Articolo 5 della Legge 8 agosto 1977, n. 574
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 settembre 1977
Art. 5.
I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 , devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni gia' eseguite.
Entrata in vigore il 9 settembre 1977