Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO Parte_1
MUSCATELLO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 7.224,31) assumendo che l' è CP_2 incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite erogazioni di prestazioni assistenziali (pensione di inabilità civile) per gli anni 2021 e
2022 (febbraio 2021/dicembre 2022).
Deduceva, quindi, l'irripetibilità delle somme richieste, perché in ogni caso percepite senza dolo e chiedeva, quindi, che fosse accertata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione, annullando il provvedimento di CP_1
1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1 rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato il superamento dei limiti reddituali per fruire della prestazione assistenziale riconosciuta alla ricorrente.
Veniva fissata per la decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
Le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Ritiene in via preliminare il Tribunale che non sia applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 13 della legge 412/1991, invocata dal ricorrente, atteso il tenore letterale della norma, riferita esclusivamente agli indebiti pensionistici in senso stretto e non a tutti gli indebiti previdenziali ed assistenziali: “L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nel caso di specie, vertendosi in materia di indebito assistenziale non può ritenersi che l' sia incorso nell'eccepita decadenza. CP_1
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
2 comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020, sopra citata).
Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata.
Nel caso di specie, premesso che non è ravvisabile alcun comportamento doloso della ricorrente (che infatti l' non deduce) gli importi CP_1 corrisposti indebitamente non sono ripetibili, perché erogati (negli anni
2021 e 2022 (periodo febbraio 2021/dicembre 2022) prima dell'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale, avvenuto nell'anno 2024 (cfr. la nota del 30.09.2024, CP_1 sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021).
Rilevato, quindi, che il superamento dei limiti di reddito (relativamente alla prestazione assistenziale di cui la ricorrente è titolare) è stato accertato dall' sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2021, CP_1 presentata nel 2022, deve ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr. Cass. 16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass.
28771/2018, Cass. 31372/2019, Cass. 26036/2019; in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato
3 dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.).
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti del ricorrente alla CP_1 ripetizione della somma di euro 7.224,31 richiesta con comunicazione del 30 settembre 2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Cosenza, 27/06/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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