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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. LAVORO n. 1956/2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. residente in Parte_1 C.F._1
S. Stefano Briga (ME), Via Vecchia n°14 rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore M.A.
Spataro del foro di Catania, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n°211 presso lo studio del nominato Difensore, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IO
BR, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
Resistente
(Contumace)
Oggetto: Riconoscimento del diritto di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs.
151/2001. All'udienza del 23.07.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 11.06.2025, regolarmente notificato, la docente Pt_1
, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
[...]
- di essere titolare su cattedra di scuola secondaria di II grado, posto comune, assegnata ed in servizio presso l'I.I.S. “N. Pizi” di Palmi;
- che dopo la gravidanza ed il periodo d'astensione obbligatoria postpartum, fruiva dei congedi parentali concessi dalla Legge 151/2001, senza rientrare in cattedra;
- che essendo madre di due bambini, e quest'ultima minore di Persona_1 Persona_2 anni 3, (nata il [...]), inviava in data 07/03/2025 documentata istanza per l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, verso la provincia di ME, ove presta la propria attività lavorativa il coniuge, regolarmente recapitata, corredata d'allegati, sia all' che all' Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
- che l'Amministrazione di appartenenza non dava riscontro, in palese violazione dell'istituto normativo richiamato nonché dei dettami di correttezza e buona fede;
- che l' di ME con nota del 25/03/2025, comunicava alla ricorrente in palese CP_5 violazione dell'istituto normativo richiamato, nonché dei dettami di correttezza e buona fede:
“… essendo l'organico di diritto per l'a.s. 2025/26 in fase di elaborazione, si rappresenta che allo stato attuale non sussistono posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di titolarità della S.V., A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO”.
Eccepiva pertanto:
- che l'art.42 bis richiede soltanto che ci siano posti vacanti e disponibili e alla data di presentazione dell'istanza (ed ancora oggi), tali posti vi erano e vi sono sicuramente, sia perché non erano ancora stati disposti i trasferimenti che operano appunto sui posti vacanti e disponibili, sia per la mancata nomina in ruolo di alcun altro dipendente, sia ancora per la mancata attribuzione di alcun incarico annuale per il corrente a.s; - che le ragioni professionali legate a siffatta situazione lavorativa, la costringerebbero a vivere distaccata dal proprio nucleo familiare;
condizione questa che finirebbe per inibire alla stessa di sviluppare a pieno titolo la funzione di genitrice dei figli ed in particolare della figlia infratreenne;
Per_2
- che la sua famiglia risiede nel Comune di S. Stefano di Briga (ME) ed inoltre il coniuge
è dipendente-socio di una Società Cooperativa avente unica sede nel Persona_3 medesimo comune di S. Stefano di Briga, requisito che integra perfettamente i termini della fattispecie descritta dall'art.42 bis richiamato.
- che a causa dell'agire amministrativo concretatosi nella noncuranza delle di Parte_2
ME e di IO BR, con venir meno della propria istanza di assegnazione temporanea triennale ex art.42 bis vedendosi, era costretta pertanto a proporre ricorso, assistito da domanda d'urgenza a questo Tribunale per vedere riconosciuto il proprio diritto.
Per tali ragioni ella concludeva chiedendo: “Che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di ricorso;
Accerti il diritto della ricorrente ad ottenere
l'assegnazione temporanea di cui all'art.42 bis D.lgs. 151/2001 in un istituto ricadente nella provincia di ME;
Condannando il , in persona del Controparte_1
all'emanazione dei provvedimenti diretti a consentire alla ricorrente la CP_6
fruizione dell'accertato diritto. Con ogni statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa.”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio il in CP_1 epigrafe, il quale rimaneva pertanto contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
La ricorrente è docente titolare su cattedra di scuola secondaria di secondo grado posto comune, assegnata ed in servizio presso l'I.I.S. “N. Pizi” di Palmi. La stessa è madre di una bambina di pochi mesi;
suo marito nonché padre della bambina, vive e lavora nel comune di
Comune di S. Stefano di Briga in provincia di ME.
In data 07/03/2025 la prof.ssa ha formalizzato la domanda per l'assegnazione Pt_1
temporanea ex art. 42-bis D.lgs. n. 151/2001 verso la provincia di ME e l'ha indirizzata agli Uffici scolastici territoriali di IO BR (amministrazione di appartenenza) e di
ME (amministrazione di destinazione), senza però avere alcun riscontro da parte di dell'amministrazione di IO BR, mentre l' di ME con nota del CP_5
25/03/2025, comunicava alla ricorrente: “… essendo l'organico di diritto per l'a.s. 2025/26 in fase di elaborazione, si rappresenta che allo stato attuale non sussistono posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di titolarità della S.V., A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E GRECO”. La prof.ssa , in data 11.06.2025, ha pertanto Pt_1
proposto ricorso con contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avanti il
Tribunale di Palmi, chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea presso una sede scolastica ubicata nella Provincia di ME.
Nel ricorso lamenta che la mancata risposta dell'amministrazione nei confronti della sua domanda costituisce violazione di una norma imperativa e, che in assenza di motivazioni esplicite e fondate su oggettive esigenze di servizio, il silenzio amministrativo non possa considerarsi un diniego legittimo;
che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 ha quale finalità principale la tutela dell'unità familiare, soprattutto nei primi anni di vita del minore.
Secondo quanto esposto, la prof.ssa ha verificato e documentato la disponibilità Pt_1 di posti vacanti e disponibili presso la provincia di Caltanissetta, utilizzando i bollettini dei movimenti del personale scolastico pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di ME
(all.11 del ricorso introduttivo). Tali documenti dimostrerebbero la disponibilità di cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, coerenti con la posizione della docente e idonee a soddisfare la sua richiesta di assegnazione temporanea.
La ricorrente ha inoltre richiamato la recente sentenza n. 99 del 4 giugno 2024 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del
D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui limita l'assegnazione temporanea alla provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, escludendo invece la sede di residenza della famiglia. La sentenza costituzionale conferma, a suo dire, il diritto della docente a richiedere l'assegnazione temporanea presso la provincia di ME, dove risiede il suo nucleo familiare.
La ricorrente evidenzia poi come l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs.
151/2001 non sia stata oggetto di specifica regolamentazione settoriale nel comparto scuola e che, pertanto, la relativa disciplina debba essere ricavata esclusivamente dalla norma primaria. Questo comporta che l'assegnazione temporanea non possa essere subordinata ad accordi integrativi o contratti collettivi, i quali invece regolano esclusivamente l'istituto dell'assegnazione provvisoria ex art. 475 del D.Lgs. 297/1994. La ricorrente argomenta inoltre come l'istituto dell'assegnazione temporanea non debba confondersi con quello dell'assegnazione provvisoria ex art. 475 del D.Lgs. 297/1994 - questo sì regolato dal -, in quanto l'assegnazione provvisoria è finalizzata a soddisfare CP_7
esigenze organizzative legate alla mobilità del personale scolastico, mentre l'assegnazione temporanea ha una finalità specifica di tutela della genitorialità e dell'unità familiare.
L'amministrazione scolastica pertanto tenderebbe a confondere i due istituti, negando di fatto la possibilità di accogliere la domanda di assegnazione temporanea e relegando le richieste dei genitori di figli minori di tre anni all'ambito delle assegnazioni provvisorie annuali, soggette a criteri discrezionali e concorrenziali. Secondo quanto esposto, tale commistione normativa avrebbe determinato un'ingiustificata limitazione del diritto soggettivo dell'istante, costretta a partecipare a graduatorie e procedure concorsuali non previste dalla normativa primaria che regola l'assegnazione temporanea.
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono, esso propone le stesse deduzioni esaminate nella sentenza n. 12/2025 del Tribunale di Cuneo, che si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Giova precisare i riferimenti normativi.
L'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.
Pertanto, due sono le condizioni per la applicabilità della assegnazione temporanea:
1) il “previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”
2) la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.
Quanto al primo presupposto, considerato che “L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, deve ritenersi che l'assenso/dissenso delle amministrazioni non possa che fondarsi sulla comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore aspirante alla assegnazione temporanea, apparendo del tutto illogica e irrazionale una interpretazione che consentisse alla
PA di esprimere valutazioni arbitrarie, pena, infatti, lo svuotamento del requisito necessario della motivazione del dissenso, che appunto ne implica la sindacabilità. Nel caso la ha dedotto e documentato di essere genitore di un figlio minore di anni tre;
di Pt_1 essere residente nel Comune di S. Stefano di Briga (ME), e l'altro genitore della bambina e componente il nucleo familiare, è dipendente-socio di una Società Persona_3
Cooperativa avente unica sede nel medesimo comune di S. Stefano di Briga;
di avere formulato alla amministrazione scolastica domanda di assegnazione provvisoria su posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, posto nella provincia di ME
(cfr domanda di assegnazione provvisoria del 07/03/2025).
Orbene, a fronte della istanza di assegnazione provvisoria presentata dalla ricorrente, le
Amministrazioni scolastiche provinciali di ME e IO BR, hanno omesso qualsivoglia riscontro, non potendosi ritenere tale la comunicazione dell' di ME CP_5 con la quale riferiva “… essendo l'organico di diritto per l'a.s. 2025/26 in fase di elaborazione, si rappresenta che allo stato attuale non sussistono posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di titolarità della S.V., A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO
E GRECO”.
Esse, pertanto, nel termine di 30 gg previsto dalla norma, non hanno espresso un assenso, ma nemmeno hanno formalizzato un diniego “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, in relazione a specifici ed oggettivi impedimenti fondati su concrete e documentate esigenze organizzative degli uffici di provenienza e di destinazione. Il comportamento inerte delle Amministrazioni scolastiche provinciali appare non solo illegittimo, perché violativo di un obbligo previsto dalla norma, ma anche contrario ai criteri di correttezza e buona fede cui pure devono uniformarsi gli atti della PA.
Quanto al secondo presupposto, dato dalla sussistenza di posti vacanti e disponibili nella provincia di ME, la ricorrenza del presupposto si trae dalla produzione del bollettino dei trasferimenti e passaggi per l'anno scolastico 2025/2026, al 19.5.2025, nel quale si dà atto della pubblicazione dei movimenti del personale di scuola secondaria.
