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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4568 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4568/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. TROTTA EDVIGE
Resistente
Oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.04.2023, l'istante in epigrafe indicato, dipendente della dal 04.06.2007 con CP_1 mansioni di “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, presso il Dipartimento S.I.S.P. Area Nord (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), con profilo di collaboratore professionale sanitario, inquadrato nell'ambito della categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, ha chiesto che, per effetto delle funzioni di programmazione e coordinamento effettivamente svolte sin dalla data di assunzione, corrispondenti al livello economico “D-Super”, il datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli le differenze retributive maturate rispetto al livello “D” di appartenenza a decorrere dal 04.06.2007, oltre a interessi come per legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
ha poi contestato le avverse pretese e concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica.
Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in
2 organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”
La richiamata disposizione di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 distingue, in linea con la precedente, il problema del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica da quello del riconoscimento del diritto al trattamento economico. Con riguardo al primo problema la norma disciplina distintamente tre diverse ipotesi:
a) esercizio di mansioni superiori sulla base di una legittima assegnazione da parte del datore di lavoro;
b) esercizio di mansioni superiori sulla base di una assegnazione illegittima;
c) esercizio di mansioni superiori in mancanza di assegnazione (c.d. esercizio di fatto).
La prima ipotesi si verifica allorché l'assegnazione venga disposta per obiettive esigenze di servizio, abbia ad oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella propria del lavoratore, e trovi fondamento, alternativamente, nella necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico (in tal caso nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti medesimi) o nella necessità di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie (art. art. 52, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 165/2001).
In tale ipotesi, la norma non riconosce il diritto alla promozione automatica, limitandosi a prevedere
(comma 4) che «per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore», ma consente all'autonomia collettiva di stabilire in modo difforme. È infatti previsto (comma 6) che «i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» e che, a partire dalla data da questi stabilita, lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del dipendente.
La seconda ipotesi (c.d. assegnazione illegittima) si verifica allorché, sebbene sia intervenuta un'assegnazione a mansioni superiori da parte del datore di lavoro, essa sia stata disposta al di fuori dei casi sopra richiamati. Questa ipotesi è regolata dal comma 5 dell'art. 52, a mente del quale «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore». In tale fattispecie, il diritto alla c.d. promozione automatica non solo non viene riconosciuto dalla norma predetta (che attribuisce il solo diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore), ma non può neppure essere previsto dall'autonomia collettiva, la quale non è qui autorizzata a derogare alla diversa disciplina legislativa.
L'ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, infine, si verifica allorché manchi del tutto un provvedimento di assegnazione, e trova la sua regolamentazione nel comma 1 dell'art. 52 cit., (non derogabile da parte dell'autonomia collettiva), il quale esclude espressamente la c.d. promozione automatica, disponendo che «l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore». La tripartizione sopra delineata, mentre è rilevante ai fini della c.d. promozione automatica, che però non è oggetto di causa e resta comunque esclusa in assenza di specifica previsione da parte dell'autonomia collettiva, non lo è invece ai fini del diritto alle differenze retributive (v. negli stessi termini, ivi trasposti in virtù dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, n. 2025/2016, estensore dott. Ariola).
3 L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5). Sebbene, poi, non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici.
Ed invero, come chiaramente desumibile dal comma 5 della disposizione richiamata e, peraltro, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione.” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14775 del 18/06/2010 e, da ultimo, Ordinanza n. 12193 del 06/06/2011).
Occorre, infine, aggiungere che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni». Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedi-mento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep. 14/11/2014).
Nel caso di specie, i due testimoni escussi (sigg.ri e , il primo ex Testimone_1 Tes_2 dipendente ed il secondo attualmente dipendente dell'azienda convenuta, in servizio presso il CP_2 nel periodo di cui ai fatti di causa, entrambi colleghi del ricorrente con mansioni di Tecnico della Prevenzione) hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso relative allo svolgimento da parte dell'istante di funzioni di programmazione delle attività di controllo e di coordinamento, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
Difatti, il sig. , premesso di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto è stato Testimone_1
“collega di lavoro del sig. , … alle dipendenze della con mansioni di Tecnico della Pt_1 CP_1 Prevenzione … presso il medesimo Servizio del ricorrente ovvero SISP Bitonto”, attualmente in pensione e precisamente dal dicembre 2020, ha dichiarato: “in relazione alle circostanze sub 3) e 4) del ricorso che mi vengono lette, posso confermarne il contenuto in quanto le attività descritte sono quelle che svolgiamo quotidianamente e quindi le svolge anche il ricorrente sin dalla sua assunzione a tutt'oggi. Tanto so perché lavoravamo insieme, negli stessi turni. Tutte le attività descritte vengono svolte in via continuativa ogni giorno dal ricorrente, tanto lo posso dire perché erano anche le mie.”.
