l'ultimazione dei lavori, da ritenersi compresi nel prezzo dell'appalto solo se sostenuti sino al termine
6 ultimo previsto il collaudo, ed oggetto di rimborso in favore dell'appaltatore se successivi.
Con il secondo motivo di gravame, il censurava poi la medesima statuizione Pt_1
sotto i diversi profili della contraddittorietà della motivazione, giunta a conclusioni logicamente non connesse alla premessa;
dell'erronea valutazione in ordine all'asserito inadempimento dell'obbligo di vigilanza da parte dell'impresa appaltatrice nonché dell'omessa qualificazione del ritardo, imputabile al CP_1
nelle operazioni di collaudo in termini di inadempimento contrattuale, da equipararsi a rifiuto della prestazione.
Sull'aspetto da ultimo citato, evidenziava altresì l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare, così violando l'art. 112 c.p.c., la mora credendi in cui era incorsa l'Amministrazione comunale a fronte dell'espressa contestazione, effettuata dall'impresa già in via stragiudiziale, circa Pt_1
l'avvenuto decorso dei termini, con contestuale richiesta di provvedere al collaudo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censurava l'omessa pronuncia del giudice sulle eccezioni, pure sollevate dall'impresa nel giudizio di primo grado, di decadenza del dalla garanzia ex art. 1667 c.c. e di Controparte_1
prescrizione dell'azione di garanzia per vizi.
In proposito, ribadiva l'appellante, come il avesse Controparte_1
denunciato il vizio/danneggiamento oltre i due mesi previsti dal secondo comma dell'art. 1667 c.c. e avesse altresì esperito l'azione oltre il termine di due anni dalla consegna dell'opera, previsto dalla legge.
Con il quarto motivo di appello, veniva poi censurata l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sui rilievi concernenti l'assenza di responsabilità dell'impresa
7 rispetto ai danni riscontrati nel parquet, per il sopraggiungere di una causa di forza maggiore o caso fortuito ed, in subordine, la configurazione di un concorso colposo del che, provvedendo tardivamente alle operazioni di Controparte_1
collaudo, aveva colposamente contribuito alla causazione dei suddetti danni.
Con il quinto motivo di appello, si contestava poi la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale aveva ritenuto generica e non provata la domanda riconvenzionale, avanzata in via subordinata dall'impresa per l'ipotesi di accoglimento della domanda dell'ente locale.
Evidenziava, infatti, come il Tribunale avesse adottato una motivazione apparente,
non potendo la domanda essere al contempo considerata sia indeterminata che sfornita di prova e ribadiva come la stessa avesse ad oggetto il danno, subìto
dall'impresa, per effetto della decurtazione del prezzo d'appalto, prodottasi in considerazione dei costi che l'impresa avrebbe dovuto sostenere per il ripristino del parquet, la cui compensazione riteneva fosse stata arbitrariamente operata dal
. Controparte_1
Con il sesto motivo di gravame contestava la liquidazione, operata dal giudice di prime cure, del ristoro accordato per il danno alla pavimentazione, in quanto corrispondente alla quantificazione effettuata in via unilaterale ed arbitraria dalla stazione appaltante.
Evidenziava, a tal proposito, la violazione del principio di buona fede e dell'onere di cooperazione gravante sul creditore, atteso che il ben avrebbe potuto CP_1
richiedere un intervento localizzato in grado di eliminare i soli vizi riscontrati, in luogo di provvedere all'intero rifacimento del parquet, aggravando così i costi per l'impresa.
8 Con l'ultimo motivo invocava infine la modifica del capo della sentenza impugnata relativo alle spese del giudizio, chiedendo la condanna dell'ente locale alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
Il , costituitosi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_1
risposta depositata il 29.04.2019, contestava tutte le doglianze avverse, invocando il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Riteneva, infatti, l'ente comunale come il primo giudice avesse correttamente accertato la persistenza dell'obbligo, a carico della ditta appaltatrice, di custodire l'opera realizzata sino al momento della consegna.
Obbligo configurabile anche nell'ipotesi di ritardo nello svolgimento delle operazioni di collaudo che potrebbe, al più, giustificare il diritto al rimborso per le maggiori spese sostenute e non già liberare l'appaltatore dall'obbligazione di custodia ex art. 1177 c.c., accessoria all'obbligo principale di consegnare una cosa determinata.
Né, secondo il potevano ravvisarsi, nella fattispecie in esame, i CP_1
presupposti dell'offerta dell'opera e della mora stante il difetto di forma, Pt_2
di cui agli art. 1216 e 1209 c.c., della missiva, inviata dall'impresa e contenente l'invito a ricevere “l'opera una volta decorso il termine fissato per le operazioni di
collaudo, siccome comprovato dalla nota datata 25.5.2008”.
Deduceva poi, nel contestare i primi due motivi di appello, che nessuna contraddizione poteva intravedersi nella sentenza impugnata e che la normativa in materia di appalto di opere pubbliche non prevedeva affatto che, in caso di ritardo nel compimento del collaudo, venissero meno gli obblighi di manutenzione e di custodia dell'opera gravanti sull'impresa.