Deve pertanto ritenersi documentalmente provata alla data della domanda la disponibilità dei posti, situazione che ben avrebbe potuto verosimilmente legittimare un atteggiamento positivo da parte della pubblica amministrazione rispetto all'istanza della docente.
Quanto agli ulteriori elementi da vagliare si rileva che non appare sostenibile la prospettazione affermata da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'istituto dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 non costituisce un istituto distinto rispetto all'assegnazione provvisoria del personale scolastico prevista dal d.lgs. 297/1994 art. 475 e dal CCNI del 18.05.2022 e 08.07.2020, di tal che la domanda della docente dovrebbe essere interpretata come domanda di assegnazione provvisoria, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essere munita di un titolo di preferenza prevalente rispetto ai soggetti assegnatari dei posti da lei ambiti, secondo le varie ipotesi previste dal CCNI.
Ed invero, va in primo luogo osservato che l'art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma particolare di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino in tenerissima età favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio (fino ai tre anni).
La finalità primaria di tale disposizione non è quella di riconoscere un beneficio al solo lavoratore, padre o madre che sia, bensì quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.
La predetta disposizione rientra dunque tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d'età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29,
30, 31 e 37 Cost., i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l'art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.
Per contro, l'assegnazione provvisoria del personale docente è finalizzata al reimpiego del personale in soprannumero ed a favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente.
Appare pertanto evidente che trattasi di due istituti con finalità e presupposti del tutto distinti ed infatti inseriti in contesti normativi diversi e per nulla assimilabili: da un lato, la assegnazione temporanea, di cui all'art.42 bis del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, D.Lgs. 151/2001, istituto di carattere generale, finalizzato alla tutela della maternità e della paternità applicabile ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche;
dall'altro, l'assegnazione provvisoria, ex art.475 del TU in materia di istruzione,
D.Lgs. 297/1994, istituto di carattere speciale applicabile soltanto ai dipendenti dell'amministrazione scolastica, finalizzato non solo alla tutela della maternità e della paternità e all'assistenza dei figli minori ma anche al ricongiungimento al coniuge e all'assistenza dei figli inabili e dei genitori anziani ed alla tutela della salute.
Evidente poi che il CCNI annuale sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie è destinato esclusivamente a dare applicazione all'art.475 T.U. 297/94 e non anche all'art. 42bis
D.Lgs.151/2001, il quale quindi resta privo di una apposita normativa di settore.
Né può ritenersi che il richiamo contenuto nell'art. 8 del CCNI, che disciplina l'ordine di priorità delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e che menziona al punto IV, lett. l) la precedenza per l'assistenza “ai sensi dell'art. 42 bis del D.
Lgs. 151/2001 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi affidatari con prole.”, valga a determinare il recepimento, nell'ambito della contrattazione collettiva, dell'istituto dell'assegnazione temporanea, non più autonomamente applicabile alle condizioni previste dall'art. 42 bis, d. lgs. 151/2001 ma a quelle diverse previste dal CCNI;
ciò perché, come visto, l'assegnazione temporanea e l'assegnazione provvisoria sono istituti diversi nelle finalità e nei presupposti, previsti entrambi da norme primarie ed entrambi autonomamente vigenti secondo gli ordinari criteri interpretativi.
Ne consegue che l'istituto giuridico dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis 151/2001, proprio perché non disciplinato né diversamente regolamentato per il settore scolastico, va applicato con riferimento alla sola fattispecie legale descritta. Ritenere diversamente, che il diritto all'assegnazione temporanea, previsto dall'articolo 42 bis cit., nel caso di docenti, si inserisce all'interno dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, significherebbe degradare illegittimamente un diritto soggettivo ad una particolare forma di mobilità volta a tutelare valori costituzionalmente garantiti, previsto da una norma di rango primario, a mero criterio di preferenza da far valere nell'ambito di una procedura concorrente con un numero indefinito di altre istanze di docenti aspiranti secondo i diversi criteri previsti per l'assegnazione provvisoria, laddove, invece, l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit. comporta una valutazione della consistenza del diritto, nell'ambito del solo rapporto bilaterale lavoratore/datore di lavoro, sulla base dei soli criteri dettati dalla norma, e in concorrenza esclusivamente con le domande dei soli docenti aspiranti ai medesimi posti che si trovano ad avere gli stessi requisiti richiesti dalla suddetta norma, con un grado di tutela del diritto certamente maggiore.
È evidente infatti che l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari, ricomprendendo quali concorrenti tutte le ipotesi previste per coloro che per varie circostanze contemplate dal
C.C.N.I. possono richiedere l'assegnazione provvisoria, non solo introduce criteri di ammissibilità e conseguenti oneri di allegazione di prova a carico dell'aspirante non previsti dalla norma, ma di fatto equivale a restringere il diritto del genitore di figlio in età inferiore a tre anni, se non addirittura elidere il diritto che la norma primaria prevede invece a vantaggio dei soli genitori di figli in età inferiore ai tre anni.
Alla luce di tali evidenze, deve quindi ritenersi, nella specie, sussistente in capo alla ricorrente, il diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
Tale impostazione dimostra la volontà del legislatore di rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio – peraltro fisiologiche – potendo lo stesso recedere solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.
La ricorrente ha presentato regolare istanza di assegnazione temporanea presso la provincia di ME in data 07/03/2025, inoltrando la richiesta sia all Controparte_3
(amministrazione di appartenenza) sia a quello di ME (amministrazione
[...] di destinazione). L'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 prevede espressamente che le amministrazioni coinvolte debbano pronunciarsi entro 30 giorni, esprimendo assenso o dissenso motivato, e che quest'ultimo debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali: nel termine previsto dalla norma le Amministrazioni Scolastiche Provinciali non hanno espresso un assenso, ma nemmeno hanno formalizzato un diniego “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, in relazione a specifici impedimenti fondati su concrete e documentate esigenze organizzative degli uffici di provenienza e di destinazione.
L'inerzia dell'Amministrazione costituisce, pertanto, un comportamento omissivo in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che informano l'azione della Pubblica
Amministrazione.
L'obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell'art. 2 della Legge
241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell'affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
L'art. 97 della Costituzione impone che l'azione amministrativa sia improntata ai principi di efficienza, trasparenza e imparzialità. L'omessa risposta impedisce alla ricorrente di conoscere le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, ledendo così il suo diritto di difesa e il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Neppure può sostenersi che l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 si inserisca nell'ambito dell'assegnazione provvisoria disciplinata dal CCNI del comparto scuola, in quanto questa interpretazione non trova fondamento nella normativa di riferimento e non può pertanto essere condivisa, trattandosi di due istituti distinti, con presupposti differenti, rispondenti ad esigenze diverse e non assimilabili tra loro.
L'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede per i dipendenti pubblici una forma particolare di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino in tenerissima età favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio (fino a tre anni). Infatti, come già affermato nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare:
“la finalità primaria di tale disposizione non è quella di riconoscere un beneficio al solo lavoratore, padre o madre che sia, bensì quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare”.
L'assegnazione provvisoria del personale docente ex art. 475 del T.U. in materia di istruzione,
d.lgs. 297/1994, è un istituto di carattere speciale, applicabile soltanto ai dipendenti della scuola ed “è finalizzato al reimpiego del personale in soprannumero ed a favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente”. Quello dell'assegnazione provvisoria è un istituto che ha come fine non soltanto la tutela della maternità e della paternità e l'assistenza dei figli minori, ma anche il ricongiungimento al coniuge e l'assistenza dei figli inabili e dei genitori anziani, nonché la tutela della salute.
Subordinare il diritto all'assegnazione temporanea alla procedura dell'assegnazione provvisoria comporta un ingiustificato pregiudizio per la ricorrente, che vedrebbe il proprio diritto soggettivo tradurrebbe in una violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Ritenere diversamente, che il diritto all'assegnazione temporanea, previsto dall'art. 42 bis cit., nel caso di docenti, si inserisce all'interno dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, significherebbe degradare illegittimamente un diritto soggettivo ad una particolare forma di mobilità volta a tutelare valori costituzionalmente garantiti, previsto da una norma di rango di rango primario, a mero criterio di preferenza da far valere nell'ambito di una procedura concorrente con un numero indefinito di altre istanze di docenti aspiranti secondo i diversi criteri previsti per l'assegnazione provvisoria, laddove, invece, l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit. comporta una valutazione della consistenza del diritto, nell'ambito del solo rapporto bilaterale lavoratore/datore di lavoro, sulla base dei soli criteri dettati dalla norma, e in concorrenza esclusivamente con le domande dei soli docenti aspiranti ai medesimi posti che si trovano ad avere gli stessi requisiti richiesti dalla suddetta norma, con un grado di tutela certamente maggiore.
Nella fattispecie, qualora fosse impedito, alla ricorrente, l'esercizio del diritto all'assegnazione temporanea, nonostante la sussistenza dei presupposti normativi ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001, si produrrebbe una situazione di carenza di tutela, tale da determinare un pregiudizio concreto non solo ai diritti della ricorrente, ma anche alla tutela effettiva garantita dalla normativa vigente, creando così una situazione di ingiustificata lacuna di protezione giuridica che contrasta con le finalità stesse della norma.
In merito all'esistenza di posti vacanti nella provincia di ME, la circostanza appare adeguatamente dimostrata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Dall'analisi degli atti emerge chiaramente la presenza di posti vacanti presso l'Amministrazione di destinazione, come attestato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di ME, che conferma la disponibilità di cattedre libere. Da tale circostanza deriva che, alla data della presentazione della domanda, la disponibilità dei posti risulta documentalmente provata. Per tutte le ragioni sopra esposte si accoglie il ricorso.
Risulta assorbita qualsiasi valutazione in ordine alla domanda cautelare e ai relativi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza di attività istruttoria, computandovi anche quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto ad ottenere Parte_1
l'assegnazione temporanea di cui all'art.42 bis D.lgs. 151/2001 in un istituto ubicato nella provincia di ME e per l'effetto;
- Condanna , in persona del Controparte_1 CP_6
all'emanazione dei provvedimenti diretti a consentire alla ricorrente la fruizione dell'accertato diritto;
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite liquidate in euro 1.600,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Palmi, 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. LAVORO n. 1956/2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. residente in Parte_1 C.F._1
S. Stefano Briga (ME), Via Vecchia n°14 rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore M.A.
Spataro del foro di Catania, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n°211 presso lo studio del nominato Difensore, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IO
BR, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
Resistente
(Contumace)
Oggetto: Riconoscimento del diritto di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs.
151/2001. All'udienza del 23.07.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 11.06.2025, regolarmente notificato, la docente Pt_1
, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
[...]
- di essere titolare su cattedra di scuola secondaria di II grado, posto comune, assegnata ed in servizio presso l'I.I.S. “N. Pizi” di Palmi;
- che dopo la gravidanza ed il periodo d'astensione obbligatoria postpartum, fruiva dei congedi parentali concessi dalla Legge 151/2001, senza rientrare in cattedra;
- che essendo madre di due bambini, e quest'ultima minore di Persona_1 Persona_2 anni 3, (nata il [...]), inviava in data 07/03/2025 documentata istanza per l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, verso la provincia di ME, ove presta la propria attività lavorativa il coniuge, regolarmente recapitata, corredata d'allegati, sia all' che all' Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
- che l'Amministrazione di appartenenza non dava riscontro, in palese violazione dell'istituto normativo richiamato nonché dei dettami di correttezza e buona fede;
- che l' di ME con nota del 25/03/2025, comunicava alla ricorrente in palese CP_5 violazione dell'istituto normativo richiamato, nonché dei dettami di correttezza e buona fede:
“… essendo l'organico di diritto per l'a.s. 2025/26 in fase di elaborazione, si rappresenta che allo stato attuale non sussistono posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di titolarità della S.V., A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO”.
Eccepiva pertanto:
- che l'art.42 bis richiede soltanto che ci siano posti vacanti e disponibili e alla data di presentazione dell'istanza (ed ancora oggi), tali posti vi erano e vi sono sicuramente, sia perché non erano ancora stati disposti i trasferimenti che operano appunto sui posti vacanti e disponibili, sia per la mancata nomina in ruolo di alcun altro dipendente, sia ancora per la mancata attribuzione di alcun incarico annuale per il corrente a.s; - che le ragioni professionali legate a siffatta situazione lavorativa, la costringerebbero a vivere distaccata dal proprio nucleo familiare;
condizione questa che finirebbe per inibire alla stessa di sviluppare a pieno titolo la funzione di genitrice dei figli ed in particolare della figlia infratreenne;
Per_2
- che la sua famiglia risiede nel Comune di S. Stefano di Briga (ME) ed inoltre il coniuge
è dipendente-socio di una Società Cooperativa avente unica sede nel Persona_3 medesimo comune di S. Stefano di Briga, requisito che integra perfettamente i termini della fattispecie descritta dall'art.42 bis richiamato.
- che a causa dell'agire amministrativo concretatosi nella noncuranza delle di Parte_2
ME e di IO BR, con venir meno della propria istanza di assegnazione temporanea triennale ex art.42 bis vedendosi, era costretta pertanto a proporre ricorso, assistito da domanda d'urgenza a questo Tribunale per vedere riconosciuto il proprio diritto.
Per tali ragioni ella concludeva chiedendo: “Che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di ricorso;
Accerti il diritto della ricorrente ad ottenere
l'assegnazione temporanea di cui all'art.42 bis D.lgs. 151/2001 in un istituto ricadente nella provincia di ME;
Condannando il , in persona del Controparte_1
all'emanazione dei provvedimenti diretti a consentire alla ricorrente la CP_6
fruizione dell'accertato diritto. Con ogni statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa.”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio il in CP_1 epigrafe, il quale rimaneva pertanto contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
La ricorrente è docente titolare su cattedra di scuola secondaria di secondo grado posto comune, assegnata ed in servizio presso l'I.I.S. “N. Pizi” di Palmi. La stessa è madre di una bambina di pochi mesi;
suo marito nonché padre della bambina, vive e lavora nel comune di
Comune di S. Stefano di Briga in provincia di ME.
In data 07/03/2025 la prof.ssa ha formalizzato la domanda per l'assegnazione Pt_1
temporanea ex art. 42-bis D.lgs. n. 151/2001 verso la provincia di ME e l'ha indirizzata agli Uffici scolastici territoriali di IO BR (amministrazione di appartenenza) e di
ME (amministrazione di destinazione), senza però avere alcun riscontro da parte di dell'amministrazione di IO BR, mentre l' di ME con nota del CP_5
25/03/2025, comunicava alla ricorrente: “… essendo l'organico di diritto per l'a.s. 2025/26 in fase di elaborazione, si rappresenta che allo stato attuale non sussistono posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di titolarità della S.V., A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E GRECO”. La prof.ssa , in data 11.06.2025, ha pertanto Pt_1
proposto ricorso con contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avanti il
Tribunale di Palmi, chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea presso una sede scolastica ubicata nella Provincia di ME.
Nel ricorso lamenta che la mancata risposta dell'amministrazione nei confronti della sua domanda costituisce violazione di una norma imperativa e, che in assenza di motivazioni esplicite e fondate su oggettive esigenze di servizio, il silenzio amministrativo non possa considerarsi un diniego legittimo;
che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 ha quale finalità principale la tutela dell'unità familiare, soprattutto nei primi anni di vita del minore.
Secondo quanto esposto, la prof.ssa ha verificato e documentato la disponibilità Pt_1 di posti vacanti e disponibili presso la provincia di Caltanissetta, utilizzando i bollettini dei movimenti del personale scolastico pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di ME
(all.11 del ricorso introduttivo). Tali documenti dimostrerebbero la disponibilità di cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, coerenti con la posizione della docente e idonee a soddisfare la sua richiesta di assegnazione temporanea.
La ricorrente ha inoltre richiamato la recente sentenza n. 99 del 4 giugno 2024 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del
D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui limita l'assegnazione temporanea alla provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, escludendo invece la sede di residenza della famiglia. La sentenza costituzionale conferma, a suo dire, il diritto della docente a richiedere l'assegnazione temporanea presso la provincia di ME, dove risiede il suo nucleo familiare.
La ricorrente evidenzia poi come l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs.
151/2001 non sia stata oggetto di specifica regolamentazione settoriale nel comparto scuola e che, pertanto, la relativa disciplina debba essere ricavata esclusivamente dalla norma primaria. Questo comporta che l'assegnazione temporanea non possa essere subordinata ad accordi integrativi o contratti collettivi, i quali invece regolano esclusivamente l'istituto dell'assegnazione provvisoria ex art. 475 del D.Lgs. 297/1994. La ricorrente argomenta inoltre come l'istituto dell'assegnazione temporanea non debba confondersi con quello dell'assegnazione provvisoria ex art. 475 del D.Lgs. 297/1994 - questo sì regolato dal -, in quanto l'assegnazione provvisoria è finalizzata a soddisfare CP_7
esigenze organizzative legate alla mobilità del personale scolastico, mentre l'assegnazione temporanea ha una finalità specifica di tutela della genitorialità e dell'unità familiare.
L'amministrazione scolastica pertanto tenderebbe a confondere i due istituti, negando di fatto la possibilità di accogliere la domanda di assegnazione temporanea e relegando le richieste dei genitori di figli minori di tre anni all'ambito delle assegnazioni provvisorie annuali, soggette a criteri discrezionali e concorrenziali. Secondo quanto esposto, tale commistione normativa avrebbe determinato un'ingiustificata limitazione del diritto soggettivo dell'istante, costretta a partecipare a graduatorie e procedure concorsuali non previste dalla normativa primaria che regola l'assegnazione temporanea.
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono, esso propone le stesse deduzioni esaminate nella sentenza n. 12/2025 del Tribunale di Cuneo, che si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Giova precisare i riferimenti normativi.
L'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.
Pertanto, due sono le condizioni per la applicabilità della assegnazione temporanea:
1) il “previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”
2) la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.
Quanto al primo presupposto, considerato che “L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, deve ritenersi che l'assenso/dissenso delle amministrazioni non possa che fondarsi sulla comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore aspirante alla assegnazione temporanea, apparendo del tutto illogica e irrazionale una interpretazione che consentisse alla
PA di esprimere valutazioni arbitrarie, pena, infatti, lo svuotamento del requisito necessario della motivazione del dissenso, che appunto ne implica la sindacabilità. Nel caso la ha dedotto e documentato di essere genitore di un figlio minore di anni tre;
di Pt_1 essere residente nel Comune di S. Stefano di Briga (ME), e l'altro genitore della bambina e componente il nucleo familiare, è dipendente-socio di una Società Persona_3
Cooperativa avente unica sede nel medesimo comune di S. Stefano di Briga;
di avere formulato alla amministrazione scolastica domanda di assegnazione provvisoria su posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, posto nella provincia di ME
(cfr domanda di assegnazione provvisoria del 07/03/2025).
Orbene, a fronte della istanza di assegnazione provvisoria presentata dalla ricorrente, le
Amministrazioni scolastiche provinciali di ME e IO BR, hanno omesso qualsivoglia riscontro, non potendosi ritenere tale la comunicazione dell' di ME CP_5 con la quale riferiva “… essendo l'organico di diritto per l'a.s. 2025/26 in fase di elaborazione, si rappresenta che allo stato attuale non sussistono posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di titolarità della S.V., A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO
E GRECO”.
Esse, pertanto, nel termine di 30 gg previsto dalla norma, non hanno espresso un assenso, ma nemmeno hanno formalizzato un diniego “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, in relazione a specifici ed oggettivi impedimenti fondati su concrete e documentate esigenze organizzative degli uffici di provenienza e di destinazione. Il comportamento inerte delle Amministrazioni scolastiche provinciali appare non solo illegittimo, perché violativo di un obbligo previsto dalla norma, ma anche contrario ai criteri di correttezza e buona fede cui pure devono uniformarsi gli atti della PA.
Quanto al secondo presupposto, dato dalla sussistenza di posti vacanti e disponibili nella provincia di ME, la ricorrenza del presupposto si trae dalla produzione del bollettino dei trasferimenti e passaggi per l'anno scolastico 2025/2026, al 19.5.2025, nel quale si dà atto della pubblicazione dei movimenti del personale di scuola secondaria.
