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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 387/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Agrigento, in via Imera C.F._2
n. 217, presso lo studio dell'avv. Anna Mongiovì Gaziano e dell'avv. Vincenza
Gaziano, che li rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
appellanti
CONTRO
, nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando, C.F._3 2
presso lo studio dell'avv. Salvatore Tirinnocchi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato
Conclusioni degli appellanti: “Voglia Codesta: ON.LE CORTE D'APPELLO DI
ER … Accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza n.
41/2022 resa dal Tribunale di Agrigento nel giudizio iscritto, in primo grado, al n.
di RG 2597/18 depositata il 12.01.2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data
24.01.2022, accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado
dagli odierni appellanti per i motivi esposti in narrativa Con vittoria di spese ed
onorari del primo e secondo grado di giudizio;
”
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1°) Rigettare l'appello proposto dai
signori e perché improponibile, inammissibile e, Parte_1 Parte_2
comunque, infondato in fatto ed in diritto. 2°) Condannare gli appellanti alle spese
di lite, liquidando le stesse secondo le tabelle ministeriali.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 41/2022 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
volta ad ottenere il trasferimento in favore del secondo attore, ex art
[...]
terra, primo e secondo piano, catastalmente allibrato al foglio 163, p.lla 3473, che 3
il convenuto si era impegnato a cedere gratuitamente al figlio (l'anzidetto Pt_2
), in seno all'accordo, raggiunto col moglie (la anzidetta in sede di
[...] Parte_1
separazione personale dei coniugi ed integralmente recepito nella sentenza n.ro
405/2015 emessa dal medesimo Tribunale che aveva, sulla scorta di esso,
definito in modo consensuale il relativo procedimento giudiziale;
condannava, per l'effetto, gli attori al rimborso in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate nella somma di € 2.767,00, oltre accessori di legge.
Hanno interposto appello e chiedendo l'integrale Parte_1 Parte_2
riforma della pronuncia. Ha resistito , deducendo la Controparte_2
inammissibilità del gravame in relazione alla e, in ogni caso, la sua Parte_1
infondatezza, ed insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.
Alla data del 3-7 aprile 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Il Tribunale agrigentino ha disatteso la domanda ravvisando, sotto diversi profili,
una carenza documentale ostativa alla adozione della chiesta pronuncia costitutiva. In particolare, ha rilevato che gli attori non avevano provveduto a versare in atti: 1) la documentazione attestante la conformità edilizia ed urbanistica dell'immobile, richiesta, a pena nullità, per gli atti di trasferimento inter vivos di immobili dagli artt. 17 e 40 della Legge n.47/85 (ora dal D.P.R.
380/2001), da ritenersi pacificamente necessaria anche laddove l'effetto traslativo venga assicurato dal provvedimento giudiziale;
2) la documentazione 4
attestante la conformità catastale del bene, in ossequio al disposto dell'art. 29,
comma 1 bis, della Legge n. 52 del 1985; 3) a monte, il testo dell'accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione – essendo stata allegata solo la sentenza che lo aveva recepito – e gli ulteriori atti relativi al giudizio di separazione personale tra i coniugi, la cui produzione veniva ritenuta indispensabile al fine di accertare se il pattuito trasferimento del bene avesse funzione solutoria/compensativa dell'obbligo di mantenimento del figlio ovvero se,
come sostenuto dal convenuto, dovesse intendersi quale atto dispositivo destinato ad essere compiuto per puro spirito di liberalità e, come tale,
incoercibile; 4) il titolo di proprietà del cespite in capo a . Controparte_2
Con il primo e unico motivo di gravame, gli appellanti innanzitutto rimarcano come la produzione in giudizio del testo dell'accordo raggiunto tra l'appellato e la non fosse necessaria atteso che la sentenza n.ro 405/2015 ne aveva Parte_1
riportato integralmente il contenuto;
per il resto, nel lamentare il comportamento ostruzionistico della controparte, hanno sollecitato, al fine di colmare la carenza documentale, l'ammissione di una serie di documenti (segnatamente, per quanto di rilievo: visure e planimetrie catastali del fabbricato oggetto di causa, il contratto di donazione del 5.4.1993 in favore del convenuto e la certificazione urbanistica ad esso allegata, la denuncia di successione di ) e ciò in forza Persona_1
dell'orientamento giurisprudenziale che ne consente la produzione anche in corso di causa, e pure in sede d'appello, in considerazione del rilievo che la regolarità edilizia e quella catastale dell'immobile costituiscono condizioni dell'azione ex art.2932 c.c. e non presupposto della domanda e, in quanto tali, la 5
loro dimostrazione è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
L'appellato si è opposto alla ammissione dei nuovi documenti.
Malgrado la ammissibilità della chiesta produzione, proprio alla luce del pacifico orientamento richiamato nell'atto di impugnazione (vedasi: Cass. S.U.
23825/2009, Cass. 6684/19 e 20526/2020 e, con riferimento alla prova della
“coerenza catastale”, Cass. 12654/2020), l'appello va nondimeno respinto,
essendo stato solo parzialmente colmato il deficit probatorio riscontrato dalla sentenza impugnata.
Va in primo luogo riconosciuto, in assenza di contestazioni sulla circostanza che la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 405/2015, definitoria del giudizio di separazione consensuale fra i coniugi e Controparte_2 Parte_1
, avesse riprodotto fedelmente il contenuto della intesa raggiunta fra i
[...]
medesimi – intesa la cui sottoscrizione, peraltro, giustifica la legittimazione attiva della nel presente giudizio, quale soggetto portatore di un interesse Parte_1
diretto e giuridicamente rilevante alla esecuzione integrale dell'accordo anche con riferimento alle prestazioni che avrebbero dovuto beneficiare il figlio – che non appare condivisibile la valutazione del giudice di prime cure di ritenere necessario al fine del decidere il vaglio diretto della convenzione.
Sotto altro aspetto, il contesto e la natura complessiva dell'accordo rendono priva di consistenza la tesi dell'appellato circa il fatto che con l'espressione ivi utilizzata
Pt_ (“si obbliga a cedere al figlio la nuda proprietà …) egli si fosse limitato alla promessa di una futura donazione, dovendosi, al contrario, ritenere che si 6
trattasse della previsione di una obbligazione, vincolante e coercibile (v. Cass.
3747/2006 e 21736/13, già citate nel provvedimento impugnato), assunta nell'ambito della più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali nel contesto di dissolvimento dell'unità familiare, e in special modo, una modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio, all'epoca già
maggiorenne ma non autosufficiente. Né rileva, in senso contrario a siffatta esegesi, la circostanza che, nell'esercizio della autonomia negoziale, gli stipulanti avessero previsto, in aggiunta, una ulteriore modalità di contribuzione del padre in favore del figlio, in questo caso in forma di sostegno reddituale immediato,
costituta dalla attribuzione mensile di una somma di denaro proveniente dalla riscossione di un canone locatizio.
Per ciò che attiene alla conformità edilizia e urbanistica dell'immobile, può
ritenersi che l'originario deficit documentale sia stato colmato mediante la produzione in giudizio dell'atto di donazione del 5.4.1993 con cui Controparte_3
e , riservandosi l'usufrutto, donavano la rispettiva quota (2/4 il Controparte_4
primo, 1/4 il secondo) di nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa all'odierno appellato, già titolare della restante quota di ¼ in forza di successione della madre, . Nel rogito, infatti, i donanti attestavano, ai sensi e per gli Persona_1
effetti dell'art.40 Legge n.47/85, che il fabbricato era stato ultimato in epoca antecedente all'1.9.1967. Siffatta dichiarazione, che gli appellanti hanno fatto propria (v. le note del 7.11.2023), si presenta in grado di soddisfare il requisito di regolarità “formale” necessario per l'accoglimento della domanda (v. Cass. S.U.
23825/2009, secondo cui la attestazione di regolarità edilizia può provenire 7
anche solo dal promissario acquirente), sia pure nei più circoscritti limiti del trasferimento della nuda proprietà del bene, per come previsto nell'accordo.