9 Obblighi che, proprio in virtù degli atti di vandalismo verificatisi sull'opera in questione, non potevano in alcun modo considerarsi correttamente adempiuti.
Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, oggetto del terzo motivo di impugnazione, l'appellato deduceva come si trattasse di rilievi implicitamente rigettati dal giudice di primo grado.
Ed invero, l'ente comunale ne ribadiva l'infondatezza sulla scorta del combinato disposto delle norme speciali che disciplinavano l'appalto pubblico oggetto di causa, relative alla “vigilanza del cantiere” (art. 39 Capitolato speciale d'appalto),
alle “spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione” [art.5 comma 1
lett. h) Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2009], all'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni (art. 14 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2009) e infine alla garanzia per la difformità e vizi dell'opera (art. 199, comma 3, del D.P.R. N.554/1999), idonee ad escludere l'applicabilità tout court dell'art. 1667 c.c.
Riteneva, poi, del tutto infondato l'assunto dell'appellante alla cui stregua la consegna dell'opera retroagirebbe alla data di maturazione del termine per il collaudo, da cui far decorrere il termine di decadenza e di prescrizione, atteso che,
secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “all'appalto di
opera pubblica rimane estraneo un momento della consegna dell'opera inteso
come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo” (cfr. comparsa di risp. pag. 21). CP_1
Rilevava, in ogni caso, l'avvenuta interruzione dei termini di decadenza e di prescrizione in virtù delle missive inviate dal Comune di dirette CP_1
10 all'impresa con cui venivano tempestivamente denunciati i danni derivanti Pt_1
dagli atti di vandalismo avvenuti nella notte del 17.10.2008, invocandone il ripristino.
In ordine al quarto motivo di gravame, rappresentava ancora il come del CP_1
tutto inconferente, rispetto alla fattispecie in esame, si rivelasse il richiamo all'effetto liberatorio del caso fortuito per responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. atteso che, trattandosi di appalto pubblico, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare ai sensi dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento fosse dovuto ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Evidenziava come l'evento dannoso, nel caso di specie, fosse in realtà
assolutamente prevedibile ed evitabile con un'adeguata, effettiva e continua vigilanza dell'opera pubblica.
Rappresentava ancora l'insussistenza di un concorso colposo del atteso CP_1
che nessun inadempimento poteva allo stesso imputarsi per il ritardo nel collaudo,
riconducibile alla complessità delle operazioni e ai vizi riscontrati nell'opera e che,
in ogni caso, non vi fosse alcun nesso di causalità tra il ritardo e il danno concretamente verificatosi.
Il eccepiva poi, sul quinto motivo di impugnazione, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto non comprensibile e non tempestivamente precisata.
Ne deduceva l'inammissibilità anche in relazione al contenuto, poiché idonea ad integrare una mutatio libelli, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e la riteneva,
comunque, infondata nel merito, atteso che il aveva già correttamente CP_5
operato, dai costi effettivamente sostenuti per il ripristino dell'opera, la detrazione
11 della rata di saldo costituente il credito residuo dell'impresa.
Contestava altresì il sesto motivo di appello, relativo al quantum del ristoro accordato dal primo giudice, evidenziando la tardività delle censure che riguardavano l'intervento manutentivo, atteso che l'impresa non Parte_1
aveva mai avanzato osservazioni sulla scelta tecnica adottata dal per CP_1
l'esecuzione in danno dei lavori con determinazione sindacale n. 77 del 23.11.2010.
Evidenziava, inoltre, come la scelta dell'ente comunale non avesse determinato nessun aggravio dei costi, trattandosi di modalità esecutiva che assicurava l'esecuzione a regola d'arte e il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
Con il medesimo atto difensivo, il proponeva appello incidentale, CP_1
chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale laddove era stato imputato, alla stazione appaltante, il ritardo nelle operazioni di collaudo, con conseguente condanna al rimborso delle spese che l'impresa aveva sostenuto quali oneri di vigilanza nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine contrattuale per lo svolgimento del collaudo e la consegna dell'opera.
A tal proposito, articolava l'appello incidentale in due motivi di censura.
Con il primo, contestava l'erronea valutazione del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, avendo valorizzato solo le cause del ritardo delle operazioni di collaudo sino alla prima visita del 16.07.2008, non considerando le ragioni del rallentamento successivo, riconducibili invece alla complessità delle operazioni
(con particolare riferimento all'impianto termico e all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua dalla copertura) e alla condotta dell'impresa, che aveva illegittimamente rifiutato di eseguire gli interventi richiesti dalla commissione di collaudo sulla pavimentazione e sugli intonaci degli architravi delle finestre.
12 Chiedeva pertanto addebitarsi in via esclusiva all'impresa il ritardo del Pt_1
collaudo per il periodo intercorrente tra il 17.10.2008 (data di verificazione degli atti vandalici) sino all'emissione del certificato di collaudo avvenuta il 9.11.2009.
Con il secondo motivo, censurava poi la statuizione con cui il Tribunale aveva disposto il rimborso, a carico del ed in favore dell'impresa, delle spese di CP_1
vigilanza sostenute dall'impresa, sotto il duplice profilo della decadenza dalla possibilità di contestazione e della mancata prova dell'effettivo svolgimento di un servizio di guardiania dell'edificio conforme ai criteri previsti nel c.s.a.
In ordine al primo profilo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 107
RD 350/1895 e dell'art. 203 co. 2 DPR 554/1999, trattandosi di pretesa che non aveva mai costituito oggetto di rituale richiesta o di apposita riserva negli atti di contabilità, nello stato finale e negli atti di collaudo.
Più nel dettaglio, riteneva l'ente appellante in via incidentale che l'impresa,
sebbene con nota assunta al protocollo del Comune di n. 22187 del CP_1
29.09.2009, avesse invocato il rimborso delle spese di vigilanza, al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo, non avesse poi formulato alcuna specifica riserva.
In ogni caso, poi, rispetto al profilo probatorio, evidenziava il difetto di riscontro in ordine all'accettazione da parte dell'istituto di Vigilanza Exraurbana S.r.l. della proposta contrattuale, nonché la mancata allegazione di fatture e di quietanze di pagamento, a fronte delle risultanze delle prove testimoniali che avevano descritto i luoghi durante le operazioni di collaudo prive di guardiania.
Alla luce dei suddetti motivi, chiedeva pertanto la condanna di al Parte_1
pagamento del complessivo importo di € 26.487,13 (somma ottenuta dalla
13 decurtazione, dai costi sostenuti per il ripristino dell'opera, pari ad € 49.742,00,
della rata residua di saldo di € 22.072,61 oltre iva al 20% spettante all'impresa),
senza operare la compensazione per l'ulteriore credito derivante dalle spese di vigilanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26.09.2024, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo di appello, avvinti da un'evidente connessione logica prima ancora che giuridica (contenendo entrambi la contestazione, sebbene sotto diversi profili, della statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente, in capo all'impresa, l'obbligo di custodia e di vigilanza dell'opera anche dopo la scadenza del termine previsto per lo svolgimento del collaudo) risultano suscettibili di trattazione congiunta.
In prima battuta, il ha censurato il richiamo, effettuato nella sentenza Pt_1
impugnata, al principio giurisprudenziale sancito nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 11889/2014.
Secondo tale pronuncia “In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore ha
diritto di essere compensato per l'attività di vigilanza e custodia dell'opera solo
nel caso in cui si provi un ritardo imputabile alla P.A. nel dare inizio al collaudo
nel termine fissato dal capitolato speciale d'appalto, mentre, per tutta la durata dei
lavori e fino alla scadenza del termine per lo svolgimento del collaudo, tale attività
resta a carico dell'impresa, formando oggetto di un obbligo generale, la cui
remunerazione è compresa nel corrispettivo dell'appalto”.
Orbene, il riferimento a tale massima non può dirsi avulso dalla fattispecie in
14 esame, concernendo proprio il caso di una domanda di rimborso di oneri relativi ad interventi di manutenzione e custodia affrontati dall'appaltatore dopo l'ultimazione dei lavori e durante lo svolgimento del collaudo.
Vero è che il principio risulta incentrato sul presupposto del diritto dell'impresa a conseguire il rimborso delle spese di vigilanza, individuato nella sussistenza di un ritardo riconducibile alla stazione appaltante alla PA, ma proprio il riconoscimento di tale prerogativa postula che l'appaltatore abbia continuato a custodire e a svolgere attività di vigilanza anche dopo la scadenza del termine per il collaudo
(altrimenti non si giustificherebbe il riferimento al “ritardo imputabile alla PA”).
Parimenti infondata risulta la censura concernente l'asserita contraddittorietà della sentenza laddove il Tribunale, per un verso, avrebbe utilizzato argomentazioni utili
“a giustificare le spese di vigilanza sopportate dall'impresa per il periodo Pt_1
successivo al decorso del termine di legge fissato per l'espletamento delle
operazioni di collaudo, al punto da accogliere l'eccezione riconvenzionale
avanzata dall'appaltatore” e, per altro, in difetto di “un nesso di logicità discorsiva
e argomentativa” ha concluso per la condanna dell'impresa al pagamento delle spese, sopportate dal per il rifacimento del parquet. CP_1
In realtà, nessuna contraddizione può configurarsi nell'iter argomentativo seguito dal primo giudice, trattandosi di conseguenze derivanti da presupposti del tutto distinti che operano su piani altrettanto diversi.
Ed invero, il rimborso delle spese di vigilanza all'impresa rinviene il proprio fondamento nel disposto dell'art. 5 l. 741/1981 quale conseguenza del ritardo della
PA nello svolgimento del collaudo, mentre la condanna dell'impresa al pagamento in favore del dei costi sostenuti per il ripristino della pavimentazione è un CP_1
15 effetto della responsabilità dell'appaltatore conseguente all'inadempimento dell'obbligo di custodire la cosa sino alla consegna, cristallizzato, in termini generali, nella norma di cui all'art. 1177 c.c.
