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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto da i signori
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott.ssa Simona Di Nicola Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 1828/2024 di R.G. proposta da:
- Parte_1
rappresentata e difesa, in regime di patrocinio a spese dello Stato, dall'avv. Laura
Romano, presso il cui studio in Isola del Liri via Tavernanova n. 12 e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Iafrate, presso il cui studio in Isola del Liri,
Via Roma n. 62 e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 3 settembre 2024 i è rivolta all'intestato Tribunale Parte_1
per chiedere, a modifica del decreto emesso il 6/5/2023 (cron. nr. 8117/2023) dal
Tribunale di Cassino, l'obbligo dell'ex coniuge di corrisponderle un CP_1
assegno divorzile di euro 200,00 mensili.
In particolare, l'esponente ha premesso che il Tribunale di Cassino, col ridetto decreto, aveva revocato l'assegno divorzile di mantenimento disposto con la sentenza nr. 781/2017 emessa il 15/6/2023, allegando di essere rimasta contumace nel giudizio e di trovarsi in condizioni economiche precarie, a differenza del resistente il quale aveva un reddito annuo di circa 28.000 euro.
2 – Con comparsa del 21/10/2024 si è costituito in giudizio l quale ha CP_1
eccepito, in rito, l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto.
3 – La causa, all'esito dell'ordinanza 19/06/2025 pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis.22 cpc, è stata istruita documentalmente, per poi essere rimessa al collegio per la decisione in esito alla discussione orale svoltasi all'udienza del
20/11/2025. 4 – Occorre in primo luogo richiamare la giurisprudenza di legittimita che ha chiarito il perimetro entro il quale e possibile operare la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio, rispetto alla quale sono valutabili solo le circostanze sopravvenute tali da alterare l'assetto che aveva portato alla formazione del titolo, senza percio rimettere in discussione le pregresse condizioni economiche dei coniugi, ne prendere in esame fatti anteriori alla definitivita del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere allegati in quel contesto .
Come gia rimarcato nell'ordinanza 19/06/2025, il significato da attribuire ai
“giustificati motivi” che l'art. 473-bis.29 del codice di rito pone come condizione essenziale per la revisione delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di mantenimento a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio va collegato “alla necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare
l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi” (Cass., nr. 354/2023; Cass., nr. 11/2011; Cass., nr.
1119/2020).
Cio considerato in punto di diritto, e fin troppo evidente che la difesa della ricorrente, con la domanda qui scrutinata, abbia voluto rinnovare il giudizio che si era svolto innanzi al Tribunale di Cassino, nel quale la era rimasta Pt_1
contumace per un asserito difetto di notifica, senza pero avvedersi della necessita di allegare circostanze sopravvenute e, allo stesso tempo, considerare che eventuali vizi di notifica dell'originario ricorso per la modifica delle condizioni del divorzio avrebbero dovuto, semmai, farsi valere in sede di impugnazione.
Diversamente, in modo del tutto semplicistico, la ricorrente ha richiamato fatti e circostanze gia esaminati dal Tribunale di Cassino, allegando che la propria situazione economica non era “mai mutata”, mentre il reddito dell'ex coniuge era aumentato, senza pero dimostrarlo, ne tantomeno specificare da quando.
A sostegno della domanda di modifica, peraltro, non e stata depositato alcun elemento di prova, ne sono state formulate istanze istruttorie, risultando pertanto evidente l'intenzione della ricorrente di voler ripetere, in questa sede, il giudizio di modifica delle condizioni divorzile tenutosi, nella sua contumacia, avanti al
Tribunale cassinate.
Oltretutto, l'odierno ricorso riproduce pedissequamente analoga domanda introdotta avanti al Tribunale di Cassino, definita con ordinanza di incompetenza territoriale emessa il 3/7/2024, che pero la ricorrente non ha inteso riassumere nel termine fissato, incardinando un nuovo giudizio.
5 – In conclusione, la domanda è inammissibile, con spese processuali, stante l'esito del giudizio, interamente a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
PONE a carico della parte soccombente le spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi oltre accessori di legge e il rimborso delle spese generali previste per legge. Così deciso in Frosinone, il 25 novembre 2025
Il Presidente rel.