Deve, nondimeno, riscontrarsi la perdurante assenza di dimostrazione della conformità dello stato di fatto dell'immobile ai dati catastali e alle planimetrie.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di affermare che anche la
“coerenza” catastale oggettiva, prevista a pena di nullità dal comma 1 bis dell'art.29 della Legge n.52 del 1985, aggiunto dall'art.19 comma 14 del D.L.
n.78/2010 convertito con la Legge n.122/2010, costituisce condizione dell'azione per la delibazione di domande che comportino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati preesistenti, non potendo neppure in questo caso il ricorso agli strumenti giudiziari giustificare l'elusione del precetto, volto a tutela di un interesse di ordine generale, qui costituito da esigenze di natura fiscale (Cass. sent. n.ri 12654/2020 e 20526/2020). Peraltro,
in assenza di disciplina transitoria e tenuto conto della ratio legis, tale disposizione è destinata ad applicarsi anche ai casi in cui la difformità catastale sia antecedente all'entrata in vigore del D.L. n.78/2010 (arg. ex Cass.
20526/2020).
Nella odierna vicenda gli appellanti si sono limitati a produrre in questo grado le planimetrie e la visura catastale dell'immobile ma nulla hanno documentato in ordine alla sussistenza del requisito in oggetto.
Né può attribuirsi valenza “liberatoria” dall'assolvimento di tale onere alla allegazione circa l'impossibilità di accedere all'immobile a causa della indisponibilità manifestata dalla controparte. Siffatta circostanza, infatti, oltre a 8
non essere stata specificamente documentata e venire negata dall'appellato,
avrebbe dovuto indurre i deducenti a sollecitare, fin dal primo grado del giudizio,
l'adozione degli strumenti processuali idonei a consentire a un tecnico di accedere nella unità immobiliare per eseguire le necessarie verifiche.
L'appello va, pertanto, rigettato, seppure “allo stato”, dovendosi ritenere impregiudicata la possibilità per gli interessati, alla luce della natura di mera condizione dell'azione del requisito della “coerenza” catastale oggettiva, di riproporre la domanda.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n.ro 41/2022 del Tribunale di Agrigento, Parte_2
pubblicata il 12/01/2022.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato, , le Controparte_2
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 2.10.2025. 9
Il Consigliere est.
Dott. Rossana Guzzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2932 c.c., dell'immobile sito in Agrigento, via Emporium n. 9, composto da piano
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 387/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Agrigento, in via Imera C.F._2
n. 217, presso lo studio dell'avv. Anna Mongiovì Gaziano e dell'avv. Vincenza
Gaziano, che li rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
appellanti
CONTRO
, nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando, C.F._3 2
presso lo studio dell'avv. Salvatore Tirinnocchi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato
Conclusioni degli appellanti: “Voglia Codesta: ON.LE CORTE D'APPELLO DI
ER … Accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza n.
41/2022 resa dal Tribunale di Agrigento nel giudizio iscritto, in primo grado, al n.
di RG 2597/18 depositata il 12.01.2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data
24.01.2022, accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado
dagli odierni appellanti per i motivi esposti in narrativa Con vittoria di spese ed
onorari del primo e secondo grado di giudizio;
”
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1°) Rigettare l'appello proposto dai
signori e perché improponibile, inammissibile e, Parte_1 Parte_2
comunque, infondato in fatto ed in diritto. 2°) Condannare gli appellanti alle spese
di lite, liquidando le stesse secondo le tabelle ministeriali.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 41/2022 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
volta ad ottenere il trasferimento in favore del secondo attore, ex art
[...]
terra, primo e secondo piano, catastalmente allibrato al foglio 163, p.lla 3473, che 3
il convenuto si era impegnato a cedere gratuitamente al figlio (l'anzidetto Pt_2
), in seno all'accordo, raggiunto col moglie (la anzidetta in sede di
[...] Parte_1
separazione personale dei coniugi ed integralmente recepito nella sentenza n.ro
405/2015 emessa dal medesimo Tribunale che aveva, sulla scorta di esso,
definito in modo consensuale il relativo procedimento giudiziale;
condannava, per l'effetto, gli attori al rimborso in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate nella somma di € 2.767,00, oltre accessori di legge.
Hanno interposto appello e chiedendo l'integrale Parte_1 Parte_2
riforma della pronuncia. Ha resistito , deducendo la Controparte_2
inammissibilità del gravame in relazione alla e, in ogni caso, la sua Parte_1
infondatezza, ed insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.
Alla data del 3-7 aprile 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Il Tribunale agrigentino ha disatteso la domanda ravvisando, sotto diversi profili,
una carenza documentale ostativa alla adozione della chiesta pronuncia costitutiva. In particolare, ha rilevato che gli attori non avevano provveduto a versare in atti: 1) la documentazione attestante la conformità edilizia ed urbanistica dell'immobile, richiesta, a pena nullità, per gli atti di trasferimento inter vivos di immobili dagli artt. 17 e 40 della Legge n.47/85 (ora dal D.P.R.
380/2001), da ritenersi pacificamente necessaria anche laddove l'effetto traslativo venga assicurato dal provvedimento giudiziale;
2) la documentazione 4
attestante la conformità catastale del bene, in ossequio al disposto dell'art. 29,
comma 1 bis, della Legge n. 52 del 1985; 3) a monte, il testo dell'accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione – essendo stata allegata solo la sentenza che lo aveva recepito – e gli ulteriori atti relativi al giudizio di separazione personale tra i coniugi, la cui produzione veniva ritenuta indispensabile al fine di accertare se il pattuito trasferimento del bene avesse funzione solutoria/compensativa dell'obbligo di mantenimento del figlio ovvero se,
come sostenuto dal convenuto, dovesse intendersi quale atto dispositivo destinato ad essere compiuto per puro spirito di liberalità e, come tale,
incoercibile; 4) il titolo di proprietà del cespite in capo a . Controparte_2
Con il primo e unico motivo di gravame, gli appellanti innanzitutto rimarcano come la produzione in giudizio del testo dell'accordo raggiunto tra l'appellato e la non fosse necessaria atteso che la sentenza n.ro 405/2015 ne aveva Parte_1
riportato integralmente il contenuto;
per il resto, nel lamentare il comportamento ostruzionistico della controparte, hanno sollecitato, al fine di colmare la carenza documentale, l'ammissione di una serie di documenti (segnatamente, per quanto di rilievo: visure e planimetrie catastali del fabbricato oggetto di causa, il contratto di donazione del 5.4.1993 in favore del convenuto e la certificazione urbanistica ad esso allegata, la denuncia di successione di ) e ciò in forza Persona_1
dell'orientamento giurisprudenziale che ne consente la produzione anche in corso di causa, e pure in sede d'appello, in considerazione del rilievo che la regolarità edilizia e quella catastale dell'immobile costituiscono condizioni dell'azione ex art.2932 c.c. e non presupposto della domanda e, in quanto tali, la 5
loro dimostrazione è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
L'appellato si è opposto alla ammissione dei nuovi documenti.
Malgrado la ammissibilità della chiesta produzione, proprio alla luce del pacifico orientamento richiamato nell'atto di impugnazione (vedasi: Cass. S.U.
23825/2009, Cass. 6684/19 e 20526/2020 e, con riferimento alla prova della
“coerenza catastale”, Cass. 12654/2020), l'appello va nondimeno respinto,
essendo stato solo parzialmente colmato il deficit probatorio riscontrato dalla sentenza impugnata.
Va in primo luogo riconosciuto, in assenza di contestazioni sulla circostanza che la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 405/2015, definitoria del giudizio di separazione consensuale fra i coniugi e Controparte_2 Parte_1
, avesse riprodotto fedelmente il contenuto della intesa raggiunta fra i
[...]
medesimi – intesa la cui sottoscrizione, peraltro, giustifica la legittimazione attiva della nel presente giudizio, quale soggetto portatore di un interesse Parte_1
diretto e giuridicamente rilevante alla esecuzione integrale dell'accordo anche con riferimento alle prestazioni che avrebbero dovuto beneficiare il figlio – che non appare condivisibile la valutazione del giudice di prime cure di ritenere necessario al fine del decidere il vaglio diretto della convenzione.
Sotto altro aspetto, il contesto e la natura complessiva dell'accordo rendono priva di consistenza la tesi dell'appellato circa il fatto che con l'espressione ivi utilizzata
Pt_ (“si obbliga a cedere al figlio la nuda proprietà …) egli si fosse limitato alla promessa di una futura donazione, dovendosi, al contrario, ritenere che si 6
trattasse della previsione di una obbligazione, vincolante e coercibile (v. Cass.
3747/2006 e 21736/13, già citate nel provvedimento impugnato), assunta nell'ambito della più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali nel contesto di dissolvimento dell'unità familiare, e in special modo, una modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio, all'epoca già
maggiorenne ma non autosufficiente. Né rileva, in senso contrario a siffatta esegesi, la circostanza che, nell'esercizio della autonomia negoziale, gli stipulanti avessero previsto, in aggiunta, una ulteriore modalità di contribuzione del padre in favore del figlio, in questo caso in forma di sostegno reddituale immediato,
costituta dalla attribuzione mensile di una somma di denaro proveniente dalla riscossione di un canone locatizio.
Per ciò che attiene alla conformità edilizia e urbanistica dell'immobile, può
ritenersi che l'originario deficit documentale sia stato colmato mediante la produzione in giudizio dell'atto di donazione del 5.4.1993 con cui Controparte_3
e , riservandosi l'usufrutto, donavano la rispettiva quota (2/4 il Controparte_4
primo, 1/4 il secondo) di nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa all'odierno appellato, già titolare della restante quota di ¼ in forza di successione della madre, . Nel rogito, infatti, i donanti attestavano, ai sensi e per gli Persona_1
effetti dell'art.40 Legge n.47/85, che il fabbricato era stato ultimato in epoca antecedente all'1.9.1967. Siffatta dichiarazione, che gli appellanti hanno fatto propria (v. le note del 7.11.2023), si presenta in grado di soddisfare il requisito di regolarità “formale” necessario per l'accoglimento della domanda (v. Cass. S.U.
23825/2009, secondo cui la attestazione di regolarità edilizia può provenire 7
anche solo dal promissario acquirente), sia pure nei più circoscritti limiti del trasferimento della nuda proprietà del bene, per come previsto nell'accordo.
Deve, nondimeno, riscontrarsi la perdurante assenza di dimostrazione della conformità dello stato di fatto dell'immobile ai dati catastali e alle planimetrie.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di affermare che anche la
“coerenza” catastale oggettiva, prevista a pena di nullità dal comma 1 bis dell'art.29 della Legge n.52 del 1985, aggiunto dall'art.19 comma 14 del D.L.
n.78/2010 convertito con la Legge n.122/2010, costituisce condizione dell'azione per la delibazione di domande che comportino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati preesistenti, non potendo neppure in questo caso il ricorso agli strumenti giudiziari giustificare l'elusione del precetto, volto a tutela di un interesse di ordine generale, qui costituito da esigenze di natura fiscale (Cass. sent. n.ri 12654/2020 e 20526/2020). Peraltro,
in assenza di disciplina transitoria e tenuto conto della ratio legis, tale disposizione è destinata ad applicarsi anche ai casi in cui la difformità catastale sia antecedente all'entrata in vigore del D.L. n.78/2010 (arg. ex Cass.
20526/2020).
Nella odierna vicenda gli appellanti si sono limitati a produrre in questo grado le planimetrie e la visura catastale dell'immobile ma nulla hanno documentato in ordine alla sussistenza del requisito in oggetto.
Né può attribuirsi valenza “liberatoria” dall'assolvimento di tale onere alla allegazione circa l'impossibilità di accedere all'immobile a causa della indisponibilità manifestata dalla controparte. Siffatta circostanza, infatti, oltre a 8
non essere stata specificamente documentata e venire negata dall'appellato,
avrebbe dovuto indurre i deducenti a sollecitare, fin dal primo grado del giudizio,
l'adozione degli strumenti processuali idonei a consentire a un tecnico di accedere nella unità immobiliare per eseguire le necessarie verifiche.
L'appello va, pertanto, rigettato, seppure “allo stato”, dovendosi ritenere impregiudicata la possibilità per gli interessati, alla luce della natura di mera condizione dell'azione del requisito della “coerenza” catastale oggettiva, di riproporre la domanda.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n.ro 41/2022 del Tribunale di Agrigento, Parte_2
pubblicata il 12/01/2022.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato, , le Controparte_2
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 2.10.2025. 9
Il Consigliere est.
Dott. Rossana Guzzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2932 c.c., dell'immobile sito in Agrigento, via Emporium n. 9, composto da piano