Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PICCIAU
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott. Giovanni CASELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese all'udienza collegiale del 1/24, est. Dott.ssa Federica Cattaneo, decisan. 29/5/25 e promossa
DA
(c.f. P.IVA_1 ) già Parte_1
Parte_2 con sede in Galliate Parte_3
,
Lombardo (VA), Via Gaggio 4, in persona del legale rappresentante pro tempore difesa e rappresentata giusta procura rilasciata su foglio Parte_3
-
,
separato ed allegato al ricorso in appello - dagli Avv.ti Luca Franceschet del Foro di Varese e Francesco Fasani del Foro di Cremona
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2 ), con sede in Roma, Via IV Novembre n.
[...] (c.f.
144, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica “pro tempore", giusta determinazione del Presidente dell'Istituto prot. n. 203 del 13.6.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Biffi per mandato generale alle liti registrato il 19.9.2019 per Notaio Per_1 di Milano, n. 31279 di Repertorio,
Raccolta n. 17648, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini 7
APPELLATO
CONTRO
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3 ), con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore Cod. Fisc. P.IVA_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto
,
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. P.IVA_4 in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso in appello:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto..... nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dinanzi al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, nei giudizi RG 569/2019 e RG 77/2020, accertando e dichiarando: 66 la non sussistenza degli obblighi contributivi e di denuncia derivanti dalle contestazioni dei Verbali di accertamento n. VA51/2018-023, n. 2018006827/DDL, protocollo n. 12424 e n.
VA52/2018-203, n. 2017017032/DDL, protocollo n. 12436, fondanti il Ruolo n. 2019/000022 per gli anni 2014-2018; nullo e/o annullare e/o revocare il Ruolo n. 2019/000022 e la conseguente Cartella di pagamento n. 117 2019 00086905 40 000, e ogni suo atto presupposto;
- l'infondatezza e illegittimità della trasformazione, ad opera di CP_2 della classificazione ai fini previdenziali dell'attività svolta da [...] Parte_2 cod. fisc. Parte 3 Parte_3 P.IVA_5 da attività agricola (ATECO 2007- 01.25.00) ad attività di ristorazione con somministrazione (ATECO 2007- 56.10.11), csc 70.05.02
(Verbale Unico Accertamento e Notificazione n. VA51/2018-023 - N. 2018006827/DDL);
l'infondatezza e illegittimità dell' annullamento delle posizioni agricole dei dipendenti della società ricorrente in forza nel periodo dal gennaio 2014 a dicembre 2017 (Verbale Unico Accertamento e Notificazione n. VA51/2018-023 N. 2018006827/DDL);
— l'infondatezza e illegittimità dell'addebito a Parte_2 و dell'importo di € 500.664,74 (e Parte_3 Parte_3 - cod. fisc. P.IVA_5 titolo differ e e somme aggiuntive, per la modifica della classificazione di cui al precedente punto 1 (verbale Unico Accertamento e Notificazione n. VA52/2018-023 - N. 2017017032/DDL);
il diritto della ricorrente al ripristino della classificazione della propria attività, presso CP_2 come attività agricola (ATECO 2007- 01.25.00) e in conseguenza che nulla è dovuto da
[...]
Controparte_4 Parte_3
- C
P.IVA_5 a CP_2
In subordine: accogliere parzialmente l'appello, dichiarando, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 335/1995, la variazione della classificazione della Fattoria Gaggio ai fini previdenziali efficace a far data dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (2019).
Con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado."
PER L'APPELLATO CP_1_come da memoria di costituzione:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, dichiarare l'appello avversario inammissibile e comunque infondato e così confermare la sentenza resa dal Tribunale di Varese n. 1/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio."
PER L'APPELLATO_CP_2_come da memoria di costituzione:
"Voglia l'Ill.ma Corte adita
In via principale dichiarare la parziale inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di ius novorum;
nel resto respingerlo perché infondato e, per l'effetto merito confermare la sentenza del Tribunale di Varese n. 1 del 9.2.2024, con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, decidendo, in contumacia di Controparte_3 sulla opposizione della di Parte_2 eParte_3 Parte_2 " avverso la cartella di (ora Parte_3 Parte_1 avente ad oggetto l'importo n. 11720190008690540000, pagamento complessivo di € 17.927,52 a titolo di omessi premi CP_1 e relative sanzioni (RG n. 569/19) e sull'azione di accertamento negativo del credito vantato dall' CP_2 pari alla somma complessiva di € 500.664,74 a titolo di omessi contributi e relative sanzioni (RG n. 77/20) successivamente proposta dalla predetta società pretese riferite al periodo 16 1/14-31/12/17 e fondate sui verbali unici di Con accertamento dell'CP_2 e dell” n. VA51/2018-023 n. 2018006827/DDL prot. n.
12424 e n. VA52/2018-023 n. 2017017032/DDL prot. n. 12436 del 30/7/18, in esito ai quali, ritenuta la prevalenza dell'attività agrituristica su quella agricola, la ricorrente era stata inquadrata come impresa commerciale, con conseguente ricalcolo degli oneri contributivi e addebito di sanzioni, con la sentenza n. 1/24 rigettava integralmente le domande di cui ai ricorsi;
condannava la ricorrente a rifondere all' CP_1 le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
condannava la ricorrente a rifondere all' CP_2 le spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
dichiarava che nulla era dovuto per le spese di lite nei confronti di CP_6%; poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della ricorrente.
