Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/03/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 769/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Enrico Parte_1
Raimondi;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1
via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Barone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 23.01.2023; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la parte ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il godimento dell'indennità di accompagnamento. CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
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2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la parte ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'indennità di accompagnamento. Il ctu nominato ha ritenuto insussistenti le condizioni medico-sanitarie richieste per beneficiare della prestazione.
La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., cui seguiva la nomina del ctu.
2.2. Il ctu ha accertato che il ricorrente è affetta da “Grave sindrome ipocinetica in paziente affetto da cardiopatia ischemica rivascolarizzata con BPAC e portatore di
PMK, Diabete Mellito” e che tali patologie “determinano il ricorrere delle condizioni sanitarie per la concessione della Indennità di Accompagnamento per essere la persona non autosufficiente nel compimento delle attività di vita quotidiana e nella deambulazione autonoma a far data da dicembre 2024”, con opportunità di revisione a due anni.
Tali conclusioni, fondate su un accurato esame sia della documentazione medica in atti che delle effettive condizioni di salute del ricorrente, sono assolutamente condivisibili e vengono integralmente recepite da questo giudice.
3. Le considerazioni che precedono portano all'accoglimento del ricorso e alla declaratoria in capo al ricorrente della sussistenza di un quadro patologico tale da determinare una impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di assistenza continua.
Non può, invece, condannarsi l' al pagamento della prestazione in quanto, secondo CP_1 il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace
2 declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 27010/2018; Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 17787/2020).
4. Il riconoscimento dei requisiti per il godimento della prestazione con decorrenza successiva al deposito del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza di un quadro patologico tale da determinare in capo al ricorrente una impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di assistenza continua, con decorrenza dal 01/12/2024; compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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