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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI ES OR Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4142/2024, introdotta da
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato ad [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cristiano Colonnelli
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Torre del Greco in data 29 giugno 1991 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale sono nati i figli, oggi entrambi maggiorenni, e , dei quali Per_1 Per_2 solo quest'ultimo è economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) la casa coniugale di Roma, Largo Giuseppe Veratti 37/I, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata al IG. che continuerà ad abitarla unitamente ai figli Parte_2 Per_2
e che, quindi, rimarranno con il padre il quale provvederà al loro mantenimento, secondo Per_1 le rispettive esigenze;
2) la IG.ra si è già allontanata dalla casa coniugale;
Parte_1
3) la IG.ra potrà stare quando vorrà con i figli e , ormai Parte_1 Per_2 Per_1 entrambi maggiorenni, previ accordi diretti con quest'ultimi;
4) allorquando i figli si saranno allontanati dalla casa familiare, ed il IG. sarà Parte_2 in pensione, il IG. e la IG.ra si impegnano a mettere in Parte_2 Parte_1 vendita l'immobile in comproprietà, al fine di dividersi al 50% la somma ricavata (e previa estinzione del debito per il mutuo contratto per il suo acquisto e cancellazione della relativa ipoteca); sino a quella data il IG. continuerà a corrispondere la rata di mutuo;
Parte_2
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di € Parte_2 Parte_1
250,00, a titolo di mantenimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente Poste Pay
Evolution IBAN [...] 33571 29, entro la fine di ogni mese;
l'importo sarà rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, previa richiesta;
6) il IG. percepirà l'assegno unico familiare, fin quando avrà la figlia con sè; Parte_2
7) quanto alle spese straordinarie per le esigenze della figlia, esse verranno corrisposte al 50% da entrambi i genitori, se necessarie, secondo i criteri stabiliti nel protocollo di intesa del
Tribunale di Roma, che i coniugi di chiarano di conoscere e di avere preventivamente letto;
8) l'autovettura Kia Rio targata EM 607 XA, intestata alla IG.ra , rimarrà Parte_1 in uso della IG.ra . Parte_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Torre Parte_2 del Greco in data 29 giugno 1991, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Torre del Greco al n. 282, Parte 2, Serie A, Anno 1991, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI ES OR RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI ES OR Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4142/2024, introdotta da
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato ad [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cristiano Colonnelli
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Torre del Greco in data 29 giugno 1991 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale sono nati i figli, oggi entrambi maggiorenni, e , dei quali Per_1 Per_2 solo quest'ultimo è economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) la casa coniugale di Roma, Largo Giuseppe Veratti 37/I, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata al IG. che continuerà ad abitarla unitamente ai figli Parte_2 Per_2
e che, quindi, rimarranno con il padre il quale provvederà al loro mantenimento, secondo Per_1 le rispettive esigenze;
2) la IG.ra si è già allontanata dalla casa coniugale;
Parte_1
3) la IG.ra potrà stare quando vorrà con i figli e , ormai Parte_1 Per_2 Per_1 entrambi maggiorenni, previ accordi diretti con quest'ultimi;
4) allorquando i figli si saranno allontanati dalla casa familiare, ed il IG. sarà Parte_2 in pensione, il IG. e la IG.ra si impegnano a mettere in Parte_2 Parte_1 vendita l'immobile in comproprietà, al fine di dividersi al 50% la somma ricavata (e previa estinzione del debito per il mutuo contratto per il suo acquisto e cancellazione della relativa ipoteca); sino a quella data il IG. continuerà a corrispondere la rata di mutuo;
Parte_2
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di € Parte_2 Parte_1
250,00, a titolo di mantenimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente Poste Pay
Evolution IBAN [...] 33571 29, entro la fine di ogni mese;
l'importo sarà rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, previa richiesta;
6) il IG. percepirà l'assegno unico familiare, fin quando avrà la figlia con sè; Parte_2
7) quanto alle spese straordinarie per le esigenze della figlia, esse verranno corrisposte al 50% da entrambi i genitori, se necessarie, secondo i criteri stabiliti nel protocollo di intesa del
Tribunale di Roma, che i coniugi di chiarano di conoscere e di avere preventivamente letto;
8) l'autovettura Kia Rio targata EM 607 XA, intestata alla IG.ra , rimarrà Parte_1 in uso della IG.ra . Parte_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Torre Parte_2 del Greco in data 29 giugno 1991, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Torre del Greco al n. 282, Parte 2, Serie A, Anno 1991, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI ES OR RT ZI