La Corte di Cassazione, proprio a conferma di tale chiara distinzione, ha invero affermato che “In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine
di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo
fissato nell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 fa sorgere il diritto
dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato
delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni.
Tuttavia, la presunzione "iuris tantum" di responsabilità della committenza nel
ritardo nell'espletamento del collaudo, dettata dal "favor" per le ragioni
dell'impresa, se incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, non per
questo impedisce alla committenza di provare il contrario. Infatti, una cosa è la
fattispecie del ritardo nel collaudo e dei suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, altra
è la diversa ipotesi della responsabilità dell'impresa per i vizi dei lavori commessi,
che non è destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle
ritenute in garanzia, ex art. 5, comma, 4, legge n. 741 del 1981” (cfr. Cass. civ.
13/03/2019, n. 7194).
Ulteriore profilo affrontato con il secondo motivo di gravame concerne l'insussistenza di un inadempimento da parte dell'impresa; e ciò sia per l'impossibilità di configurare un persistente obbligo di custodia e di vigilanza a suo carico, stante l'intervenuto decorso del termine legale e convenzionale per lo svolgimento del collaudo, sia perché il vi avrebbe in ogni caso provveduto Pt_1
mediante stipula del contratto con l'Istituto di Vigilanza Exraurbana S.r.l.
16 Entrambi i rilievi non colgono nel segno.
In relazione al primo aspetto, si osserva come ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera h), del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000 (applicabile ratione temporis al contratto di appalto in esame, siglato il 18.11.2004), espressamente richiamato dall'art. 37 del C.S.A., sono a carico dell'appaltatore “le spese per la
custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione”.
Ed, ancora, l'art. 14 del medesimo Capitolato Generale d'appalto stabilisce che “1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e
tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle
persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del
regolamento”.
L'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, poi, redatto il 10.7.2000, adeguato il
10.3.2003 alla l.r. 7/2022, al punto 39.2. rubricato “Vigilanza del cantiere”, dispone che “Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del
cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano
essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione” (cfr. doc. 3 fascicolo . CP_1
Prosegue poi la suddetta norma prescrivendo “Ai sensi dell'art. 22 della legge 13
17 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la realizzazione di
opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.
In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato
art. 22 della legge n. 646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed
il collaudo provvisorio, salvo l'anticipata consegna delle opere
all'amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del
cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando
non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in
precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore
non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto”.
L'interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate fondata sulla ratio sottesa alle suddette disposizioni, agevolmente ravvisabile nel garantire un'adeguata custodia dell'opera sino alla consegna in favore del committente, trova ulteriore e dirimente riscontro nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che “In tema di appalto di opere pubbliche, nel periodo intercorrente fra
l'ultimazione dell'opera ed il suo collaudo, a carico dell'appaltatore restano la
manutenzione dell'opera e i lavori di riparazione dei danni che questa potrebbe
subire in tale lasso di tempo solo nell'ipotesi in cui al suddetto appaltatore
rimangano il possesso e la disponibilità dell'opera, pur ultimata;
ne consegue che,
18 ove, prima del collaudo, sia avvenuta l'immissione dell'appaltante nel possesso
dell'opera, sia in seguito a consegna materiale da parte dell'appaltatore, sia per
iniziativa dello stesso appaltante senza opposizione da parte dell'appaltatore, su
quest'ultimo continueranno a gravare fino al momento del collaudo solo le
responsabilità relative all'avvenuta realizzazione dell'opera (e quindi derivanti dai
vizi o difformità da cui essa risulti offerta o dalla sua esecuzione non a regola
d'arte), ma non quelle inscindibilmente connesse con il perdurante possesso
dell'opera” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 21 dicembre 2000, n. 16062):
E, dunque, se è vero che l'art. 124 Capitolato Speciale di Appalto prescrive che “il
completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo
provvisorio e l'invio dei documenti all'amministrazione, così come prescritto
dall'art. 192 del Regolamento n. 554/1999”, è altrettanto innegabile che tale disposizione non postula, sic et simpliciter, il venir meno dell'obbligo di custodia dell'opera da parte dell'appaltatore allo scadere del termine previsto per il collaudo,
trattandosi di obbligazione inscindibilmente connessa al perdurante possesso dell'opera da parte dell'impresa.
Ed invero, è sempre la Suprema Corte ad affermare che “Poiché l'obbligazione di
consegnare una cosa determinata include, ai sensi dell'art. 1177 c.c., quella di
custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione
accessoria di adeguata custodia - in relazione al furto avvenuto in un cantiere
edilizio - l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni
suggerite dall'ordinaria diligenza, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione
del rapporto principale di appalto (nella specie, per la risoluzione di diritto, ex art.
19 81 del R.D. n. 267 del 1942, a seguito della sottoposizione della committente a
liquidazione coatta amministrativa), atteso che l'obbligo di custodia è correlato
alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di
appalto, al quale esso sopravvive”(Cass. civ. n. 20995/2009).
Principio, quello da ultimo richiamato, costituente il logico corollario della disposizione contenuta all'art. 1177 c.c. alla cui stregua l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che l'impresa, anche dopo la scadenza del termine (legale e convenzionale) per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, fosse tenuta all'obbligo di custodia e di vigilanza dell'opera.
Obbligo non esattamente adempiuto dal in virtù dei danni rilevati Pt_1
nell'edificio.
Ed invero, a nulla vale obiettare, come ha fatto l'appellante, di aver siglato un contratto per il servizio di vigilanza con una società terza, atteso che i vizi riscontrati in occasione delle operazioni di collaudo non appaiono riconducibili ad un'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, ma al non corretto svolgimento dell'attività di custodia, trattandosi di deterioramenti derivanti da atti vandalici.
Né, d'altra parte, come si dirà più diffusamente nella trattazione del quarto motivo di appello, l'impresa ha dato prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo (quali vigilanza continua, anche nelle ore notturne, e rispetto di tutte le prescrizioni in tema di sicurezza degli immobili).
Sul punto, la Corte di Cassazione non ha mancato di ricordare come “In tema di
responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene
20 e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non
costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo
che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante
l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del
contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art.
1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ. n. 8978/2020).
Ne deriva che, a fronte di tutti i vizi e i deterioramenti rilevati in sede di collaudo,
privo di riscontro risulta l'assunto dell'appellante di aver correttamente adempiuto all'obbligo di vigilanza da cui era pure gravato.
Con l'ultimo profilo concernente il secondo motivo di impugnazione, il ha Pt_1
altresì lamentato l'errore del Tribunale nel non aver valutato la condotta del con riferimento al ritardo maturato rispetto allo svolgimento del collaudo, CP_1
in termini di inadempimento contrattuale, trattandosi, a suo dire di comportamento equiparabile al rifiuto della prestazione idoneo a determinare una vera e propria mora credendi.
Alcune considerazioni si impongono sul punto.
Innanzitutto, giova rilevare che la tardiva esecuzione del collaudo è stata esaminata e valutata dal giudice ponendola a presupposto del diritto dell'impresa a conseguire il rimborso delle spese di vigilanza, idoneo ad integrare un credito per prestazioni non contemplate dal contratto, che va riconosciuto alla stregua dell'imputabilità di quel ritardo alla committente (cfr. Cass. civ. n. 11889/2014).
Se così è tale pur irregolare condotta non investe il diverso profilo sinallagmatico delle prestazioni principali dedotte in contratto (ovvero esecuzione dell'opera a fronte del pagamento di un corrispettivo) e non può qualificarsi, così come dedotto
21 dall'appellante, alla stregua di un inadempimento contrattuale tout court e di un rifiuto della prestazione.
Quanto alla mora credendi, è sufficiente ricordare che all'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (così come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, atteso che sul piano della "consegna"
dell'opera, interviene tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi (cfr. Cass. civ. n. 1509/2015).
A fronte di tale articolata struttura del contratto in questione, appare non conforme ai principi normativi e giurisprudenziali che governano la materia traslare sic et simpliciter all'appalto pubblico le norme sull'offerta formale e sulla mora credendi di cui agli artt. 1206 c.c.
In ogni caso, si osserva pure che le missive inviate dall'impresa al con cui CP_1
si rileva l'avvenuto decorso del termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori per procedere al collaudo non soddisfano i requisiti dell'offerta formale di cui al combinato disposto degli artt. 1216 e 1209 co. II c.c., occorrendo un'intimazione alla stazione appaltante di ricevere la consegna dell'immobile mediante atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Nel caso di specie, la missiva del 29.5.2008 inviata dal al contiene Pt_1 CP_1
una mera comunicazione da parte dell'impresa di considerarsi “non più
22 responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e della
custodia nella stessa” con invito rivolto al di fissare la data “per la presa CP_1
in consegna dei lavori”.
Evidente risulta l'assenza di un'effettiva intimazione alla consegna oltre al difetto di prova circa il rispetto delle modalità di notifica previste dalla legge.
Venendo ora al vaglio del terzo motivo di impugnazione, concernente l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle eccezioni di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. e di intervenuta prescrizione si osserva come, trattandosi di eccezioni preliminari, il Tribunale , che pure avrebbe dovuto motivare in modo espresso il loro rigetto, le ha evidentemente ritenute infondate in modo implicito mediante esame delle censure di merito.
Le suddette eccezioni si fondano su un presupposto del tutto insussistente nel caso di specie, ovvero che il abbia inteso far valere la garanzia per difformità CP_1
o vizi dell'opera.
Ed invero, come sopra già ricordato, l'ente locale committente ha piuttosto invocato il risarcimento del danno causalmente correlato all'inesatto adempimento dell'obbligo di vigilanza incombente sull'appaltatore.
E' pacifico, infatti, che i vizi riscontrati esulino dall'originaria esecuzione dell'opera ma afferiscano piuttosto a deterioramenti verificatisi medio tempore a causa di atti vandalici prima che le operazioni di collaudo, pur tardivamente avviate, fossero concluse.
