Versione
1 gennaio 1992
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Versione
25 marzo 1993
25 marzo 1993
Art. 45.
1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire la pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. ((2))
2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all' articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.
1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire la pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. ((2))
2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all' articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.
Commentari • 5
- 1. Risoluzione del 20/05/1997 n. 123 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. IIIMin. Finanze · 20 maggio 1997 · 8.106626
[…] autoliquidata dal contribuente), con l\'ulteriore conseguenza che gli interessi devono essere calcolati solo sulle somme dovute per beneficiare del condono. E\' appena il caso di far presente che le anzidette considerazioni valgono anche per i mancati o insufficienti pagamenti di cui all\'art. 45, comma 4, della stessa legge n. 413/1991.
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2001, n. 2534Provvedimento: […] 3-quater cit. riferibile anche ai casi di -con riguardo ad untardiva presentazione del ricorso, e, dall'altro argomento di riscontro, presente nelle tre sentenze impugnate afferma l'irrilevanza dell'invio da parte dell'Amministrazione, ai contribuenti che avessero presentato ricorso, della comunicazione 'ex' art. 45 della legge 413/1991, eseguita in forma meccanizzata e senza alcuna efficacia sanante “di eventuali situazioni di 'non pendenza". 6.- Resistendo, il contribuente oppone - pure con atti di analogo contenuto - i rilievi seguenti. L'art.Leggi di più...
- in genere.·
- tributi (in generale)·
- condono fiscale