4 Vale la pena di riportare il contenuto di cui alle circostanze nn. 3) e 4) del ricorso, secondo cui “3) … sin dalla data di assunzione il ricorrente, che riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nell'ambito del Servizio di appartenenza svolge funzioni e compiti di tutela della salute della collettività, occupandosi della vigilanza sanitaria delle strutture recettive. Programma ed esegue attività ispettive e di vigilanza con ampia discrezionalità operativa, ovvero: nel corso dei sopralluoghi vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;
effettua verifiche amministrative aziendali;
vigila e controlla gli ambienti di lavoro, esamina la documentazione prevista dalle norme, valuta gli elementi acquisiti, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze. Al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive il relativo verbale;
assume la responsabilità di stabilire il provvedimento da adottare sia in ambito penale che amministrativo, compiendo, ove necessario, atti di polizia giudiziaria (contestazioni di illecito, diffide, sospensione di attività imprenditoriali etc.). Predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica. Collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati per violazione di leggi sanitarie, gestendo autonomamente le relazioni con altre Istituzioni.
Svolge tali compiti in piena autonomia, collaborando con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. 4) Il ricorrente svolge tali mansioni in via continuativa, come si evince dalla documentazione allegata in atti.”.
Nello stesso senso milita il tenore della deposizione resa dall'altro teste escusso in giudizio, sig. Tes_2
, collega di lavoro del ricorrente con mansioni di tecnico della prevenzione, il quale, in
[...] particolare, ha premesso “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono collega di lavoro del sig. anch'io svolgo mansioni di Tecnico della Prevenzione presso il medesimo Servizio del Pt_1 sig. ovvero SISP Bitonto. Preciso che ho avuto alcuni contenziosi nei confronti della Pt_1 CP_1 già definiti positivamente, di analogo contenuto.”. Con riferimento all'attività svolta dalla parte ricorrente, il teste in discorso ha riferito: “non ricordo con precisione da quando, ma credo che da almeno più di dieci anni lavoro unitamente al sig. . Con riferimento alle circostanze sub 3) e Pt_1
4) del ricorso che mi vengono lette, posso confermarne il contenuto in quanto ne ho conoscenza CP_ diretta perché svolgiamo le stesse attività presso il medesimo Servizio ( ) e posso quindi confermare che il sig. svolge quotidianamente e a tutt'oggi le attività ivi descritte.” ADR: Pt_1
“Preciso che noi tecnici nello svolgimento delle nostre attività agiamo in piena autonomia, programmiamo le attività da ispezionare previo elenco predisposto dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).”.
Sicché, ambedue i testi escussi hanno confermato che il sig. svolge funzioni di Parte_1 programmazione delle attività di vigilanza ed ispettiva con ampia discrezionalità operativa, istruttoria fascicoli, gestione autonoma delle relazioni con altre Istituzioni [cfr. circostanza art. sub 3) del ricorso].
La documentazione versata in atti corrobora il fatto che tali attività siano state svolte dal lavoratore sin dalla data di assunzione.
Invero, sono acclusi al fascicolo di parte ricorrente atti attestanti l'assunzione di responsabilità in ordine a verbali di ispezioni, verbali di ispezione, diffide, contestazioni di illecito recanti la sottoscrizione del ricorrente (v. all. sub 8 fasc. ricorrente). Si evidenzia che, come osservato dalla parte resistente, effettivamente, nell'ambito della produzione documentale di parte ricorrente volta a comprovare lo svolgimento delle attività dedotte in ricorso, vi sono alcuni atti che effettivamente non recano la sottoscrizione del medesimo istante, ma di colleghi tecnici della prevenzione, tra cui pure figurano i nominativi dei testimoni escussi nel presente giudizio (sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
). Tuttavia, l'esame integrato delle (restanti) risultanze documentali e dell'istruttoria orale
[...]
5 espletata nel presente giudizio dà conto dello svolgimento delle mansioni descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Altresì, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il ricorrente, nell'ambito delle mansioni svolte, assume rilevanti responsabilità personali, anche di natura penale, e svolge tali attività in piena autonomia operativa, organizzativa e gestionale, coerentemente con i profili professionali di appartenenza.
Ciò posto in fatto, si passi alla verifica dello svolgimento di mansioni superiori.
Giova preliminarmente osservare che in base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001:
- appartengono al livello “D” «i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale». In tale categoria rientra anche la figura di
“Collaboratore tecnico-professionale”, così descritta: «Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato»;
- appartengono al livello “DS” «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: «Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato».
Come può agevolmente notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra “Collaboratore tecnico-professionale” e “Collaboratore tecnico- professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello DS deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse.
6 Le attività svolte dal ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni – appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già a quello di mero “Collaboratore tecnico-professionale”. Esse difatti consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti e con le altre autorità nell'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, nello svolgimento di attività di coordinamento del personale, nonché nella formulazione di piani e proposte operative per l'organizzazione del servizio.
Ne deriva, quale logica conseguenza, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo D-Super.
Quantunque non direttamente riferibile all'odierno ricorrente, rappresenta un sicuro indice in tal senso il tenore della deliberazione D.G. n. 750 del 30.08.2005, con cui la stessa ha ricondotto, tra CP_1 le altre, le mansioni di polizia giudiziaria espletate con autonomia operativa, organizzativa e gestionale al livello retributivo D-Super.
Vale, inoltre, la pena di rilevare come la convenuta abbia solo genericamente contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso che risultano in ogni caso comprovate dalla documentazione prodotta.
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta documentalmente che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza, per la complessità delle stesse, senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dal ricorrente.
Deve tuttavia esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla azienda sanitaria resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è fondata.
Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la diffida stragiudiziale del
07.02.2023, restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al 07.02.2018.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei termini e limiti innanzi esposti.
Pertanto, accertato che sin dall'assunzione il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello Cont economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001, la convenuta dev'essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“D”), con decorrenza dal 07.02.2018, tenuto conto della eccepita prescrizione quinquennale.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di ½, mentre la restante metà segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 13.04.2023, così CP_1 provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 07.02.2018, oltre a interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
7 compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 1.800,00 per compensi, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 17.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4568/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. TROTTA EDVIGE
Resistente
Oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.04.2023, l'istante in epigrafe indicato, dipendente della dal 04.06.2007 con CP_1 mansioni di “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, presso il Dipartimento S.I.S.P. Area Nord (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), con profilo di collaboratore professionale sanitario, inquadrato nell'ambito della categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, ha chiesto che, per effetto delle funzioni di programmazione e coordinamento effettivamente svolte sin dalla data di assunzione, corrispondenti al livello economico “D-Super”, il datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli le differenze retributive maturate rispetto al livello “D” di appartenenza a decorrere dal 04.06.2007, oltre a interessi come per legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
ha poi contestato le avverse pretese e concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica.
Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in
2 organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”
La richiamata disposizione di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 distingue, in linea con la precedente, il problema del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica da quello del riconoscimento del diritto al trattamento economico. Con riguardo al primo problema la norma disciplina distintamente tre diverse ipotesi:
a) esercizio di mansioni superiori sulla base di una legittima assegnazione da parte del datore di lavoro;
b) esercizio di mansioni superiori sulla base di una assegnazione illegittima;
c) esercizio di mansioni superiori in mancanza di assegnazione (c.d. esercizio di fatto).
La prima ipotesi si verifica allorché l'assegnazione venga disposta per obiettive esigenze di servizio, abbia ad oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella propria del lavoratore, e trovi fondamento, alternativamente, nella necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico (in tal caso nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti medesimi) o nella necessità di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie (art. art. 52, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 165/2001).
In tale ipotesi, la norma non riconosce il diritto alla promozione automatica, limitandosi a prevedere
(comma 4) che «per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore», ma consente all'autonomia collettiva di stabilire in modo difforme. È infatti previsto (comma 6) che «i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» e che, a partire dalla data da questi stabilita, lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del dipendente.
La seconda ipotesi (c.d. assegnazione illegittima) si verifica allorché, sebbene sia intervenuta un'assegnazione a mansioni superiori da parte del datore di lavoro, essa sia stata disposta al di fuori dei casi sopra richiamati. Questa ipotesi è regolata dal comma 5 dell'art. 52, a mente del quale «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore». In tale fattispecie, il diritto alla c.d. promozione automatica non solo non viene riconosciuto dalla norma predetta (che attribuisce il solo diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore), ma non può neppure essere previsto dall'autonomia collettiva, la quale non è qui autorizzata a derogare alla diversa disciplina legislativa.
