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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2062/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2062/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
5.11.1977, elettivamente domiciliati in Minturno alla via Appia n. 971 presso lo studio dell'Avv.
DA FI che li rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.09.1997 a Minturno (LT) e che dallo loro unione nascevano i figli Per_1
Per_ (il 3.03.1998), (il 7.11.2002) e (il 31.10.2007), hanno chiesto dichiararsi la Persona_3 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) la sig.ra Parte_2 dimorerà nella casa coniugale, ove abiterà unitamente ai tre figli;
2) l'affidamento del figlio
[...] minore, che comunque il 31.10.2025 diventerà maggiorenne, ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso;
3) il sig. Pt_1 verserà a titolo di mantenimento dei tre figli la somma di euro 400,00 (€ 250 per ed € Persona_3
Per_ 150 per e come contributo locativo), oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) il sig. Per_1 continuerà a farsi pieno carico, sino all'estinzione, del mutuo fondiario ipotecario, Parte_1 cointestato ad entrambi i coniugi e stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.a.;
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, deve evidenziarsi che, nelle more, il figlio Per_3
è divenuto maggiorenne. Pertanto, non deve adottarsi alcuna previsione in ordine
[...] all'affidamento, collocamento e diritto di visita dello stesso. Per il resto, le ulteriori condizioni di cui al ricorso appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2062/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 3.12.2025, ad eccezione delle disposizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita relative al figlio in quanto divenuto maggiorenne;
Persona_3
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Minturno (LT) il 27.09.1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 1997, al n.10, parte I);
3) nulla per le spese di lite.
Cassino, 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2062/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
5.11.1977, elettivamente domiciliati in Minturno alla via Appia n. 971 presso lo studio dell'Avv.
DA FI che li rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.09.1997 a Minturno (LT) e che dallo loro unione nascevano i figli Per_1
Per_ (il 3.03.1998), (il 7.11.2002) e (il 31.10.2007), hanno chiesto dichiararsi la Persona_3 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) la sig.ra Parte_2 dimorerà nella casa coniugale, ove abiterà unitamente ai tre figli;
2) l'affidamento del figlio
[...] minore, che comunque il 31.10.2025 diventerà maggiorenne, ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso;
3) il sig. Pt_1 verserà a titolo di mantenimento dei tre figli la somma di euro 400,00 (€ 250 per ed € Persona_3
Per_ 150 per e come contributo locativo), oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) il sig. Per_1 continuerà a farsi pieno carico, sino all'estinzione, del mutuo fondiario ipotecario, Parte_1 cointestato ad entrambi i coniugi e stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.a.;
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, deve evidenziarsi che, nelle more, il figlio Per_3
è divenuto maggiorenne. Pertanto, non deve adottarsi alcuna previsione in ordine
[...] all'affidamento, collocamento e diritto di visita dello stesso. Per il resto, le ulteriori condizioni di cui al ricorso appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2062/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 3.12.2025, ad eccezione delle disposizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita relative al figlio in quanto divenuto maggiorenne;
Persona_3
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Minturno (LT) il 27.09.1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 1997, al n.10, parte I);
3) nulla per le spese di lite.
Cassino, 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi