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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 390/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dagli avv.ti Gabriele De Paola e Vincenzo Parte_1 C.F._1
Longhitano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, corso
Galileo Ferraris, n. 57 appellante contro
(c.f. , nella Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, difeso dall'avv. Domenico Eugenio Sansalone, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, via Luigi Cibrario n. 62 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Torino, Parte_1 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopraesposti e per l'effetto nel merito in via preliminare rigettare in quanto infondata la richiesta ex adverso formulata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art 342;
In via principale riformare la sentenza impugnata e quindi dichiarare nullo quanto deliberato al punto 1 della delibera assembleare del 02.11.2020 e dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace quanto deliberato al punto 1 della delibera assembleare del
27.03.2021 e per l'effetto condannare il convenuto a rimborsare all'appellante € CP_1
3.017,92 per spese legali per il procedimento di mediazione ed € 341,60 per indennità di mediazione. condannare il convenuto al pagamento delle spese legali di entrambi i CP_1 gradi di giudizio.
In via istruttoria
l'appellante chiede ammettersi la prova per testi già richiesta nel corso del giudizio di primo grado nella seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., che non deve intendersi rinunciata, così come formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e qui di seguito riportata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita ammettere la prova per testi sui seguenti capi:
1) Vero che nel corso dell'assemblea del 2.11.2020 del Controparte_1
, la sig.ra partecipava per delega per il tramite del sig.
[...] Pt_1
e, con riferimento al punto 1), votava contraria contestando l'addebito nei Testimone_1 confronti della SI.ra di importi maggiori rispetto a quelli calcolati dal Parte_1 precedente amministratore e già versati in sede di rogito in data 8.9.17.
Si indica a teste il sig. , marito della sig.ra coniugato in Testimone_1 Parte_1 regime di separazione dei beni».
ha precisato queste Controparte_1 conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
2 Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art.
342 comma c.p.c.
Nel merito:
Respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza di primo grado n. 387/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Torino Giudice Dott.ssa Marisa Gallo nel procedimento R.G. 24885/2021.
In vi istruttoria:
Ci si oppone pertanto recisamente all'istanza istruttoria di ammissione del capo di prova già richiesto in primo grado e reiterato in sede di appello con il teste indicato
[...]
per i motivi tutti su riproposti e già argomentati negli atti del primo grado del Tes_1 giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto il Parte_1 Controparte_1
Torino innanzi al Tribunale di Torino, assumendo di essere OM dall'8 settembre
2017 e che il convenuto le aveva chiesto il pagamento di importi asseritamente dovuti a perdite di acqua verificatesi in uno dei suoi alloggi e nell'immobile ad uso commerciale, dopo che, nel corso del 2018, si era accorto, dietro richiesta di che ad esso Parte_2 erano stati addebitati per errore i consumi dell'acqua del condominio, sicché procedeva ad effettuare uno storno in favore di con conseguente debito per i condòmini, Parte_2 ripartito dall'amministratore nell'ambito dei consuntivi del 2017 e del 2018.
L'appellante aveva dedotto che con il riparto le erano state addebitate spese che non erano di competenza né dell'anno dell'acquisto della proprietà in condominio, né di quello precedente, bensì di periodi ancora anteriori, e aveva quindi impugnato le delibere del 2 novembre 2020 (punto numero 1) e del delibera del 27 marzo 2021 (punto numero 1), chiedendo la dichiarazione di nullità della prima e della seconda ovvero, per quest'ultima, di annullarla o di dichiararne l'inefficacia, con condanna del convenuto a rimborsare la somma di euro 3.017,92 per le spese legali per il procedimento di mediazione ed euro
341,60 per l'indennità di mediazione.
3 2. Il si era costituito in Controparte_1 giudizio soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione della prima delibera per difetto di legittimazione, in quanto approvata all'unanimità, e chiedendo comunque il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 387/2023 del 27 gennaio 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande dell'attrice (in rito, per quanto attiene all'impugnazione della prima delibera), condannandola al rimborso delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a due motivi e ha Parte_1 riproposto le domande avanzate in primo grado.
Il ha chiesto il rigetto, Controparte_1 anche in rito, dell'appello.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha eccepito che «[l]e argomentazioni che andremo ad evidenziare a sostegno della correttezza, sotto qualsivoglia profilo, della sentenza del giudice di prime cure nonché la disamina sulla fondatezza dei motivi di gravame proposti, potrebbero già in prima battuta giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello promosso dalla signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni che Parte_1 vengono esposte di seguito» (p. 3 comp. cost. app.).
L'eccezione è, nella parte argomentativa, all'evidenza generica.
L'eccezione è rigettata.
2. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Anche in questo caso l'eccezione si rivela generica e quindi apodittica.
Le critiche alla decisione mosse dall'appellante sono sufficientemente individuabili, tanto che l'appellato è stato in grado di contrastarle puntualmente.
L'eccezione è rigettata.
3. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, della domanda dell'impugnazione della delibera del 2 novembre 2020.
Il motivo non è fondato.
4 Per il giudice di primo grado, «[e]merge […] con evidenza dal verbale impugnato come il rendiconto consuntivo sia stato approvato all'unanimità dei condomini, con la presenza del sig. , marito della sig.ra , delegato a partecipare all'assemblea. || La Tes_1 Pt_1 circostanza che al punto 1) si faccia riferimento alla contestazione del sig. Tes_1 relativamente ai conteggi errati del precedente amministratore non è un elemento sufficiente
a provare il dissenso necessario a fondare la legittimazione all'impugnazione. || […] la sig.ra non ha assolto al proprio onere probatorio. || In primo luogo, non risulta che Pt_1
l'attrice abbia mai contestato all'amministratore una errata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal proprio coniuge in assemblea;
inoltre, non può non osservarsi come la sig.ra , al fine di provare il proprio dissenso, si sia limitata a formulare un capo di Pt_1 prova orale inammissibile, in quanto volto a contrastare il contenuto di un documento, ed abbia indicato, come unico teste, proprio il sig. , cui aveva conferito la delega a Tes_1 partecipare all'assemblea. || […] Nella fattispecie in esame, non solo nel verbale viene espressamente dato atto dell'approvazione del rendiconto “all'unanimità”, ma il significato di tale, inequivoca, espressione non appare comunque contraddetto dal successivo riferimento alle contestazioni del sig. » (pp. 2 ss.). Tes_1
Secondo l'appellante, invece, «[e]merge […] chiaramente dal verbale di assemblea impugnato del 02.11.2020 […] come la sig.ra non possa aver votato a favore Parte_1 dell'approvazione di spese relative ad un periodo in cui la medesima non era proprietaria dei relativi immobili. || Ed infatti la contestazione a tale punto emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale del verbale che reca nel medesimo punto 1) e senza neppure andare
a capo dal capoverso in cui viene erroneamente verbalizzato che l'assemblea avrebbe votato all'unanimità che “A seguito di contestazione del sig. , che acquistava in data Tes_1
8/9/2017, secondo i conteggi del precedente amministratore presentati in sede di rogito ma ampiamente errati, si decide di esperire a nome e per conto del Condominio un'azione di responsabilità nei confronti del sig. per l'addebito delle somme scaturite a carico CP_2 di precedentemente all'acquisto. Si elegge l'Avv. Domenico Sansalone domiciliato in Pt_1
C. Re Umberto 12”» (pp. 12 s. cit. app.).
L'evidenza della lettera degli enunciati è in realtà sfavorevole all'appellante, come già bene giudicato dal tribunale.
Gli enunciati e l'ordine degli stessi sono inequivocabili;
si passa dall'approvazione, letteralmente, all'unanimità dei riparti contestati – sicché ad emergere chiaramente è il
5 contributo all'approvazione della delibera di tutti i presenti – alla determinazione ad agire nei confronti dell'ex amministratore di condominio.
Lo stile redazionale del verbalizzante, connotato dalla continuità discorsiva, non è determinante perché i due momenti – approvazione dei riparti e iniziativa nei confronti dell'ex amministratore – vertono su oggetti diversi e tra di essi vi è una cesura, ed inoltre, perché anche altri punti dell'ordine del giorno sono connotati dalla stessa cifra stilistica
(v. punti nn. 2 e 5, doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
La contestazione del delegato dell'appellante è successiva all'approvazione dei riparti e ha determinato o anche semplicemente indotto la determinazione di agire nei riguardi dell'ex amministratore.
L'argomento per cui l'appellante non potesse votare a favore dell'approvazione dei riparti di determinate spese contra se è insufficiente, atteso che vantare un interesse non implica necessariamente determinarsi in modo da soddisfarlo e che l'interesse può in ogni caso trovare soddisfazione anche attraverso una decisione sfavorevole solo in apparenza, perché “compensata” da altro.
Va esaminata l'ulteriore eccezione dell'appellante, relativa al valore da assegnare alla condotta del delegato, per cui è «assolutamente evidente che, nonostante l'amministratore abbia erroneamente verbalizzato che la deliberazione sarebbe avvenuta all'unanimità,
l'assemblea non possa aver votato all'unanimità perché, altrimenti, non avrebbe avuto senso alcuno dare atto a verbale delle contestazioni mosse dall'appellante, per il tramite del delegato SI. » (p. 13 cit. app.). Tes_1
Tuttavia, il giudice di primo grado ha fornito un'apprezzabile spiegazione in merito, con la quale non si è confrontata l'appellante e che è utile riportare: «A ciò si aggiunga come non vi sia alcuna incompatibilità tra la decisione del e dunque anche CP_1 della OM , di approvare il rendiconto onde consentire l'ordinaria e regolare Pt_1 prosecuzione della gestione condominiale e, contestualmente, quella di intentare un'azione contro il precedente amministratore volta ad ottenere il risarcimento dei danni» (p. 4 sent.).
Invero, i condòmini avevano l'esigenza prioritaria di comporre in modo definitivo la questione del riparto delle spese litigiose, quindi di stabilire le quote di spettanza ad ogni condomino;
la decisione sul riparto era logicamente indipendente dall'ulteriore questione circa l'opportunità di invocare la responsabilità dell'ex amministratore e di agire nei suoi riguardi;
la questione è stata sciolta in positivo dall'assemblea.
6 L'appellante ha contestato l'applicazione del solo criterio letterale nell'interpretazione della delibera.
Anzitutto, si osserva che il criterio letterale è il punto di partenza obbligato, quando si deve comprendere il significato di un atto giuridico (normativo, art. 12, co. 1, disp. prel.
c.c., e non normativo, art. 1362, co. 1, c.c.).
Di questo ne è del resto consapevole la stessa appellante, che in esordio al motivo appena riportato, ha fatto uso proprio del criterio letterale per sostenere un'evidenza alternativa a quella colta dal giudice di primo grado [«(e)merge (…) chiaramente dal verbale di assemblea impugnato del 02.11.2020 (…) come la sig.ra non possa aver Parte_1 votato a favore dell'approvazione di spese (…). || Ed infatti la contestazione a tale punto emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale del verbale», pp. 12 s. cit. app.].
Per quanto sopra esposto, non vi sono indici da cui trarre l'erronea verbalizzazione dell'unanimità.
Inoltre, il giudice di primo grado non è ricorso al solo criterio letterale, ma anche a quello sistematico, ove ha confrontato le due delibere del 2 novembre 2020 (riparto delle spese e azione contro l'ex amministratore), cogliendone la compatibilità (art. 1363 c.c.), e ha tenuto conto anche del comportamento delle parti (art. 1362, co. 2, c.c.).
A quest'ultimo proposito, si legge nella sentenza che «non risulta che l'attrice abbia mai contestato all'amministratore una errata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal proprio coniuge in assemblea» (p. 4).
Questo argomento, non contrastato dall'appellante, ha indubbia pregnanza.
L'appellante si è soffermata di converso solo su altre circostanze, evidenziando come
«il Giudice non abbia analizzato il contenuto della corrispondenza intercorsa tra l'attrice e
l'amministratore di cui al doc. 7 del fascicolo attoreo di primo grado da cui emerge chiaramente che il contenuto di quanto verbalizzato, oltre a non recare il consenso dell'attrice, è diverso da quello che oggi il vorrebbe al medesimo attribuire. || CP_1
Nello specifico, leggendo interamente il punto 1) della predetta delibera e le successive comunicazioni intercorse (Doc. 7 fascicolo attoreo di primo grado) emerge con evidenza come
l'intenzione iniziale nel corso della delibera assunta fosse quella di imputare i relativi consumi, così come ricalcolati per gli anni dal 2013 al 2018, alle relative unità immobiliari ma non di richiedere alla SI.ra il pagamento del totale imputato per l'intero periodo» Pt_1
(pp. 15 s. cit. app.).