Ne deriva, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 1667 c.c.
riferito all'inadempimento dell'appaltatore rispetto all'obbligazione principale dell'esecuzione dell'opera e logicamente connesso ai rimedi approntati dal
23 successivo art. 1668 c.c. in termini di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, invero non azionati dal CP_1
Conclusione, questa, che trova piena conferma nel principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte alla cui stregua “L'azione di rivalsa del
committente nei confronti dell'appaltatore per le somme erogate a terzi a titolo di
risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata è soggetta
all'ordinario termine di prescrizione, e non al regime di decadenza e prescrizione
breve di cui all'art. 1667 c.c., atteso che in tale ipotesi non viene azionata la
speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì una ordinaria azione di
risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale”
(cfr. Cass. civ. n. 16830/2018).
In ogni caso, per mera completezza, si evidenzia come i rilievi sollevati dall'appellante si rivelino infondati anche sotto diverso profilo, avendo il CP_1
provveduto alla tempestiva denunzia dei vizi (cfr. missiva del 20.10.2008, a fronte di atti vandalici verificatisi il 17.10.2008, doc. 9 fascicolo primo grado e CP_1
all'interruzione del termine di prescrizione (cfr. missive del 24.8.2010, del
3.5.2011 e del 24.5.2011, docc. nn. 32, 43 e 44) giusta produzione documentale in atti che non ha costituito oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante.
Infondato, oltre che mal posto, si rivela poi il quarto motivo di impugnazione incentrato sull'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alla dedotta sussistenza del caso fortuito, che escluderebbe la responsabilità dell'impresa o, in subordine, di un concorso colposo della stazione appaltante per il ritardo nelle operazioni di collaudo.
E però, nella fattispecie in esame, a venire in rilievo non è la responsabilità, peraltro
24 oggettiva, di cui all'art. 2051 c.c., quanto – giova ripeterlo – quella derivante dall'inadempimento degli obblighi di custodia e di vigilanza cui l'appaltatore è
tenuto sino alla definitiva accettazione dell'opera da parte del committente all'esito delle operazioni di collaudo.
Ne consegue che l'appellante, per esimersi dalla suddetta responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità nell'esecuzione della prestazione per causa a lui non imputabile.
Prova che, nel caso in esame, non può dirsi raggiunta per il solo fatto che l'impresa abbia delegato l'attività di vigilanza ad un soggetto terzo, a fronte del difetto Pt_1
di prova in ordine allo svolgimento di un'attività di effettiva e continua vigilanza,
anche notturna, rispondente alle previsioni in tema di sicurezza degli immobili.
In ogni caso, giova richiamare il precedente giurisprudenziale sopra indicato (Cass.
civ. n. n. 8978/2020) alla cui stregua neppure la rapina è stata dalla Suprema Corte
considerata ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, non solo difetta ogni riscontro in ordine all'assoluta imprevedibilità dell'evento (trattandosi di edificio non ancora in uso ed ubicato in zona periferica), tale da recidere ogni nesso causale rispetto all'inadempimento dell'impresa, ma anche e soprattutto dell'adozione, da parte del di tutte gli Pt_1
accorgimenti e di tutte le cautele idonee a scongiurare il verificarsi del fatto lesivo.
Considerazioni analoghe possono svolgersi anche rispetto alla dedotta applicazione dell'art. 1227 c.c. sull'assunto per cui il con il ritardo ad esso imputabile CP_1
25 nello svolgimento del collaudo, avrebbe concorso a cagionare il danno.
In realtà, il persistente obbligo di vigilanza a carico dell'impresa elide in nuce ogni possibilità di scorgere un nesso causale tra il tardivo avvio delle operazioni di collaudo e il verificarsi dei deterioramenti nell'opera a causa degli atti vandalici ad opera di terzi, posto che l'obbligo di custodia permane in capo all'appaltatore senza soluzione di continuità fino al compimento del collaudo, di talché l'esonero,
autodeterminato dell'impresa, da ogni responsabilità per i fatti medio tempore occorsi all'opera, non vale a giustificare una diversa dislocazione delle responsabilità.
Parimenti infondato risulta il quinto motivo di impugnazione con cui, nella sostanza, l'appellante ha lamentato la decurtazione del prezzo che verrebbe a determinarsi per effetto del ristoro oggetto di condanna a carico dell'impresa.
Con tale censura si confonde invero la prestazione dedotta in contratto, il cui adempimento si inserisce nella fisiologica esecuzione dello stesso (ovvero il pagamento del prezzo a fronte dell'opera) con l'obbligazione risarcitoria che opera a seguito di un inadempimento totale o parziale e che non incide sull'equilibrio negoziale così come originariamente stabilito dalle parti nella determinazione dell'accordo, ma persegue piuttosto l'obiettivo di approntare un ristoro per il pregiudizio subìto causalmente riconducibile alla condotta inadempiente di una parte.
A ciò si aggiunga che il diritto dell'impresa a ricevere il pagamento della rata di saldo è stato espressamente riconosciuto dal sin dall'atto introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado, con conseguente compensazione rispetto al maggior credito risarcitorio dallo stesso vantato.
26 Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata ritenendo che il Tribunale, nella determinazione del quantum accordato,
avrebbe aderito alle richieste unilaterali del il quale arbitrariamente aveva CP_1
deciso di optare per il rifacimento dell'intera pavimentazione, così violando il principio di buona fede, cui pure deve improntarsi la condotta del creditore, ed aggravando i costi dell'intervento.
Il rilievo non risulta meritevole di accoglimento in quanto generico e indeterminato.
Ed invero, l'appellante, nel contestare la scelta tecnica effettuata dal nel CP_1
provvedere all'esecuzione delle opere di ripristino, non ha fornito alcun valido raffronto tra i costi dell'eventuale intervento localizzato dallo steso ritenuto più
conveniente e quelli per l'intero rifacimento e, soprattutto, non ha dimostrato l'idoneità tecnica del dedotto intervento localizzato a rendere l'opera ugualmente conforme a regola d'arte.
Il ha poi sul punto dedotto – con allegazione non puntualmente contestata CP_1
– che la soluzione prescelta era l'unica in grado di assicurare il superamento di tutti gli inconvenienti che si erano palesati nella pavimentazione e a consentire il rilascio delle certificazioni di legge, consentendo anche il recupero di una parte del materiale collocato per la pavimentazione, messo persino a disposizione dell'impresa per eventuale riutilizzo.
Alla luce del mancato accoglimento dei suddetti motivi di gravame, deve considerarsi assorbito il vaglio dell'ultima censura concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Venendo ora al vaglio di motivi di appello incidentale, valgano le seguenti
27 considerazioni.
Quanto al primo motivo, avente ad oggetto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa l'addebito del ritardo nel collaudo, il Comune ha lamentato che le operazioni di collaudo si erano protratte, almeno nel periodo compreso tra il
17.10.2008 e il 09.11.2009 a causa della condotta dell'impresa che aveva rifiutato di eseguire gli interventi di ripristino richiesti dalla Commissione di Collaudo.
Di tutto rilievo risulta, in proposito, richiamare quanto sostenuto dalla Corte di
Cassazione alla cui stregua “In tema di appalto di opera pubblica è infatti destinato
a valere il principio in più occasioni espresso da questa Corte di legittimità per il
quale: «il fatto imputabile all'impresa che ex art. 5 I. 741 del 1981 impedisce
l'estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma
anche al semplice ritardo del collaudo, deve consistere in una condotta o in un
evento riferibile all'impresa che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle
operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso di mancata consegna
delle opere o della mancata rimozione di materiali o attrezzi); come tale esso non
può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo,
attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità
dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente
fatto salvo dal 13 medesimo art. 5” (Sent. C. Cass. civ. 13/03/2019, n. 7194 e, nello stesso senso, Cass. 05/06/2001 n. 7596; Cass. 13/02/2002 n. 2069; più
recentemente, in termini: Cass. 27/03/2012 n. 4915; Cass. 21/12/2015 n. 25674;
Cass. 09/05/2018 n. 11189).
Prosegue ancora la Corte affermando che “la presunzione "iuris tantum" di
responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo,
28 dettata dal "favor" per le ragioni dell'impresa, se incide, alleggerendolo, sul
relativo onere della prova, non per questo impedisce alla committenza di provare
il contrario. Infatti, una cosa è la fattispecie del ritardo nel collaudo e dei suoi
presuntivi, ma vincibili, effetti, altra è la diversa ipotesi della responsabilità
dell'impresa per i vizi dei lavori commessi, che non è destinata ad operare,
escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia, ex art. 5,
comma, 4, legge n. 741 del 1981”
Se è vero dunque che la presunzione di addebitabilità del ritardo nel collaudo alla stazione appaltante può essere superata dalla prova contraria, pur nel presupposto che la rilevazione di eventuali vizi nell'opera non esclude il diritto alla restituzione delle garanzie che l'impresa ha continuato a prestare – stante la diversità dei piani su cui operano i due rimedi - deve pure sottolinearsi come nel caso di specie, a fronte di un termine semestrale dall'ultimazione dei lavori per il compimento del collaudo che veniva a scadere nel febbraio del 2008 (atteso che i lavori erano stati ultimati il 17.8.2007, con certificazione del 30.8.2007), il collaudo ha avuto inizio soltanto il 16.7.2008, a undici mesi di distanza dal dies a quo rilevante, chiudendosi con l'ottava visita di sopralluogo, svoltasi il 28.9.2009.
Ne consegue che, a fronte di un avvio delle operazioni di collaudo ampiamente oltre i termini stabiliti dall'art. 124 del capitolato speciale di appalto, del tutto irrilevante ai fini dell'imputazione del suddetto ritardo risulta la successiva condotta dell'impresa, intervenuta invero in un momento in cui il ritardo si era già
concretizzato.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il ha poi censurato la CP_1
sentenza impugnata laddove il primo giudice ha omesso di esaminare l'eccezione
29 di decadenza in cui sarebbe incorsa l'impresa rispetto al diritto di chiedere il rimborso delle spese di vigilanza, stante il difetto di apposita riserva al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo, in violazione degli artt. 107 RD
350/1895 e 203 co. 2 DPR 554/1999.
L'appellante, in seno alle note di trattazione scritta del 26.6.2024, ha rilevato la tardività della suddetta eccezione, in quanto sollevata dopo la prima udienza di comparizione a fronte di una tempestiva costituzione in giudizio del Pt_1
In effetti, dall'esame degli atti di causa relativi al giudizio di primo grado, emerge che il all'udienza di prima comparizione del 10.12.2012, non ha in alcun CP_1
modo eccepito la suddetta decadenza dell'impresa per mancata iscrizione della riserva, limitandosi ad una contestazione generica ed onnicomprensiva della comparsa avversa.
A mente dell'art. 183 c.p.c. co. 5 nella formulazione ratione temporis applicabile,
è all'udienza di prima comparizione e trattazione che l'attore può proporre “le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni
proposte dal convenuto” e, in questo caso, si tratta proprio di un'eccezione di decadenza rispetto all'eccezione riconvenzionale sollevata dall'impresa convenuta.
Il ha invece articolato in modo puntuale e specifico la suddetta eccezione CP_1
di decadenza solo nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.
Ciò nondimeno, l'eccezione risulta infondata anche nel merito, atteso che secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione “Nell'ambito della disciplina
pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore d'inserire le proprie pretese, nei
confronti dell'Amministrazione o dell'ente appaltante, nel registro di contabilità e
nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350
30 del 1895, riguarda le istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo
contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al
momento conclusivo del collaudo), ma non le riserve per eventuale revisione dei
prezzi, con riguardo alle quali è comunque sufficiente che la relativa domanda sia
presentata prima della firma del certificato di collaudo” (cfr. Cass. civ. n.
29471/2018, n. 21035/2009).
Sono altresì sottratte al regime dell'onere della riserva anche le richieste di interessi moratori da parte dell'appaltatore con riferimento al ritardo nel pagamento della rata di saldo per l'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di effettuare il collaudo (cfr. Cass. civ. n. 12628/2011).
Ne consegue che, in applicazione dei suddetti principi, non può non rilevarsi come nel caso di specie la richiesta dell'impresa di rimborso degli oneri di vigilanza affrontati dopo la scadenza del termine previsto dal contratto per il collaudo non afferisca alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite e non risulti, quindi, soggetta al regime di cui all'art. 107 RD 350/1895.
Nell'ambito del secondo motivo di appello incidentale, il ha poi lamentato CP_1
il difetto di prova circa l'effettivo svolgimento del servizio di guardiania da parte dell'impresa, in virtù dell'inidoneità del contratto prodotto, cui non risulta allegata l'accettazione della società di vigilanza né le fatture di pagamento, censurando altresì l'inadeguatezza del servizio svolto ai sensi dell'art. 39 c.s.a.
I rilievi non colgono nel segno, in quanto l'impresa, con il contratto in esame, da cui è possibile desumere anche il prezzo pattuito, ha dimostrato di avere siglato un contratto con una società terza, cui ha delegato l'attività di vigilanza.
Ininfluenti risultano sia la mancata allegazione delle fatture, costituendo il contratto
31 il titolo del rapporto negoziale che prevede un corrispettivo a fronte di un servizio e fonte dell'obbligo di pagamento del prezzo per l'impresa; sia la mancata produzione dell'accettazione da parte della società di vigilanza, atteso che il contratto risulta firmato dal proprio su un modulo predisposto dalla detta Pt_1
società, come allegato dall'impresa e non specificatamente contestato dal CP_1
Quanto all'asserita inidoneità del servizio svolto, che non presenterebbe, secondo il i caratteri della continuità, trattasi di profilo che non incide sugli onri CP_1
sostenuti dall'impresa e sul correlato diritto al rimborso della stessa, ma che rileva,
come sopra già ricordato, sul piano della responsabilità contrattuale dell'impresa medesima che, non avendo esattamente adempiuto all'obbligo di custodia (con un inadempimento non assoluto ma parziale, posto che i danni verificatisi non hanno reso l'immobile totalmente inidoneo all'uso cui era destinato) è infatti chiamata a rispondere dei deterioramenti riscontrati nell'opera.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi disporsi la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, in virtù della reciproca soccombenza delle parti,
devono tra le stesse integralmente compensarsi.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale determina la sussistenza,
inoltre, dei presupposti processuali per l'applicazione, in danno degli appellanti,
dell'art.13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- conferma la sentenza impugnata n. 278/2018 pubblicata il 18.6.20148 del
Tribunale di Caltanissetta, appellata, in via principale, da e, in via Parte_1
32 incidentale, dal;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado;
- pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il presente giudizio di appello.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
25.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RI CI SI BE RE
33