Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio presentato il 29/10/2024 da:
- Parte_1
con il difensore avv. BULFONE ENRICO;
contro
- Controparte_1
con il difensore avv. MORANDINI PAOLO;
con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
“a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.
869/2009 pronunciata dal Tribunale di Udine, già modificate con decreto dd.
- 1 -
circolare n. 3800239964-01 di euro 50.000,00 emesso da BNL Gruppo BNP
Paribas a titolo di assegno divorzile una tantum a definizione e tacitazione di ogni pretesa della ex moglie che accetta rinunciando all'assegno divorzile e alla pensione di reversibilità”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra e è stata pronunciata Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio dal Tribunale di Udine il 9.6.2006 (n. 869/2009), con la quale, per quanto si interesse, era stato posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 2.305,41. Tale importo è stato poi rideterminato in euro 2.000,00 con decreto del Tribunale di
Uidne dd. 19.10.2022.
Il ricorrente ha chiesto, col ricorso in epigrafe, che venissero modificate le condizioni economiche così stabilite mediante revoca dell'assegno divorzile.
La resistente si è inizialmente opposta alla domanda.
All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte prevedendo un assegno una tantum in favore della moglie con conseguente revoca dell'assegno divorzile.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte, ritenendo equo l'importo stabilito tenendo conto dell'età delle parti, del precedente assegno e delle condizioni economiche.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudica:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 869/2009 pronunciata dal Tribunale di Udine, già modificate con decreto dd. 19.10.2022, dà atto che il sig. consegna alla sig.ra Pt_1
- 2 -
assegno circolare n. 3800239964-01 di euro 50.000,00 emesso CP_1
da BNL Gruppo BNP Paribas a titolo di assegno divorzile una tantum a definizione e tacitazione di ogni pretesa della ex moglie che accetta rinunciando all'assegno divorzile e alla pensione di reversibilità;
2) revoca pertanto l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie l'assegno divorzile;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott. Fabio Luongo
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