Deve pertanto ritenersi documentalmente provata alla data della domanda la disponibilità dei posti, situazione che ben avrebbe potuto verosimilmente legittimare un atteggiamento positivo da parte della pubblica amministrazione rispetto all'istanza della docente.
Quanto agli ulteriori elementi da vagliare si rileva che non appare sostenibile la prospettazione affermata da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'istituto dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 non costituisce un istituto distinto rispetto all'assegnazione provvisoria del personale scolastico prevista dal d.lgs. 297/1994 art. 475 e dal CCNI del 18.05.2022 e 08.07.2020, di tal che la domanda della docente dovrebbe essere interpretata come domanda di assegnazione provvisoria, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essere munita di un titolo di preferenza prevalente rispetto ai soggetti assegnatari dei posti da lei ambiti, secondo le varie ipotesi previste dal CCNI.
Ed invero, va in primo luogo osservato che l'art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma particolare di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino in tenerissima età favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio (fino ai tre anni).
La finalità primaria di tale disposizione non è quella di riconoscere un beneficio al solo lavoratore, padre o madre che sia, bensì quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.
La predetta disposizione rientra dunque tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d'età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29,
30, 31 e 37 Cost., i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l'art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.
Per contro, l'assegnazione provvisoria del personale docente è finalizzata al reimpiego del personale in soprannumero ed a favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente.
Appare pertanto evidente che trattasi di due istituti con finalità e presupposti del tutto distinti ed infatti inseriti in contesti normativi diversi e per nulla assimilabili: da un lato, la assegnazione temporanea, di cui all'art.42 bis del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, D.Lgs. 151/2001, istituto di carattere generale, finalizzato alla tutela della maternità e della paternità applicabile ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche;
dall'altro, l'assegnazione provvisoria, ex art.475 del TU in materia di istruzione,
D.Lgs. 297/1994, istituto di carattere speciale applicabile soltanto ai dipendenti dell'amministrazione scolastica, finalizzato non solo alla tutela della maternità e della paternità e all'assistenza dei figli minori ma anche al ricongiungimento al coniuge e all'assistenza dei figli inabili e dei genitori anziani ed alla tutela della salute.
Evidente poi che il CCNI annuale sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie è destinato esclusivamente a dare applicazione all'art.475 T.U. 297/94 e non anche all'art. 42bis
D.Lgs.151/2001, il quale quindi resta privo di una apposita normativa di settore.
Né può ritenersi che il richiamo contenuto nell'art. 8 del CCNI, che disciplina l'ordine di priorità delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e che menziona al punto IV, lett. l) la precedenza per l'assistenza “ai sensi dell'art. 42 bis del D.
Lgs. 151/2001 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi affidatari con prole.”, valga a determinare il recepimento, nell'ambito della contrattazione collettiva, dell'istituto dell'assegnazione temporanea, non più autonomamente applicabile alle condizioni previste dall'art. 42 bis, d. lgs. 151/2001 ma a quelle diverse previste dal CCNI;
ciò perché, come visto, l'assegnazione temporanea e l'assegnazione provvisoria sono istituti diversi nelle finalità e nei presupposti, previsti entrambi da norme primarie ed entrambi autonomamente vigenti secondo gli ordinari criteri interpretativi.
Ne consegue che l'istituto giuridico dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis 151/2001, proprio perché non disciplinato né diversamente regolamentato per il settore scolastico, va applicato con riferimento alla sola fattispecie legale descritta. Ritenere diversamente, che il diritto all'assegnazione temporanea, previsto dall'articolo 42 bis cit., nel caso di docenti, si inserisce all'interno dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, significherebbe degradare illegittimamente un diritto soggettivo ad una particolare forma di mobilità volta a tutelare valori costituzionalmente garantiti, previsto da una norma di rango primario, a mero criterio di preferenza da far valere nell'ambito di una procedura concorrente con un numero indefinito di altre istanze di docenti aspiranti secondo i diversi criteri previsti per l'assegnazione provvisoria, laddove, invece, l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit. comporta una valutazione della consistenza del diritto, nell'ambito del solo rapporto bilaterale lavoratore/datore di lavoro, sulla base dei soli criteri dettati dalla norma, e in concorrenza esclusivamente con le domande dei soli docenti aspiranti ai medesimi posti che si trovano ad avere gli stessi requisiti richiesti dalla suddetta norma, con un grado di tutela del diritto certamente maggiore.
È evidente infatti che l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari, ricomprendendo quali concorrenti tutte le ipotesi previste per coloro che per varie circostanze contemplate dal
C.C.N.I. possono richiedere l'assegnazione provvisoria, non solo introduce criteri di ammissibilità e conseguenti oneri di allegazione di prova a carico dell'aspirante non previsti dalla norma, ma di fatto equivale a restringere il diritto del genitore di figlio in età inferiore a tre anni, se non addirittura elidere il diritto che la norma primaria prevede invece a vantaggio dei soli genitori di figli in età inferiore ai tre anni.
Alla luce di tali evidenze, deve quindi ritenersi, nella specie, sussistente in capo alla ricorrente, il diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
Tale impostazione dimostra la volontà del legislatore di rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio – peraltro fisiologiche – potendo lo stesso recedere solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.
La ricorrente ha presentato regolare istanza di assegnazione temporanea presso la provincia di ME in data 07/03/2025, inoltrando la richiesta sia all Controparte_3
(amministrazione di appartenenza) sia a quello di ME (amministrazione
[...] di destinazione). L'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 prevede espressamente che le amministrazioni coinvolte debbano pronunciarsi entro 30 giorni, esprimendo assenso o dissenso motivato, e che quest'ultimo debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali: nel termine previsto dalla norma le Amministrazioni Scolastiche Provinciali non hanno espresso un assenso, ma nemmeno hanno formalizzato un diniego “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, in relazione a specifici impedimenti fondati su concrete e documentate esigenze organizzative degli uffici di provenienza e di destinazione.
L'inerzia dell'Amministrazione costituisce, pertanto, un comportamento omissivo in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che informano l'azione della Pubblica
Amministrazione.
L'obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell'art. 2 della Legge
241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell'affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
L'art. 97 della Costituzione impone che l'azione amministrativa sia improntata ai principi di efficienza, trasparenza e imparzialità. L'omessa risposta impedisce alla ricorrente di conoscere le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, ledendo così il suo diritto di difesa e il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Neppure può sostenersi che l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 si inserisca nell'ambito dell'assegnazione provvisoria disciplinata dal CCNI del comparto scuola, in quanto questa interpretazione non trova fondamento nella normativa di riferimento e non può pertanto essere condivisa, trattandosi di due istituti distinti, con presupposti differenti, rispondenti ad esigenze diverse e non assimilabili tra loro.
L'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede per i dipendenti pubblici una forma particolare di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino in tenerissima età favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio (fino a tre anni). Infatti, come già affermato nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare:
“la finalità primaria di tale disposizione non è quella di riconoscere un beneficio al solo lavoratore, padre o madre che sia, bensì quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare”.
L'assegnazione provvisoria del personale docente ex art. 475 del T.U. in materia di istruzione,
d.lgs. 297/1994, è un istituto di carattere speciale, applicabile soltanto ai dipendenti della scuola ed “è finalizzato al reimpiego del personale in soprannumero ed a favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente”. Quello dell'assegnazione provvisoria è un istituto che ha come fine non soltanto la tutela della maternità e della paternità e l'assistenza dei figli minori, ma anche il ricongiungimento al coniuge e l'assistenza dei figli inabili e dei genitori anziani, nonché la tutela della salute.
Subordinare il diritto all'assegnazione temporanea alla procedura dell'assegnazione provvisoria comporta un ingiustificato pregiudizio per la ricorrente, che vedrebbe il proprio diritto soggettivo tradurrebbe in una violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Ritenere diversamente, che il diritto all'assegnazione temporanea, previsto dall'art. 42 bis cit., nel caso di docenti, si inserisce all'interno dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, significherebbe degradare illegittimamente un diritto soggettivo ad una particolare forma di mobilità volta a tutelare valori costituzionalmente garantiti, previsto da una norma di rango di rango primario, a mero criterio di preferenza da far valere nell'ambito di una procedura concorrente con un numero indefinito di altre istanze di docenti aspiranti secondo i diversi criteri previsti per l'assegnazione provvisoria, laddove, invece, l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit. comporta una valutazione della consistenza del diritto, nell'ambito del solo rapporto bilaterale lavoratore/datore di lavoro, sulla base dei soli criteri dettati dalla norma, e in concorrenza esclusivamente con le domande dei soli docenti aspiranti ai medesimi posti che si trovano ad avere gli stessi requisiti richiesti dalla suddetta norma, con un grado di tutela certamente maggiore.
Nella fattispecie, qualora fosse impedito, alla ricorrente, l'esercizio del diritto all'assegnazione temporanea, nonostante la sussistenza dei presupposti normativi ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001, si produrrebbe una situazione di carenza di tutela, tale da determinare un pregiudizio concreto non solo ai diritti della ricorrente, ma anche alla tutela effettiva garantita dalla normativa vigente, creando così una situazione di ingiustificata lacuna di protezione giuridica che contrasta con le finalità stesse della norma.
In merito all'esistenza di posti vacanti nella provincia di ME, la circostanza appare adeguatamente dimostrata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Dall'analisi degli atti emerge chiaramente la presenza di posti vacanti presso l'Amministrazione di destinazione, come attestato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di ME, che conferma la disponibilità di cattedre libere. Da tale circostanza deriva che, alla data della presentazione della domanda, la disponibilità dei posti risulta documentalmente provata. Per tutte le ragioni sopra esposte si accoglie il ricorso.
Risulta assorbita qualsiasi valutazione in ordine alla domanda cautelare e ai relativi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza di attività istruttoria, computandovi anche quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto ad ottenere Parte_1
l'assegnazione temporanea di cui all'art.42 bis D.lgs. 151/2001 in un istituto ubicato nella provincia di ME e per l'effetto;
- Condanna , in persona del Controparte_1 CP_6
all'emanazione dei provvedimenti diretti a consentire alla ricorrente la fruizione dell'accertato diritto;
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite liquidate in euro 1.600,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Palmi, 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti