Articolo 6 della Legge 18 aprile 1989, n. 132
Articolo 5Articolo 7
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21 aprile 1989
Art. 6. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 352 , e successive modificazioni.
Note all'art. 6:
- Per il titolo della legge n. 18/1979 , e successive modificazioni, v. precedente nota all'art. 1.
- Per il titolo della legge n. 352/1970 , e successive modificazioni, v. precedente nota all'art. 5.
Entrata in vigore il 21 aprile 1989