Il giudice di prime cure, illustrata (punto 4) la normativa di riferimento (art. 2135 c.c. sulla definizione di impresa agricola, gli artt. 2 e 4, 2^ comma della legge n. 96/06 con riferimento alla attività agrituristica, nonché l'art. 152 della
L.R. Lombardia n. 31/08 che ribadiva il criterio del tempo di lavoro impiegato nell'esercizio della attività agricola e agrituristica ai fini della prevalenza dell'una o dell'altra e precisato (punto 5) che la questione dibattuta concerneva appunto il requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica, esclusa dagli ispettori sulla base degli accertamenti e delle valutazioni effettuati, osservava innanzi tutto (punto 6) che il numero complessivo delle giornate di lavoro (agricolo + agrituristico) era da individuarsi in quello risultante dalle dichiarazioni periodiche effettuate dalla stessa società, di cui ai DMAG: "Ed infatti, la rilevanza di tali dichiarazioni, sostenuta dall' non risulta essere stata contestata dalla società ricorrente, la quale ha anzi più volte ribadito nel corso del giudizio che le giornate di lavoro di cui ai DMAG corrispondono a lavoro effettivamente prestato, non trattandosi affatto di dichiarazioni fittizie."
Ciò premesso, riportava (punto 7) le conclusioni del c.t.u. di cui al primo elaborato ("nel periodo di riferimento così come richiesto dal Giudice, il fabbisogno lavorativo derivante dalle attività agricole è sempre superiore al fabbisogno derivante dalle attività agrituristiche") e quelle contenute nel supplemento di indagine che si era reso necessario a seguito della rilevata discordanza tra il numero delle giornate di lavoro complessivamente calcolate e il numero delle giornate di lavoro risultanti dai DMAG trasmessi periodicamente dalla società ricorrente: “il CTU ha in effetti riscontrato che le giornate di alcuni dipendenti indicate come giornata intera lavorativa siano in realtà limitate ad alcune ore di lavoro ed ha anche rilevato che nei DMAG sono segnalate giornate di lavoro non effettivamente praticate (nel caso ad es. degli operai a tempo indeterminato i giorni di ferie, malattia o permesso ). Pur essendo un dato parziale (la mole di dati è tale che non è stato possibile analizzarla totalmente), si può dedurre che la denuncia come intera giornata di lavoro delle sole ore lavorate come part time e le altre casistiche, incida solo parzialmente sul totale delle
DMAG dichiarate il cui volume residuo sempre considerevole è, come già dichiarato al punto precedente, da assegnare al maggior lavoro agricolo dovuto all'ordinamento colturale, all'estremo frazionamento delle particelle coltivate, alla estrema diversificazione dell'attività zootecnica ed al repentino cambio della manodopera (che nello specifico non è stato fisicamente possibile valutare appieno) nonché ai maggiori sforzi dovuti agli eventi climatici degli anni di riferimento puntualmente descritti nel primo punto della relazione integrativa alla CTU".
Il giudice a quo (punto 8) dichiarava di non aderire alle risultanze peritali per le seguenti ragioni: "Il conteggio effettuato dal CTU del numero di giornate dedicate ad attività agricola, di cui al primo elaborato peritale depositato, di per sé, è sufficientemente argomentato dal punto di vista logico e frutto dell'analisi delle caratteristiche dei terreni, delle colture e dei capi di bestiame.
Al contrario, il numero di giornate di lavoro agrituristico indicato dal CTU nel primo elaborato peritale non è ritenuto condivisibile da questo Giudice, essedo stati utilizzati, ai fini del calcolo, valori di riferimento contrastanti con le risultanze probatorie. Nella specie, non può non rilevarsi che il prezzo medio dei pasti di cui ai calcoli del consulente (€35) risulta essere superiore a quello dichiarato dal socio Parte 3 in sede di ispezione ("il prezzo medio per il pranzo è di circa 15 euro mentre per la cena il prezzo è di circa 35 euro", v. dichiarazione del 21.03.2018 in atti). Ne consegue, pertanto, l'impossibilità, dal punto di vista logico, di ritenere corretto il numero di giornate di lavoro agrituristico individuato dal CTU in sede di primo elaborato peritale.
Sotto altro aspetto, il numero di giornate di lavoro complessive (agricolo+agrituristico) indicato dal
CTU nel primo elaborato peritale evidenzia ulteriormente l'incongruità delle pur notevolmente complesse valutazioni effettuate dal consulente, essendo stato calcolato un numero totale di giornate di lavoro in alcun modo rispondente e di gran lunga inferiore al dato concreto ed incontestato delle giornate di lavoro denunciate dalla società con i DMAG.
Il vizio logico ora evidenziato non risulta essere stato sanato neppure in sede di integrazioni all'elaborato peritale.
Deve infatti rilevarsi che la conclusione alla quale è successivamente pervenuto il consulente, in sede di integrazioni - vale a dire di attribuire ad attività agricola la differenza tra le giornate di lavoro risultanti dai DMAG trasmessi dalla società e le giornate complessivamente calcolate nel primo elaborato peritale (attività agricola + attività agrituristica) - è dichiaratamente esito di una valutazione di verosimiglianza, sulla base di dati (non reali ma) statistici (v. ad es. la relazione integrativa a p. 1: "premesso che è impossibile determinare puntualmente, giorno per giorno delle annualità considerate, il maggior numero di giornate dedicate alle specifiche attività agricole").
Né, d'altra parte, la discrepanza tra le giornate di lavoro effettivamente prestate, di cui ai DMAG, e le giornate complessive di lavoro (agricolo+agrituristico) indicate dal CTU nel primo elaborato peritale risulta superata dall'argomentazione attorea relativa all'eventuale prestazione di attività lavorativa per un limitato numero di ore nella giornata dichiarata, essendo stata la presente questione ritenuta non decisiva dal CTU in sede di integrazioni."
Tanto chiarito, affermava (punto 9) che vi erano sufficienti elementi probatori per ritenere insussistente la prevalenza della attività agricola su quella agrituristica, essendo dirimente considerare "- da un lato, il numero complessivo delle giornate di lavoro
(agricolo+agrituristico) come risultante dalle dichiarazioni aziendali di cui ai DMAG - come già sopra evidenziato avendo la società più volte ribadito la rispondenza delle giornate di lavoro dichiarate a giornate di lavoro effettivamente prestate ed inoltre essendo stata esclusa anche dal
CTU un'eventuale discrepanza da attribuire a prestazione di attività lavorativa a tempo parziale o simili;
- dall'altro lato, a ben vedere, il numero delle giornate di lavoro agricolo che la società attrice stessa sostiene di aver prestato, come dichiarato specificamente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (v. tabella di cui al ricorso R.G. 569/2019 p. 7 e R.G. 77/2020 p. 8) - numero confermato nella sostanza dal CTU nel primo elaborato peritale.
