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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9619/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 9619/2019 promossa da
, (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentane p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
UR e domiciliata presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore alla Via G. Matteotti n°14.
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Napoli il 20.11.1990 e (c.f. CP_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._2
difesi, dall'Avv. Stabilito Fabrizio Vella [c.f. C.F._3
– che agisce d'intesa con l'Avv. Giuseppe Luigi Sgalia (c.f.
1 –entrambi elettivamente domiciliati presso il C.F._4
suo studio sito in Casal di Principe (Caserta) alla Via Vivaldi n°8,
APPELLATI
E
, c.f. , residente in CP_3 C.F._5
Casalnuovo di Napoli (Napoli) – 80013 – alla Via Puccini n°92.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI COME IN ATTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato la ha chiesto Parte_1
la riforma della sentenza n. 1254/19 del 01.10.2019 resa tra le parti dal
Giudice di Pace di Sessa Aurunca Dr. Della Rocca, nel procedimento di primo grado iscritto, con cui veniva accolta la domanda proposta, dichiarando esclusivo responsabile del sinistro de CP_3
quo, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento degli importi specificati nella sentenza impugnata.
Si costituivano i danneggiati chiedendo il rigetto dell'appello mentre restava contumace CP_3
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2 L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
L'appello, tuttavia, è infondato e va rigettato.
L'appello, infatti, rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza "una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica", melius costituisce un mezzo di "gravame", che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass., n.
4953/1995). Va, dunque, esaminato l'intero materiale probatorio acquisito agli atti ai fini di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Va, ritenuta la sussistenza della proponibilità dell'azione risarcitoria, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 143 e 145 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto Codice delle
3 Assicurazioni Private), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle raccomandate, inviata alla sede legale dalla compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, con indicazione delle modalità del sinistro attraverso l'allegazione del modello CAI, descrizioni delle lesioni subite e dichiarazione di non spettanza di prestazioni fornire da enti previdenziali e conseguente possibilità di formulazione di un'offerta risarcitoria da parte della compagnia.
È da ritenersi che dall'istruttoria espletata sia possibile ritenere provati e dimostrati i fatti relativi alla ricostruzione del sinistro così come dedotti in citazione.
Pertanto, l'appello non può, tuttavia, trovare accoglimento nel merito della dinamica del sinistro, avendo ricevuto la prospettazione attorea assunta a suo fondamento nel libello introduttivo del giudizio di primo grado un'univoca asseverazione dal compendio probatorio ivi acquisito.
È noto che l'onere probatorio gravante sul danneggiato da illecito da circolazione stradale si sostanzia nella dimostrazione del fatto storico, dell'evento di danno e dell'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare (cfr.: Cassazione civile, sez. III,
02/03/2007, n. 4954; Cassazione civile 31 ottobre 2014 n. 23148 sez.
III).
Ne discende che, qualora le risultanze istruttorie non depongano univocamente nel senso di avvalorare la prospettazione assunta
4 dall'attore a fondamento della proposta domanda, la presunzione ex art. 2054 c.c. non può trovare applicazione, operando il principio dell'onere della prova, e cioè la regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (cfr.: Cassazione civile, sez. III, 16/06/1998, n. 5980).
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che, in caso di sinistro, in primo luogo, occorrerà valutare se esso si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore e, successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, s'impone la verifica della possibilità di ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c..
Applicandosi, allora, i riportati principi - pienamente condivisi da questo giudice - alla fattispecie in esame, ne deriva che la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie assunte in primo grado può condurre ad affermare, con univoca certezza, il verificarsi del sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, non rivenendosi un insanabile contrasto tra le acquisite fonti di prova.
Invero, l'unico teste escusso ha reso una deposizione assolutamente precisa e conferente, indicando i veicoli coinvolti, il luogo oggetto di sinistro, la direzione di marcia dei veicoli ed il punto d'urto tra gli stessi.
Il teste infatti precisava che la Ford Transit di colore bianco, condotto da un uomo di circa 40 anni, preveniente da tergo urtava un ciclomotore scarabeo con a bordo due ragazzi di circa 20 e 30 anni
5 che percorrevano Via Roma in direzione centro di Tore e Il Per_1
teste poi specificava altresì che il furgone colpiva con la propria parte anteriore la ruota posteriore del ciclomotore e che a seguito del tamponamento il ciclomotore scarabeo cadeva sulla sua destra unitamente ai suoi occupanti, i quali entrambi muniti di casco, lamentavano dolori al lato destro del corpo.
La ricostruzione operata dal teste risulta poi confermata dalle lesioni subite dagli appellati sulla base della certificazione medica depositata in atti.
Nei suddetti termini, pare al Tribunale che l'istruttoria abbia offerta elementi per una tranquillizzante ricostruzione del fatto storico così come dedotto in citazione.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che il fatto storico
– ed in particolare la dinamica del sinistro - come dedotto in citazione sia stato sufficientemente provato, laddove ogni altro diverso risultato dall'istruttoria non potrebbe comunque essere utilmente oggetto di esame nel merito da questo giudice neanche a titolo di concorso colposo ex art. 2054 cc atteso che si è trattato di un tamponamento da tergo e che l'appellante in primo grado non ha fornito elementi utili a superare la presunzione legale.
D'altra parte, la dinamica del sinistro riferita dal teste giustifica, anche i danni descritti in atti, per cui a nulla valgono le ragioni eccepite dall'appellante e il percorso logico seguito dal giudice di prime cure appare comunque evidente.
Ed infatti, come ricordato dallo stesso appellante nell'atto introduttivo
“… il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica
6 o scientifica non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi,
l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. civ., Sez.
Un., ord. 14.03.2019, n. 7354; Cass. civ., 21.12.2017)”, pertanto- sulla base delle certificazioni mediche prodotte è possibile, anche in considerazione della scansione temporale in cui sono effettuate, ritenere che le lesioni indicate in citazione siano tutte conseguenze del sinistro e che vi sia una compatibilità delle stesse con la dinamica come ricostruita dal teste e dall'atto introduttivo. Pertanto, sulla base dei referti medici prodotti, delle consulenze mediche di parte- che pur avendo il valore di mere allegazioni difensive- ben possono essere di supporto al giudicante ai fini dell'individuazione del quantum debeator, e facendo uso delle tabelle di Milano, si ritiene che le somme- come individuate dal giudice di prime cure- siano corrette ed idonee a ristorare il danno patito.
L'appello va, dunque, rigettato.
In ordine all'ultimo motivo di doglianza relativa al calcolo degli interessi si sottolinea che la Suprema Corte ha costantemente affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
7 somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n.
11899, Rv. 640204-01), sottolineando pero di recente che gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv.
667257-01).
Di recente, dunque, la corte ha affermato il seguente principio di
8 diritto “ sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati
– purchè in presenza di specifica domanda – gli interessi c.d.
«compensativi”», con decorrenza dal momento dell'illecito “.
Ne consegue che in assenza di indicazione puntuale da parte del giudicante in primo grado e sulla base di elementi impliciti possa desumersi che il giudicante abbia individuato gli importi non all'attualità ma già devalutati e che in ogni caso alla luce dell'intervenuta pronuncia della corte di legittimità la concessione di interessi compensativi dal fatto al saldo, anche in assenza di previa devalutazione sarebbe stato corretto se fosse stata proposta apposita domanda.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nel riconoscere gli interessi compensativi anche su somme concesse all'attualità, motivo che costituisce, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali
9 ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_3
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
compensa tra le parti le ulteriori spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU
Spese di Giustizia.
Così deciso, il 30/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 9619/2019 promossa da
, (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentane p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
UR e domiciliata presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore alla Via G. Matteotti n°14.
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Napoli il 20.11.1990 e (c.f. CP_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._2
difesi, dall'Avv. Stabilito Fabrizio Vella [c.f. C.F._3
– che agisce d'intesa con l'Avv. Giuseppe Luigi Sgalia (c.f.
1 –entrambi elettivamente domiciliati presso il C.F._4
suo studio sito in Casal di Principe (Caserta) alla Via Vivaldi n°8,
APPELLATI
E
, c.f. , residente in CP_3 C.F._5
Casalnuovo di Napoli (Napoli) – 80013 – alla Via Puccini n°92.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI COME IN ATTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato la ha chiesto Parte_1
la riforma della sentenza n. 1254/19 del 01.10.2019 resa tra le parti dal
Giudice di Pace di Sessa Aurunca Dr. Della Rocca, nel procedimento di primo grado iscritto, con cui veniva accolta la domanda proposta, dichiarando esclusivo responsabile del sinistro de CP_3
quo, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento degli importi specificati nella sentenza impugnata.
Si costituivano i danneggiati chiedendo il rigetto dell'appello mentre restava contumace CP_3
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2 L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
L'appello, tuttavia, è infondato e va rigettato.
L'appello, infatti, rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza "una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica", melius costituisce un mezzo di "gravame", che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass., n.
4953/1995). Va, dunque, esaminato l'intero materiale probatorio acquisito agli atti ai fini di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Va, ritenuta la sussistenza della proponibilità dell'azione risarcitoria, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 143 e 145 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto Codice delle
3 Assicurazioni Private), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle raccomandate, inviata alla sede legale dalla compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, con indicazione delle modalità del sinistro attraverso l'allegazione del modello CAI, descrizioni delle lesioni subite e dichiarazione di non spettanza di prestazioni fornire da enti previdenziali e conseguente possibilità di formulazione di un'offerta risarcitoria da parte della compagnia.
È da ritenersi che dall'istruttoria espletata sia possibile ritenere provati e dimostrati i fatti relativi alla ricostruzione del sinistro così come dedotti in citazione.
Pertanto, l'appello non può, tuttavia, trovare accoglimento nel merito della dinamica del sinistro, avendo ricevuto la prospettazione attorea assunta a suo fondamento nel libello introduttivo del giudizio di primo grado un'univoca asseverazione dal compendio probatorio ivi acquisito.
