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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE est.
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott. Alessandra Ferraro CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 22.10.2024, promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sinisi e Jessica Parte_1
Scrascia ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Maglie (LE) alla Via
Indipendenza n, 43
Attore nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Piccolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in AL (LE) alla via Giorgio da AL n. 14B
Convenuta
Con l'intervento del P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza emessa il 07.11.2023, su istanza presentata dal , il Tribunale Pt_1
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese - Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in AL (Le) in data 03.10.2018, tra le parti indicate in epigrafe, per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore”;
2) Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.02.2024 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della predetta sentenza.
1 3) Con successivo ricorso del 08.04.2022 (depositato in pari data) il evocava in Pt_1
giudizio la , chiedendo a questa Corte la dichiarazione di efficacia nella CP_1
Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
4) La convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 15.10.2024, non opponendosi alla domanda richiesta.
5) In data 17.04.2024 il PG esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
6) Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2024, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7) Le parti, nel termine assegnato, depositavano note scritte, con le quali si riportavano al contenuto ed alle conclusioni degli scritti introduttivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
9) Quanto al merito deve rilevarsi che, come si evince dalla documentazione prodotta, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: a) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
b) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
c) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
d) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
e) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
f) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
10) Nella fattispecie è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio presupposto;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore”; che sia stata notificata la sentenza di primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica e che la sentenza non è stata appellata.
11) Ricorrono anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana
2 del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano, poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 c.c., senza che vi osti la circostanza che detta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello stato delineano
l'istituto del matrimonio, e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4700 del 20/07/1988).
12) Va rilevato che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
13) Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Pugliese, si evince che:
a) il si è accostato alle nozze auspicando che la vita coniugale potesse restituire Pt_1
serenità al rapporto di coppia, ma riservandosi la possibilità di mettere fine al matrimonio se la convenuta non avesse modificato il proprio comportamento (anche in relazione alle reazioni ai periodi di assenza per lavoro dello stesso) e la relazione non fosse migliorata, maturando a tal proposito il convincimento di revocare il patto nuziale qualora avesse realizzato l'impossibilità di una vita matrimoniale serena, stabile e duratura;
b) le riserve sull'indissolubilità del matrimonio e le inquietudini del sono Pt_1
state rese note anche alla , la quale a pochi mesi dal matrimonio, paventava CP_1
che il fidanzato, preoccupato dalle criticità della relazione (al punto da minare le certezze dello stesso circa la decisione nuziale), potesse determinarsi ad interrompere la relazione;
c) le riserve del sull'indissolubilità del matrimonio e sugli assunti Pt_1
simulatori sono state condivisi inoltre con familiari e conoscenti, le cui deposizioni quali testi, hanno confermato le dichiarazioni dell'attore, evidenziato la notorietà delle riserve dell'attore, sottolineato la fermezza delle intenzioni pre-matrimoniali dello
3 stesso di interrompere il matrimonio in caso di andamento insoddisfacente della vita matrimoniale, collocando il proposito simulatorio in un tempo decisamente ravvicinato all'evento nuziale. Secondo quanto riferito in maniera concorde dai testi, infatti, il in prossimità della celebrazione del matrimonio, consapevole dei Pt_1
contrasti che animavano la relazione, aveva manifestato loro incertezze e dubbi sulla riuscita della vita coniugale, nonché la propria volontà di porre fine al matrimonio/ ricorrere al divorzio se le cose non fossero andate bene;
d) la convivenza coniugale, caratterizzata da subito da litigi, attriti e dissapori, (come confermato dalle deposizioni testificali) in continuità con le dinamiche di coppia già sperimentate nel corso del fidanzamento, determinavano il convincimento del
[...]
a troncare la vita matrimoniale, allontanando la moglie dalla casa coniugale e Pt_1
concretizzando così la sua volontà simulatoria.
14) Nel caso di specie, quindi, non viene in discussione la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).
15) In ogni caso nessuna contestazione è stata avanzata dalla , la quale si è associata CP_1
alla presente domanda.
16) Non vi è, pertanto, alcuna ragione ostativa alla declaratoria di efficacia nel nostro ordinamento della sentenza ecclesiastica.
17) Le spese vanno compensate, stante la non opposizione della parte resistente e la natura della controversia
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese - Bari in data 07.11.2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in AL (Le) il 03.10.2018, tra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
4 nata a [...] il [...], e trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune al n. 56, p.2 s.A dell'anno 2018;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese compensate.
Così deciso in Lecce, in data 22/10/2024.
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Carlo Errico)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE est.
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott. Alessandra Ferraro CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 22.10.2024, promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sinisi e Jessica Parte_1
Scrascia ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Maglie (LE) alla Via
Indipendenza n, 43
Attore nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Piccolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in AL (LE) alla via Giorgio da AL n. 14B
Convenuta
Con l'intervento del P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza emessa il 07.11.2023, su istanza presentata dal , il Tribunale Pt_1
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese - Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in AL (Le) in data 03.10.2018, tra le parti indicate in epigrafe, per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore”;
2) Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.02.2024 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della predetta sentenza.
1 3) Con successivo ricorso del 08.04.2022 (depositato in pari data) il evocava in Pt_1
giudizio la , chiedendo a questa Corte la dichiarazione di efficacia nella CP_1
Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
4) La convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 15.10.2024, non opponendosi alla domanda richiesta.
5) In data 17.04.2024 il PG esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
6) Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2024, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7) Le parti, nel termine assegnato, depositavano note scritte, con le quali si riportavano al contenuto ed alle conclusioni degli scritti introduttivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
9) Quanto al merito deve rilevarsi che, come si evince dalla documentazione prodotta, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: a) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
b) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
c) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
d) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
e) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
f) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
10) Nella fattispecie è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio presupposto;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore”; che sia stata notificata la sentenza di primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica e che la sentenza non è stata appellata.
11) Ricorrono anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana
2 del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano, poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 c.c., senza che vi osti la circostanza che detta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello stato delineano
l'istituto del matrimonio, e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4700 del 20/07/1988).
12) Va rilevato che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
13) Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Pugliese, si evince che:
a) il si è accostato alle nozze auspicando che la vita coniugale potesse restituire Pt_1
serenità al rapporto di coppia, ma riservandosi la possibilità di mettere fine al matrimonio se la convenuta non avesse modificato il proprio comportamento (anche in relazione alle reazioni ai periodi di assenza per lavoro dello stesso) e la relazione non fosse migliorata, maturando a tal proposito il convincimento di revocare il patto nuziale qualora avesse realizzato l'impossibilità di una vita matrimoniale serena, stabile e duratura;
b) le riserve sull'indissolubilità del matrimonio e le inquietudini del sono Pt_1
state rese note anche alla , la quale a pochi mesi dal matrimonio, paventava CP_1
che il fidanzato, preoccupato dalle criticità della relazione (al punto da minare le certezze dello stesso circa la decisione nuziale), potesse determinarsi ad interrompere la relazione;
c) le riserve del sull'indissolubilità del matrimonio e sugli assunti Pt_1
simulatori sono state condivisi inoltre con familiari e conoscenti, le cui deposizioni quali testi, hanno confermato le dichiarazioni dell'attore, evidenziato la notorietà delle riserve dell'attore, sottolineato la fermezza delle intenzioni pre-matrimoniali dello
3 stesso di interrompere il matrimonio in caso di andamento insoddisfacente della vita matrimoniale, collocando il proposito simulatorio in un tempo decisamente ravvicinato all'evento nuziale. Secondo quanto riferito in maniera concorde dai testi, infatti, il in prossimità della celebrazione del matrimonio, consapevole dei Pt_1
contrasti che animavano la relazione, aveva manifestato loro incertezze e dubbi sulla riuscita della vita coniugale, nonché la propria volontà di porre fine al matrimonio/ ricorrere al divorzio se le cose non fossero andate bene;
d) la convivenza coniugale, caratterizzata da subito da litigi, attriti e dissapori, (come confermato dalle deposizioni testificali) in continuità con le dinamiche di coppia già sperimentate nel corso del fidanzamento, determinavano il convincimento del
[...]
a troncare la vita matrimoniale, allontanando la moglie dalla casa coniugale e Pt_1
concretizzando così la sua volontà simulatoria.
14) Nel caso di specie, quindi, non viene in discussione la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).
15) In ogni caso nessuna contestazione è stata avanzata dalla , la quale si è associata CP_1
alla presente domanda.
16) Non vi è, pertanto, alcuna ragione ostativa alla declaratoria di efficacia nel nostro ordinamento della sentenza ecclesiastica.
17) Le spese vanno compensate, stante la non opposizione della parte resistente e la natura della controversia
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese - Bari in data 07.11.2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in AL (Le) il 03.10.2018, tra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
4 nata a [...] il [...], e trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune al n. 56, p.2 s.A dell'anno 2018;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese compensate.
Così deciso in Lecce, in data 22/10/2024.
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Carlo Errico)
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