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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9427/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giungato, con domicilio eletto presso il suo Parte_1
Studio come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con domicilio Controparte_1 eletto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1910/22 reso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, respinte le contrarie istanze, Controparte_2 accogliere i motivi di opposizione e per l'effetto revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite”. L'opponente esponeva che con il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto il pagamento di Euro 9.459,44, evidenziando che l'ingiunzione era fondata su un contratto di cessione di crediti concluso tra Parte_2
e nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
[...] Controparte_1
Rilevava la carenza di legittimazione attiva e di prova in ordine alla titolarità del credito.
Si costituiva tardivamente la convenuta che a sua volta, nel contestare l'avversa Controparte_1 opposizione, rassegnava le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, concedere alla il Controparte_1 termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1910/2022, R.G. n. 6577/22 del 27.09.22 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1910/2022, R.G. n. 6577/22 del
27.09.22 emesso dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig.
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Parte_1 Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
La convenuta contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e richiamava la documentazione prodotta nella fase monitoria, integrata con la produzione del contratto di cessione e la certificazione notarile ddella lista dei crediti ceduti.
Riteneva provata la fonte negoziale dell'obbligazione pretesa con il decreto ingiuntivo ed allegava l'inadempimento dell'opponente, puntualizzando che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso.
Precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le uniche eccezioni sollevate dall'opponente riguardano la carenza di legittimazione attiva della convenuta, nonché la prescrizione del credito ingiunto.
La difesa di infatti, ha sostenuto che l'odierna società opposta non ha prodotto idonea Parte_1 documentazione ai fini della prova della titolarità del credito.
A fronte di detta eccezione la convenuta ha prodotto, ad integrazione della documentazione già in atti nella fase monitoria, il contratto di cessione e la certificazione notarile del dott. Notaio Persona_1 in La Spezia, relativa alla lista dei crediti ceduti, documenti relativi ai quali non emerge dagli atti e verbali di causa alcuna contestazione dell'opponente, per cui l'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità del credito deve ritenersi infondata. E' del pari infondata anche l'eccezione di prescrizione, peraltro formulata genericamente, atteso che la prescrizione nel caso di specie è decennale e decorre dall'ultima rata o dalla decadenza del beneficio del termine.
L'attore sul punto non ha allegato alcun elemento utile al fine di ogni valutazione al riguardo.
L'opposizione, pertanto, andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1910/22 emesso dal Tribunale di Lecce che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della convenuta che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 29.10.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 29.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9427/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giungato, con domicilio eletto presso il suo Parte_1
Studio come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con domicilio Controparte_1 eletto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1910/22 reso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, respinte le contrarie istanze, Controparte_2 accogliere i motivi di opposizione e per l'effetto revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite”. L'opponente esponeva che con il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto il pagamento di Euro 9.459,44, evidenziando che l'ingiunzione era fondata su un contratto di cessione di crediti concluso tra Parte_2
e nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
[...] Controparte_1
Rilevava la carenza di legittimazione attiva e di prova in ordine alla titolarità del credito.
Si costituiva tardivamente la convenuta che a sua volta, nel contestare l'avversa Controparte_1 opposizione, rassegnava le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, concedere alla il Controparte_1 termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1910/2022, R.G. n. 6577/22 del 27.09.22 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1910/2022, R.G. n. 6577/22 del
27.09.22 emesso dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig.
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Parte_1 Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
La convenuta contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e richiamava la documentazione prodotta nella fase monitoria, integrata con la produzione del contratto di cessione e la certificazione notarile ddella lista dei crediti ceduti.
Riteneva provata la fonte negoziale dell'obbligazione pretesa con il decreto ingiuntivo ed allegava l'inadempimento dell'opponente, puntualizzando che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso.
Precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le uniche eccezioni sollevate dall'opponente riguardano la carenza di legittimazione attiva della convenuta, nonché la prescrizione del credito ingiunto.
La difesa di infatti, ha sostenuto che l'odierna società opposta non ha prodotto idonea Parte_1 documentazione ai fini della prova della titolarità del credito.
A fronte di detta eccezione la convenuta ha prodotto, ad integrazione della documentazione già in atti nella fase monitoria, il contratto di cessione e la certificazione notarile del dott. Notaio Persona_1 in La Spezia, relativa alla lista dei crediti ceduti, documenti relativi ai quali non emerge dagli atti e verbali di causa alcuna contestazione dell'opponente, per cui l'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità del credito deve ritenersi infondata. E' del pari infondata anche l'eccezione di prescrizione, peraltro formulata genericamente, atteso che la prescrizione nel caso di specie è decennale e decorre dall'ultima rata o dalla decadenza del beneficio del termine.
L'attore sul punto non ha allegato alcun elemento utile al fine di ogni valutazione al riguardo.
L'opposizione, pertanto, andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1910/22 emesso dal Tribunale di Lecce che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della convenuta che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 29.10.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 29.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini