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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 Seconda sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 29.08.2024 al N. R.G.C.A. 9768/2024, promossa da
, In proprio e quale rappresentante legale pro tempore della Parte_1 [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo NANNINI Parte_2
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco p.t. , - Controparte_1 CP_2 [...]
Canone Unico Controparte_3
Patrimoniale, Via del Parione n. 7, 50123 CP_1
-convenuto contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc. Tribunale di Firenze, in conferma del disposto annullamento dell'atto impositivo, dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese e onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
In data 20.01.2022 il rilasciava all' Controparte_1 Parte_2 una concessione per occupazione temporanea e alterazione del suolo e sottosuolo
[...] pubblico (pratica n. CS 4109/2021) per il cantiere in Via Dino Compagni dal nc. 11 al nc.
11, Via Guido Cavalcanti dal nc. 51 al nc. 51, “con Ponteggio (14,95 mq), sbalzo (8,05 mq),
Castello di tiro interno, Cantiere (16,00 mq), Passerella (1,35 mq), per manutenzione facciata manutenzione tetto”, valida dal 26/01/2022 per 150,00 giorni”.
Nel corso dei lavori emergeva la necessità urgente di allestire un'area di cantiere provvisoria rispetto a quella già in essere e già concessionata al fine di poter allocare una piattaforma aerea/cestello per il trasporto di materiali ingombranti (travi) sulla copertura del fabbricato;
per l'effetto la ricorrente affidava alla ditta (che si sarebbe Parte_3 occupata di tale lavoro) di depositare la relativa istanza al Comune di per il rilascio CP_1 della concessione di occupazione d'urgenza che, in effetti, veniva concessa ai sensi dell'art. 18 del regolamento COSAP “dal giorno 03.03.2022 al giorno 04.03.2022 e dalle ore 7.00 alle ore
19.00 per mq 35 con piattaforma aerea/cestello per comprese tubazioni e/o cavi di alimentazione”; in data 3 marzo 2022, la Polizia Municipale del Comune di si recava sul luogo del CP_1 cantiere e, in data 7.03.2022, emetteva verbale n. 7148712 prot.n. 82973 del 10.03.2022, contestando la violazione dell'art. 21 del C.d.S. c.
1-4 e 5 perché “si accertava che nella via
Compagni 11 manteneva in essere sulla sede stradale un'occupazione consistente in un cantiere di m.
12,60x2,00, in assenza di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada”.
La ricorrente provvedeva al pagamento nei termini di legge di tale sanzione attinente alla violazione delle norme del Codice della Strada.
Con atto dirigenziale n. 204/2024, notificato in data 03 luglio 2024, il CP_1
, Direzione Finanziarie, rilevato che: “dai controlli effettuati è emerso che il
[...] CP_3 trasgressore in indirizzo risulta soggetto sia alla sanzione amministrativa che alla relativa indennità per la seguente sanzione amministrativa che alla relativa indennità per la seguente occupazione abusiva di suolo pubblico”, ingiungeva il pagamento della somma di euro 2.432,00 a titolo di indennità pari al canone dovuto oltre sanzione amministrativa pari al 200% dell'indennità ed interessi maturati;
in data 5 luglio 2024 la ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela motivata dal rilascio della concessione n. CS 403/31/2022 in favore di e dal regolare avvenuto pagamento dell'indennità di occupazione Parte_4 temporanea di suolo pubblico. Con comunicazione del 9 luglio 2024, il CP_1
rigettava l'istanza con la seguente motivazione: “La concessione n. CS 403/31/2022
[...] regolarmente rilasciata a riguarda esclusivamente lo spazio di occupazione per Parte_4 piattaforma aerea/cestello così come riportato nella stessa concessione. Il verbale di Polizia Municipale n.
7148712 del 07/03/2022 rileva, invece, un'occupazione costituita da cantiere in assenza di titolo concessorio.”
Avverso l'atto dirigenziale nr. 204 del 3.7.2024 è stato depositato ricorso per ottenere l'annullamento dello stesso.
Con decreto del 5.9.2024 veniva sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, ritenuta allo stato la ragionevole fondatezza delle ragioni del ricorso e veniva fissata l'udienza cartolare del 12.2.2025 per la conferma o modifica o revoca del provvedimento inaudita altera parte.
Nei 10 gg precedenti l'udienza non si costituiva in giudizio il Controparte_1 che deve essere dichiarato contumace.
2 Dalla nota sostitutiva dell'udienza depositata da parte opponente e dall'allegato provvedimento si prende atto che il Comune di Firenze, Direzione Risorse Finanziarie, ha provveduto – comunicando la circostanza con PEC del 26.9.2024 alla soc. Parte_2
– ad annullare in autotutela l'ingiunzione n. 204/2024 notificata il 3.7.2024 ed
[...] CP_4 emessa dall' in seguito al Verbale redatto dalla Polizia Municipale n. CP_5
7148712 del 7.7.2022, precisando che “non vi sono i presupposti per richiedere sanzione ed indennità del canone dovuto per l'occupazione, in quanto la stessa non può essere considerata CP_4 abusiva ex art. 27 ed art. 29 del Regolamento Canone Patrimoniale Suolo Pubblico approvato con
Delibera C.C, n. 13/2021, in applicazione della L.160/2019 art. 1 comma 821 e ss.”.
Per l'effetto di quanto sopra, si dichiara cessata la materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale le spese processuali di parte opponente debbono essere poste a carico del Controparte_1
Si tiene conto a tal fine di quanto previsto nel medio delle cause di valore fino ad euro 5200 dal DM 55/2014, come integrato dal DM 147/2022; si riconoscono le sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere atteso l'annullamento d'ufficio disposto dal CP_1
, nella qualità sopradetta, dell'ordinanza ingiunzione nr. 204 notificata il
[...] CP_4
3.7.2024.
Condanna altresì il al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte ricorrente, liquidate in euro 850,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge
, 13.2.2025 CP_1
Il giudice on.
Liliana Anselmo
3
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 Seconda sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 29.08.2024 al N. R.G.C.A. 9768/2024, promossa da
, In proprio e quale rappresentante legale pro tempore della Parte_1 [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo NANNINI Parte_2
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco p.t. , - Controparte_1 CP_2 [...]
Canone Unico Controparte_3
Patrimoniale, Via del Parione n. 7, 50123 CP_1
-convenuto contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc. Tribunale di Firenze, in conferma del disposto annullamento dell'atto impositivo, dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese e onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
In data 20.01.2022 il rilasciava all' Controparte_1 Parte_2 una concessione per occupazione temporanea e alterazione del suolo e sottosuolo
[...] pubblico (pratica n. CS 4109/2021) per il cantiere in Via Dino Compagni dal nc. 11 al nc.
11, Via Guido Cavalcanti dal nc. 51 al nc. 51, “con Ponteggio (14,95 mq), sbalzo (8,05 mq),
Castello di tiro interno, Cantiere (16,00 mq), Passerella (1,35 mq), per manutenzione facciata manutenzione tetto”, valida dal 26/01/2022 per 150,00 giorni”.
Nel corso dei lavori emergeva la necessità urgente di allestire un'area di cantiere provvisoria rispetto a quella già in essere e già concessionata al fine di poter allocare una piattaforma aerea/cestello per il trasporto di materiali ingombranti (travi) sulla copertura del fabbricato;
per l'effetto la ricorrente affidava alla ditta (che si sarebbe Parte_3 occupata di tale lavoro) di depositare la relativa istanza al Comune di per il rilascio CP_1 della concessione di occupazione d'urgenza che, in effetti, veniva concessa ai sensi dell'art. 18 del regolamento COSAP “dal giorno 03.03.2022 al giorno 04.03.2022 e dalle ore 7.00 alle ore
19.00 per mq 35 con piattaforma aerea/cestello per comprese tubazioni e/o cavi di alimentazione”; in data 3 marzo 2022, la Polizia Municipale del Comune di si recava sul luogo del CP_1 cantiere e, in data 7.03.2022, emetteva verbale n. 7148712 prot.n. 82973 del 10.03.2022, contestando la violazione dell'art. 21 del C.d.S. c.
1-4 e 5 perché “si accertava che nella via
Compagni 11 manteneva in essere sulla sede stradale un'occupazione consistente in un cantiere di m.
12,60x2,00, in assenza di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada”.
La ricorrente provvedeva al pagamento nei termini di legge di tale sanzione attinente alla violazione delle norme del Codice della Strada.
Con atto dirigenziale n. 204/2024, notificato in data 03 luglio 2024, il CP_1
, Direzione Finanziarie, rilevato che: “dai controlli effettuati è emerso che il
[...] CP_3 trasgressore in indirizzo risulta soggetto sia alla sanzione amministrativa che alla relativa indennità per la seguente sanzione amministrativa che alla relativa indennità per la seguente occupazione abusiva di suolo pubblico”, ingiungeva il pagamento della somma di euro 2.432,00 a titolo di indennità pari al canone dovuto oltre sanzione amministrativa pari al 200% dell'indennità ed interessi maturati;
in data 5 luglio 2024 la ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela motivata dal rilascio della concessione n. CS 403/31/2022 in favore di e dal regolare avvenuto pagamento dell'indennità di occupazione Parte_4 temporanea di suolo pubblico. Con comunicazione del 9 luglio 2024, il CP_1
rigettava l'istanza con la seguente motivazione: “La concessione n. CS 403/31/2022
[...] regolarmente rilasciata a riguarda esclusivamente lo spazio di occupazione per Parte_4 piattaforma aerea/cestello così come riportato nella stessa concessione. Il verbale di Polizia Municipale n.
7148712 del 07/03/2022 rileva, invece, un'occupazione costituita da cantiere in assenza di titolo concessorio.”
Avverso l'atto dirigenziale nr. 204 del 3.7.2024 è stato depositato ricorso per ottenere l'annullamento dello stesso.
Con decreto del 5.9.2024 veniva sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, ritenuta allo stato la ragionevole fondatezza delle ragioni del ricorso e veniva fissata l'udienza cartolare del 12.2.2025 per la conferma o modifica o revoca del provvedimento inaudita altera parte.
Nei 10 gg precedenti l'udienza non si costituiva in giudizio il Controparte_1 che deve essere dichiarato contumace.
2 Dalla nota sostitutiva dell'udienza depositata da parte opponente e dall'allegato provvedimento si prende atto che il Comune di Firenze, Direzione Risorse Finanziarie, ha provveduto – comunicando la circostanza con PEC del 26.9.2024 alla soc. Parte_2
– ad annullare in autotutela l'ingiunzione n. 204/2024 notificata il 3.7.2024 ed
[...] CP_4 emessa dall' in seguito al Verbale redatto dalla Polizia Municipale n. CP_5
7148712 del 7.7.2022, precisando che “non vi sono i presupposti per richiedere sanzione ed indennità del canone dovuto per l'occupazione, in quanto la stessa non può essere considerata CP_4 abusiva ex art. 27 ed art. 29 del Regolamento Canone Patrimoniale Suolo Pubblico approvato con
Delibera C.C, n. 13/2021, in applicazione della L.160/2019 art. 1 comma 821 e ss.”.
Per l'effetto di quanto sopra, si dichiara cessata la materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale le spese processuali di parte opponente debbono essere poste a carico del Controparte_1
Si tiene conto a tal fine di quanto previsto nel medio delle cause di valore fino ad euro 5200 dal DM 55/2014, come integrato dal DM 147/2022; si riconoscono le sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere atteso l'annullamento d'ufficio disposto dal CP_1
, nella qualità sopradetta, dell'ordinanza ingiunzione nr. 204 notificata il
[...] CP_4
3.7.2024.
Condanna altresì il al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte ricorrente, liquidate in euro 850,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge
, 13.2.2025 CP_1
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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