Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 572/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 572/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 22/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa in data 09/01/2023, depositata telematicamente in data 11/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Amorelli e Pasqualina Gallo Parte_1 ed elettivamente domiciliato in San Severino di Centola (SA), alla Via Ospedale nr. 34, presso lo studio del primo difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Amatucci ed elettivamente CP_1 domiciliata in Agropoli (SA), al Corso Garibaldi nr. 76, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Violazione delle distanze nelle costruzioni ex art. 873 cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 24/05/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 29/05/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 22/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa in data 09/01/2023, depositata telematicamente in data 11/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva: “- accoglie parzialmente la domanda come proposta e per l'effetto: condanna parte convenuta
[...]
a rimuovere tutti i materiali dal muro della p.lla 433, nei pressi del cancello della p.lla 1430 Pt_1 attorea, la pluviale, la caldaia murale e gli elementi murali per trattenere le romane delle finestre quando sono aperte, come dettagliatamente specificato a pag. 15 della relazione del CTU arch. Persona_1 depositata l'11.11.2019; condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di Parte_1 parte attrice della somma di € 2.000,00; condanna parte convenuta CP_1 [...]
alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, Pt_1 CP_1 liquidate in € 200,00 per spese vive, € 1.500,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. AMATUCCI DOMENICO;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 10/05/2001 e iscritto a ruolo in data 18/05/2001, detta Assunta, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_2 al Tribunale di Vallo della Lucania, e esponendo di essere Parte_3 Parte_1 proprietaria con atto di divisione per notar del 25/09/1957 – rep. e racc. Persona_2
n. 9227/5479 - di un appezzamento di terreno sito in Castellabate, alla frazione Santa Maria, località Lago, di circa 1.500 mq, riportato nel Catasto Terreni al fol. 10, particelle nn. 70 e 71.
Riferiva che nel corso degli anni i proprietari limitrofi avevano realizzato delle costruzioni a distanza non legale dal di lei immobile e in particolare: aveva iniziato a Parte_3 pochi centimetri dal confine una costruzione di circa 120 mq, alta circa 3 metri, di un piano e che detta struttura veniva contestata dai VV.UU. in data 01/02/1983; Parte_1 nell'ottobre del 1999 aveva demolito una piccola costruzione di circa 4 x 4 mt e al suo posto pag. 2/6 ne aveva costruito un'altra diversa sia nella fattura che nella sagoma e nella superficie, realizzata quasi sul confine, occupando anche parte del passaggio sul quale l'attrice esercitava il passaggio in virtù di scrittura privata del 18/02/1984 intercorsa con , CP_2
, , e e tale costruzione era Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 stata rilevata anche dagli organi amministrativi del Comune di Castellabate. Lamentava, quindi, che le menzionate strutture erano state elevate in violazione degli articoli 873 e ss. cod. civ., oltre che in violazione delle leggi 1190/42, 10/77 e 47/85 e che le stesse opere avevano deprezzato il valore dell'immobile dell'istante per la loro qualità e la loro fattura;
pertanto, chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di accertare e dichiarare la realizzazione delle opere in violazione della normativa vigente e di condannare i convenuti alla demolizione delle opere e/o in subordine di arretrarle nel rispetto delle distanze di legge, di condannare i convenuti al risarcimento del danno, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 13/07/2001, si costituiva in giudizio , quale parte convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi la Parte_1 domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma V, c.p.c. - ratione temporis applicabili - e istruita la causa a mezzo di escussione testi e di C.T.U., il giudizio perveniva all'udienza del 05/04/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
22/2023 emessa in data 09/01/2023, depositata telematicamente in data 11/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania, ricostruito il quadro normativo e fattuale, accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava alla rimozione di tutti i materiali dal muro Parte_1 della p.lla 433, nei pressi del cancello della p.lla 1430 attorea, la pluviale, la caldaia murale e gli elementi murali per trattenere le romane delle finestre quando aperte, condannava il convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 2.000,00 e al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.500,00 oltre spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame,
l'odierno appellante, , censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico Parte_1 motivo: “1) Violazione del principio tra chiesto e pronunciato - vizio di extrapetizione ed ultrapetizione ex art.112 c.p.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata pag. 3/6 sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello spiegato con il presente atto, e per l'effetto riformare in toto la sentenza di primo grado, rigettando la domanda in quanto non provata in fatto ed in diritto;
2) condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CNAP come per legge”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 14/09/2023, si costituiva in giudizio
, quale parte appellata e nella qualità di erede di che nel merito CP_1 Parte_2 chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa. Fissata la prima udienza per il 12/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 28/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto parzialmente per quanto di ragione.
In primo grado l'attrice lamentava la violazione delle distanze operata da Parte_2
nella realizzazione di costruzioni, con occupazione dell'area destinata a Parte_1 servitù di passaggio e ostacolo all'esercizio della servitù, per cui chiedeva la rimozione o arretramento delle opere. Con la sentenza di primo grado la domanda attorea è stata parzialmente accolta, condannando a rimuovere tutti i materiali dal muro Parte_1 della p.lla 433, nei pressi del cancello della particella 1460 attorea, la pluviale, la caldaia murale e gli elementi murali per trattenere le romane delle finestre quando sono aperte, come descritto dal ctu. L'appellante, sul punto lamenta, con il motivo di appello, il vizio della sentenza per la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ritenendo che il giudice abbia accolto una domanda mai proposta, in quanto il giudizio è stato promosso per la verifica della violazione delle distanze, e non anche per il restringimento e difficoltà di utilizzo della servitù di passaggio. Inoltre, avendo la sentenza statuito sul risarcimento del danno nella misura di euro 2.000,00 a carico del convenuto , lo stesso con l'appello ha Parte_1 evidenziato l'assenza di domanda riconvenzionale sul punto, e la carenza di prova di qualsiasi pag. 4/6 danno. Il motivo è fondato in parte. In relazione al difetto di pronuncia per la parte relativa all'esercizio della servitù va osservato che l'allora attrice con le memorie difensive ex art. 183
c.p.c ha provveduto a specificare la domanda iniziale, aggiungendo alla lamentata violazione delle distanze, la richiesta di tutela della integrità del passaggio untile per l'esercizio della servitù di passaggio. Tale domanda è ammissibile e non può dirsi nuove e diversa dalla principale in quanto non incompatibile con l'oggetto del processo, volto nella sostanza alla tutela della integrità del diritto di servitù di passaggio, tanto eventualmente pregiudicato dalla violazione delle distanze a mezzo di nuove costruzione, tanto da atti di molestia all'esercizio comodo del passaggio. Infatti, nella memoria ex art. 183 V comma cpc depositata il
12/12/2003 è dato leggere al punto 2) subordinatamente, farla arretrare fino alla distanza legale, ovvero liberare il terreno occupato dalla costruzione abusiva che era utilizzato a mò di passaggio dall'attrice, e convenuto tra le parti con la scrittura privata del 18/02/1984. Va osservato che la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare petitum e causa petendi, purché la domanda sia connessa alla vicenda processuale dedotta in giudizio. ( Cass. ord. n. 18546/2020) Viceversa è fondato l'appello relativo alla condanna al risarcimento del danno, infatti alcuna domanda risarcitoria può essere accolta per essere carente la prova raggiunta in primo grado sul danno patito dall'attrice, da non valutarsi in re ipsa, e non determinabile in via equitativa in mancanza di elementi fattuali idonei a dimostrare il pregiudizio concreto ed apprezzabile economicamente derivato dalla riduzione del passaggio, in relazione alla concreta possibilità di esercitare la servitù. Neppure l'escussione dei testi in primo grado ha fornito prove atte a dimostrare il pregiudizio concreto derivato dal restringimento del passaggio in relazione al godimento della servitù e alla fruizione del fondo dominante. Pertanto, la sentenza di condanna per il risarcimento del danno va riformata. Resta immutato il regime delle spese del primo grado, in relazione all'esito complessivo della lite. Per il grado di appello le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 22/2023 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Vallo della Lucania, emessa in data 09/01/2023, depositata telematicamente in data
11/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 5/6 1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.
22/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da confermata per il resto la sentenza di primo grado. CP_1
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16/01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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