Avuto riguardo a tali riferimenti numerici, non può che necessariamente ricavarsi, per differenza, il numero di giornate di lavoro imputabili all'attività agrituristica. Procedendo pertanto a tale operazione, ne discende, in concreto, che, anche a considerare quali corretti i giorni di lavoro agricolo che la società attrice stessa sostiene in ricorso di aver prestato (e non invece il numero inferiore calcolato dagli ispettori, di cui al verbale), nondimeno - tenuto conto delle giornate complessive di lavoro prestate - il tempo di lavoro agricolo (espresso in giornate di lavoro) risulta, per ogni annualità di cui è causa, inferiore al tempo di lavoro agrituristico;
con conseguente esclusione della prevalenza del lavoro agricolo sul lavoro agrituristico."
Richiamava al riguardo, facendole proprie, le osservazioni svolte dal c.t.p. CP_2 alla prima relazione peritale: "Nella realtà il parametro principe è quanto dichiarato dall'azienda mediante le scritture obbligatorie (DMAG e LUL) e quindi secondo il calcolato dal CTU avrebbe dovuto essere quanto descritto:
-per l'anno 2014 se l'azienda ha dichiarato all'Istituto 2.326,15 giornate detraendo dalle quali le
751,48 giornate stimate dal CTU per l'agricoltura, si ottengono per l'attività agrituristica 1.574,67 giornate effettivamente prestate e corrisposte a titolo di contributi dall'azienda, contrariamente a quanto stimato dal CTU di 356,28 giornate;
-per l'anno 2015 se l'azienda ha dichiarato all' CP_1 2438,62 giornate detraendo dalle quali le
810,13 giornate stimate dal CTU per l'agricoltura si ottengono per l'attività agrituristica 1628,49 giornate effettivamente prestate e corrisposte a titoli di contributi dall'azienda, contrariamente a quanto stimato dal CTU di 412,9 giornate;
-per l'anno 2016 la ditta ha dichiarato all' CP_1 2849,92 giornate detraendo dalle quali le 768,05 giornate stimate dal CTU per l'agricoltura si ottengono per l'attività agrituristica 2081,87 giornate effettivamente prestate e corrisposte a titoli di contributi dall'azienda, contrariamente a quanto stimato dal CTU di 636,7giornate;
-per l'anno 2017 la ditta ha dichiarato all' CP_1 3332,92 giornate detraendo dalle quali le 735,05 giornate stimate dal CTU per l'agricoltura si ottengono per l'attività agrituristica 2597,87 giornate effettivamente prestate e corrisposte a titoli di contributi dall'azienda, contrariamente a quanto stimato dal CTU di 701,4 giornate".
Affermava poi (punto 10) che detta conclusione era avvalorata dal numero dei lavoratori rispettivamente impiegati nelle due attività, in quanto "su nove lavoratori, solo uno impiegato in via esclusiva in attività agricola e un altro con mansioni promiscue, i restanti essendo adibiti all'attività agrituristica (v. dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, alcuni dei quali trovati dagli ispettori presso le cucine con abbigliamento da cuoco, come confermato dal teste Tes_1 ), risultanza ulteriormente indicativa della preponderanza dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.".
Osservava, altresì (punto 11), che non era decisiva la circostanza del rilascio della certificazione di connessione alla società, da parte del competente Ente (Regione o Provincia), essendo la classificazione dell'impresa, ai fini previdenziali, di competenza esclusiva dell'CP_2 chiamato a verificare sul piano concreto la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Da ultimo (punto 13), disattendeva la tesi difensiva della ricorrente sulla asserita illegittimità del cambio di classificazione perché disposta in via retroattiva, aderendo al consolidato orientamento di legittimità, in forza del quale “In materia di classificazione dei datori di lavoro, la previsione di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto
1995 n. 335, in base alla quale le variazioni hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, deve essere estesa, stante l'evidente identità di ratio, alle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare, all'ente previdenziale, la variazione della propria attività in violazione di obbligo imposto sotto comminatoria di sanzione amministrativa, di cui all'art. 2 d.l. 6 luglio 1978 n. 352, conv. nella l. 4 agosto 1978 n. 467, in quanto, pur se in un momento successivo, si realizza una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata" (così
Cass., sent. n. 8558 del 2014)."
Parte_1 ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure.
Con il primo motivo (pag. 11 e seg.) impugna la sentenza n. 1/24 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto prevalente la attività agrituristica su quella agricola, lamentando “errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., oltre che degli artt. 4, comma 2, della legge 96/2006 e 152, comma 1, della legge regionale 31/2008" nell'utilizzo degli accertamenti fatti dal c.t.u.
Precisato che il perito d'ufficio ha seguito due diverse metodologie tecnico- scientifiche nel redigere i due elaborati (nel primo ha adottato la c.d. "Tabella dei valori medi di impiego di manodopera", che rievoca le "Tabelle ettaro/coltura" del secolo scorso e che trova fondamento normativo nella D.d.u.o. 16 maggio 2012: tale metodologia, dal carattere marcatamente statistico e presuntivo, indica i valori per la determinazione della quantità media di manodopera attribuibile a ciascuna attività svolta, senza tener conto delle specificità proprie della singola azienda agricola"; nel secondo ha adottato la c.d. "Stima tecnica", che trova fondamento normativo nel D.lgs 375/93 (norma richiamata anche nei verbali ispettivi): tale metodologia che rimane pur sempre una determinazione di carattere statistico e presuntivo, non
-
disponendo l'agronomo del dato reale - ha tuttavia il pregio di tener conto delle specificità della singola azienda attraverso l'utilizzo di parametri calibrati sulle caratteristiche connotative proprie di quest'ultima"), fa notare che in base alla prima metodologia “vi è uno scollamento con il numero delle giornate indicate nelle DMAG, nel senso che la somma delle giornate agricole e delle giornate agrituristiche calcolate, entrambe, in base alle Tabelle risulta inferiore al numero delle giornate indicate con le DMAG e nessuna delle due attività, né quella agricola, né quella agrituristica, raggiunge la metà + 1 delle giornate complessivamente lavorate (ossia: nel 2014,
2326,15; nel 2015, 2438,62; nel 2016, 2849,92; nel 2017, 3332,92)", ma che ciò non rappresenta una anomalia, atteso il carattere induttivo delle Tabelle, come peraltro evidenziato dallo stesso c.t.u. "si può certamente stabilire che debbano essere considerati i valori massimi espressi dalla tabella per le coltivazioni, l'allevamento, le lavorazioni delle materie prime e le loro trasformazioni che, tuttavia non riescono, nella sostanza, a contabilizzare le ore effettive impiegate dal personale per svolgere le varie attività lavorative sia nel campo agricolo che in quello della trasformazione dei prodotti aziendali incluso il lavoro di cernita e valorizzazione dei prodotti aziendali ancora precedenti alla elaborazione culinaria".
Proprio per tale ragione rileva l'attuale appellante è stata disposta la integrazione peritale, dovendo la nuova valutazione essere effettuata in base alla seconda metodologia: "In base al secondo metodo il CTU giunse quindi sulla base delle
-
complesse nozioni di tipo tecnico ed agronomico appartenenti al bagaglio culturale di quest'ultimo a concludere nel senso che la differenza riscontrata andasse assegnata alle giornate agricole
-
("dovendosi, pertanto, assegnare la differenza delle DMAG residue al comparto agricolo").
Tutto ciò premesso, sostiene che il giudice a quo - che ben può disattendere le conclusioni della c.t.u., ma "solo sostituendo la valutazione tecnica non condivisa con un'altra valutazione a sua volta fondata su dati tecnici e scientifici controllabili (ex pluribus, Cass.
n. 36638/2021; n. 200/2021; n. 28703/2020; n. 3819/2020; n. 17747/2014; n. 19752/2013; n.
6155/2009; n. 1020/2006)" - senza alcuna base scientifica, ha giudicato attendibile la stima delle giornate agricole effettuata dal CTU nel 1° elaborato secondo le Tabelle ("Il conteggio effettuato dal CTU del numero di giornate dedicate ad attività agricola di cui al primo elaborato peritale è sufficientemente argomentato”) ed ha giudicato invece “non condivisibile" la stima delle giornate agricole effettuata dal CTU nel 2° elaborato secondo la c.d. Stima Tecnica ("Ritiene il giudice che le conclusioni alle quali è pervenuto il
CTU non risultino condivisibili"): "Su questo presupposto il giudice ha quindi sottratto ai DMAG le giornate stimate con il primo elaborato peritale, anziché quelle stimate con il secondo elaborato peritale, giungendo per questa via a ritenere prevalenti le giornate agrituristiche su quelle agricole.
Così facendo il giudice ha letteralmente "capovolto" le risultanze della CTU dell'esperto agronomo e le valutazioni compiute da quest'ultimo, che pure, per stessa ammissione del giudice, dovevano ritenersi "notevolmente complesse".
Contesta quindi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Varese, poiché "Per quanto riguarda il primo elaborato del CTU, basterà dire che il giudice ritiene attendibile la stima tabellare effettuata dal consulente, quando è lo stesso consulente a sostenere il contrario (laddove afferma che le tabelle "non riescono, nella sostanza, a contabilizzare le ore effettive impiegate dal personale per svolgere le varie attività lavorative".
Per quanto riguarda il secondo elaborato, basterà dire che lo stesso viene sconfessato dal giudice senza esaminare i parametri scientifici che lo fondano. La lapidaria conclusione di non condivisibilità cui perviene il giudice impone, infatti, di chiedersi che cosa ne sia stato delle
"notevolmente complesse" valutazioni demandate all'esperto ( così le definisce la stessa sentenza a pag. 7), che sembrano improvvisamente scomparse dal percorso argomentativo del giudice."
Osserva come il giudice a quo non abbia tenuto conto di tutte le valutazioni agronomiche compiute dal c.t.u. sulle caratteristiche strutturali ed organizzative dell'azienda, sul reale contesto colturale, sulla tipologia di bestiame allevato, sui sistemi di lavorazione ed allevamento praticati dall'azienda, sui periodi necessari per l'esecuzione dei lavori, sulle consuetudini locali, sui maggiori sforzi dovuti agli eventi climatici, etc. e si sia limitato a fondare il proprio convincimento solo sulle valutazioni basate sulla "denuncia come intera giornata di lavoro delle sole ore lavorate come part time e le altre casistiche similari".
Critica la decisione del giudice a quo nella parte in cui non ha ritenuto condivisibile la stima delle giornate agrituristiche fatta dal c.t.u. sul prezzo medio dei pasti (€ 35), trattandosi del prezzo medio di ogni coperto in base al menu indicato dal c.t.u. sia nella bozza che nelle controdeduzioni alle osservazioni;
ed in ogni caso osserva che, anche a voler ipotizzare un prezzo medio di € 25, come riportato nel verbale ispettivo, le giornate agricole risulterebbero prevalenti rispetto alle giornate agrituristiche.
Censura altresì il passaggio motivazionale (“il numero delle giornate di lavoro agricolo che la società attrice stessa sostiene di aver prestato, come dichiarato specificamente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (v. tabella di cui al ricorso RG 569/2019 p. 7 e RG 77/2020 p. 8) - numero confermato nella sostanza dal CTU nel primo elaborato peritale"), secondo cui negli atti introduttivi dei giudizi, poi riuniti, vi sarebbe una sorta di confessione riguardo alle giornate agricole lavorate "Basta leggere il ricorso per sapere che le due tabelle in esso contenute non si riferiscono al dato reale delle giornate agricole lavorate dalla
Parte_1 bensì al dato statistico ricavabile della Tabelle d.d.u.o. 16.5.2012 che la ricorrente
,
cita espressamente allegandole al ricorso.
Quanto poi alla presunta conferma peritale che avrebbe ricevuto l'asserita "confessione", già si è detto che è lo stesso CTU a smentire tale circostanza affermando -testuali parole- che le Tabelle
"non riescono, nella sostanza, a contabilizzare le ore effettive impiegate dal personale per svolgere le varie attività lavorative".
Infine, con riferimento al numero maggiore di lavoratori trovati a lavorare un cucina anziché nei campi, rileva non solo che trattasi di un dato estemporaneo
(nel senso che “fotografa" quanto rilevato in una sola piovosa giornata di metà novembre del 2017, quando l'attività agricola è sostanzialmente ferma), ma che in accordo con la c.t.u. "un numero maggiore di lavoratori addetti all'agriturismo rispetto
-
all'attività agricola (nella specie i 2/3) è un dato normale, che non sconfessa in alcun modo il maggior tempo dedicato all'attività agricola".
CP
Nell'ottica del gravame, in conclusione “la pretesa di e CP_1 non appare validamente supportata né dal punto di vista scientifico, né dal punto di vista probatorio. Non vi è dubbio, infatti, che in mancanza di elementi fattuali decisivi in senso contrario non possa che valere, sul piano logico e scientifico, la regola enunciata dal CTU, e soprattutto, sul piano processuale, la regola dell'onere della prova, il cui rispetto impone che si possa ritenere vero un enunciato, e quindi esistente un fatto, solo quando di questo sia stata raggiunta la prova ex art. 2697 c.c."
Con il secondo motivo (pag. 25 e seg.) impugna la sentenza n. 1/24 sempre nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto prevalente la attività agrituristica su quella agricola sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della ispezione, lamentando “errata interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti agli ispettori - violazione dell'art. 116 c.p.c."
In primo luogo osserva che è "censurabile il fatto che i lavoratori non siano stati chiamati a confermare le proprie dichiarazioni in giudizio, dichiarazioni non idonee, proprio per la particolarità della fattispecie, a dimostrare alcunché", dato che sul contenuto e la veridicità di dette dichiarazioni non si estende la fede privilegiata: “In altri termini, si ritiene coperta da fede privilegiata la circostanza formale che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate in verbale, ma resta ferma, sotto il profilo sostanziale, la necessità di sottoporre i contenuti delle risposte verbalizzate al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie (Cass. civ. sez. lav., ord. 23/09/2020, n. 19982), e ciò anche sotto il profilo della completezza delle dichiarazioni.
Nella fattispecie, infatti, non è stato chiesto agli addetti alla cucina né l'orario di impiego né se si occupassero anche della trasformazione dei frutti dell'attività agricola (produzione di sughi, marmellate, macellazione da quarto, macellazione pollame, e quant'altro), né se gli stessi si occupassero di prima lavorazione della materia prima aziendale (lavaggio degli ortaggi, depurazione dalle parti non edibili, etc)."
Sostiene che, anche esaminando il contenuto delle dichiarazioni, le stesse non sono idonee a provare la prevalenza della attività agrituristica su quella agricola, considerato che alcune attività che svolte in cucina in realtà rientrano in quella agricola, come quella di trasformazione e di prima lavorazione delle materie prime prodotte dall'azienda.
Osserva poi di essere stata caratterizzata negli anni in questione da un elevato turn-over del personale e da una ridotta permanenza del personale medesimo in azienda: " Atteso che gli CP_7 hanno pacificamente sorvolato su tale circostanza idonea di per se ad alterare l'esito delle dichiarazioni dei lavoratori e la prevalenza di manodopera agrituristica rispetto alla manodopera agricola, l'elevato turn over del personale, con conseguente scarsa specializzazione e professionalizzazione, unita alla necessità di nuova formazione e tutoraggio all'ingresso in azienda, contribuisce ad abbassare ulteriormente la produttività del lavoro agricolo
(soprattutto) per il fatto che detto elemento, incide senza alcun dubbio principalmente sulle mansioni che necessitano di maggiore formazione e che si qualificano come più specialistiche, vale a dire quelle legate all'agricoltura e all'allevamento."
Con il terzo motivo (pag. 31 e seg.) impugna la sentenza n. 1/24 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha disatteso la tesi difensiva relativa all'asserita illegittimità del cambio di classificazione operato in via retroattiva.
Sostiene che "non vi è affatto la prova che la variazione della classificazione possa legittimamente essere fatta decorrere dal 2014: la CTU e le dichiarazioni assunte se, da una parte, vanno in altro senso, dall'altra, i certificati di connessione non possono essere considerati tamquam non esset e ciò - quantomeno - per un principio di coerenza nell'Ordinamento Giuridico.
D'altro canto, erra il giudice nell'applicare direttamente quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in quanto l'accertamento della variazione di classificazione dal 2014 al
2018 costituisce specifico onere della prova gravante sull'organo ispettivo e non può essere dedotto automaticamente."
Censura poi la affermazione secondo cui avrebbe allegato dati inesatti, non essendosi tra l'altro modificata la attività aziendale e precisa al riguardo:
"L'inquadramento agrituristico della Parte_1 risulta affermato dalla sentenza del Tribunale di Varese n. 129/2016 pubblicata il 7.01.2016 (doc. 25).
Detta classificazione veniva confermata dal certificati di connessione rilasciati dalla Provincia di
Varese (doc. 15-17).
La manodopera impiegata è stata puntualmente denunciata nel fascicolo aziendale (doc. 20-21)."
L' CP_1 resiste in giudizio, difendendo la sentenza di primo grado.
Si riporta in estrema sintesi agli accertamenti ispettivi ed alle dichiarazioni raccolte, nonché alle osservazioni critiche dei consulenti di parte dei rispettivi enti alla c.t.u., evidenziando l'incompleto approfondimento effettuato dal c.t.u. là dove non ha considerato il fatturato realizzato dalla attuale appellante.
Richiama il principio di diritto enunciato più volte dalla Corte di Cassazione sulla retroattività della riclassificazione operata.
Anche l'CP_2 si è costituito, segnalando l'inammissibilità delle avverse deduzioni in punto di irrilevanza/infondatezza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva: "Parte appellante introduce con l'attuale ricorso argomentazioni prima sconosciute, in palese violazione del divieto di jus novorum nel giudizio di secondo grado".
Nel merito rileva che “dal computo delle fatture relative alla ristorazione fornite dall'azienda ed analizzate dagli Ispettori è emerso che l'agriturismo ha fatturato un numero di pasti che equivalgono a GLA (giornate lavorative) enormemente superiori a quelle considerate necessarie in agricoltura (cfr. pagg.
4-5 del verbale ispettivo).... CP a mezzo DMAG, costituiscono dichiarazioni di valore Le giornate denunciate dall'azienda all' confessorio e di riconoscimento del debito contributivo.
Il numero di giornate denunciate in agricoltura dall'azienda non hanno trovato alcun riscontro nelle lavorazioni descritte dal CTU.
Le asserite giornate di pioggia/maltempo non risultano affiancate da richieste di cassa integrazione, ovvero da mancata retribuzione. Pertanto delle due l'una. O parte delle giornate denunciate sono frutto di lavori fittizi in agricoltura, con inevitabile necessità di disconoscimento dei relativi rapporti.
Ovvero, le stesse, in quanto denunciate e oggetto di retribuzione/contribuzione pagata, sono da imputare ad attività diversa da quella agricola, ovverosia commerciale.
Invece, il CTU, si è limitato sic et simpliciter ad imputare la differenza delle giornate tra il fabbisogno aziendale all'attività agricola, senza alcuna ragione giustificatrice."
Si è proceduto in contumacia di Controparte_3
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con successiva integrazione della stessa, la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa all'udienza del 29/5/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Contestata prevalenza dell'attività agrituristica su quella agricola (I e II motivo)
La questione controversa · di non agevole soluzione, come peraltro dimostrato
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dai diversi approdi cui sono pervenuti dapprima l' Controparte_8 (cfr. verbali in atti), poi la c.t.u. effettuata in primo grado ed infine la sentenza gravata, attiene alla qualificazione della Parte_2 successivamente trasformatasi in Parte_1 avendo gli enti previdenziali, in virtù dei verbali in atti (VA51/2018-023 n. 2018006827/DDL prot. 12424 e VA52/2018- 023 n. 2017017032/DDL prot. 12436) "disconosciuto" la natura agricola di quest'ultima in ragione della asserita prevalenza dell'attività agrituristica.
Attesa la complessità della materia ed i pertinenti rilievi formulati dalla nel ricorso in appello, si è ritenuto necessario disporre una Parte_1 nuova c.t.u. - le cui argomentazioni tecniche e conclusioni sono interamente recepite dal Collegio, pure in relazione alle numerose e svariate critiche mosse dai consulenti di parte, avendole la dottoressa PE esaminate punto per punto con ragionamento convincente e logico - al fine di verificare se l'attività agricola svolta dalla attuale appellante nel periodo 1/1/14-31/12/17 sia stata prevalente rispetto alla attività agrituristica (ristorazione) in base alle metodologie normativamente previste nel settore e precisamente alla c.d. Stima LE ed alla c.d. Stima Tecnica.
Come chiarito nella perizia (vedi pag. 17 e seg.), "La stima legale svolta secondo i fabbisogni di manodopera fissati dal Dduo 16 maggio 2012 - n. 4209 Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339»>> - ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 -, qui definita per convenzione lessicale "stima legale", stabilisce la misura dei tempi necessari a svolgere le singole attività lavorative per l'ottenimento dei prodotti agricolo- alimentari sulla base di fabbisogni medi (la tabella indica i minimi e i massimi) che si ritiene siano coerenti con il livello di organizzazione aziendale.
I fabbisogni di manodopera stabiliti da Regione Lombardia sono eredi di analoghi parametri stabiliti nell'ambito della regolamentazione comunitaria applicata alla programmazione dello sviluppo rurale lombardo (2000-2006)29 volti a determinare se le unità lavorative fisiche siano giustificate rispetto alla dimensione dell'azienda.
Cosi, nell'ambito della verifica della connessione tra attività agricole e attività agrituristica, i fabbisogni di manodopera applicati alle colture, agli allevamenti e alle trasformazioni alimentari, da un lato, e quelli per le attività ricettive e ristorazione, dell'altro, consentono di stabilire l'equilibrio, ovvero la prevalente dal comparto agricolo rispetto a quello agrituristico (art. 152, Ir 5 dicembre 2008, n. 31, Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
Nel caso in esame, tenuto conto delle modeste dimensioni dell'azienda e del livello di meccanizzazione assai basso in alcuni ambiti quasi inesistente - si è ritenuto di impiegare i
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fabbisogni massimi.....";
mentre (vedi pag. 23 e seg.), “La stima tecnica è prevista dall'art. 8, comma 2, Dlgs 11 agosto
1993, n. 375 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi>> che, nel contesto dei controlli, prescrive che "Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello CP_9 provvedono a una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario".
Ciò allo scopo di recuperare la contribuzione derivante dall'occupazione sommersa in agricoltura e al contempo rivelare i finti rapporti di lavoro volti a pagare contributi - fortemente agevolati per ragioni di politica agraria - per ottenere le relative prestazioni previdenziali..... Nel caso in esame la stima tecnica è volta a individuare il fabbisogno di lavoro per le principali colture, i principali allevamenti e le trasformazioni alimentari e considera i tempi di lavoro delle principali attività cosi come evincibili dal riparto delle colture tenuto conto dei alcuni parametri
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desumibili delle fatture di vendita (cfr. Allegato G. Fatture di vendita riclassificate per prodotto e mese) frutto di passaggio interno dalla componente agricola alla componente ristorazione - e dai servizi della ristorazione, valutati sulla base dei corrispettivi e del prezzo medio di un pasto...
I tempi di lavoro sono frutto di stima tenuto conto del bassissimo livello di meccanizzazione in campo agricolo e in campo zootecnico, della scalarità delle produzioni, della frammentazione delle porzioni di terreno investite alle singole colture, della manualità della maggior parte delle operazioni, delle distanze tra gli appezzamenti e la cucina o la dispensa."..
L'applicazione dell'uno o dell'altro sistema ha condotto a risultati diversi.
All'esito del primo elaborato depositato dalla dottoressa PE "L'attività agricola svolta da Parte_1 negli anni tra il 2014 e il 2017 appare essere prevalente rispetto all'attività ricettiva e di ristorazione sulla base della stima legale sia che la si consideri sul
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"dichiarato" in fase di rilascio del certificato di connessione, sia che la si rapporti a una stima dei pasti somministrati stando a un unico prezzo medio del pasto (in questo caso senza considerare l'alloggio).....
Quanto alla stima tecnica, a seguito di osservazioni e rettifiche dei calcoli, si sono apportate modifiche che indicano la prevalenza dell'agricoltura sulla ristorazione di due anni (2015 e 2016) su quattro..."
Alla udienza del 20/3/25 è stata disposta una integrazione della c.t.u. alla luce delle ulteriori - rispetto a quelle già formulate in sede di operazioni peritali osservazioni sollevate dalla difesa di parte appellante per quanto concerne gli effetti derivanti dalla applicazione della c.d. Stima Tecnica, all'esito della quale invariata la conclusione secondo la c.d. Stima LE ("L'attività agricola svolta da Parte_1 negli anni tra il 2014 e il 2017 appare essere prevalente rispetto all'attività ricettiva e di ristorazione sulla base della stima legale - sia che la si consideri sul "dichiarato" in fase di rilascio del certificato di connessione, sia che la si rapporti a una stima dei pasti somministrati stando a un unico prezzo medio del pasto (in questo caso senza considerare l'alloggio)", per quanto attiene alla c.d. Stima Tecnica è emerso che, a seguito di 66
osservazioni e integrazioni - e delle conseguenti rettifiche dei calcoli -, si sono apportate modifiche che indicano la prevalenza dell'agricoltura sulla ristorazione in tre anni (2014, 2015 e 2016) su quattro (sia che il pescheto sia considerato per il solo periodo contrattualizzato sia, a maggior ragione, se è calcolato per l'intero anno 2014)".
Attesi i difformi giudizi cui si perviene in base all'uno o all'altro sistema utilizzato, si tratta di individuare quello maggiormente idoneo a rappresentare la realtà dei fatti per risolvere la questione devoluta alla Corte territoriale, che consiste, appunto, nel valutare la prevalenza (o meno) dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, entrambe svolte dalla negli Parte_1 anni in contestazione.
Il Collegio reputa preferibile utilizzare la c.d. Stima Tecnica innanzi tutto per le ragioni esposte dalla dott.ssa PE "Sul versante delle stime, legale e tecnica, si ritiene che:
- la stima legale basata sui fabbisogni di manodopera sia del tutto insufficiente a cogliere la complessità e l'ampiezza dell'impresa agrituristica, per lo meno nel caso in esame;
- -la stima legale sia essenziale supporto per gli istruttori della provincia o della regione che devono certificare la connessione prima dell'avvio dell'attività e per rinnovarne periodicamente la compatibilità con i criteri stabiliti dalla legge,
- la stima legale possa essere di supporto anche agli ispettori allorché si presentano difficoltà oggettive a svolgere la stima tecnica,
- la stima tecnica è senza dubbio più adatta a cogliere la singolarità di ogni impresa con le proprie caratteristiche specifiche, sebbene presenti difficolta notevoli per la ricostruzione dettagliata dei processi produttivi quando si hanno pochi elementi di raffronto." (così relazione peritale pag.
32).
D'altra parte, anche l'attuale appellante considera più congrua la c.d. Stima Tecnica, nella parte in cui evidenzia (cfr. ricorso pag. 11) come la stima legale indichi i valori per la determinazione della quantità media di manodopera attribuibile a ciascuna attività svolta, senza tener conto delle specificità proprie della singola azienda agricola;
mentre la stima tecnica, pur rimanendo sempre una determinazione di carattere statistico e presuntivo, abbia tuttavia il pregio di tener conto delle specificità della singola azienda attraverso l'utilizzo di parametri calibrati sulle caratteristiche connotative proprie di quest'ultima.
Un ulteriore motivo per ritenere maggiormente adatta la c.d. Stima Tecnica rispetto alla c.d. Stima LE è la uniformità della stessa a livello territoriale, come si ricava dalla pronuncia della Cassazione n. 16685/15, là dove richiama "gli ulteriori approdi ai quali è pervenuta questa Corte che, (con riferimento all'indagine relativa alla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica ai fini della assoggettabilità a fallimento), ha rimarcato come la natura commerciale od agricola di un'impresa, deve essere accertata sulla scorta di criteri generali ed uniformi, valevoli per l'intero territorio nazionale, sicché l'apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione fra attività agrituristiche ed attività propriamente agricole e della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, in presenza dei quali deve essere esclusa l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che le eserciti, va principalmente condotto alla luce del disposto dell'art. 2135
c.c., comma 3, integrato dalle discipline di legge dell'agriturismo", che hanno fissato i principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell'emanare le proprie normative in materia.
Entro tale cornice, gli specifici criteri valutativi previsti dalle singole leggi regionali possono sicuramente fungere da supporto interpretativo, ma non possono rivestire carattere decisivo, posto che la loro assunzione a parametri vincolanti per la definizione del rapporto di connessione potrebbe condurre a risultati diversi da regione a regione pur partendo dall'analisi di identici dati aziendali quanto, ad esempio, a percentuali di prodotti propri utilizzati od alle proporzioni fra prodotti locali ed esterni (vedi Cass. 10 aprile 2013 n.8690 cui adde Cass. 14 gennaio 2015 n.490)."