L'ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, infine, si verifica allorché manchi del tutto un provvedimento di assegnazione, e trova la sua regolamentazione nel comma 1 dell'art. 52 cit., (non derogabile da parte dell'autonomia collettiva), il quale esclude espressamente la c.d. promozione automatica, disponendo che «l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore». La tripartizione sopra delineata, mentre è rilevante ai fini della c.d. promozione automatica, che però non è oggetto di causa e resta comunque esclusa in assenza di specifica previsione da parte dell'autonomia collettiva, non lo è invece ai fini del diritto alle differenze retributive (v. negli stessi termini, ivi trasposti in virtù dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, n. 2025/2016, estensore dott. Ariola).
3 L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5). Sebbene, poi, non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici.
Ed invero, come chiaramente desumibile dal comma 5 della disposizione richiamata e, peraltro, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione.” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14775 del 18/06/2010 e, da ultimo, Ordinanza n. 12193 del 06/06/2011).
Occorre, infine, aggiungere che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni». Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedi-mento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep. 14/11/2014).
Nel caso di specie, i due testimoni escussi (sigg.ri e , il primo ex Testimone_1 Tes_2 dipendente ed il secondo attualmente dipendente dell'azienda convenuta, in servizio presso il CP_2 nel periodo di cui ai fatti di causa, entrambi colleghi del ricorrente con mansioni di Tecnico della Prevenzione) hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso relative allo svolgimento da parte dell'istante di funzioni di programmazione delle attività di controllo e di coordinamento, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
Difatti, il sig. , premesso di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto è stato Testimone_1
“collega di lavoro del sig. , … alle dipendenze della con mansioni di Tecnico della Pt_1 CP_1 Prevenzione … presso il medesimo Servizio del ricorrente ovvero SISP Bitonto”, attualmente in pensione e precisamente dal dicembre 2020, ha dichiarato: “in relazione alle circostanze sub 3) e 4) del ricorso che mi vengono lette, posso confermarne il contenuto in quanto le attività descritte sono quelle che svolgiamo quotidianamente e quindi le svolge anche il ricorrente sin dalla sua assunzione a tutt'oggi. Tanto so perché lavoravamo insieme, negli stessi turni. Tutte le attività descritte vengono svolte in via continuativa ogni giorno dal ricorrente, tanto lo posso dire perché erano anche le mie.”.
4 Vale la pena di riportare il contenuto di cui alle circostanze nn. 3) e 4) del ricorso, secondo cui “3) … sin dalla data di assunzione il ricorrente, che riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nell'ambito del Servizio di appartenenza svolge funzioni e compiti di tutela della salute della collettività, occupandosi della vigilanza sanitaria delle strutture recettive. Programma ed esegue attività ispettive e di vigilanza con ampia discrezionalità operativa, ovvero: nel corso dei sopralluoghi vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;
effettua verifiche amministrative aziendali;
vigila e controlla gli ambienti di lavoro, esamina la documentazione prevista dalle norme, valuta gli elementi acquisiti, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze. Al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive il relativo verbale;
assume la responsabilità di stabilire il provvedimento da adottare sia in ambito penale che amministrativo, compiendo, ove necessario, atti di polizia giudiziaria (contestazioni di illecito, diffide, sospensione di attività imprenditoriali etc.). Predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica. Collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati per violazione di leggi sanitarie, gestendo autonomamente le relazioni con altre Istituzioni.
Svolge tali compiti in piena autonomia, collaborando con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. 4) Il ricorrente svolge tali mansioni in via continuativa, come si evince dalla documentazione allegata in atti.”.
Nello stesso senso milita il tenore della deposizione resa dall'altro teste escusso in giudizio, sig. Tes_2
, collega di lavoro del ricorrente con mansioni di tecnico della prevenzione, il quale, in
[...] particolare, ha premesso “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono collega di lavoro del sig. anch'io svolgo mansioni di Tecnico della Prevenzione presso il medesimo Servizio del Pt_1 sig. ovvero SISP Bitonto. Preciso che ho avuto alcuni contenziosi nei confronti della Pt_1 CP_1 già definiti positivamente, di analogo contenuto.”. Con riferimento all'attività svolta dalla parte ricorrente, il teste in discorso ha riferito: “non ricordo con precisione da quando, ma credo che da almeno più di dieci anni lavoro unitamente al sig. . Con riferimento alle circostanze sub 3) e Pt_1
4) del ricorso che mi vengono lette, posso confermarne il contenuto in quanto ne ho conoscenza CP_ diretta perché svolgiamo le stesse attività presso il medesimo Servizio ( ) e posso quindi confermare che il sig. svolge quotidianamente e a tutt'oggi le attività ivi descritte.” ADR: Pt_1
“Preciso che noi tecnici nello svolgimento delle nostre attività agiamo in piena autonomia, programmiamo le attività da ispezionare previo elenco predisposto dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).”.
Sicché, ambedue i testi escussi hanno confermato che il sig. svolge funzioni di Parte_1 programmazione delle attività di vigilanza ed ispettiva con ampia discrezionalità operativa, istruttoria fascicoli, gestione autonoma delle relazioni con altre Istituzioni [cfr. circostanza art. sub 3) del ricorso].
La documentazione versata in atti corrobora il fatto che tali attività siano state svolte dal lavoratore sin dalla data di assunzione.
Invero, sono acclusi al fascicolo di parte ricorrente atti attestanti l'assunzione di responsabilità in ordine a verbali di ispezioni, verbali di ispezione, diffide, contestazioni di illecito recanti la sottoscrizione del ricorrente (v. all. sub 8 fasc. ricorrente). Si evidenzia che, come osservato dalla parte resistente, effettivamente, nell'ambito della produzione documentale di parte ricorrente volta a comprovare lo svolgimento delle attività dedotte in ricorso, vi sono alcuni atti che effettivamente non recano la sottoscrizione del medesimo istante, ma di colleghi tecnici della prevenzione, tra cui pure figurano i nominativi dei testimoni escussi nel presente giudizio (sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
). Tuttavia, l'esame integrato delle (restanti) risultanze documentali e dell'istruttoria orale
[...]
5 espletata nel presente giudizio dà conto dello svolgimento delle mansioni descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Altresì, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il ricorrente, nell'ambito delle mansioni svolte, assume rilevanti responsabilità personali, anche di natura penale, e svolge tali attività in piena autonomia operativa, organizzativa e gestionale, coerentemente con i profili professionali di appartenenza.
Ciò posto in fatto, si passi alla verifica dello svolgimento di mansioni superiori.
Giova preliminarmente osservare che in base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001:
- appartengono al livello “D” «i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale». In tale categoria rientra anche la figura di
“Collaboratore tecnico-professionale”, così descritta: «Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato»;
- appartengono al livello “DS” «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: «Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato».
Come può agevolmente notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra “Collaboratore tecnico-professionale” e “Collaboratore tecnico- professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello DS deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse.
6 Le attività svolte dal ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni – appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già a quello di mero “Collaboratore tecnico-professionale”. Esse difatti consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti e con le altre autorità nell'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, nello svolgimento di attività di coordinamento del personale, nonché nella formulazione di piani e proposte operative per l'organizzazione del servizio.
Ne deriva, quale logica conseguenza, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo D-Super.
Quantunque non direttamente riferibile all'odierno ricorrente, rappresenta un sicuro indice in tal senso il tenore della deliberazione D.G. n. 750 del 30.08.2005, con cui la stessa ha ricondotto, tra CP_1 le altre, le mansioni di polizia giudiziaria espletate con autonomia operativa, organizzativa e gestionale al livello retributivo D-Super.
Vale, inoltre, la pena di rilevare come la convenuta abbia solo genericamente contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso che risultano in ogni caso comprovate dalla documentazione prodotta.
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta documentalmente che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza, per la complessità delle stesse, senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dal ricorrente.
Deve tuttavia esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla azienda sanitaria resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è fondata.
Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la diffida stragiudiziale del
07.02.2023, restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al 07.02.2018.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei termini e limiti innanzi esposti.
Pertanto, accertato che sin dall'assunzione il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello Cont economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001, la convenuta dev'essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“D”), con decorrenza dal 07.02.2018, tenuto conto della eccepita prescrizione quinquennale.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di ½, mentre la restante metà segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 13.04.2023, così CP_1 provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 07.02.2018, oltre a interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
7 compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 1.800,00 per compensi, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 17.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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