È noto che l'onere probatorio gravante sul danneggiato da illecito da circolazione stradale si sostanzia nella dimostrazione del fatto storico, dell'evento di danno e dell'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare (cfr.: Cassazione civile, sez. III,
02/03/2007, n. 4954; Cassazione civile 31 ottobre 2014 n. 23148 sez.
III).
Ne discende che, qualora le risultanze istruttorie non depongano univocamente nel senso di avvalorare la prospettazione assunta
4 dall'attore a fondamento della proposta domanda, la presunzione ex art. 2054 c.c. non può trovare applicazione, operando il principio dell'onere della prova, e cioè la regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (cfr.: Cassazione civile, sez. III, 16/06/1998, n. 5980).
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che, in caso di sinistro, in primo luogo, occorrerà valutare se esso si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore e, successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, s'impone la verifica della possibilità di ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c..
Applicandosi, allora, i riportati principi - pienamente condivisi da questo giudice - alla fattispecie in esame, ne deriva che la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie assunte in primo grado può condurre ad affermare, con univoca certezza, il verificarsi del sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, non rivenendosi un insanabile contrasto tra le acquisite fonti di prova.
Invero, l'unico teste escusso ha reso una deposizione assolutamente precisa e conferente, indicando i veicoli coinvolti, il luogo oggetto di sinistro, la direzione di marcia dei veicoli ed il punto d'urto tra gli stessi.
Il teste infatti precisava che la Ford Transit di colore bianco, condotto da un uomo di circa 40 anni, preveniente da tergo urtava un ciclomotore scarabeo con a bordo due ragazzi di circa 20 e 30 anni
5 che percorrevano Via Roma in direzione centro di Tore e Il Per_1
teste poi specificava altresì che il furgone colpiva con la propria parte anteriore la ruota posteriore del ciclomotore e che a seguito del tamponamento il ciclomotore scarabeo cadeva sulla sua destra unitamente ai suoi occupanti, i quali entrambi muniti di casco, lamentavano dolori al lato destro del corpo.
La ricostruzione operata dal teste risulta poi confermata dalle lesioni subite dagli appellati sulla base della certificazione medica depositata in atti.
Nei suddetti termini, pare al Tribunale che l'istruttoria abbia offerta elementi per una tranquillizzante ricostruzione del fatto storico così come dedotto in citazione.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che il fatto storico
– ed in particolare la dinamica del sinistro - come dedotto in citazione sia stato sufficientemente provato, laddove ogni altro diverso risultato dall'istruttoria non potrebbe comunque essere utilmente oggetto di esame nel merito da questo giudice neanche a titolo di concorso colposo ex art. 2054 cc atteso che si è trattato di un tamponamento da tergo e che l'appellante in primo grado non ha fornito elementi utili a superare la presunzione legale.
D'altra parte, la dinamica del sinistro riferita dal teste giustifica, anche i danni descritti in atti, per cui a nulla valgono le ragioni eccepite dall'appellante e il percorso logico seguito dal giudice di prime cure appare comunque evidente.
Ed infatti, come ricordato dallo stesso appellante nell'atto introduttivo
“… il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica
6 o scientifica non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi,
l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. civ., Sez.
Un., ord. 14.03.2019, n. 7354; Cass. civ., 21.12.2017)”, pertanto- sulla base delle certificazioni mediche prodotte è possibile, anche in considerazione della scansione temporale in cui sono effettuate, ritenere che le lesioni indicate in citazione siano tutte conseguenze del sinistro e che vi sia una compatibilità delle stesse con la dinamica come ricostruita dal teste e dall'atto introduttivo. Pertanto, sulla base dei referti medici prodotti, delle consulenze mediche di parte- che pur avendo il valore di mere allegazioni difensive- ben possono essere di supporto al giudicante ai fini dell'individuazione del quantum debeator, e facendo uso delle tabelle di Milano, si ritiene che le somme- come individuate dal giudice di prime cure- siano corrette ed idonee a ristorare il danno patito.
L'appello va, dunque, rigettato.
In ordine all'ultimo motivo di doglianza relativa al calcolo degli interessi si sottolinea che la Suprema Corte ha costantemente affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
7 somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n.
11899, Rv. 640204-01), sottolineando pero di recente che gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv.
667257-01).
Di recente, dunque, la corte ha affermato il seguente principio di
8 diritto “ sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati
– purchè in presenza di specifica domanda – gli interessi c.d.
«compensativi”», con decorrenza dal momento dell'illecito “.
Ne consegue che in assenza di indicazione puntuale da parte del giudicante in primo grado e sulla base di elementi impliciti possa desumersi che il giudicante abbia individuato gli importi non all'attualità ma già devalutati e che in ogni caso alla luce dell'intervenuta pronuncia della corte di legittimità la concessione di interessi compensativi dal fatto al saldo, anche in assenza di previa devalutazione sarebbe stato corretto se fosse stata proposta apposita domanda.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nel riconoscere gli interessi compensativi anche su somme concesse all'attualità, motivo che costituisce, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali
9 ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_3
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
compensa tra le parti le ulteriori spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU
Spese di Giustizia.
Così deciso, il 30/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
10