Ciò chiarito, il Collegio si uniforma alle conclusioni della c.t.u. come rettificate a
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seguito delle osservazioni attoree relative ai punti "Pescheto 2014", "Tempi pulizia delle stalle" e Tempi pulizia delle strutture" (cfr. perizia pag. 55 e seg,) in virtù "
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delle quali "l'attività agricola è debolmente prevalente in tre anni su quattro, dal 2014 al 2016" rispetto alla attività agrituristica”.
Non appare, invero, persuasiva la tesi difensiva degli enti appellati per quanto attiene alla posizione del "socio lavoratore” (pag. 43 e seg. perizia) ed alla “attività agricola in cucina" (pag. 42 e seg. perizia), ribadita in sede di discussione, secondo cui la impostazione della dottoressa Per_3 è erronea perché rispettivamente - nello stabilire la quantificazione del fabbisogno in agricoltura, ,non ha decurtato le 312 giornate annue effettuate da iscritto Parte_2 nella gestione speciale dei coltivatori diretti con decorrenza attività 14/11/2007 e fine attività al 24/2/2021, trattandosi di controversia in materia previdenziale;
e nel determinare la attività di lavorazione dei prodotti della cucina, ha assegnate al personale di cucina, e non agli operai agricoli, una serie di operazioni successive “alla raccolta ed alla prima "pulizia, mondatura e cernita", cosi come quelle di macellazione dei piccoli animali, di lavorazione delle carni, di confezionamento miele, accompagnate da "pulizia, sanificazione e riordino".
In relazione al primo aspetto, il Collegio osserva che è vero che l'art. 8, 2^ comma, lettera a), del D.L.vo 375/93 non tiene conto della prestazione svolta dai componenti del nucleo familiare, ma è altresì vero che la ratio della citata normativa è quella di recuperare la contribuzione derivante dall'occupazione sommersa in agricoltura e di rivelare i rapporti di lavoro “in nero".
Nella fattispecie concreta non è messa in discussione la regolare occupazione del personale impiegato nella azienda e, nonostante l'unico socio lavoratore sia inquadrato nella gestione dei coltivatori diretti (essendo la sua prestazione nei apporto si campi abituale e prevalente), il Collegio ritiene che anche di tale debba tener conto nella indagine diretta ad individuare il settore di inquadramento nel quale ricondurre la attuale appellante, che deve essere determinato in base alla attività effettivamente esercitata dalla stessa.
In relazione al secondo aspetto, il Collegio osserva che, essendo riportato nelle dichiarazioni periodiche effettuate dalla società appellante il numero complessivo delle giornate effettivamente prestate (agricoltura + agriturismo) senza distinzione e non essendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva esaustive al riguardo, si deve necessariamente ricorrere a indici presuntivi e dunque seguire le tendenze del settore della ristorazione sia per il tipo di operazione, sia per le modalità di preparazione (per es. prodotti già pronti all'uso o quasi), sia per la stima dei tempi di lavorazione, come ha fatto la dottoressa PE (cfr. pag. 26 e seg. perizia).
Richiamando per tutte le altre obiezioni le esaustive risposte della c.t.u., risulta accertato che solo nell'anno 2017 la attività commerciale di ristorazione è prevalsa su quella agricola con le conseguenze che ne derivano in termini di inquadramento previdenziale e di obbligazioni per contributi CP_2 e premi CP_1 e relative sanzioni di legge.
*Retroattività della riclassificazione (III motivo) La Parte_1 in subordine ha eccepito la illegittimità del cambio di classificazione operato in via retroattiva, invocando l'art. 14 del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/12/00, secondo cui “I'CP_1 accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
[...]" La doglianza che va peraltro esaminata alla luce della accertata prevalenza dell'attività agrituristica su quella agricola per il solo 2017 - è infondata, stante il consolidato orientamento di legittimità in forza del quale l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti con riguardo all'attività svolta dall'impresa deve essere equiparata, quanto agli effetti, alle inesatte dichiarazioni rese dalla medesima impresa con tutte le conseguenze, anche a titolo contributivo, che da ciò derivano (cfr. Cass. n. 8558/14).
Per le argomentazioni sopra esposte, ogni altra questione assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la insussistenza degli obblighi contributivi e di denuncia di cui ai verbali di accertamento relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016 e perciò la non debenza delle somme richieste per detti periodi a titolo di premi assicurativi e contributi previdenziali, oltre a sanzioni di legge, rispettivamente nella cartella di pagamento n. 11720190008690540000 e nei verbali ispettivi citati. liquidate ai sensi del DM n. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite 147/22 in base al valore complessivo della controversia (€ 260.001- 520.000) ed alla presenza di istruttoria in entrambi i gradi del giudizio vengono
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compensate nella misura stabilita in dispositivo, così come le spese delle c.t.u. di cui ai separati decreti di liquidazione.
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1/24 del Tribunale di Varese, dichiara la insussistenza degli obblighi contributivi e di denuncia di cui ai verbali di accertamento di cui è causa relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016 e conseguentemente dichiara non dovute le somme richieste per detti periodi a titolo di premi assicurativi e contributi previdenziali, oltre a sanzioni di legge, rispettivamente nella cartella di pagamento n. 11720190008690540000 e nei verbali ispettivi citati.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese processuali sostenute dalla attuale appellante nella somma di € 10.000,00 per il primo grado e di € 11.000,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, IVA e CPA, che pone a carico di CP_2 e CP_1 in solido tra loro, nella misura del 70%, compensa nel resto.
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti di Controparte_10
Pone le spese di c.t.u. di primo e secondo grado, come liquidate nei rispettivi decreti, definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, nella misura del 70% e a carico della parte appellante nella restante misura.
Milano, 29/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau