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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.709/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22 Aprile 2025 R.G.709/2023
Oggi 22 Aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Franco Gregu il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 709/2023 di R.G. promossa da
nato il [...] a [...] e ivi residente in vicolo Lamarmora n°6, Parte_1
c.f.: , rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce C.F._1 all'atto di citazione dall'avv. Franco Gregu (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Nuoro via Tasso 9, presso e nello studio del medesimo avvocato
ATTRICE
CONTRO
, residente in [...]; , CP_1 Controparte_2 residente in [...]; , residente in [...] CP_3
Via Sant'Antonio n. 20; , residente in [...]
n. 40, int. 2; residente in [...]; Controparte_5
, residente in [...]; Controparte_6 [...]
residente in [...]; , residente in [...]CP_7 CP_8
(08020), Via Riu Mannu n. 32; residente in [...]
Togliatti n. 17; , residente in [...], CP_10 int. 4; , residente in [...]; Controparte_11
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato il [...] a [...] e ivi residente in vicolo Parte_1
Lamarmora n°6, c.f.: , ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà dell'immobile sito in Ollolai, vicolo Lamarmora, già via
Umberto I n°11, di vani 2,5 distinto al N.C.E.U.al F. 12 mappale 1265 cat.A6, a confine con proprietà eredi proprietà strada pubblica salvo altri Persona_1 Pt_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice del bene indicato in dispositivo. L'attrice ha esposto che è da oltre venti anni al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'immobile sito in Ollolai (NU) al Vico Lamarmora, già Via Umberto I n. 11, di vani 2,5, meglio distinto nel N.C.E.U. al Foglio 12, mappale 1265, cat. A6, a confine con proprietà eredi proprietà Persona_1 Pt_2 strada pubblica, salvo altri. Il possesso di tale immobile si è estrinsecato nell'uso esclusivo che l'esponente ne ha sempre fatto in conformità di legge, anche nei confronti dei meri intestatari catastali: (nata in [...] l'[...]) e Controparte_12 CP_13
(nata in [...] il [...]), entrambe uniche figlie, di secondo letto, di Controparte_5
(nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.2.1947) e (deceduta in Persona_2
Ollolai in data 29.3.1927).
Infatti, ebbe a sposarsi, una prima volta, con Controparte_5 Controparte_14
(sebbene non presente negli archivi storici anagrafici del Comune di Ollolai), dalla quale ebbe un unico figlio che coniugatosi con , ebbe i Controparte_2 CP_15 seguenti figli:-- , coniugatosi con , ebbe i seguenti Parte_3 Controparte_16 figli: (nata in [...] il [...]), (nato in [...] il CP_1 Controparte_2
18.9.1956), (nati in Bonorva (SS) l'1.1.1959), (nata in [...] il CP_3 CP_4 20.12.1963), (nato in [...] il [...]) e (nata in Controparte_5 Controparte_6
Nuoro il 9.12.1974);-- (nata in [...] il [...] e ivi deceduta il Controparte_12
18.10.2018), coniugatasi con (nato in [...] il [...] e ivi deceuto il Persona_3
2.3.2012), ebbe i seguenti figli: (nata in [...] il [...]), (nata CP_7 CP_8 in Ollolai il 28.9.1953) e (nato in [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_4
23.4.1993);-- (nata in [...] il [...] e deceduta in Nuoro il Persona_5
24.12.2021), coniugatasi con (nato in [...] il [...]), ebbe i seguenti Persona_6 figli: (nata in [...] il [...]), (nato in [...] il CP_9 CP_10
19.1.1964) e (nata in [...] il [...]);- Controparte_11 Persona_7
, nato il [...] in [...] e deceduto in Macerata (MC) il 4.11.1987.Poiché
[...]
nato nel 1853, ebbe a coniugarsi con prima o Controparte_5 Controparte_14 immediatamente dopo l'unità di Italia e con entrambe ( e Controparte_14 Per_2
prima della sottoscrizione dei il Comune di Ollolai, non può
[...] Controparte_17 fornire la certificazione attestante gli stati di famiglia originari con riferimento a
[...]
la quale parrebbe neppure esistere negli archivi storici anagrafici, per cui si è CP_14 dovuto far ricorso all'esame dei registri parrocchiali che si producono.
Il possesso di tale immobile si è estrinsecato nell'uso esclusivo che l'esponente ne ha sempre fatto in conformità di legge, sin dall'anno 1985/1986, la quale, nel corso di oltre venti anni di possesso pubblico, pacifico e incontrastato, ha usato tale immobile come magazzino, legnaia e deposito di attrezzi agricoli, abitandolo per brevi periodi, adibendolo altresì a luogo di spuntini e feste e incontri familiari. L'esponente nel corso degli anni, precisamente a partire dal 1986 sino al 1994/1995, ha ricostruito il tetto con tegole,
l'impianto elettrico e l'impianto idraulico, costruito il bagno e gli intonaci, esterni ed interni, imbiancandoli, installato gli infissi esterni ed interni. Nel 2020, a seguito dell'incendio del camino ha ricostruito camino e fumaiolo. Ha inoltre corrisposto tutte le imposte e tasse, nonché le bollette della luce e dell'acqua relative all'immobile oggetto di causa.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale. All'udienza del 22.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attrice da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, in particolare lo ha abitato per brevi periodi, utilizzato per feste e spuntini e anche come deposito, ha ricostruito il tetto, rifatto l'impianto elettrico ed idraulico, sistemato gli intonaci interni ed esterni, costruito il bagno e installato gli infissi, pagato gli oneri. (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 11.02.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n.
966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22 Aprile 2025 R.G.709/2023
Oggi 22 Aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Franco Gregu il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 709/2023 di R.G. promossa da
nato il [...] a [...] e ivi residente in vicolo Lamarmora n°6, Parte_1
c.f.: , rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce C.F._1 all'atto di citazione dall'avv. Franco Gregu (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Nuoro via Tasso 9, presso e nello studio del medesimo avvocato
ATTRICE
CONTRO
, residente in [...]; , CP_1 Controparte_2 residente in [...]; , residente in [...] CP_3
Via Sant'Antonio n. 20; , residente in [...]
n. 40, int. 2; residente in [...]; Controparte_5
, residente in [...]; Controparte_6 [...]
residente in [...]; , residente in [...]CP_7 CP_8
(08020), Via Riu Mannu n. 32; residente in [...]
Togliatti n. 17; , residente in [...], CP_10 int. 4; , residente in [...]; Controparte_11
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato il [...] a [...] e ivi residente in vicolo Parte_1
Lamarmora n°6, c.f.: , ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà dell'immobile sito in Ollolai, vicolo Lamarmora, già via
Umberto I n°11, di vani 2,5 distinto al N.C.E.U.al F. 12 mappale 1265 cat.A6, a confine con proprietà eredi proprietà strada pubblica salvo altri Persona_1 Pt_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice del bene indicato in dispositivo. L'attrice ha esposto che è da oltre venti anni al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'immobile sito in Ollolai (NU) al Vico Lamarmora, già Via Umberto I n. 11, di vani 2,5, meglio distinto nel N.C.E.U. al Foglio 12, mappale 1265, cat. A6, a confine con proprietà eredi proprietà Persona_1 Pt_2 strada pubblica, salvo altri. Il possesso di tale immobile si è estrinsecato nell'uso esclusivo che l'esponente ne ha sempre fatto in conformità di legge, anche nei confronti dei meri intestatari catastali: (nata in [...] l'[...]) e Controparte_12 CP_13
(nata in [...] il [...]), entrambe uniche figlie, di secondo letto, di Controparte_5
(nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.2.1947) e (deceduta in Persona_2
Ollolai in data 29.3.1927).
Infatti, ebbe a sposarsi, una prima volta, con Controparte_5 Controparte_14
(sebbene non presente negli archivi storici anagrafici del Comune di Ollolai), dalla quale ebbe un unico figlio che coniugatosi con , ebbe i Controparte_2 CP_15 seguenti figli:-- , coniugatosi con , ebbe i seguenti Parte_3 Controparte_16 figli: (nata in [...] il [...]), (nato in [...] il CP_1 Controparte_2
18.9.1956), (nati in Bonorva (SS) l'1.1.1959), (nata in [...] il CP_3 CP_4 20.12.1963), (nato in [...] il [...]) e (nata in Controparte_5 Controparte_6
Nuoro il 9.12.1974);-- (nata in [...] il [...] e ivi deceduta il Controparte_12
18.10.2018), coniugatasi con (nato in [...] il [...] e ivi deceuto il Persona_3
2.3.2012), ebbe i seguenti figli: (nata in [...] il [...]), (nata CP_7 CP_8 in Ollolai il 28.9.1953) e (nato in [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_4
23.4.1993);-- (nata in [...] il [...] e deceduta in Nuoro il Persona_5
24.12.2021), coniugatasi con (nato in [...] il [...]), ebbe i seguenti Persona_6 figli: (nata in [...] il [...]), (nato in [...] il CP_9 CP_10
19.1.1964) e (nata in [...] il [...]);- Controparte_11 Persona_7
, nato il [...] in [...] e deceduto in Macerata (MC) il 4.11.1987.Poiché
[...]
nato nel 1853, ebbe a coniugarsi con prima o Controparte_5 Controparte_14 immediatamente dopo l'unità di Italia e con entrambe ( e Controparte_14 Per_2
prima della sottoscrizione dei il Comune di Ollolai, non può
[...] Controparte_17 fornire la certificazione attestante gli stati di famiglia originari con riferimento a
[...]
la quale parrebbe neppure esistere negli archivi storici anagrafici, per cui si è CP_14 dovuto far ricorso all'esame dei registri parrocchiali che si producono.
Il possesso di tale immobile si è estrinsecato nell'uso esclusivo che l'esponente ne ha sempre fatto in conformità di legge, sin dall'anno 1985/1986, la quale, nel corso di oltre venti anni di possesso pubblico, pacifico e incontrastato, ha usato tale immobile come magazzino, legnaia e deposito di attrezzi agricoli, abitandolo per brevi periodi, adibendolo altresì a luogo di spuntini e feste e incontri familiari. L'esponente nel corso degli anni, precisamente a partire dal 1986 sino al 1994/1995, ha ricostruito il tetto con tegole,
l'impianto elettrico e l'impianto idraulico, costruito il bagno e gli intonaci, esterni ed interni, imbiancandoli, installato gli infissi esterni ed interni. Nel 2020, a seguito dell'incendio del camino ha ricostruito camino e fumaiolo. Ha inoltre corrisposto tutte le imposte e tasse, nonché le bollette della luce e dell'acqua relative all'immobile oggetto di causa.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale. All'udienza del 22.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attrice da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, in particolare lo ha abitato per brevi periodi, utilizzato per feste e spuntini e anche come deposito, ha ricostruito il tetto, rifatto l'impianto elettrico ed idraulico, sistemato gli intonaci interni ed esterni, costruito il bagno e installato gli infissi, pagato gli oneri. (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 11.02.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n.
966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna