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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati:
- dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
- dott. Michele VIDETTA Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 499/2019 del Ruolo generale,
avente ad oggetto: PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE ANTE CAUSAM
vertente
tra
Parte_1 Parte_2
(avv.ti VITO BARBUZZI, RAFFAELE DE VITO)
appellanti e
Controparte_1
[...
in persona del l.r.p.t., ,
[...] Controparte_2
Controparte_3
(avv.to ROBERTO MASSARELLI)
appellati
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ordinanza pubblicata l'11.09.2019 il Tribunale ordinario di Potenza, in
[... composizione monocratica, a definizione del giudizio promosso da nei confronti Parte_3
dell' Controparte_4
[...] in persona del l.r.p.t., e : Controparte_2 Controparte_3
• Rigettava la domanda degli attori;
• condannava gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di tutte le altre parti.
Con atto di citazione in appello e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la suddetta pronuncia innanzi a questa Corte.
[...]
Si sono costituite le parti convenute.
Assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 30.09.2025 nessuna delle parti costituite formulava note di trattazione
‒ attività equipollente alla comparizione in udienza. Parimenti, assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4
c.p.c. entro il 18.11.2025 nessuna delle parti costituite provvedeva al deposito di note scritte così ponendo in essere un comportamento equiparabile alla mancata comparizione in udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
La Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 309 e 181 co.1
c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 30.09.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il termine del 18.11.2025. L'art. 181 co. 1 c.p.c. – nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art. 50 del D.L. 25/6/08 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/08 n. 133 – dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 112/08, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 25.6.2008.
Nel caso di specie il processo di primo grado tra le parti è stato instaurato nel
2018 sicché trova senz'altro applicazione l'art. 181 co. 1 c.p.c. nella nuova formulazione. Né può dubitarsi che l'art.181 c.p.c. sia operativo anche nel giudizio di appello, atteso il richiamo dell'art. 359 c.p.c. alle norme relative al
2 procedimento di primo grado davanti al Tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito di note scritte entro il
30.09.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il 18.11.2025 va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo. In aderenza al dettato dell'art. 338 c.p.c.,
l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe trascritto, in composizione monocratica, pubblicata il 10.05.2019, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 127 ter-309-181 co.1 c.p.c.;
- dichiara il passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata;
- nulla per le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 18 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est. Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE Pasquale Cristiano
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