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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.12823/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Andrea Cecinelli
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Andrea Cecinelli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 , depositate in data 12.12.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. Il figlio vivrà con la madre nell'immobile sito nel Comune di Roma Persona_1
(RM) in Via Paolo Frisi n. 38; 3. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig.
a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiore, economicamente non Parte_2 autosufficiente, verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili, da recapitarsi presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla data dell'udienza (25/09/2014) e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita;
4-
Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, saranno interamente a carico della madre. Le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma, che qui si ritiene integralmente riportato;
5. I Sig.ri e Parte_1 Parte_2 dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
24/09/1994, trascritto nei registri di Stato Civile presso il Comune di Roma (RM), dell'anno 1994 all'Atto n. 01351 – Parte 2 – Serie A03, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.12823/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Andrea Cecinelli
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Andrea Cecinelli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 , depositate in data 12.12.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. Il figlio vivrà con la madre nell'immobile sito nel Comune di Roma Persona_1
(RM) in Via Paolo Frisi n. 38; 3. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig.
a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiore, economicamente non Parte_2 autosufficiente, verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili, da recapitarsi presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla data dell'udienza (25/09/2014) e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita;
4-
Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, saranno interamente a carico della madre. Le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma, che qui si ritiene integralmente riportato;
5. I Sig.ri e Parte_1 Parte_2 dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
24/09/1994, trascritto nei registri di Stato Civile presso il Comune di Roma (RM), dell'anno 1994 all'Atto n. 01351 – Parte 2 – Serie A03, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi