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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 2891/2024
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Giulia Sorrentino Presidente relatore/estensore
Dott. Daniele Sodani giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli giudice nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., tra con l'avv. Pierluigi Bianchini Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE
e
( ) con l'avv. Maria Letizia Bruni Controparte_1 CodiceFiscale_2
RECLAMATO avverso l'ordinanza resa in data 28.11.2024 dal Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Presidente dott. Francesco Vigorito, nell'ambito della causa iscritta al ruolo al n. 2318/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto opposto;
dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 5.3.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
1. ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso Parte_1
l'ordinanza con cui il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 89/2024, posta a fondamento del precetto notificatogli da parte di per la somma di € 47.661,02 ed opposto Controparte_1 dall'odierno reclamante ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c. nel giudizio iscritto al ruolo al n. 2318/2024.
1 di 4 L'odierno reclamante ha contestato l'impianto argomentativo del Giudice, laddove ha ritenuto l'inefficacia della rinuncia al diritto controverso intervenuta prima della formazione del titolo esecutivo, evidenziando che con l'atto di transazione stipulato tra le parti in pendenza del giudizio
RG n. 4446/2017, poi definito con la sentenza n. 89/2024, era stata concordata non solo la remissione del debito, ma anche il pactum de non petendo e il pactum de non exequendo, con conseguente rinuncia preventiva alla messa in esecuzione dell'emananda sentenza.
Ha resistito con comparsa contestando l'infondatezza nel merito del Controparte_1 reclamo.
2. Il reclamo è infondato per i motivi che seguono.
Parte reclamante ha sostanzialmente ribadito i motivi sottesi all'opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c., proposta avverso l'atto di precetto notificatogli da in virtù Controparte_1 della sentenza n. 89/2024, con la quale è stato condannato al pagamento Parte_1 della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 939/2017, in solido con il
[...]
. CP_2
In particolare, ha dedotto che, in pendenza di giudizio, le parti avevano sottoscritto un atto di transazione con il quale il dichiarava di non aver nulla a che pretendere dall'architetto CP_1 in ragione dei fatti di causa, ma tale accordo non era stato prodotto al Tribunale, che Parte_1 quindi non ne aveva tenuto conto ai fini della decisione, intervenuta con la citata sentenza di condanna n. 89/2024.
Secondo parte reclamante, con l'atto transattivo in questione, avrebbe Controparte_1 rinunciato ad ogni azione esecutiva basata sull'emananda sentenza, ciò che priverebbe di esigibilità il diritto accertato in base al giudicato. Si legge infatti nell'atto di reclamo che il pactum de non exequendo “non deve però essere letto in modo avulso rispetto all'intero atto in cui è inserito, perché così facendo sarebbe sicuramente assorbito dal giudicato, ma deve essere letto nel più ampio accordo dove le parti hanno definito (rinunciando) anche il diritto sostanziale (remissione del debito) posto alla base della pretesa economica. In questo caso, il pactum de non exequendo che interviene prima della formazione del giudicato, se ha ad oggetto la rinuncia al diritto sostanziale (a monte) è valido ed efficace impedendo l'esercizio del diritto processuale (a valle)”.
La tesi del reclamante deve ritenersi infondata.
Giova anzitutto richiamare il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che, tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non
2 di 4 impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo, mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace (si v. tra le tante Cass. n. 2155 del 14/02/2012).
In altre parole, il giudicato comporta l'inefficacia del patto volto ad estinguere la pretesa sostanziale oggetto di causa, concluso a giudizio pendente ma non dedotto nel giudizio stesso.
Quanto al pactum de non exequendo stipulato in corso di causa, contenente l'impegno di non avvalersi della esecutorietà ex lege della sentenza prima che abbia acquisito autorità di giudicato, parte reclamante ha richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ne riconosce la validità (Cass. n. 8774/91, ripresa da Cass. n. 28170/19).
Tuttavia, questo Tribunale ritiene di aderire all'opposto orientamento, affermato più di recente da
Cass. n. 27590 del 29/09/2023, in quanto maggiormente in linea con i principi generali costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di giudicato, secondo cui “Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e
a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo”.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che, se è vero che è senz'altro rimesso alla volontà della parte vittoriosa servirsi, o no, del giudicato, ritardarne l'esecuzione, o anche rinunciarvi del tutto
(Cass. 10 marzo 1934; sez. un., n. 1457/52; n. 1519/64), va tuttavia precisato che, in tal caso, il pactum de non exequendo non modifica gli effetti del titolo, poiché si tratta pur sempre di un ordinario contratto ad effetti obbligatori, in virtù del quale chi possiede il titolo si obbliga a non metterlo in esecuzione, ferma restandone l'esecutività (Cass. n. 5823/19).
Se le parti, tuttavia, stipulano quel patto prima che il titolo divenga definitivo, esso finisce assorbito dal giudicato, che detta l'unica disciplina della fattispecie: le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo (Cass., sez. un., n. 4090/17, punto 2); e l'oggetto del processo è, appunto, definito dal giudicato, il quale colpisce tutto ciò che vi rientri
(Cass. n. 33021/22; n. 4632/23).
Come eloquentemente affermato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia n. 27590/2023,
a proposito del pactum de non exequendo antecedente al giudicato, “I fatti precedenti alla pronuncia, dotata o no di immutabilità, dunque, non sono idonei a fondare un'opposizione all'esecuzione o comunque a paralizzare il diritto di azione della parte vittoriosa. Un patto come quello in esame può esplicare la propria
3 di 4 rilevanza se speso nel giudizio di cognizione, qualora la sentenza non sia definitiva;
ma se la sentenza lo è perché è successivamente intervenuto il giudicato, l'operatività dal patto è del tutto preclusa” (punto 8.1.).
Deve quindi ribadirsi l'inefficacia dell'atto transattivo in questione, atteso che il pactum de non exequendo ivi contenuto non è idoneo a privare il titolo esecutivo successivamente emanato della sua efficacia prevista ex lege, potendo al più dar luogo ad una pretesa risarcitoria avente titolo nell'inadempimento del patto.
Il reclamo merita quindi di essere rigettato, con integrale conferma dell'ordinanza reclamata.
3. Le spese di lite relative alla fase di reclamo seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del procedimento e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore della parte reclamata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di reclamo, l'odierno reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente ordinanza ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul reclamo proposto da così provvede: Parte_1
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese di fase, che liquida in € 2.026,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Letizia
Bruni quale procuratore antistatario;
3) da atto che il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente ordinanza ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Giulia Sorrentino
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