Art. 2. ((A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro))
Versione
15 gennaio 1956
15 gennaio 1956
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Versione
28 febbraio 1986
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