L'argomento non convince.
7 Dalle comunicazioni del 1° marzo 2021, non emerge il riconoscimento della falsità della verbalizzazione della delibera in punto riparti delle spese litigiose, ma l'indicazione dell'amministratore che l'importo dovuto dall'appellante sarebbe di euro 5.985,01.
La prospettazione dell'appellante circa l'espressione del voto contrario ai riparti è da reputarsi inverosimile.
È infatti ragionevole attendersi dal condomino, che si sia visto registrare un voto diverso da quello manifestato, un'immediata iniziativa volta a denunciare l'accaduto.
Di converso, si osserva che, nonostante l'espressione di un voto contrario, il delegato dell'appellante non ha mosso alcun rilievo al momento della verbalizzazione, né la stessa ha allegato che il delegato aveva assunto iniziative oppositive alla verbalizzazione.
Inoltre, non si comprende perché l'appellante non abbia denunciato la falsità della verbalizzazione – fatto evidentemente eclatante in sé e determinante in concreto, perché incidente sulla legittimazione all'impugnazione della delibera, quindi sulla cura dei propri interessi –, né nell'ambito dell'interlocuzione con l'amministratore del 1° marzo 2021, né nel corso della successiva assemblea del 27 marzo 2021.
L'appellante ha censurato la decisione del tribunale di non ammissione della prova testimoniale, vertente sulla circostanza dell'espressione del voto contrario [«Vero che nel corso dell'assemblea del 2.11.2020 del Controparte_1
, la sig.ra partecipava per delega per il tramite del sig. e, con
[...] Pt_1 Testimone_1 riferimento al punto 1), votava contraria contestando l'addebito nei confronti della SI.ra
di importi maggiori rispetto a quelli calcolati dal precedente amministratore e Parte_1 già versati in sede di rogito in data 8.9.17», pp. 16 s. cit. app.].
Anzitutto, si osserva che, stando alle difese di primo grado, per l'appellante, la prova appariva superflua: «parte attrice rimette con il presente atto la seconda memoria ex. art.
183 comma VI cpc e formula le seguenti istanze istruttorie, per mero tuziorismo difensivo, pur ritenendo che quanto dedotto al punto 11 della parte in fatto dell'atto di citazione risulti già documentalmente» [p. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.]; altrettanto ha deciso il giudice di primo grado con ordinanza del 16 giugno 2022 («ritenuto superfluo il capo di prova formulato da parte attrice nella memoria istruttoria, in quanto documentale») e alcuna censura è stata mossa nelle difese successive, segnatamente finali.
Inoltre, la prova non è ammissibile, in quanto, in termini prognostici (ad ipotizzare, quindi, che il teste confermi quanto dedotto nel capitolo), è inconcludente.
Il teste sarebbe infatti chiamato a confermare una prospettazione inverosimile.
8 Il motivo è rigettato.
4. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'impugnazione della delibera del 27 marzo 2021.
Il motivo non è fondato.
Anche in questo caso, occorre riprodurre parte della decisione contestata: «Premesso che l'attrice non ha prodotto la lettera di convocazione dell'assemblea, con l'indicazione del relativo ordine del giorno, dalla lettura del verbale in esame (peraltro neppure depositato integralmente, non rinvenendosi la data) emerge come al punto 1 l'assemblea così abbia stabilito: “Viene data spiegazione delle responsabilità in capo al Condominio, all'Amministratore e alla sig.ra in merito alle attribuzioni delle spese acqua. Dopo Pt_1 lunga discussione circa le azioni da intraprendere, il non intende addivenire CP_1 ad alcuna riduzione degli addebiti imputati, pertanto la proprietà farà le azioni Pt_1 necessarie per rivendicare la sua rivalsa” (doc. 11). || La circostanza, lamentata dall'attrice, che in tale sede l'assemblea si sia rifiutata di accogliere le contestazioni della sig.ra e di rielaborare il consuntivo non consente di ravvisare nella determinazione Pt_1 dell'assemblea alcuna violazione di legge» (p. 5 sent.).
L'appellante ha censurato la ricostruzione in fatto, evidenziando che «è sufficiente leggere tanto gli atti di causa quanto il verbale dell'assemblea del 27.03.2021 per evincere come parte attrice non abbia mai dedotto nel giudizio di primo grado che nel corso dell'assemblea del 27.03.2021 l'assemblea avrebbe dovuto provvedere ad un'altra ripartizione delle spese acqua» (p. 23 cit. app.), e che il tribunale non si è pronunciato su quanto effettivamente dedotto e, aggiungasi, sviluppato nelle difese finali.
Secondo l'appellante, tra la delibera di approvazione dei riparti contestati e quella di agire nei confronti dell'ex amministratore di cui all'assemblea del 2 novembre 2020 vi è un nesso di interdipendenza tale per cui la revoca della seconda delibera, intervenuta nell'assemblea del 27 marzo 2021, ha implicato anche la revoca della prima delibera: «Si rilevava dunque come non fosse possibile scindere una parte da un'altra di quanto deliberato nel medesimo punto 1) e quindi conservare la votazione asseritamente avvenuta all'unanimità (circostanza comunque non avvenuta per tutto quanto già dedotto) per una sola parte di quanto deciso, atteso che la decisione di cui al punto 1) è comunque una sola unica ed inscindibile.|| […] Se in una delibera successiva (ossia quella del 27.03.2021) il
mutava orientamento e decideva di non voler più dare seguito a quanto CP_1 deliberato in una parte del medesimo punto è evidente come non si possa neppure
9 conservare il resto del deliberato nel medesimo punto, atteso che è evidente come tutto quanto deliberato al punto 1) debba essere inteso come un'unica decisione inscindibile. ||
[…] la revoca di una parte di quanto deliberato, travolg[e] necessariamente anche il resto di quanto deliberato nel medesimo punto, determinando il venir meno del consenso dell'attrice, consenso che comunque si ribadisce non essere mai stato prestato alla suddetta approvazione. || […] L'attrice, come anzi indicato, […] ha […] censurato il comportamento del di poter modificare in una assemblea successiva una sola CP_1 parte di quanto deliberato in un punto di una delibera precedente, conservando il consenso dell'assemblea espresso su una decisione che ricomprendeva anche la parte annullata, come parte inscindibile della decisione assunta» (pp. 24 ss. cit. app.).
La deduzione non convince per due motivi.
In primo luogo, quanto all'esercizio dell'azione nei confronti dell'ex amministratore, dal verbale del 17 marzo 2021 non si evince in modo inequivoco la revoca della delibera in argomento adottata in data 2 novembre 2020; in positivo, dopo l'illustrazione delle responsabilità in merito alle “attribuzioni delle spese acqua” e la discussione circa generiche “azioni da intraprendere”, risulta annunciato che l'appellante «farà le azioni necessarie per rivendicare la sua rivalsa» (doc. n. 8 fasc. primo grado appellante).
In secondo luogo, ad accogliere la prospettazione dell'appellante circa l'intervenuta revoca della pregressa delibera, limitatamente all'iniziativa da intraprendere nei confronti dell'ex amministratore, non si ravvisa il predicato nesso di inscindibilità tra la delibera revocata e quella relativa ai riparti.
In astratto, non ricorre una connessione di necessaria interdipendenza, secondo il meccanismo “simul stabunt, simul cadent”.
La distribuzione delle spese tra i condòmini appartiene al piano della necessità di soluzione del problema sollevato dal terzo, che si è visto imputare consumi dell'acqua del condominio.
L'iniziativa nei riguardi dell'ex amministratore appartiene ad un altro piano, quello dell'opportunità di rimediare alla sopravvenienza negativa.
In concreto, come anticipato in sede di esame del primo motivo d'appello, dal verbale di assemblea non si ricavano indici significativi dell'interdipendenza.
Le due delibere hanno riguardato momenti distinti che avevano in comune soltanto l'occasione della loro adozione, quale l'erroneo addebito ad un terzo di consumi, quindi di spese, propri.
10 L'appellante non ha allegato alcuna circostanza da cui desumere che il riparto delle spese è stato così stabilito in ragione del, quindi condizionato al, successivo esperimento di iniziative nei confronti dell'ex amministratore.
Se le due delibere erano autonome al 2 novembre 2020, così sono rimaste agli effetti della delibera del 27 marzo 2021, impugnata dall'appellante.
La revoca della seconda delibera non può avere inciso neanche implicitamente sugli effetti della prima, approvata all'unanimità il 2 novembre 2020.
Pertanto, rimasta indimostrata la tesi dell'appellante, su cui ha fondato la censura, la decisione impugnata non merita riforma.
La seconda parte del motivo, sub “B.3)”, consta a sua volta di due parti.
Nella prima, l'appellante si è lamentata che il giudice di primo grado ha accertato l'omessa produzione della lettera di convocazione dell'assemblea, e del relativo ordine del giorno, e che la produzione del verbale del 27 marzo 2021, in quanto parziale, non consente di individuarne la data (cfr. anche pp. 27 s. cit. app.).
L'appellante ha dedotto che tra le parti era pacifica la corrispondenza del documento prodotto al verbale del 27 marzo 2021.
Il motivo non è rilevante in parte qua.
Il tribunale non ha affatto messo in discussione siffatta corrispondenza.
La censura delle lacune probatorie, tra l'altro non sottoposte a critica in appello, è un mero inciso, che, come tale, non ha influito sulla decisione adottata, la cui ratio riposa nell'accertamento negativo dell'illegittimità della delibera impugnata.
Nella seconda parte, l'appellante ha ripreso l'ingiustizia dell'addebito delle spese per consumi d'acqua, perché in contrasto con l'art. 63, co. 4, att. c.c.
In merito, giova richiamare le difese dell'appellante in primo grado.
Dopo avere ripreso la comunicazione dell'amministratore del 1° marzo 2021, la parte aveva esposto che «[a]ll'assemblea del 27.03.2021, tuttavia il inopinatamente CP_1 si determinava nel cambiare le proprie determinazioni, addossando deliberatamente importi pari ad Euro 17.893,41 in capo alla sig.ra […] || Con comunicazione 06.04.21 Parte_1 il a mezzo dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone, richiedeva all'attrice il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 17.893,41 di cui 14.182,73 a titolo di saldo spese condominiali per gli esercizi 2018 e 2019 ed € 3.710,76 a titolo di preventivo anno
2020» (p. 4 cit.).
11 In effetti, l'appellato aveva chiesto il pagamento della somma di euro 17.893,41, nei termini indicati dalla controparte (doc. n. 9 fasc. primo grado appellante).
Si osserva che in ragione dell'espressione “spese condominiali”, che ha portata generale, e dei riferimenti anche agli esercizi 2019 e 2020, l'importo preteso dall'appellato non sembra corrispondere alle sole spese per il consumo dell'acqua degli anni pregressi di cui “al riparto consuntivo 2018, comprensivo del consuntivo 2017” (così nella delibera del 2 novembre 2020, doc. n. 6 fasc. primo grado appellante), come diversamente lasciato intendere dall'appellante nel primo enunciato riportato e poi in effetti dedotto: «Emerge
[…] con evidenza come il convenuto pretenda nei confronti della attrice il CP_1 pagamento della somma di € 17.893,41 e come, detta somma si[a] stata ricavata dall'amministratore, a seguito di un ricalcolo delle somme dovute a titolo di consumi acqua sin dall'anno 2013 e ciò nonostante l'attrice abbia acquistato in data 08.09.2017» (p. 6 cit.).
L'appellante ha quindi contestato un importo che non corrisponde alle spese relative al consumo d'acqua nel periodo 2013/2018 e che, al più, le ricomprende, delle quali però si ignora l'ammontare esatto.
Non è allora possibile accertare, in difetto di più precise allegazioni, se, sottratte le spese inconferenti, la differenza – corrispondente dunque alla voce di spese contestate – sia di importo maggiore rispetto a quello delle spese imputabili al biennio ex art. 63, co.
4, att. c.c.
Il motivo è rigettato.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è dato dall'entità del pregiudizio dedotto dall'appellante
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, rispetto alla quale l'appellato non ha assunto di avere sostenuto spese (v. nota spese allegata alla memoria di replica).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00
12 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per
[...] compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 390/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dagli avv.ti Gabriele De Paola e Vincenzo Parte_1 C.F._1
Longhitano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, corso
Galileo Ferraris, n. 57 appellante contro
(c.f. , nella Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, difeso dall'avv. Domenico Eugenio Sansalone, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, via Luigi Cibrario n. 62 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Torino, Parte_1 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopraesposti e per l'effetto nel merito in via preliminare rigettare in quanto infondata la richiesta ex adverso formulata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art 342;
In via principale riformare la sentenza impugnata e quindi dichiarare nullo quanto deliberato al punto 1 della delibera assembleare del 02.11.2020 e dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace quanto deliberato al punto 1 della delibera assembleare del
27.03.2021 e per l'effetto condannare il convenuto a rimborsare all'appellante € CP_1
3.017,92 per spese legali per il procedimento di mediazione ed € 341,60 per indennità di mediazione. condannare il convenuto al pagamento delle spese legali di entrambi i CP_1 gradi di giudizio.
In via istruttoria
l'appellante chiede ammettersi la prova per testi già richiesta nel corso del giudizio di primo grado nella seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., che non deve intendersi rinunciata, così come formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e qui di seguito riportata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita ammettere la prova per testi sui seguenti capi:
1) Vero che nel corso dell'assemblea del 2.11.2020 del Controparte_1
, la sig.ra partecipava per delega per il tramite del sig.
[...] Pt_1
e, con riferimento al punto 1), votava contraria contestando l'addebito nei Testimone_1 confronti della SI.ra di importi maggiori rispetto a quelli calcolati dal Parte_1 precedente amministratore e già versati in sede di rogito in data 8.9.17.
Si indica a teste il sig. , marito della sig.ra coniugato in Testimone_1 Parte_1 regime di separazione dei beni».
ha precisato queste Controparte_1 conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
2 Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art.
342 comma c.p.c.
Nel merito:
Respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza di primo grado n. 387/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Torino Giudice Dott.ssa Marisa Gallo nel procedimento R.G. 24885/2021.
In vi istruttoria:
Ci si oppone pertanto recisamente all'istanza istruttoria di ammissione del capo di prova già richiesto in primo grado e reiterato in sede di appello con il teste indicato
[...]
per i motivi tutti su riproposti e già argomentati negli atti del primo grado del Tes_1 giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto il Parte_1 Controparte_1
Torino innanzi al Tribunale di Torino, assumendo di essere OM dall'8 settembre
2017 e che il convenuto le aveva chiesto il pagamento di importi asseritamente dovuti a perdite di acqua verificatesi in uno dei suoi alloggi e nell'immobile ad uso commerciale, dopo che, nel corso del 2018, si era accorto, dietro richiesta di che ad esso Parte_2 erano stati addebitati per errore i consumi dell'acqua del condominio, sicché procedeva ad effettuare uno storno in favore di con conseguente debito per i condòmini, Parte_2 ripartito dall'amministratore nell'ambito dei consuntivi del 2017 e del 2018.
L'appellante aveva dedotto che con il riparto le erano state addebitate spese che non erano di competenza né dell'anno dell'acquisto della proprietà in condominio, né di quello precedente, bensì di periodi ancora anteriori, e aveva quindi impugnato le delibere del 2 novembre 2020 (punto numero 1) e del delibera del 27 marzo 2021 (punto numero 1), chiedendo la dichiarazione di nullità della prima e della seconda ovvero, per quest'ultima, di annullarla o di dichiararne l'inefficacia, con condanna del convenuto a rimborsare la somma di euro 3.017,92 per le spese legali per il procedimento di mediazione ed euro
341,60 per l'indennità di mediazione.
3 2. Il si era costituito in Controparte_1 giudizio soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione della prima delibera per difetto di legittimazione, in quanto approvata all'unanimità, e chiedendo comunque il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 387/2023 del 27 gennaio 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande dell'attrice (in rito, per quanto attiene all'impugnazione della prima delibera), condannandola al rimborso delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a due motivi e ha Parte_1 riproposto le domande avanzate in primo grado.
Il ha chiesto il rigetto, Controparte_1 anche in rito, dell'appello.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha eccepito che «[l]e argomentazioni che andremo ad evidenziare a sostegno della correttezza, sotto qualsivoglia profilo, della sentenza del giudice di prime cure nonché la disamina sulla fondatezza dei motivi di gravame proposti, potrebbero già in prima battuta giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello promosso dalla signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni che Parte_1 vengono esposte di seguito» (p. 3 comp. cost. app.).
L'eccezione è, nella parte argomentativa, all'evidenza generica.
L'eccezione è rigettata.
2. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Anche in questo caso l'eccezione si rivela generica e quindi apodittica.
Le critiche alla decisione mosse dall'appellante sono sufficientemente individuabili, tanto che l'appellato è stato in grado di contrastarle puntualmente.
L'eccezione è rigettata.
3. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, della domanda dell'impugnazione della delibera del 2 novembre 2020.
Il motivo non è fondato.
4 Per il giudice di primo grado, «[e]merge […] con evidenza dal verbale impugnato come il rendiconto consuntivo sia stato approvato all'unanimità dei condomini, con la presenza del sig. , marito della sig.ra , delegato a partecipare all'assemblea. || La Tes_1 Pt_1 circostanza che al punto 1) si faccia riferimento alla contestazione del sig. Tes_1 relativamente ai conteggi errati del precedente amministratore non è un elemento sufficiente
a provare il dissenso necessario a fondare la legittimazione all'impugnazione. || […] la sig.ra non ha assolto al proprio onere probatorio. || In primo luogo, non risulta che Pt_1
l'attrice abbia mai contestato all'amministratore una errata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal proprio coniuge in assemblea;
inoltre, non può non osservarsi come la sig.ra , al fine di provare il proprio dissenso, si sia limitata a formulare un capo di Pt_1 prova orale inammissibile, in quanto volto a contrastare il contenuto di un documento, ed abbia indicato, come unico teste, proprio il sig. , cui aveva conferito la delega a Tes_1 partecipare all'assemblea. || […] Nella fattispecie in esame, non solo nel verbale viene espressamente dato atto dell'approvazione del rendiconto “all'unanimità”, ma il significato di tale, inequivoca, espressione non appare comunque contraddetto dal successivo riferimento alle contestazioni del sig. » (pp. 2 ss.). Tes_1
Secondo l'appellante, invece, «[e]merge […] chiaramente dal verbale di assemblea impugnato del 02.11.2020 […] come la sig.ra non possa aver votato a favore Parte_1 dell'approvazione di spese relative ad un periodo in cui la medesima non era proprietaria dei relativi immobili. || Ed infatti la contestazione a tale punto emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale del verbale che reca nel medesimo punto 1) e senza neppure andare
a capo dal capoverso in cui viene erroneamente verbalizzato che l'assemblea avrebbe votato all'unanimità che “A seguito di contestazione del sig. , che acquistava in data Tes_1
8/9/2017, secondo i conteggi del precedente amministratore presentati in sede di rogito ma ampiamente errati, si decide di esperire a nome e per conto del Condominio un'azione di responsabilità nei confronti del sig. per l'addebito delle somme scaturite a carico CP_2 di precedentemente all'acquisto. Si elegge l'Avv. Domenico Sansalone domiciliato in Pt_1
C. Re Umberto 12”» (pp. 12 s. cit. app.).
L'evidenza della lettera degli enunciati è in realtà sfavorevole all'appellante, come già bene giudicato dal tribunale.
Gli enunciati e l'ordine degli stessi sono inequivocabili;
si passa dall'approvazione, letteralmente, all'unanimità dei riparti contestati – sicché ad emergere chiaramente è il
5 contributo all'approvazione della delibera di tutti i presenti – alla determinazione ad agire nei confronti dell'ex amministratore di condominio.
Lo stile redazionale del verbalizzante, connotato dalla continuità discorsiva, non è determinante perché i due momenti – approvazione dei riparti e iniziativa nei confronti dell'ex amministratore – vertono su oggetti diversi e tra di essi vi è una cesura, ed inoltre, perché anche altri punti dell'ordine del giorno sono connotati dalla stessa cifra stilistica
(v. punti nn. 2 e 5, doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
La contestazione del delegato dell'appellante è successiva all'approvazione dei riparti e ha determinato o anche semplicemente indotto la determinazione di agire nei riguardi dell'ex amministratore.
L'argomento per cui l'appellante non potesse votare a favore dell'approvazione dei riparti di determinate spese contra se è insufficiente, atteso che vantare un interesse non implica necessariamente determinarsi in modo da soddisfarlo e che l'interesse può in ogni caso trovare soddisfazione anche attraverso una decisione sfavorevole solo in apparenza, perché “compensata” da altro.
Va esaminata l'ulteriore eccezione dell'appellante, relativa al valore da assegnare alla condotta del delegato, per cui è «assolutamente evidente che, nonostante l'amministratore abbia erroneamente verbalizzato che la deliberazione sarebbe avvenuta all'unanimità,
l'assemblea non possa aver votato all'unanimità perché, altrimenti, non avrebbe avuto senso alcuno dare atto a verbale delle contestazioni mosse dall'appellante, per il tramite del delegato SI. » (p. 13 cit. app.). Tes_1
Tuttavia, il giudice di primo grado ha fornito un'apprezzabile spiegazione in merito, con la quale non si è confrontata l'appellante e che è utile riportare: «A ciò si aggiunga come non vi sia alcuna incompatibilità tra la decisione del e dunque anche CP_1 della OM , di approvare il rendiconto onde consentire l'ordinaria e regolare Pt_1 prosecuzione della gestione condominiale e, contestualmente, quella di intentare un'azione contro il precedente amministratore volta ad ottenere il risarcimento dei danni» (p. 4 sent.).
Invero, i condòmini avevano l'esigenza prioritaria di comporre in modo definitivo la questione del riparto delle spese litigiose, quindi di stabilire le quote di spettanza ad ogni condomino;
la decisione sul riparto era logicamente indipendente dall'ulteriore questione circa l'opportunità di invocare la responsabilità dell'ex amministratore e di agire nei suoi riguardi;
la questione è stata sciolta in positivo dall'assemblea.
6 L'appellante ha contestato l'applicazione del solo criterio letterale nell'interpretazione della delibera.
Anzitutto, si osserva che il criterio letterale è il punto di partenza obbligato, quando si deve comprendere il significato di un atto giuridico (normativo, art. 12, co. 1, disp. prel.
c.c., e non normativo, art. 1362, co. 1, c.c.).
Di questo ne è del resto consapevole la stessa appellante, che in esordio al motivo appena riportato, ha fatto uso proprio del criterio letterale per sostenere un'evidenza alternativa a quella colta dal giudice di primo grado [«(e)merge (…) chiaramente dal verbale di assemblea impugnato del 02.11.2020 (…) come la sig.ra non possa aver Parte_1 votato a favore dell'approvazione di spese (…). || Ed infatti la contestazione a tale punto emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale del verbale», pp. 12 s. cit. app.].
Per quanto sopra esposto, non vi sono indici da cui trarre l'erronea verbalizzazione dell'unanimità.
Inoltre, il giudice di primo grado non è ricorso al solo criterio letterale, ma anche a quello sistematico, ove ha confrontato le due delibere del 2 novembre 2020 (riparto delle spese e azione contro l'ex amministratore), cogliendone la compatibilità (art. 1363 c.c.), e ha tenuto conto anche del comportamento delle parti (art. 1362, co. 2, c.c.).
A quest'ultimo proposito, si legge nella sentenza che «non risulta che l'attrice abbia mai contestato all'amministratore una errata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal proprio coniuge in assemblea» (p. 4).
Questo argomento, non contrastato dall'appellante, ha indubbia pregnanza.
L'appellante si è soffermata di converso solo su altre circostanze, evidenziando come
«il Giudice non abbia analizzato il contenuto della corrispondenza intercorsa tra l'attrice e
l'amministratore di cui al doc. 7 del fascicolo attoreo di primo grado da cui emerge chiaramente che il contenuto di quanto verbalizzato, oltre a non recare il consenso dell'attrice, è diverso da quello che oggi il vorrebbe al medesimo attribuire. || CP_1
Nello specifico, leggendo interamente il punto 1) della predetta delibera e le successive comunicazioni intercorse (Doc. 7 fascicolo attoreo di primo grado) emerge con evidenza come
l'intenzione iniziale nel corso della delibera assunta fosse quella di imputare i relativi consumi, così come ricalcolati per gli anni dal 2013 al 2018, alle relative unità immobiliari ma non di richiedere alla SI.ra il pagamento del totale imputato per l'intero periodo» Pt_1
(pp. 15 s. cit. app.).
L'argomento non convince.
7 Dalle comunicazioni del 1° marzo 2021, non emerge il riconoscimento della falsità della verbalizzazione della delibera in punto riparti delle spese litigiose, ma l'indicazione dell'amministratore che l'importo dovuto dall'appellante sarebbe di euro 5.985,01.
La prospettazione dell'appellante circa l'espressione del voto contrario ai riparti è da reputarsi inverosimile.
È infatti ragionevole attendersi dal condomino, che si sia visto registrare un voto diverso da quello manifestato, un'immediata iniziativa volta a denunciare l'accaduto.
Di converso, si osserva che, nonostante l'espressione di un voto contrario, il delegato dell'appellante non ha mosso alcun rilievo al momento della verbalizzazione, né la stessa ha allegato che il delegato aveva assunto iniziative oppositive alla verbalizzazione.
Inoltre, non si comprende perché l'appellante non abbia denunciato la falsità della verbalizzazione – fatto evidentemente eclatante in sé e determinante in concreto, perché incidente sulla legittimazione all'impugnazione della delibera, quindi sulla cura dei propri interessi –, né nell'ambito dell'interlocuzione con l'amministratore del 1° marzo 2021, né nel corso della successiva assemblea del 27 marzo 2021.
L'appellante ha censurato la decisione del tribunale di non ammissione della prova testimoniale, vertente sulla circostanza dell'espressione del voto contrario [«Vero che nel corso dell'assemblea del 2.11.2020 del Controparte_1
, la sig.ra partecipava per delega per il tramite del sig. e, con
[...] Pt_1 Testimone_1 riferimento al punto 1), votava contraria contestando l'addebito nei confronti della SI.ra
di importi maggiori rispetto a quelli calcolati dal precedente amministratore e Parte_1 già versati in sede di rogito in data 8.9.17», pp. 16 s. cit. app.].
Anzitutto, si osserva che, stando alle difese di primo grado, per l'appellante, la prova appariva superflua: «parte attrice rimette con il presente atto la seconda memoria ex. art.
183 comma VI cpc e formula le seguenti istanze istruttorie, per mero tuziorismo difensivo, pur ritenendo che quanto dedotto al punto 11 della parte in fatto dell'atto di citazione risulti già documentalmente» [p. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.]; altrettanto ha deciso il giudice di primo grado con ordinanza del 16 giugno 2022 («ritenuto superfluo il capo di prova formulato da parte attrice nella memoria istruttoria, in quanto documentale») e alcuna censura è stata mossa nelle difese successive, segnatamente finali.
Inoltre, la prova non è ammissibile, in quanto, in termini prognostici (ad ipotizzare, quindi, che il teste confermi quanto dedotto nel capitolo), è inconcludente.
Il teste sarebbe infatti chiamato a confermare una prospettazione inverosimile.
8 Il motivo è rigettato.
4. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'impugnazione della delibera del 27 marzo 2021.
Il motivo non è fondato.
Anche in questo caso, occorre riprodurre parte della decisione contestata: «Premesso che l'attrice non ha prodotto la lettera di convocazione dell'assemblea, con l'indicazione del relativo ordine del giorno, dalla lettura del verbale in esame (peraltro neppure depositato integralmente, non rinvenendosi la data) emerge come al punto 1 l'assemblea così abbia stabilito: “Viene data spiegazione delle responsabilità in capo al Condominio, all'Amministratore e alla sig.ra in merito alle attribuzioni delle spese acqua. Dopo Pt_1 lunga discussione circa le azioni da intraprendere, il non intende addivenire CP_1 ad alcuna riduzione degli addebiti imputati, pertanto la proprietà farà le azioni Pt_1 necessarie per rivendicare la sua rivalsa” (doc. 11). || La circostanza, lamentata dall'attrice, che in tale sede l'assemblea si sia rifiutata di accogliere le contestazioni della sig.ra e di rielaborare il consuntivo non consente di ravvisare nella determinazione Pt_1 dell'assemblea alcuna violazione di legge» (p. 5 sent.).
L'appellante ha censurato la ricostruzione in fatto, evidenziando che «è sufficiente leggere tanto gli atti di causa quanto il verbale dell'assemblea del 27.03.2021 per evincere come parte attrice non abbia mai dedotto nel giudizio di primo grado che nel corso dell'assemblea del 27.03.2021 l'assemblea avrebbe dovuto provvedere ad un'altra ripartizione delle spese acqua» (p. 23 cit. app.), e che il tribunale non si è pronunciato su quanto effettivamente dedotto e, aggiungasi, sviluppato nelle difese finali.
Secondo l'appellante, tra la delibera di approvazione dei riparti contestati e quella di agire nei confronti dell'ex amministratore di cui all'assemblea del 2 novembre 2020 vi è un nesso di interdipendenza tale per cui la revoca della seconda delibera, intervenuta nell'assemblea del 27 marzo 2021, ha implicato anche la revoca della prima delibera: «Si rilevava dunque come non fosse possibile scindere una parte da un'altra di quanto deliberato nel medesimo punto 1) e quindi conservare la votazione asseritamente avvenuta all'unanimità (circostanza comunque non avvenuta per tutto quanto già dedotto) per una sola parte di quanto deciso, atteso che la decisione di cui al punto 1) è comunque una sola unica ed inscindibile.|| […] Se in una delibera successiva (ossia quella del 27.03.2021) il
mutava orientamento e decideva di non voler più dare seguito a quanto CP_1 deliberato in una parte del medesimo punto è evidente come non si possa neppure
9 conservare il resto del deliberato nel medesimo punto, atteso che è evidente come tutto quanto deliberato al punto 1) debba essere inteso come un'unica decisione inscindibile. ||
[…] la revoca di una parte di quanto deliberato, travolg[e] necessariamente anche il resto di quanto deliberato nel medesimo punto, determinando il venir meno del consenso dell'attrice, consenso che comunque si ribadisce non essere mai stato prestato alla suddetta approvazione. || […] L'attrice, come anzi indicato, […] ha […] censurato il comportamento del di poter modificare in una assemblea successiva una sola CP_1 parte di quanto deliberato in un punto di una delibera precedente, conservando il consenso dell'assemblea espresso su una decisione che ricomprendeva anche la parte annullata, come parte inscindibile della decisione assunta» (pp. 24 ss. cit. app.).
La deduzione non convince per due motivi.
In primo luogo, quanto all'esercizio dell'azione nei confronti dell'ex amministratore, dal verbale del 17 marzo 2021 non si evince in modo inequivoco la revoca della delibera in argomento adottata in data 2 novembre 2020; in positivo, dopo l'illustrazione delle responsabilità in merito alle “attribuzioni delle spese acqua” e la discussione circa generiche “azioni da intraprendere”, risulta annunciato che l'appellante «farà le azioni necessarie per rivendicare la sua rivalsa» (doc. n. 8 fasc. primo grado appellante).
In secondo luogo, ad accogliere la prospettazione dell'appellante circa l'intervenuta revoca della pregressa delibera, limitatamente all'iniziativa da intraprendere nei confronti dell'ex amministratore, non si ravvisa il predicato nesso di inscindibilità tra la delibera revocata e quella relativa ai riparti.
In astratto, non ricorre una connessione di necessaria interdipendenza, secondo il meccanismo “simul stabunt, simul cadent”.
La distribuzione delle spese tra i condòmini appartiene al piano della necessità di soluzione del problema sollevato dal terzo, che si è visto imputare consumi dell'acqua del condominio.
L'iniziativa nei riguardi dell'ex amministratore appartiene ad un altro piano, quello dell'opportunità di rimediare alla sopravvenienza negativa.
In concreto, come anticipato in sede di esame del primo motivo d'appello, dal verbale di assemblea non si ricavano indici significativi dell'interdipendenza.
Le due delibere hanno riguardato momenti distinti che avevano in comune soltanto l'occasione della loro adozione, quale l'erroneo addebito ad un terzo di consumi, quindi di spese, propri.
10 L'appellante non ha allegato alcuna circostanza da cui desumere che il riparto delle spese è stato così stabilito in ragione del, quindi condizionato al, successivo esperimento di iniziative nei confronti dell'ex amministratore.
Se le due delibere erano autonome al 2 novembre 2020, così sono rimaste agli effetti della delibera del 27 marzo 2021, impugnata dall'appellante.
La revoca della seconda delibera non può avere inciso neanche implicitamente sugli effetti della prima, approvata all'unanimità il 2 novembre 2020.
Pertanto, rimasta indimostrata la tesi dell'appellante, su cui ha fondato la censura, la decisione impugnata non merita riforma.
La seconda parte del motivo, sub “B.3)”, consta a sua volta di due parti.
Nella prima, l'appellante si è lamentata che il giudice di primo grado ha accertato l'omessa produzione della lettera di convocazione dell'assemblea, e del relativo ordine del giorno, e che la produzione del verbale del 27 marzo 2021, in quanto parziale, non consente di individuarne la data (cfr. anche pp. 27 s. cit. app.).
L'appellante ha dedotto che tra le parti era pacifica la corrispondenza del documento prodotto al verbale del 27 marzo 2021.
Il motivo non è rilevante in parte qua.
Il tribunale non ha affatto messo in discussione siffatta corrispondenza.
La censura delle lacune probatorie, tra l'altro non sottoposte a critica in appello, è un mero inciso, che, come tale, non ha influito sulla decisione adottata, la cui ratio riposa nell'accertamento negativo dell'illegittimità della delibera impugnata.
Nella seconda parte, l'appellante ha ripreso l'ingiustizia dell'addebito delle spese per consumi d'acqua, perché in contrasto con l'art. 63, co. 4, att. c.c.
In merito, giova richiamare le difese dell'appellante in primo grado.
Dopo avere ripreso la comunicazione dell'amministratore del 1° marzo 2021, la parte aveva esposto che «[a]ll'assemblea del 27.03.2021, tuttavia il inopinatamente CP_1 si determinava nel cambiare le proprie determinazioni, addossando deliberatamente importi pari ad Euro 17.893,41 in capo alla sig.ra […] || Con comunicazione 06.04.21 Parte_1 il a mezzo dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone, richiedeva all'attrice il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 17.893,41 di cui 14.182,73 a titolo di saldo spese condominiali per gli esercizi 2018 e 2019 ed € 3.710,76 a titolo di preventivo anno
2020» (p. 4 cit.).
11 In effetti, l'appellato aveva chiesto il pagamento della somma di euro 17.893,41, nei termini indicati dalla controparte (doc. n. 9 fasc. primo grado appellante).
Si osserva che in ragione dell'espressione “spese condominiali”, che ha portata generale, e dei riferimenti anche agli esercizi 2019 e 2020, l'importo preteso dall'appellato non sembra corrispondere alle sole spese per il consumo dell'acqua degli anni pregressi di cui “al riparto consuntivo 2018, comprensivo del consuntivo 2017” (così nella delibera del 2 novembre 2020, doc. n. 6 fasc. primo grado appellante), come diversamente lasciato intendere dall'appellante nel primo enunciato riportato e poi in effetti dedotto: «Emerge
[…] con evidenza come il convenuto pretenda nei confronti della attrice il CP_1 pagamento della somma di € 17.893,41 e come, detta somma si[a] stata ricavata dall'amministratore, a seguito di un ricalcolo delle somme dovute a titolo di consumi acqua sin dall'anno 2013 e ciò nonostante l'attrice abbia acquistato in data 08.09.2017» (p. 6 cit.).
L'appellante ha quindi contestato un importo che non corrisponde alle spese relative al consumo d'acqua nel periodo 2013/2018 e che, al più, le ricomprende, delle quali però si ignora l'ammontare esatto.
Non è allora possibile accertare, in difetto di più precise allegazioni, se, sottratte le spese inconferenti, la differenza – corrispondente dunque alla voce di spese contestate – sia di importo maggiore rispetto a quello delle spese imputabili al biennio ex art. 63, co.
4, att. c.c.
Il motivo è rigettato.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è dato dall'entità del pregiudizio dedotto dall'appellante
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, rispetto alla quale l'appellato non ha assunto di avere sostenuto spese (v. nota spese allegata alla memoria di replica).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00
12 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per
[...] compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
13